Il procedimento europeo per controversie di modesta entità intende semplificare e accelerare il recupero di crediti transfrontalieri non superiori a 5000 euro.
Il procedimento europeo per controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Sono stati elaborati moduli standard per il procedimento per controversie di modesta entità e sono disponibili qui in tutte le lingue. Per dare avvio al procedimento occorre compilare il “modulo A”. Ad esso vanno allegati tutti i documenti ritenuti pertinenti, come ricevute, fatture ecc.
Il modulo A deve essere inviato all’organo giurisdizionale competente. Ricevuto il modulo di richiesta, l’organo giurisdizionale deve compilare la parte del “modulo di replica”. Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, l’organo giurisdizionale dovrebbe trasmetterne copia, unitamente al modulo di replica, al convenuto. Il convenuto deve rispondere entro 30 giorni, compilando la relativa parte del modulo di replica. Entro 14 giorni l’autorità giudiziaria deve inviare all’attore copia dell’eventuale replica.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’(eventuale) replica del convenuto, l’organo giurisdizionale deve emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta da ciascuna delle parti, ovvero ordinare la comparizione delle parti ad un’udienza. In caso di udienza non è necessario essere rappresentati da un avvocato e se il giudice dispone di apparecchiature adeguate l’audizione va effettuata mediante videoconferenza o teleconferenza.
Il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità. L’unico motivo per cui l’esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata è l’incompatibilità con un’altra sentenza pronunciata nell’altro Stato membro tra le stesse parti. L’esecuzione avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita.
Link correlati
Regolamento (CE) n. 861/2007 - testo consolidato del 14 giugno 2017 (1848 Kb)
Guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1822 Kb)
Infografica per i consumatori (102 Kb)
Opuscolo per i professionisti del diritto (553 Kb)
Opuscolo per le imprese (234 Kb)
Toolkit Web - informazioni sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità
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Nell'ordinamento belga non esiste una procedura speciale per i crediti di modesta entità. Esiste soltanto una specie di "procedura sommaria per le ingiunzioni di pagamento". V. il documento separato.
Non esiste una procedura speciale per i crediti di modesta entità. Trova applicazione la procedura ordinaria, peraltro molto semplice.
La procedura ordinaria è delineata qui di seguito:
In linea di principio, non sono previste semplificazioni benché talune azioni non siano avviate mediante atto di citazione ma mediante ricorso congiunto delle parti (cfr. articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice di procedura civile). Esempio di controversie per le quali è prevista questa possibilità è l'azione in materia di locazioni. L'articolo 1344 bis del Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile) afferma che, ferme restando le norme in materia di locazione, ogni azione relativa alla locazione di beni può essere avviata mediante un atto depositato alla cancelleria del giudice di pace.
La normativa in materia di procedimenti sommari per le ingiunzioni di pagamento è rinvenibile sul sito Internet del Servizio pubblico federale - Giustizia:
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede la possibilità di intraprendere un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità. A partire dal 1° gennaio 2009, gli organi giurisdizionali bulgari applicano il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tali procedimenti vengono esaminati dai tribunali circondariali, mentre le questioni che non sono espressamente regolate dal regolamento (CE) n. 861/2007 sono regolate dalle disposizioni generali del codice di procedura civile.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.
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La Repubblica ceca non dispone di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità. La categoria relativa alle controversie di modesta entità (vale a dire incentrate sull'importo del risarcimento in denaro) è presa in considerazione soltanto nei processi d'appello.
L'articolo 202, comma 2 del codice di procedura civile dispone che gli appelli sono inammissibili nei confronti delle sentenze che prevedono un risarcimento in denaro non superiore a CZK 10 000, esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia. Questa norma non si applica alle sentenze contumaciali.
Gli appelli possono quindi essere proposti nei confronti delle sentenze contumaciali anche qualora il valore della controversia sia inferiore a CZK 10 000.
L'articolo 238, comma 1, lettera c), del codice di procedura civile dispone che sono inammissibili i ricorsi in Cassazione nei confronti di sentenze d'appello e delle ordinanze della corte con le quali è stato disposto un risarcimento in denaro non superiore a CZK 50 000 (esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia) tranne quando essi riguardino relazioni contrattuali in materia di diritti dei consumatore o di diritti del lavoro.
Non esistono formulari specifici per le controversie di modesta entità.
Ai sensi del codice di procedura civile gli organi giudiziari devono informare le parti dei loro diritti e delle prove di processuali. A tal fine la legge stabilisce che tipo di assistenza l'organo giudiziario deve prestare alle parti in ogni fase del processo.
Indipendentemente dall'importo della controversia si applicano le stesse norme relative alla trasmissione, valutazione e ottenimento delle prove previste nel processo civile.
La legge sulle controversie di modesta entità non fissa nessuna deroga per quanto riguarda lo svolgimento del processo.
La sentenza relativa a un procedimento per controversie di modesta entità non differisce, per quanto riguarda il contenuto, rispetto alle normali sentenze dei processi civili.
Il rimborso delle spese processuali è disciplinato dalle norme generali in materia di procedura civile.
Come indicato precedentemente non sono ammissibili ricorsi nei confronti delle sentenze che prevedono un risarcimento in denaro non superiore a CZK 10 000, esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia. Questa norma non si applica alle sentenze contumaciali.
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Nel codice di procedura civile (Zivilprozessordnung, ZPO) non sono previste procedure speciali per le controversie di modesta entità. Tuttavia, l'articolo 495a del codice contiene delle disposizioni che disciplinano una procedura semplificata. Essa permette al giudice di decidere, a propria discrezione, come procedere quando il valore della causa è pari o inferiore a 600 EUR. Il codice non limita tale possibilità in nessun modo: in particolare, essa non è circoscritta a nessuna tipologia specifica di controversia.
In tali casi, tuttavia, il giudice può decidere discrezionalmente come procedere e può, in particolare, ricorrere a mezzi specifici di semplificazione della procedura. Il giudice non è tenuto a farlo e può procedere sulla base delle disposizioni ordinarie, anche se il valore della controversia è inferiore a 600 EUR.
Le parti non possono contestare la decisione con cui il giudice stabilisce in via discrezionale la procedura da seguire. Esse possono soltanto chiedere la fissazione di un'udienza.
Non è necessario ricorrere a formulari standard.
Si applicano le regole ordinarie in quanto il procedimento è semplificato soltanto rispetto alla procedura da seguire. Le parti che non si avvalgono della rappresentanza di un legale sono agevolate allo stesso modo di quelle che se ne avvalgono. Ad esempio, nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale (Amtsgericht) l'azione deve essere proposta oralmente presso la cancelleria del giudice. Anche la parte assistita da un legale può scegliere se presentare una domanda verbalmente o per il tramite del proprio avvocato.
Allo stesso modo, la questione se una parte è legalmente rappresentata non incide sulla natura e sulla portata dell'obbligo del giudice di informare e avvisare (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Il giudice è tenuto ex lege a spiegare il procedimento, dal punto di vista legale e di fatto, e a chiarire le questioni aperte.
Il giudice non è tenuto ad assumere le prove nel rispetto delle modalità ordinarie. Diversamente da quanto statuisce il principio della prova diretta (Unmittelbarkeit), che trova di norma applicazione e che prevede che i testimoni, i periti e le parti debbano essere sentiti in udienza dinanzi al giudice alla presenza delle parti, nei procedimenti semplificati il giudice può ad esempio disporre che testimoni, periti o parti siano sentiti per telefono o per iscritto.
È possibile ricorrere a una procedura interamente scritta. Occorre tuttavia fare ricorso alla procedura orale se una delle parti ne fa richiesta.
La struttura della sentenza è più semplice rispetto al procedimento ordinario dal momento che, quando il valore della causa controversa è inferiore a 600 EUR, le sentenze non possono di norma essere impugnate.
Può, ad esempio, essere omessa la descrizione dei fatti. È possibile inoltre tralasciare i motivi della decisione se le parti sono disponibili ad accettarlo o se il contenuto essenziale dei motivi è già indicato nel fascicolo del giudizio. In ragione dei requisiti posti dai rapporti internazionali, i motivi della sentenza devono tuttavia essere indicati se vi è motivo di ritenere che la sentenza sarà eseguita all'estero (articolo 313a, paragrafo 4, del codice di procedura civile).
Se, in via eccezionale, il giudice autorizza l'impugnazione, la struttura della sentenza è disciplinata dalle regole ordinarie.
Non ci sono limiti al rimborso dei costi; si applicano le regole ordinarie.
La regola generale prevede che le sentenze non possano essere impugnate se il valore della causa è inferiore a 600 EUR. Tuttavia, eccezionalmente, l'impugnazione è ammessa se il giudice di primo grado l'ha autorizzata nella sua sentenza. Ciò può accadere perché la causa è di fondamentale importanza o perché una decisione del giudice d'appello è richiesta ai fini dello sviluppo del diritto o per garantirne la coerenza.
Se l'impugnazione non è ammessa, il giudice di primo grado deve riaprire la causa nel caso in cui la parte danneggiata dalla sentenza contesti che il giudice ha omesso di garantire adeguatamente il suo diritto a essere sentito in modo rilevante ai fini della decisione. Se il giudice non pone rimedio relativamente alla contestazione avanzata, alla parte rimane soltanto la possibilità di presentare ricorso costituzionale presso la Corte costituzionale federale.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Le norme procedurali nazionali applicabili ai procedimenti giudiziari in materia civile sono stabilite nel codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik).
A norma dell'articolo 403 del codice di procedura civile, il giudice, con il consenso delle parti, può pronunciarsi su una causa senza tenere udienza.
A norma dell'articolo 404 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che una causa avente ad oggetto una somma di denaro sia trattata in forma scritta se l'importo oggetto della domanda principale non supera 4 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 8 000 EUR.
A norma dell'articolo 405 del codice di procedura civile, il giudice esercita un equo potere discrezionale e può trattare una causa ricorrendo alla procedura semplificata, nel rispetto dei soli principi generali di procedura previsti dal codice, se la causa ha ad oggetto una somma di denaro e se l'importo oggetto della domanda principale non supera 3 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 7 000 EUR.
Su richiesta dell'attore, una causa avente ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro derivante da una cambiale o da un assegno o una misura di esecuzione forzata conseguente a un'ipoteca, a un'ipoteca navale o a una garanzia registrata è trattata mediante procedura documentale se tutti gli elementi a sostegno della domanda possono essere provati mediante documenti e se i documenti necessari sono allegati all'atto di citazione o se l'attore li presenta entro il termine stabilito dal giudice.
1.2 Se le parti acconsentono, il giudice può disporre che una causa sia trattata in forma scritta, a prescindere dal tipo e dal valore della causa.
Il giudice può disporre la trattazione della causa in forma scritta senza il consenso delle parti se la causa ha ad oggetto una somma di denaro e se l'importo oggetto della domanda principale non supera 4 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 8 000 EUR.
Il ricorso alla procedura semplificata è possibile se la causa ha ad oggetto una somma di denaro e se l'importo oggetto della domanda principale non supera 3 500 EUR e l'importo complessivo oggetto della causa, comprese le domande accessorie, non supera 7 000 EUR.
Se una causa avente ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro derivante da una cambiale o da un assegno o una misura di esecuzione forzata conseguente a un'ipoteca, a un'ipoteca navale o a una garanzia registrata è trattata mediante procedura documentale, non si applica alcuna soglia di valore.
Le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere presentate al giudice per via elettronica o tramite un fornitore di servizi postali. Le domande possono essere presentate per via elettronica tramite il sistema informativo predisposto a tal fine (fascicolo elettronico pubblico (Avalik e-toimik), https://www.e-toimik.ee/) o inviando un'e-mail all'apposito indirizzo di posta elettronica. I dati di contatto degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul
sito web del sistema giudiziario.
Le domande devono essere firmate dal mittente. Le domande presentate per via elettronica devono recare la firma digitale del mittente o essere state inviate con una modalità altrettanto sicura, che consenta l'identificazione del mittente. Le domande possono essere presentate per via elettronica anche mediante fax o con altre modalità che consentano di conservare traccia scritta dell'invio, a condizione che il documento originale sia trasmesso al giudice senza ritardi. In caso di ricorso alla procedura semplificata, il giudice può derogare alle prescrizioni di legge relative alle modalità di presentazione delle domande.
Quando dispone la trattazione della causa in forma scritta con il consenso delle parti a norma dell'articolo 403 del codice di procedura civile, il giudice fissa quanto prima il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, stabilisce la data di pubblicazione della sentenza e ne informa le parti. Le parti possono revocare il proprio consenso alla trattazione della causa in forma scritta solo se la situazione procedurale cambia in modo significativo. Se una parte non comunica al giudice il proprio consenso alla trattazione in forma scritta, si presume che desideri che la causa sia trattata oralmente.
A norma dell'articolo 404 del codice di procedura civile, quando dispone la trattazione in forma scritta di una causa avente ad oggetto una somma di denaro, il giudice fissa il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, stabilisce la data di pubblicazione della sentenza e ne informa le parti. Il giudice può modificare il termine ove ciò sia giustificato da un cambiamento della situazione procedurale. Il giudice revoca la decisione di trattare una causa in forma scritta se ritiene che sia essenziale che una parte compaia di persona per illustrare i fatti alla base della propria domanda. Se una parte lo richiede, sarà sentita anche nel caso in cui sia stata disposta la trattazione della causa in forma scritta.
A norma dell'articolo 405, comma 3, del codice di procedura civile, il giudice può trattare una causa ricorrendo alla procedura semplificata senza dover emettere un provvedimento specifico a tal fine. Nell'esercizio di un equo potere discrezionale, quando tratta una causa mediante la procedura semplificata il giudice osserva solo i principi procedurali generali. Nell'ambito della procedura semplificata, il giudice garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti procedurali essenziali delle parti e, se una parte lo richiede, sarà sentita. Non è necessario fissare un'udienza a tal fine. Tuttavia le parti devono essere informate del loro diritto di essere sentite dal giudice. Il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di ricorre alla procedura semplificata.
Nel trattare una causa ricorrendo alla procedura semplificata, il giudice può, tra l'altro:
Se il valore di una causa rientra nella soglia prevista per la procedura semplificata, si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata anche in caso di impugnazione di una decisione adottata nell'ambito della procedura semplificata. Ciò vale anche quando il giudice si pronuncia in merito a una controversia in conformità del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1) nella misura in cui tale eventualità non è disciplinata da detto regolamento. In base al regolamento, sulla causa può pronunciarsi il tribunale di contea (maakohus) competente.
La procedura documentale è applicata su richiesta dell'attore, a condizione che tutti gli elementi a sostegno della domanda possano essere provati mediante documenti e che i documenti necessari siano allegati all'atto di citazione o il ricorrente li presenti entro il termine stabilito dal giudice.
I mezzi di comunicazione elettronica che possono essere utilizzati per trasmettere documenti agli organi giurisdizionali estoni sono il sistema informativo elettronico (https://www.e-toimik.ee/) e l'invio via e-mail o fax. Quando si invia un documento a un organo giurisdizionale via fax, il documento originale deve essere trasmesso al giudice senza ritardi dopo l'invio del fax. In caso di impugnazione di una decisione del giudice, l'atto di appello originale deve essere trasmesso entro 10 giorni.
Il giudice può considerare sufficiente un'istanza o un altro atto processuale inviato via e-mail da una delle parti in causa anche se non soddisfa le prescrizioni relative alla firma digitale, a condizione che non abbia dubbi sull'identità del mittente o sull'invio dell'atto, in particolare nel caso in cui abbia già ricevuto dalla stessa parte documenti recanti una firma digitale inviati dallo stesso indirizzo elettronico nel corso dello stesso procedimento o laddove il giudice abbia autorizzato la trasmissione di istanze e atti anche con questa modalità.
È inoltre possibile fornire il previo consenso per via elettronica tramite il sistema informativo elettronico (https://www.e-toimik.ee/), via e-mail o via fax. L'accettazione della notificazione e/o comunicazione degli atti per via elettronica a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità può anche essere comunicata all'organo giurisdizionale unitamente alla domanda che dà avvio al procedimento.
Gli atti processuali devono essere notificati e/o comunicati ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari ed enti pubblici statali o locali per via elettronica, tramite l'apposito sistema informativo. La notificazione e/o comunicazione degli atti con altre modalità è consentita soltanto se giustificata.
Una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere impugnata dinanzi al tribunale distrettuale (ringkonnakohus) competente a riesaminare le sentenze emesse dal tribunale di contea che si è pronunciato in primo grado. L'atto di appello deve essere presentato in forma scritta e comprendere:
Le basi su cui si fonda l'impugnazione devono comprendere:
Le prove documentali che non sono state presentate all'organo giurisdizionale di primo grado e che l'appellante chiede all'organo giurisdizionale adito di ammettere devono essere allegate all'atto di appello.
Qualora l'impugnazione si fondi sulla presentazione di nuovi fatti e nuove prove, occorre indicare nell'atto di appello il motivo per cui tali elementi non sono stati presentati al giudice di primo grado.
Se l'appellante desidera che il giudice senta un testimone, acquisisca una dichiarazione di una parte in causa sotto giuramento o richieda una consulenza o un accertamento, deve indicarlo nell'atto di appello fornendo le opportune motivazioni. In tal caso i nomi, gli indirizzi e le informazioni di contatto dei testimoni o dei consulenti, ove noti, devono essere indicati nell'atto di appello.
Qualora desideri che la causa sia trattata oralmente, l'appellante deve segnalarlo nell'atto di appello. In caso contrario si presume il suo consenso alla trattazione della causa in forma scritta. Il giudice notifica l'atto di appello all'appellato e fissa un termine entro il quale questi deve depositare la propria comparsa di risposta.
Il giudice si pronuncia su una domanda di riesame di una sentenza a norma del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità mediante una decisione.
Se necessario, la domanda è oggetto di trattazione in udienza. Se la domanda viene accolta, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità proseguirà alle condizioni precedenti la decisione. Una decisione di rigetto di una domanda di riesame di una sentenza può essere impugnata dinanzi a un tribunale distrettuale. Una sentenza di appello emessa da un tribunale distrettuale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (Riigikohus) solo se il tribunale distrettuale ha rigettato l'appello.
L'ammontare dei diritti da versare all'erario è determinato in base al valore della causa, a sua volta definito a partire dalla somma richiesta. Ai fini del calcolo del valore di una causa occorre sommare l'importo oggetto della domanda principale agli importi oggetto delle domande accessorie. Nel caso delle domande per il recupero degli interessi di mora nell'ambito dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità, all'importo va aggiunto altresì l'equivalente di un anno di interessi di mora. L'ammontare dei diritti da versare all'erario è calcolato a partire dall'importo finale ricevuto (valore della causa), conformemente alla tabella figurante all'allegato 1 della
legge in materia di diritti erariali (riigilõivuseadus), come indicato all'articolo 59, comma 1.
Le domande di revisione di una sentenza a norma del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono soggette al pagamento di diritti erariali calcolati sulla metà del valore della causa. Tali diritti non possono essere inferiori a 100 EUR né superiori a 2 100 EUR.
Per proporre appello occorre versare all'erario lo stesso importo versato al tribunale di contea per la domanda iniziale che ha dato avvio al procedimento europeo per controversie di modesta entità, tenuto conto della portata dell'appello. Quando viene proposto un appello o un ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa utilizzando la procedura documentale o avverso una sentenza interlocutoria o parziale emessa con riserva, si presume che il valore della causa sia pari a un quarto del valore della causa in primo grado.
In caso di ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema, è necessario versare all'erario diritti pari all'1% del valore della causa, tenuto conto della portata del ricorso. L'ammontare di tali diritti è determinato sulla base dell'articolo 59 della legge in materia di diritti erariali.
I diritti erariali non possono essere inferiori a 100 EUR né superiori a 4 760 EUR.
Per depositare un atto di appello presso un tribunale distrettuale o un ricorso presso la Corte suprema sono dovuti diritti erariali per un importo di 70 EUR.
Tali diritti possono essere versati mediante bonifico bancario su qualsiasi conto bancario del ministero delle Finanze: SEB Pank – conto n. EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – conto n. EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Luminor Bank – conto n. EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22); LHV Pank – conto n. EE567700771003819792 (SWIFT: LHVBEE22).
In caso di mancato adempimento volontario di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'esecuzione della sentenza spetta agli ufficiali giudiziari.
Il giudice che si pronuncia in merito a una domanda nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (cfr. punto 1.2) ha il potere di adottare le misure di cui all'articolo 23.
Non esistono moduli standard applicabili a livello nazionale per le procedure semplificate.
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso secondo la procedura stabilita dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato (riigi õigusabi seadus) e al capo 18, sezione 6, del codice di procedura civile. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso sulla base di una domanda presentata dalla persona interessata.
La domanda di patrocinio a spese dello Stato in qualità di parte di un procedimento giudiziario in materia civile deve essere presentata all'organo giurisdizionale che sta trattando la causa o che è competente a trattarla.
Una persona fisica può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se la sua situazione finanziaria nel momento in cui richiede il patrocinio non gli consente di pagare per ricevere servizi di assistenza legale adeguati o gli consente di pagarli solo in parte o a rate oppure se la sua situazione finanziaria non gli consentirebbe di soddisfare i suoi bisogni primari dopo aver pagato per tali servizi.
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di patrocinio, sono domiciliati nella Repubblica di Estonia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o sono cittadini della Repubblica di Estonia o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Il domicilio è determinato sulla base dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). Le persone fisiche che non soddisfano tali requisiti possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato soltanto se ne hanno diritto in virtù di un obbligo internazionale vincolante per l'Estonia.
Contrariamente alla procedura ordinaria, nell'ambito di una causa trattata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 405 del codice di procedura civile il giudice può anche assumere prove di propria iniziativa. Il giudice può derogare alle prescrizioni di legge relative alle modalità di produzione e assunzione delle prove e ammettere prove che non sono state prodotte sotto giuramento, comprese dichiarazioni delle parti in causa.
Nell'ambito della procedura documentale sono accettati come mezzi di prova solo i documenti presentati dalle parti e le dichiarazioni rese dalle parti sotto giuramento. È possibile produrre prove solo laddove la causa abbia ad oggetto un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro derivante da una cambiale o da un assegno, una misura di esecuzione forzata conseguente a un'ipoteca o a un'ipoteca navale o la presunta falsificazione di un documento. Non è accettato nessun altro mezzo di prova e non sono prese in considerazione eventuali eccezioni. Nell'ambito della procedura documentale non possono essere presentate altre domande o domande riconvenzionali. Per provare l'esistenza di un credito accessorio derivante da una cambiale o da un assegno è sufficiente motivare la domanda.
Le norme in materia di assunzione di prove sono stabilite al capo 25 del codice di procedura civile. Salvo diversa disposizione di legge, entrambe le parti in causa devono comprovare i fatti sui quali si basano le loro domande e difese. Salvo diversa disposizione di legge, le parti possono concordare una ripartizione dell'onere della prova diversa da quella prevista dalla legge e concordare la natura dei mezzi di prova di determinati fatti. Le prove sono prodotte dalle parti in causa. Il giudice può invitare le parti a produrre ulteriori prove. Se una parte in causa che desidera proporre prove non è in grado di produrle essa stessa, può chiedere al giudice di procedere alla loro assunzione. Al momento della produzione delle prove o della richiesta di assunzione di prove, la parte deve spiegare quali dei fatti rilevanti per la causa intende dimostrare producendo le prove o chiedendone l'assunzione. Qualsiasi richiesta di assunzione di prove deve contenere anche informazioni che ne consentano l'assunzione. Nella fase preliminare il giudice stabilisce il termine entro il quale le parti devono produrre le prove o chiederne l'assunzione. Se una domanda di assunzione delle prove presentata da una parte in causa viene respinta in quanto la parte non ha pagato in anticipo le spese relative all'assunzione nonostante l'autorità giudiziaria abbia richiesto il pagamento, la parte non ha il diritto di chiedere che le prove in questione siano assunte successivamente laddove l'accoglimento di tale richiesta comporterebbe il rinvio della trattazione della causa.
Se devono assumersi prove fuori della circoscrizione del giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento, questi può disporre che sia presentata una specifica richiesta di compimento di un atto processuale all'autorità giudiziaria competente nel luogo in cui devono assumersi le prove. La richiesta è espletata conformemente alla procedura prevista per il compimento dell'atto processuale oggetto della richiesta. Le parti in causa sono informate del momento e del luogo in cui dovrà compiersi l'atto processuale, ma l'assenza di una parte non impedisce che la richiesta sia espletata. Il processo verbale dell'atto processuale e le prove assunte in sede di espletamento della richiesta sono trasmessi senza ritardi al giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento. Quando l'assunzione delle prove sulla base di una specifica richiesta di compimento di un atto processuale dà luogo a una controversia e la prosecuzione dell'assunzione delle prove dipende dalla soluzione di tale controversia, ma l'autorità giudiziaria cui è stata rivolta la richiesta non è in grado di risolverla, la controversia è risolta dal giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento principale. Se l'autorità giudiziaria che espleta la richiesta ritiene opportuno, nell'interesse della definizione della causa, delegare l'assunzione delle prove a un'altra autorità giudiziaria, rivolge un'apposita richiesta all'autorità giudiziaria in questione e ne informa le parti in causa.
Le prove assunte all'estero conformemente alle leggi del paese interessato possono essere utilizzate nell'ambito di procedimenti civili in Estonia, salvo il caso in cui l'atto processuale compiuto per l'assunzione delle prove sia contrario ai principi della procedura civile estone.
A norma del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, il collegio dell'organo giurisdizionale estone che ha richiesto l'assunzione di prove conformemente alla procedura prevista dal regolamento o un giudice che agisce sulla base di un provvedimento di tale organo giurisdizionale può presenziare e partecipare all'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria straniera. Le parti in causa e i relativi rappresentanti e consulenti tecnici possono partecipare all'assunzione delle prove analogamente a quanto potrebbero fare in Estonia. Qualora l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento consenta l'assunzione diretta delle prove da parte di un'autorità giudiziaria estone in un altro Stato membro dell'Unione europea, il collegio dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale si svolge il procedimento, un giudice che agisce sulla base di un provvedimento o un consulente tecnico nominato dall'organo giurisdizionale possono partecipare all'assunzione delle prove.
Se devono assumersi prove al di fuori dell'Unione europea, il giudice ne chiede l'assunzione attraverso l'autorità competente ai sensi della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale. Il giudice può anche assumere prove in un paese straniero agendo tramite l'ambasciatore o il funzionario consolare autorizzato che rappresenta la Repubblica di Estonia in tale paese, a condizione che la legislazione del paese in questione non lo vieti.
Una parte che abbia prodotto una prova o ne abbia chiesto l'assunzione può rinunciarvi solo con il consenso della controparte, salvo diversa disposizione di legge.
Nell'ambito della procedura semplifica è possibile trattare una causa in forma scritta.
Il giudice garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti procedurali essenziali delle parti e, se una parte lo richiede, sarà sentita. Non è necessario fissare un'udienza a tal fine. Il giudice può disporre che una fase preliminare del procedimento o un'udienza non abbiano luogo.
Nell'ambito della procedura documentale è possibile trattare una causa in forma scritta con il consenso delle parti.
Le sentenze si compongono di introduzione, dispositivo, parte narrativa e motivazione. Nell'ambito della procedura semplificata il giudice può emettere una sentenza senza includervi la parte narrativa o la motivazione. Quando il giudice tratta una causa mediante la procedura semplificata, può limitarsi a indicare, nella parte narrativa della sentenza, gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato le proprie conclusioni.
Un tribunale di contea che emette una sentenza in una causa trattata mediante la procedura semplificata può concedere l'autorizzazione all'impugnazione. In generale, il giudice autorizza l'impugnazione laddove ritiene necessaria una decisione in secondo grado per ottenere il parere di un tribunale distrettuale su un punto di diritto. Non è necessario giustificare la concessione dell'autorizzazione all'impugnazione.
Nell'ambito della procedura documentale le domande dell'attore sono rigettate se questi non è stato in grado di fornire prove ammissibili nell'ambito di tale procedura. In tal caso l'attore può ripresentare le proprie domande ricorrendo alla procedura ordinaria. Se, nell'ambito della procedura documentale, il giudice accoglie le domande attoree nonostante le difese del convenuto, emette una sentenza con riserva a tutela del diritto del convenuto di difendere i suoi diritti in futuro. Ai fini dell'impugnazione e dell'esecuzione forzata, una sentenza emessa con riserva è considerata definitiva. Qualora il giudice si pronunci su un'eccezione che avrebbe potuto essere proposta mediante la procedura documentale emettendo una sentenza con riserva, il convenuto può successivamente riproporre tale eccezione solo in caso di annullamento o modifica della sentenza emessa con riserva.
Principi generali:
Nel dispositivo di una sentenza emessa nell'ambito della procedura semplificata, il giudice indica le norme e i termini da rispettare per l'impugnazione. Una sentenza emessa nell'ambito della procedura semplificata può essere impugnata ricorrendo alla procedura ordinaria.
Un tribunale distrettuale può esaminare un appello proposto ricorrendo alla procedura semplificata a prescindere dal fatto che il tribunale di contea abbia fornito la propria autorizzazione ed è possibile proporre appello a prescindere dal fatto che il tribunale di contea abbia fornito la propria autorizzazione. Il tribunale distrettuale non può rigettare l'appello solo perché è stato proposto ricorrendo alla procedura semplificata.
Una sentenza emessa nell'ambito della procedura documentale può essere impugnata ricorrendo alla procedura ordinaria.
Una parte o un terzo che intende presentare domande autonome può proporre appello avverso una sentenza di primo grado. I terzi che non intendono presentare domande autonome possono proporre appello alle condizioni stabilite all'articolo 214, comma 2, del codice di procedura civile.
Non è possibile proporre appello avverso una sentenza qualora entrambe le parti abbiano rinunciato al diritto di impugnazione in un'istanza trasmessa all'organo giurisdizionale.
Un atto di appello può essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza all'appellante, ma non oltre 5 mesi dalla data di pubblicazione della decisione del giudice di primo grado.
Se nell'ambito di una causa viene emessa una sentenza supplementare entro il termine per l'impugnazione, il termine per l'impugnazione ricomincia a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza supplementare, anche per quanto riguarda la sentenza iniziale. Nel caso in cui a una sentenza resa senza la parte narrativa o la motivazione sia aggiunta la parte omessa, il termine per l'impugnazione ricomincia a decorrere dalla data in cui viene resa la sentenza completa.
Se le parti raggiungono un accordo in tal senso e ne informano il giudice, il termine per l'impugnazione può essere ridotto o può essere prorogato fino a 5 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Una parte di un procedimento di appello può ricorrere per cassazione avverso una sentenza del tribunale distrettuale adendo la Corte suprema nel caso in cui il tribunale distrettuale abbia materialmente violato una disposizione del diritto processuale o applicato in maniera errata una disposizione del diritto sostanziale. I terzi che non intendono presentare domande autonome possono ricorrere per cassazione alle condizioni stabilite all'articolo 214, comma 2, del codice di procedura civile.
Non è possibile proporre ricorso per cassazione se entrambe le parti hanno rinunciato al diritto di impugnazione presentando un'istanza all'organo giurisdizionale.
Un ricorso per cassazione può essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza al ricorrente, ma non oltre 5 mesi dalla data di pubblicazione della decisione del tribunale distrettuale.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Sì, nell'ordinamento irlandese esiste questa procedura come alternativa ai procedimenti civili di importo modesto (cfr. le norme del tribunale circondariale in materia (District Court, Small Claims Procedure) Rules) del 1997 e del 1999). Si tratta di un servizio degli uffici del tribunale circondariale che si occupa delle denunce dei consumatori, con spesa modica e senza ricorrere a un ufficiale giudiziario. È inoltre possibile avviare il procedimento per le controversie di modesta entità (ossia alcune domande di valore non superiore a 2 000 EUR) via internet.
I tipi di domande interessati dal procedimento per le controversie di modesta entità sono:
i) pretesa relativa a beni o servizi acquistati per uso privato da un venditore in ambito commerciale (denunce del consumatore)
ii) pretesa relativa a un danno minore ai beni personali (escluse lesioni personali)
iii) pretesa relativa a mancata restituzione di una cauzione per taluni tipi di locazione immobiliare. A titolo di esempio, una casa di villeggiatura o una stanza/appartamento nell'edificio in cui vive anche il proprietario, a condizione che il valore della domanda non superi 2 000 EUR
Le denunce afferenti a questioni di affitto e alloggio non disciplinate dal procedimento per le controversie di modesta entità possono essere presentate dinanzi al Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O'Connell Bridge House, D'Olier Street, Dublin 2. Sito web: Home page
Sono escluse dal procedimento per le controversie di modesta entità le denunce afferenti a:
i) accordi di noleggio o locazione
ii) una violazione di un accordo di leasing
iii) debiti
Al fine di essere ammissibili al procedimento, il consumatore deve aver acquistato beni o servizi per uso personale da un venditore commerciale. Dal gennaio 2010 il procedimento è altresì fruibile dalle imprese. Il District Court Clerk, denominato "Small Claims Registrar" ("cancelliere"), tratta queste controversie. Ove possibile, il cancelliere cercherà di concludere un accordo fra le parti senza udienza dinanzi al giudice. Se la questione non può essere risolta, il cancelliere trasmetterà la denuncia al tribunale circondariale per fissare un'udienza.
Il richiedente deve accertarsi del nome e dell'indirizzo della persona o dell'impresa contro cui intende far valere la pretesa. Se si tratta di un'impresa, è necessario il titolo giuridico esatto. Tali particolari devono essere accurati al fine di consentire allo Sheriff di dare esecuzione alla decisione del giudice ("decree").
Se riceve un avviso dal convenuto che contesta la pretesa o che presenta a sua volta una denuncia, il cancelliere contatta il richiedente e gli trasmette una copia della risposta del convenuto. Il cancelliere può ascoltare e trattare con entrambe le parti per tentare di addivenire a un accordo.
Se riconosce la validità degli addebiti, il convenuto è tenuto a informarne la cancelleria inviando un modulo "avviso di accettazione della responsabilità". Se il convenuto non risponde, la denuncia è automaticamente considerata non contestata. Il tribunale circondariale emette allora una decisione a favore del richiedente, senza che il convenuto debba comparire, per l'importo richiesto, con ordine di pagamento entro uno specifico termine a breve.
Il cancelliere fornisce al richiedente il modulo, che può essere altresì scaricato al seguente indirizzo: https://www.courts.ie/.
Poiché la finalità del procedimento per le controversie di modesta entità è trattare le denunce del consumatore con spese limitate e senza l'intervento di un ufficiale giudiziario, per questo tipo di denunce di norma non è necessaria l'assistenza o la consulenza legale.
Se la questione è deferita al giudice, le parti devono comparire all'udienza presso il tribunale circondariale. La causa sarà pubblica in quanto udienza ordinaria di detto tribunale. Quando la causa è trattata, il cancelliere chiama il richiedente a deporre. La deposizione avviene sotto giuramento e il convenuto può controinterrogare il richiedente in merito alla pretesa. Il convenuto ha anch'esso la possibilità di produrre prove. Ogni testimone può essere controinterrogato dalla controparte o, se presente, da chi lo rappresenta in giudizio. Le parti hanno inoltre la facoltà di chiamare testimoni o di presentare dichiarazioni scritte rilasciate da questi ultimi, ma al riguardo non possono chiedere il rimborso, in quanto il procedimento non lo prevede, essendo stato ideato per agevolare la risoluzione di controversie di modesta entità in modo poco costoso.
Se la questione non è risolta dal cancelliere, il giorno dell'udienza il richiedente deve produrre una documentazione a sostegno della pretesa, per esempio lettere, ricevute o fatture. Inoltre entrambe le parti hanno l'opportunità di produrre prove orali ed essere controinterrogate.
Se il richiedente risulta vittorioso, il tribunale circondariale pronuncia una decisione a suo favore per l'importo richiesto e ordina il pagamento entro uno specifico breve termine.
Se le parti si avvalgono dei servizi di un consulente giuridico, non hanno il diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute alla parte avversa, anche in caso di soddisfazione all'udienza. Lo spirito del procedimento per le controversie di modesta entità è agevolare la presentazione di una domanda senza dover ricorrere a un ufficiale giudiziario o a un a un avvocato.
Sia il richiedente che il convenuto hanno il diritto di impugnare una decisione del tribunale circondariale dinanzi alla Corte circondariale. Quest'ultima ha la facoltà di imputare le spese ma la decisione spetta unicamente al giudice.
https://www.courts.ie/small-claims
http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html
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In Grecia esiste una procedura per le controversie di modesta entità (vale a dire un procedimento semplificato rispetto al procedimento ordinario e che può essere esperito per domande del valore inferiore a un limite prestabilito o per determinati tipi di controversie, nelle quali non esiste il limite del valore della controversia)?
Il codice di procedura civile (capo 13, articoli da 466 a 469) contiene disposizioni speciali per le controversie di modesta entità.
Le disposizioni speciali relative alle controversie di modesta entità sono applicabili: 1) nel caso in cui l'oggetto della domanda rientri nella competenza del giudice di pace ("eirinodikeio") e riguardi crediti e diritti sui beni mobili o sul loro possesso e nel caso in cui il valore non superi i 5 000 euro e 2) quando il valore dell'oggetto della domanda è superiore ai 5 000 euro, qualora il creditore dichiari che sarà soddisfatto con un importo inferiore ai 5 000 euro invece di quanto chiesto con l'azione. In questo caso il convenuto viene condannato a pagare o l'importo chiesto con l'azione, oppure l'importo valutato dal magistrato nella sua sentenza.
L'applicazione della procedura è obbligatoria.
L'organo giurisdizionale o le parti non possono trattare una controversia di modesta entità applicando la procedura ordinaria.
Il decreto del Presidente della Repubblica sull'attivazione dei moduli standard per le controversie di modesta entità è in corso di attuazione.
Esiste assistenza in materia procedurale (ad esempio, da parte del cancelliere o del giudice) per le parti che non sono rappresentate da un avvocato? Se la risposta è "sì", in quale misura?
Le parti possono comparire direttamente in giudizio o farsi rappresentare da un avvocato.
Determinate norme relativamente alla produzione delle prove sono meno rigorose rispetto al procedimento ordinario? In caso affermativo, quali sono e in che misura sono meno rigorose?
Il giudice di pace, nell'ambito del procedimento speciale per le controversie di modesta entità, può discostarsi dalle disposizioni procedurali e prendere in considerazione elementi di prova che non soddisfano i requisiti di legge.
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice di pace. La domanda deve contenere a) un'esposizione chiara dei fatti che, conformemente alla legge, giustificano l'azione dell'attore contro il convenuto, b) una descrizione precisa dell'oggetto della controversia e c) una richiesta specifica al giudice.
Le spese non sono rimborsate.
Le decisioni relative alle controversie di modesta entità non possono essere impugnate.
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Sì, la procedura prevede un procedimento orale con domande del valore fino a 15,000 EUR. Fatta salva l'eventuale applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità disciplinato dal REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO nei casi in cui vi siano i presupposti per la sua applicazione.
Per il procedimento orale si esamineranno le domande di un valore massimo di 15,000 EUR.
Per mezzo della domanda presentata per iscritto, avente la forma della domanda ordinaria, salvo il caso in cui l'attore non si avvalga di un legale, nel qual caso la domanda potrà avere forma sintetica.
Non esistono moduli standard obbligatori. Tuttavia nei Decanatos sono disponibili stampe normalizzate che possono essere utilizzate nei procedimenti relativi a pretese di importo non superiore a 2 000 EUR. Spetta al ricorrente presentare la domanda e al resistente contestarla.
I formulari sono disponibili alla pagina web del Consejo General del Poder Judicial.
Se la domanda supera 2 000 EUR, è necessario l'intervento di un avvocato o di un procuratore e non si darà seguito a domande né a risposte che non siano trattate da tali professionisti.
La mancata presentazione della risposta da parte del convenuto non dà luogo all'esame della domanda per accettazione della sentenza, bensì esclusivamente alla dichiarazione di contumacia e al proseguimento del procedimento.
Si può stare in giudizio personalmente, ma solo se la domanda per un procedimento orale non supera i 2 000 EUR.
Spetta all'organo giurisdizionale predisporre gli adattamenti e gli adeguamenti necessari per garantire la partecipazione in condizioni di parità delle persone con disabilità, di età superiore a 65 anni che ne facciano richiesta o di età superiore a 80 anni. I procedimenti che coinvolgono persone di età superiore a 80 anni avranno un trattamento preferenziale sia in fase dichiarativa, sia in fase esecutiva.
Per quanto riguarda i mezzi probatori vigono le norme generali, per le quali è ammessa qualsiasi tipo di prova, con la possibilità di produrre le prove prima dell'udienza.
Il procedimento comprende come atti scritti il ricorso e la memoria di risposta. Nell'istruttoria si risolvono le questioni procedurali, non è possibile sollevare questioni incidentali una volta ammessa la prova proposta. Inoltre, la prova si richiede oralmente e si raccoglie, per il principio di concentrazione delle prove, al momento dell'udienza.
La sentenza è motivata e scritta; dal punto di vista formale analogamente a qualsiasi altro procedimento.
La sentenza deve contenere una decisione in merito alle spese anticipate nel procedimento, che saranno imputate alla parte che ha visto respinte tutte le pretese, sia in primo grado, sia in secondo grado, a meno che il giudice ritenga che la causa presenti seri dubbi di fatto o di diritto. In caso di stima parziale non vi sarà condanna a sostenere le spese, tuttavia il giudice ha la facoltà di imporle a una delle parti se ritiene che questa abbia agito in modo abusivo e vessatorio.
Nel caso in cui sia obbligatorio avvalersi di un avvocato e/o di un procuratore e una delle parti sia stata condannata alle spese, la parte che ha ottenuto la condanna della controparte potrà ottenere il rimborso delle spese processuali, in seguito alla valutazione delle stesse, e a condizione che l'importo non sia superiore a un terzo delle spese processuali per ciascuna delle parti che risulterà vittoriosa nel dispositivo della sentenza.
Nel caso in cui la parte che è risultata vittoriosa in ordine al pagamento delle spese risieda al di fuori del luogo in cui è stata emessa la sentenza, essa potrà ottenere il rimborso dei costi relativi agli onorari e alle spese dovuti al procuratore, anche se l'intervento di quest'ultimo non sia obbligatorio.
La sentenza può essere impugnata nel caso in cui il valore della causa superi i 3 000 EUR. Il relativo ricorso dovrà essere presentato presso il tribunale provinciale competente per iscritto ed entro venti giorni.
L'Audiencia Provincial (tribunale provinciale) è competente a trattare i ricorsi. Essa è composta da un giudice unico la cui decisione non può essere impugnata.
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La domanda di modesta entità può essere presentata dinanzi alle chambres de proximité (sezioni particolari) dei tribunali e dinanzi ai giudici delle controversie in materia di protezione, conformemente agli articoli 756 e seguenti del codice di procedura civile.
Il procedimento è orale ma le parti hanno la facoltà di comunicare conclusioni scritte se lo desiderano.
La domanda può indicare l'accordo del richiedente affinché il procedimento si svolga senza udienza (articolo 757 del codice di procedura civile). L'articolo 828 del codice di procedura civile consente altresì alle parti di esprimere il loro accordo in qualsiasi momento affinché il procedimento si svolga senza udienza. Il procedimento senza udienza è in vigore dal 1° gennaio 2020 e trae origine dal procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
La cancelleria convoca le parti all'udienza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il convenuto non ha ricevuto tale lettera, il giudice può chiedere al ricorrente che la notifica avvenga tramite l’ufficiale giudiziario.
Pena l'irricevibilità che il giudice può pronunciare d'ufficio la domanda deve essere preceduta, a scelta delle parti, da un tentativo di conciliazione condotto da un conciliatore di giustizia, da un tentativo di mediazioni o da un tentativo mediante un procedimento al quale partecipano le parti.
Non è necessario essere rappresentati da un avvocato. Le parti possono farsi rappresentare da un congiunto, un convivente, un partner dell'unione civile, parenti e affini in linea diretta o collaterale e dipendenti.
La domanda non deve avere valore superiore a 5 000 EUR e deve rientrare nella competenza della chambre de proximité o del giudice delle controversie di primo grado.
Esiste un modulo per adire il giudice.
Si tratta del modulo CERFA n°11764*08 disponibile sul sito dell'amministrazione francese, presso i Services d’Accueil Unique du Justiciable e sul sito Justice.fr.
Trattandosi di un procedimento semplice in cui il valore non è superiore a 5 000 EUR, in cui le parti sono sentite dal giudice, salvo il caso in cui convengano per un procedimento senza udienza, la legislazione non prevede l'assistenza. Le parti possono tuttavia essere assistite o rappresentate da un avvocato, anche dopo aver chiesto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le norme relative alle prove sono analoghe a quelle del procedimento ordinario.
Salvo il caso in cui le parti si accordano per un procedimento senza udienza, non esistono procedimenti esclusivamente scritti nell'ambito di tale tipo di giudizio.
Le norme applicabili alla sentenza sono le stesse della procedura ordinaria.
Le norme che si applicano sono le stesse degli altri procedimenti. Tuttavia, poiché in principio tale procedimento non necessita di nomina né di rappresentanza da parte di un avvocato, le spese sono ridotte.
In considerazione del valore della controversia è esclusa la possibilità d'appello. La sentenza può unicamente essere oggetto di opposizione (se il convenuto non ha ricevuto la convocazione all'udienza) o di un ricorso per Cassazione (se il convenuto ha ricevuto tale convocazione).
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Nella Repubblica di Croazia le controversie di modesta entità sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli da 457 a 467.a del Zakon o parničnom postupku (Codice di procedura civile) (Narodne novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14, 70/19, 80/22, 114/22, e 155/23), mentre i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in prosieguo "regolamento n. 861/2007"), sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da 507.o a 507.ž del Codice di procedura civile.
Per procedimenti relativi a controversie di modesta entità si intendono le cause di valore non superiore a 1 320 EUR.
Nel caso dei procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali, i procedimenti per controversie di modesta entità sono cause di valore non superiore a 6 630 EUR.
Rientrano nei procedimenti per controversie di modesta entità anche quelli in cui la domanda non ha ad oggetto una somma di denaro, ma in cui l'attore ritiene che la sua domanda sia soddisfatta con il pagamento non superiore a 1 320 EUR.
I procedimenti per le controversie di modesta entità includono altresì i contenziosi aventi ad oggetto non una somma di denaro, bensì la cessione di un bene mobile, il cui valore non supera, stando all'attore, i 1 320 EUR.
Secondo le attuali disposizioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il regolamento (CE) n. 861/2007 si applica se il valore della domanda non supera i 2 000 EUR nel momento in cui la domanda perviene al giudice o all'organo giurisdizionale competente, esclusi gli interessi, i costi e gli oneri.
I procedimenti per le controversie di modesta entità si applicano anche nei casi relativi a un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, se il valore della parte contestata del pagamento non supera i 1 320 EUR.
Nelle controversie di modesta entità, il procedimento dinanzi al giudice di primo grado deve concludersi entro un termine ragionevole e comunque inferiore a un anno dalla presentazione della domanda.
I procedimenti per controversie di modesta entità sono decisi dai tribunali municipali o da quelli commerciali, a seconda delle disposizioni sulla competenza ratione materiae di cui all'articolo 34 e 34b del Codice di procedura civile croato. I procedimenti per controversie di modesta entità vengono avviati con la presentazione di un'istanza all'organo giurisdizionale competente, oppure trasmettendo a un notaio una domanda volta a ottenere l'esecuzione, fondata su un atto autentico, laddove sia stata trasmessa nei tempi dovuti un'opposizione ricevibile al titolo esecutivo.
I moduli e le altre domande o dichiarazioni vanno trasmessi per iscritto, via fax o e-mail, e vengono utilizzati solo per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento n. 861/2007.
Non sono previste altre modalità per intentare una causa nell'ambito di un procedimento per controversie di modesta entità.
Il Codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche sull'assistenza legale nei procedimenti per controversie di modesta entità. Nell'ambito di tali procedimenti gli attori possono essere rappresentati da un avvocato.
Laddove siano soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge sul patrocinio a spese dello Stato (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 143/13 e n. 98/19) , le parti hanno diritto all'assistenza legale di base e secondaria.
Le informazioni relative al sistema di patrocinio a spese dello Stato nella Repubblica di Croazia sono pubblicate sulla pagina internet https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti sono tenute a presentare tutti i fatti su cui basano la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento dell'ordinanza di annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi a un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della memoria dell'opposto in cui quest'ultimo presenta tutti i fatti su cui basa la domanda e adduce prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.
Le parti possono integrare nuovi fatti o presentare nuove prove all'udienza preliminare soltanto se sono state impossibilitate a farlo, per colpe non proprie, nell'istanza o nella memoria difensiva o nelle memorie previste dalle disposizioni summenzionate in cui esse presentano tutti i fatti su cui su cui basano la domanda e adducono le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.
Eventuali nuovi fatti e prove presentati dalle parti all'udienza preliminare in modo non conforme alle suddette disposizioni non verranno presi in considerazione dall'organo giurisdizionale.
Alla presentazione delle prove si applicano le disposizioni generali del Codice di procedura civile. Di conseguenza, nei procedimenti per le controversie di modesta entità le prove possono consistere in ispezioni, prove documentali, testimonianze, relazioni di consulenti tecnici chieste dal giudice e dichiarazioni delle parti, tra le quali l'organo giurisdizionale deciderà quelle da utilizzare per stabilire i fatti del caso.
Maggiori informazioni sull'assunzione delle prove sono contenute nel pacchetto informativo "Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska" (Assunzione delle prove – Repubblica di Croazia).
I procedimenti per le controversie di modesta entità si svolgono in forma scritta.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, il giudice fisserà una data di udienza se lo ritiene necessario ai fini della produzione delle prove, o se almeno una delle parti presenta una richiesta motivata a tal fine. Il giudice adotterà una decisione di rigetto di tale richiesta di una parte se ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che il corretto svolgimento del procedimento possa essere garantito anche in assenza di udienza. La decisione di rigetto della richiesta di una parte di tenere un'udienza non può formare oggetto di ricorso.
Non essendovi disposizioni specifiche sul contenuto della sentenza nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni generali del Codice di procedura civile, nello specifico l'articolo 338, in base al quale la versione scritta della sentenza deve contenere un'introduzione formale, il dispositivo e la motivazione.
L'introduzione di una sentenza deve contenere: un'indicazione del fatto che la sentenza è emessa a nome della Repubblica di Croazia, il nome dell'organo giurisdizionale, il nome e il cognome del giudice unico o presidente, del giudice relatore e dei membri del collegio, il nome e il cognome o il titolo e la residenza o la ragione legale, il numero di identificazione personale e il domicilio o la residenza, o la sede delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti, del riferimento della controversia, la data in cui si è conclusa l'udienza dibattimentale, l'indicazione delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti che hanno partecipato al processo e la data in cui è stata emessa la sentenza.
Il dispositivo della sentenza deve includere la decisione del giudice sull'accoglimento o il respingimento di specifiche domande sul merito e delle domande accessorie, nonché una decisione sull'esistenza o meno della domanda presentata per la composizione della controversia (articolo 333 del Codice di procedura civile).
Nella motivazione il giudice presenta sommariamente la domanda delle parti, i fatti esposti e le prove addotte a sostegno della domanda. Il giudice precisa espressamente e spiega inoltre i fatti dimostrati, le ragioni e le modalità di dimostrazione, nonché, in particolare, se i fatti sono stati stabiliti in seguito all'esame delle prove, quali prove sono state addotte e le ragioni e le modalità di valutazione. Il giudice precisa espressamente le disposizioni di diritto sostanziale applicate nella sentenza per le domande delle parti e presenta, ove necessario, la propria posizione sui pareri delle parti riguardo alle basi giuridiche della controversia e alle eventuali contestazioni e obiezioni per cui non ha esposto le motivazioni nella decisione presa nel corso del procedimento.
Nelle motivazioni delle sentenze in contumacia e delle sentenze basate sulla ricevibilità di una domanda o su una rinuncia della domanda devono essere presentate soltanto le ragioni per la pronuncia di tali sentenze.
Le decisioni sul rimborso delle spese dei procedimenti per le controversie di modesta entità vengono emesse in conformità alle disposizioni generali del Codice di procedura civile, secondo cui la parte che perde l'intera causa è tenuta a rimborsare le spese della controparte e dell'interveniente.
Se le parti sono entrambe parzialmente vittoriose nell'ambito della controversia, in un primo momento il giudice determina il tasso di vittoria di ciascuna parte, deduce poi la percentuale della parte maggiormente vittoriosa dalla percentuale della parte maggiormente soccombente e calcola quindi l'importo di ciascuna voce di spesa e del totale delle spese della parte maggiormente vittoriosa che sono state necessarie alla buona gestione della procedura e stabilirà quindi la quota di tali spese che è rimborsata alla parte, corrispondente alla percentuale restante dopo il calcolo summenzionato del tasso di riuscita di ciascuna parte. Il tasso di successo nell'ambito del contenzioso è valutato tenendo conto della domanda finale della parte, nonché del successo nel fornire prove a sostegno della domanda.
Indipendentemente da quanto sopra esposto, il giudice può decidere che una parte rimborserà all'altra alcune spese in applicazione dell'articolo 156, comma 1, del Codice di procedura civile, secondo il quale, indipendentemente dal risultato del procedimento, una parte è tenuta a rimborsare all'altra parte le spese che essa ha causato per sua colpa o per un evento che essa ha subito.
Se le parti sono parzialmente vittoriosa in misura pressoché identica, il giudice può decidere che ciascuna parte sostenga le proprie spese o che una parte rimborsi all'altra unicamente alcune spese conformemente all'articolo 156, comma 1, del Codice di procedura civile.
Il giudice può decidere che tutte le spese sostenute dalla controparte e dal suo interveniente siano a carico dell'altra, se la domanda non è stata accolta soltanto in minima parte e qualora non sia dovuta incorrere in altri costi.
D'altro canto, una parte è tenuta, indipendentemente dall'esito della causa, a rimborsare tutte le spese sostenute dalla controparte per sua colpa o a causa degli eventi subiti.
Nelle controversie di modesta entità vi è la possibilità di impugnare solo la decisione che conclude il procedimento.
L'unico modo di impugnare le altre decisioni suscettibili di ricorso ai sensi della legge è quello di impugnare la decisione che conclude il procedimento.
Per il resto, alla presentazione dei ricorsi si applicano le disposizioni generali del Codice di procedura civile. Di conseguenza le parti possono presentare ricorso contro le sentenze e le ordinanze rese in primo grado nell'ambito del procedimento relativo alle controversie di modesta entità entro quindici giorni a decorrere dalla data di notifica della trascrizione della sentenza o dell'ordinanza.
La sentenza o l'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità può essere impugnata soltanto per applicazione erronea del diritto sostanziale o violazioni gravi delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, del Codice di procedura civile, fatta salva la violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 3, del Codice di procedura civile.
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Non esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità tuttavia queste controversie rientrano nella competenza del giudice di pace.
Il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato da una tendenziale semplificazione (artt. 316-322 codice di procedura civile).
Il giudice di pace è competente per le controversie relative a beni mobili il cui valore non è superiore a € 10000 (diecimila euro), la competenza per valore spetta al giudice di pace, salvo che non siano dalla legge attribuite ad altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 25.000 (venticinquemila).
Il giudice di pace è competente, qualunque sia il valore per le seguenti materie:
La recente riforma (d.lgs. 149/2022) ha introdotto una serie di novità al giudizio davanti al Giudice di Pace: al fine di adattarlo alle esigenze digitali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3 e 127-bis c.p.c. (udienza con collegamenti audiovisivi) e 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte), 193, comma 2 c.p.c (dichiarazione del CTU per il giuramento con firma digitale) e art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. (udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) a far data dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti a tale data; le disposizioni previste al capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c. (giustizia digitale) si applicano a far data dal 30 giugno 2023 anche per i procedimenti pendenti a tale data.
La domanda si propone con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili (articoli da 281 decies a 281 terdecies c.p.c.).
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’articolo 318 c.p.c..
Il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto (nuovo art. 318 c. 1 c.p.c.).
Il Giudice di Pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies (nuovo art. 318, c. 2, c.p.c.).
L’attore si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso notificato o del processo verbale di cui all’articolo 316 c.p.c, unitamente al decreto di cui all’articolo 318 (se ha proposto la domanda verbalmente), con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.
Il convenuto invece si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies c.p.c. mediante il deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura (nuovo articolo 319 c.p.c.).
Il Giudice di Pace, alla prima udienza, interroga liberamente le parti e tanta la conciliazione e, se questa riesce, redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace procede nelle forme previste dal rito semplificato (art. 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto c.p.c.), e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
Quando ritiene la causa matura per la decisione il Giudice di Pace procede ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.. Il Giudice, quindi, fa precisare le conclusioni e può ordinare la discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Non esistono formulari.
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (art. 82 codice di procedura civile e scheda ricorso in giustizia - bringing a case to court)
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore.
Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Se il giudice rileva la mancanza della procura al
difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di
assistenza o di
autorizzazione che ne determina la nullità, il
giudice assegna alle parti un
termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione (art. 182 codice di procedura civile).
Le norme applicabili in materia di prove sono uguali a quelle previste per il procedimento ordinario. (vedere scheda prove – taking of evidence)
Trova applicazione l’art. 127-ter cpc che prevede che 'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
pubblico ministero e dagli
ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte
In generale si applicano le regole della procedura semplificata come esposta sub 1.2.
Il giudice di pace può decidere “secondo equità” (cioè senza un espresso riferimento alle regole legali) per le cause di valore fino a 2.500 euro (art. 113 cpc)
Il rimborso delle spese è limitato? Se si, in quale misura?
Per la pronuncia relativa alle spese si applicano le regole generali, per cui l’onere delle spese fa carico alla parte soccombente, salvo che sia disposta la compensazione se vi è soccombenza reciproca ovvero se concorrono giusti motivi.
Le sentenze pronunciate secondo equità (controversie di valore non eccedente € 2500,00) del giudice di pace sono impugnabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Per il resto, le pronunce del giudice di pace sono suscettibili di impugnazione mediante appello.
Vedere le schede in materia di organizzazione della giustizia, competenza dei tribunali e ricorso al giudice.
Allegati correlati
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L'ordinamento giuridico di Cipro non prevede una procedura specifica per le controversie di modesta entità diversa da quella stabilita dal regolamento n. 861/2007, per la cui applicazione è stato adottato un regolamento di procedura.
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Il 15 gennaio 2018 sono entrate in vigore in Lettonia modifiche del codice di procedura civile, che sostituiscono i termini "controversie di modesta entità" con "cause ammissibili al procedimento semplificato".
Un giudice avvia un procedimento semplificato sulla base di una domanda scritta se il valore del debito principale o, nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito non supera il limite di 2 500 EUR, alla data di presentazione della domanda. Nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito si applica separatamente a ciascun figlio. (Articolo 250.19, secondo comma, del codice di procedura civile).
Il procedimento semplificato è disciplinato dal capo 30 del codice di procedura civile3: articoli da 250.18 a 250.27A e dai seguenti articoli di cui al capo 54.1: articoli da 440.1 a 440.12.
Il procedimento semplificato è applicabile unicamente alle cause che riguardano il recupero di somme di denaro e di crediti alimentari (articolo 35, primo comma, punti 1) e 3), del codice di procedura civile).
Le disposizioni legislative nazionali relative al procedimento semplificato non si applicano alle norme procedurali relative alle controversie ammissibili al procedimento semplificato ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tranne per quanto riguarda le procedure di impugnazione delle decisioni di un organo giurisdizionale di primo grado.
All'atto di presentazione di una domanda giudiziale è dovuta un'imposta statale (valsts nodeva) calcolata come segue (articolo 34, primo comma, punto 1), del codice di procedura civile):
a) fino a 2 134 EUR: 15 % della somma reclamata, con un valore minimo di 70 EUR,
b) da 2 135 EUR a 7 114 EUR: 320 EUR più il 4 % dell'importo del credito che supera i 2 134 EUR.
Le cause relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio o di un genitore sono esenti da spese.
Le cause ammissibili al procedimento semplificato sono trattate secondo le procedure giudiziarie generali in linea con le eccezioni previste dalla procedura civile per tali cause. Il giudice avvia un procedimento semplificato sulla base di una domanda scritta.
Il giudice non procede all'esame di una domanda di procedimento semplificato che non sia stata redatta conformemente al modello approvato dal Consiglio dei ministri.
Qualora adotti una decisione motivata di non luogo a procedere, il giudice invia tale decisione all'attore e fissa un termine per la rettifica delle carenze. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio della decisione. La decisione di un giudice può essere impugnata entro 10 giorni dalla data di emissione della sentenza o entro 15 giorni dalla data di notifica della sentenza se il luogo di residenza della persona interessata non si trova in Lettonia.
La domanda di ricorso e le note del convenuto devono essere redatte secondo i moduli di cui agli allegati del regolamento n. 305 del Consiglio dei ministri (Ministru kabinets), del 29 maggio 2018, sui moduli da utilizzare nel procedimento semplificato. Gli allegati del regolamento contengono i seguenti moduli:
1. domanda di procedimento semplificato per il recupero di crediti pecuniari (allegato 1);
2. domanda di procedimento semplificato per il recupero di crediti alimentari (allegato 2);
3. dichiarazione relativa a un procedimento semplificato per il recupero di crediti pecuniari (allegato 3);
4. dichiarazione relativa a una domanda di procedimento semplificato per il recupero di crediti alimentari (allegato 4).
Oltre ai dati personali dell'attore e del convenuto, nel modulo per la domanda di procedimento semplificato devono essere riportate le informazioni indicate di seguito.
Il codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche in merito all'assistenza legale nelle cause ammissibili al procedimento semplificato. È possibile farsi rappresentare nell'ambito di una causa ammissibile al procedimento semplificato.
Qualora l'attore desideri farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona e l'istanza sia presentata da un rappresentante, la domanda deve includere il nome e il cognome, un numero d'identificazione personale del rappresentante e il suo recapito per la corrispondenza con l'organo giurisdizionale oppure, qualora il rappresentante sia una persona giuridica, occorre indicarne il nome, il numero di registrazione e la sede legale. Qualsiasi persona fisica può agire come rappresentante in un procedimento civile, purché abbia raggiunto 18 anni di età, non sia posta sotto tutela e non sia soggetta ad alcuna delle limitazioni specificate all'articolo 84 del codice di procedura civile. La persona che rappresenti in giudizio una parte in causa dovrà disporre di un'apposita procura notarile. L'attore può autorizzare oralmente un rappresentante ad agire in giudizio e tale autorizzazione deve essere annotata nel verbale dell'udienza. Il rappresentante di una persona giuridica deve essere munito di una procura scritta (che non deve essere autenticata) o di documenti attestanti che si tratta di una persona delegata avente il diritto di rappresentare la persona giuridica in questione senza una speciale autorizzazione. Se il rappresentante è un avvocato abilitato (zvērināts advokāts), il mandato di rappresentanza deve essere confermato per contratto (orderis) e, qualora l'avvocato agisca per conto di una parte in causa, ciò deve essere confermato a mezzo di una procura scritta (che, in tale caso, non deve essere firmata da un notaio). Se una persona si fa rappresentare in giudizio, gli atti richiesti vengono firmati e presentati al giudice dal rappresentante che agisce per conto del rappresentato, nel rispetto dei poteri che gli sono stati conferiti con la procura.
L'assunzione delle prove è regolata dalle disposizioni generali del codice di procedura civile. Di conseguenza nelle cause ammissibili al procedimento semplificato le prove possono essere assunte sotto forma di dichiarazioni delle parti o di terzi, testimonianze verbali, prove scritte e pareri degli esperti.
Il giudice avvia un procedimento semplificato sulla base di una domanda scritta. Al convenuto viene inviata una copia della domanda e un modulo per le note che il convenuto deve presentare entro 30 giorni dalla data in cui gli è stata inviata la domanda. A seconda delle circostanze e della natura della causa, possono essere inviati al convenuto anche i documenti allegati alla domanda. Il giudice informa inoltre il convenuto che la mancata costituzione di quest'ultimo non impedirà al giudice di statuire e che il convenuto può chiedere che la causa sia discussa in un'udienza.
Quando notifica i documenti alle parti, il giudice le informa dei loro diritti procedurali nonché della composizione del collegio giudicante, e spiega alle parti in che modo possono ricusare il giudice. Il codice di procedura civile sancisce i diritti procedurali delle parti con riguardo alla preparazione dell'udienza, che possono essere esercitati al più tardi entro sette giorni dalla data prevista per l'udienza.
Il convenuto può presentare le note utilizzando un modello approvato dal Consiglio dei ministri. Il modello è uno dei moduli inclusi negli allegati del regolamento n. 305 del Consiglio dei ministri, del 29 maggio 2018, sui moduli da utilizzare nel procedimento semplificato. Nelle note il convenuto deve fornire le seguenti informazioni:
Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stato notificato il ricorso se:
Se la somma reclamata nella domanda riconvenzionale supera il valore limite fissato per le controversie ammissibili al procedimento semplificato o se la domanda riconvenzionale non ha ad oggetto il recupero di crediti pecuniari o alimentari, il giudice esaminerà la causa secondo il procedimento ordinario.
Se le parti non chiedono che la causa sia esaminata in un'udienza davanti a un giudice e qualora il giudice non ritenga necessario lo svolgimento di un'udienza, una causa ammissibile al procedimento semplificato è esaminata in un procedimento scritto; alle parti viene comunicata in tempo utile la data in cui la massima della sentenza sarà disponibile nel sistema online. La data in cui la massima di una sentenza è disponibile nel sistema online è considerata la data in cui la sentenza è predisposta. Il giudice esaminerà la causa durante un'udienza secondo il procedimento ordinario se è pervenuta una richiesta motivata di una parte e se il giudice ritiene necessario lo svolgimento di un'udienza. Il giudice può anche esaminare una causa nell'ambito di un'udienza di propria iniziativa. Se una persona interessata non ha la residenza né la dimora in Lettonia ma il suo indirizzo è noto, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari avvengono conformemente al diritto internazionale vincolante per la Lettonia o al diritto dell'Unione europea, compreso il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Nelle cause ammissibili al procedimento semplificato, il giudice redige una massima della sentenza. La massima di una sentenza è redatta conformemente alle prescrizioni generali relative al contenuto di una decisione (articolo 193 del codice di procedura civile), ad eccezione della parte descrittiva, che indica unicamente l'oggetto della controversia, le leggi e le normative invocate dalla parte, e la controversia, e la motivazione della sentenza, che riflette unicamente la normativa invocata dal giudice.
Il giudice predispone il testo integrale di una sentenza (conformemente alle prescrizioni generali relative al contenuto di una decisione) in un procedimento semplificato qualora una parte presenti domanda scritta di predisposizione della sentenza. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale entro 10 giorni dalla data di notifica della massima della sentenza (la data in cui la massima è disponibile nel sistema online). Il giudice può anche predisporre una sentenza integrale di propria iniziativa. Il giudice predispone il testo integrale della sentenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di predisposizione della sentenza. La data in cui il testo integrale di una sentenza è disponibile nel sistema online è considerata la data in cui la sentenza è predisposta.
Le cause ammissibili al procedimento semplificato sono soggette alle regole generali sulle spese giudiziarie.
La decisione resa al termine del procedimento indica che la parte soccombente è tenuta a pagare le spese giudiziarie (le imposte statali e le spese processuali). Qualora la domanda sia accolta solo parzialmente, il convenuto sarà condannato a pagare le spese sostenute dall'attore in proporzione alle pretese accolte e l'attore sarà tenuto a rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto in proporzione alla parte soccombente della domanda. Se l'attore ritira la domanda, dovrà rimborsare le spese sostenute dal convenuto. In tal caso, il convenuto non è tenuto a rimborsare le spese giudiziarie dell'attore. Tuttavia qualora l'attore ritiri la domanda perché il convenuto si è volontariamente conformato alla pretesa successivamente alla presentazione della domanda, il giudice può condannare il convenuto a pagare le spese giudiziarie dell'attore su richiesta di quest'ultimo.
Analogamente, se decide di non conoscere di un ricorso, il giudice, su richiesta del convenuto, ordina all'attore di rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto.
Qualora l'attore sia esentato dal pagamento delle spese giudiziarie, il convenuto potrà essere condannato a rimborsare le spese allo Stato, proporzionalmente alla parte della domanda che è stata accolta.
Per un credito accessorio è dovuta una cauzione di 70 EUR. Se il giudice annulla o modifica, totalmente o in parte, una sentenza impugnata, la cauzione è rimborsata. Se un ricorso è respinto, la cauzione non è rimborsata.
È possibile impugnare (apelācija) la decisione di un organo giurisdizionale di primo grado nei seguenti casi:
Se una causa ammissibile al procedimento semplificato è stata esaminata in un procedimento scritto, il termine di impugnazione (20 giorni) inizia a decorrere dal giorno in cui viene predisposto il testo della decisione.
Oltre ai motivi di impugnazione specificati nel codice di procedura civile, un ricorso in cui si deduce che una sentenza è erronea deve indicare:
Un giudice di primo grado deciderà se l'impugnazione può proseguire e fisserà un termine entro il quale il ricorrente deve rettificare le eventuali carenze, se l'impugnazione non è conforme ai requisiti stabiliti dal codice di procedura civile o, nei casi previsti dalla legge, se l'impugnazione e i documenti ad essa allegati non sono corredati della relativa traduzione. Se le carenze vengono rettificate entro il termine stabilito, si considera che l'impugnazione è stata presentata il giorno in cui è stata depositata per la prima volta. In caso contrario, l'impugnazione si considera non presentata e viene restituita al ricorrente.
L'impugnazione che non sia firmata, che venga presentata da una persona sprovvista della necessaria autorizzazione o per la quale non siano state versate le imposte statali (le imposte statali dovute per un'impugnazione secondo un tasso calcolato in funzione dell'importo della controversia dinanzi al giudice di primo grado) sarà considerata irricevibile e verrà restituita al ricorrente. La decisione che rigetta un'impugnazione non è appellabile.
Dopo aver constatato che la procedura per la presentazione di un'impugnazione è stata correttamente espletata, il giudice di appello, o in alcuni casi un collegio di tre giudici, decide di avviare il procedimento di impugnazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione.
Qualora riscontri la presenza di almeno uno dei possibili motivi di impugnazione, il giudice adotta la decisione di avviare il procedimento di impugnazione e la notifica alle parti senza indugio, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni scritte.
Se il giudice chiamato a decidere sulla ricevibilità di un'impugnazione ritiene che il procedimento di impugnazione debba essere respinto, la questione relativa all'avvio del procedimento viene decisa collegialmente da tre giudici.
Se uno dei tre giudici designati ritiene che sussista almeno uno dei motivi richiesti per avviare un procedimento di impugnazione, i giudici decidono di avviare il procedimento e notificano la decisione alle parti senza indugio.
Qualora i giudici decidano all'unanimità che non sussiste alcuno dei motivi richiesti per avviare il procedimento di impugnazione, adottano la decisione di non luogo a procedere e la notificano alle parti senza indugio. La decisione è redatta sotto forma di una risoluzione (rezolūcija) e non è impugnabile.
Le parti possono presentare note scritte in merito all'impugnazione entro 20 giorni dalla data in cui la corte d'appello notifica alle parti la decisione che conferma l'avvio del procedimento.
Una parte può presentare un'impugnazione incidentale entro 20 giorni dall'invio della notifica della decisione di avvio del procedimento. Se viene presentata un'impugnazione incidentale, il giudice la invia senza indugio alle altre parti del procedimento.
I ricorsi nell'ambito del procedimento semplificato sono esaminati in un procedimento scritto; le parti sono informate in tempo utile della data in cui la sentenza sarà disponibile online, della composizione del collegio giudicante e del loro diritto di ricusare un giudice. Si considera che una sentenza è stata redatta il giorno in cui è disponibile nel sistema online. Qualora il giudice lo ritenga necessario, una causa ammissibile al procedimento semplificato può essere esaminata in un'udienza.
La decisione resa in un procedimento di appello non è impugnabile per cassazione e produce effetti dal momento in cui viene pronunciata o, qualora la causa sia esaminata in un procedimento scritto, dal momento in cui ne viene predisposto il testo.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Il capo XXIV della parte IV del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas) della Repubblica di Lituania stabilisce la procedura relativa alle controversie di modesta entità.
Le controversie europee di modesta entità sono decise conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e questo tipo di controversie sono decise applicando le norme generali relative ai procedimenti per la risoluzione delle controversie con le eccezioni fissate dalla legge nazionale della Lituania che applicano la normativa dell'Unione europea e la legislazione internazionale in materia di procedimenti civili (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).
La procedura in materia di controversie nazionali di modesta entità, come la procedura europea in materia di controversie di modesta unità, si applica alle controversie aventi valore non superiore a 2 000 EUR.
La procedura europea per le controversie di modesta entità si applica alle cause civili aventi valore non superiore a EUR 2 000. La procedura non si applica alle seguenti tipi di controversie: cause relative allo status o alla capacità d'agire di persone fisiche; diritti di proprietà derivanti da un matrimonio, obbligazioni alimentari, testamenti e successioni, fallimento, procedimenti relativi al salvataggio di imprese insolventi o di altre persone giuridiche, assicurazioni sociali, arbitrato, diritto del lavoro, beni immobili con l'eccezione delle azioni in danaro e della violazione della privacy, nonché dei diritti relativi alla persona, diffamazione inclusa.
La procedura si applica dal 1° gennaio 2009, i procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono decisi dalle corti distrettuali ai sensi delle norme in materia di giurisdizione territoriale fissate nel codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, cioè dalle corti distrettuali delle città o dei distretti.
Nei casi specificati negli articoli 4, commi 3 e 5, comma 7 del regolamento (CE) n. 861/2007, il giudice deve informare l'attore/il convenuto che egli può presentare un ricorso/una comparsa di risposta non più tardi di 14 giorni dal ricevimento dell'avviso, conformemente a quanto stabilito nel codice di procedura civile della Lituania. Qualora l'attore/convenuto non presenti debitamente un ricorso alla corte entro il termine fissato nel paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è ritenuta non presentata e rinviata mediante ordinanza del giudice all'attore/convenuto. Un ricorso separato può essere introdotto contro un'ordinanza di questo tipo.
I formulari sono forniti dagli organi giudicanti o possono essere scaricati dal sito Web dell'amministrazione degli organi giurisdizionali.
Non è necessaria la presenza di un rappresentante legale/avvocato. L'organo giurisdizionale fornisce in pratica l'assistenza nella compilazione dei formulari, ma non fornisce consulenza sul merito della domanda. Gli operatori incaricati di dare assistenza giuridica (fornita dallo Stato) all'inizio dell'azione mettono a disposizione delle parti processuali l'assistenza in concreto e le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 861/2007.
La raccolta delle prove è disciplinata dal capo XIII della parte II del codice di procedura civile.
Ai sensi della procedura per le controversie di modesta entità, il giudice che decide una causa può determinare egli stesso la forma e la procedura da applicarsi nelle udienze. Può essere tenuta un'udienza orale nel caso in cui almeno una parte non abbia fatto esplicita richiesta. Nel caso di una procedura scritta, le persone coinvolte nella causa non sono sentite e non presenti siano alle udienze. Le parti della causa sono notificate dell'avviamento di una procedura per iscritto ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del codice di procedura civile. Nel caso in cui una causa sia giudicata nel merito mediante una procedura scritta almeno sette giorni prima della data dell'udienza sono annunciati su uno speciale sito Web la data l'ora e luogo dell'udienza nonché la composizione dell'organo giurisdizionale tranne nei casi specificati dal codice, nel qual caso le parti sono notificate sulla base di una procedura diversa. Le suddette informazioni sono fornite anche dagli uffici della corte.
Ai sensi della procedura nazionale relativa alle controversie di modesta entità, le decisioni della corte devono essere composte di una parte introduttiva e di una parte operativa e contenere una breve dichiarazione dei motivi.
Sulle controversie di modesta entità sono applicate spese processuali (žyminis mokestis) pari all'importo fissato all'articolo 80, comma 1, punto 6, del codice di procedura civile, che corrisponde a un quarto della somma dovuta per la controversia (minimo 10 euro).
L'articolo 29 della legge dispone che le decisioni dei tribunali lituani adottate ai sensi della procedura europea per le controversie di modesta entità possono essere appellate. La procedura di appello è disciplinata dagli articoli 301-303 del codice lituano di procedura civile. Conformemente all'articolo 307, comma 1 del codice, qualora esistano motivi di appello è possibile proporre appello entro 30 giorni dalla data della sentenza.
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Oltre al procedimento europeo per le controversie di modesta entità istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, l'ordinamento lussemburghese prevede una procedura semplificata per il recupero dei crediti fino a un importo pari a 15 000 EUR (escludendo gli interessi e le spese), comunemente nota come "procedimento di ingiunzione" (ordonnance de paiement).
Il procedimento di ingiunzione è possibile per il recupero dei crediti in denaro fino a un importo di 15 000 EUR, a condizione che il debitore sia domiciliato nel Granducato di Lussemburgo.
Spetta al ricorrente decidere se avvalersi o meno di tale procedura per recuperare un credito, giacché ha anche la possibilità di citare il debitore a comparire (citation) dinanzi al giudice di pace.
Una delle differenze fra il procedimento di ingiunzione davanti al giudice di pace e l'istanza dinanzi al tribunale circondariale diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoria risiede nel fatto che il primo può sfociare nella pronuncia di una sentenza (jugement), mentre il procedimento davanti al tribunale circondariale può portare solo all'emissione di un'ordinanza (ordonnance).
La domanda per l'ottenimento di un'ingiunzione di pagamento è presentata alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace, con una semplice dichiarazione verbale o scritta.
La domanda deve contenere – pena la nullità – il cognome, il nome, la professione, e il domicilio o la residenza dell'attore e del convenuto, le cause e l'importo del credito, e la richiesta di un'ordinanza di pagamento condizionale.
Il creditore deve allegare o depositare tutti i documenti che possano giustificare l'esistenza e l'importo del credito nonché stabilirne la fondatezza.
Da un raffronto fra le disposizioni emerge che l'esposizione delle motivazioni richiesta per le domande presentate al giudice di pace è meno dettagliata, poiché in tal caso è sufficiente enunciare l'importo e l'origine del credito.
La legge non prevede alcun obbligo, per gli ufficiali giudiziari o per i giudici, di assistere le parti.
Sono applicabili le norme del diritto comune relative alle prove. V. anche: « Raccolta delle prove – Lussemburgo ».
Se il debitore presenta opposizione e il creditore intende portare avanti il procedimento, è previsto obbligatoriamente un dibattimento in udienza pubblica.
Le sentenze pronunciate nelle cause relative alle ingiunzioni di pagamento obbediscono alle stesse regole e agli stessi principi delle sentenze emesse secondo il procedimento ordinario.
Secondo il diritto lussemburghese, generalmente la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese, anche se il giudice può stabilire, con una decisione speciale e motivata, che la totalità o una frazione di queste siano a carico di un'altra parte. Se la parte vincitrice ha sostenuto delle spese procedurali, potrà esigere il rimborso delle stesse a carico dell'altra parte.
Contrariamente alle norme esistenti in altri paesi, nel diritto lussemburghese il rimborso degli onorari dell'avvocato non è sistematico. Difatti, le "spese" di cui all'articolo 238 del nuovo codice di procedura civile riguardano i costi degli ufficiali giudiziari, delle perizie, le indennità eventualmente pagate ai testimoni, i costi delle traduzioni, ecc. Tale termine non include tuttavia gli onorari degli avvocati.
Il giudice può tuttavia accordare alla parte vincitrice un'indennità destinata a compensare le spese del processo, fra cui quelle per l'avvocato. Ciò avviene in particolare quando appare iniquo lasciare a carico di una parte gli importi da essa sostenuti e non compresi nelle spese; in tali casi il giudice può condannare l'altra parte al pagamento della somma che egli determina.
La decisione di accordare o meno un'indennità di procedura è lasciata alla valutazione del giudice, così come l'importo di tale indennità.
In materia di ingiunzioni di pagamento si applicano le norme del diritto comune. Le sentenze dei giudici di pace sono impugnabili quando il valore della causa supera i 2 000 EUR.
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Al di fuori della procedura prevista dal regolamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (le cui modalità non disciplinate dal regolamento lo sono dagli articoli 598-602 della
legge nº CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile), dal 1° gennaio 2018 nel diritto ungherese non vige alcuna procedura relativa alle controversie di modesta entità. In precedenza esisteva una siffatta procedura (denominata "delle controversie di modesta entità"), disciplinata dalla
legge nº III del 1952 relativa al codice di procedura civile, tuttavia essa è stata abrogata, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla legge nº CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile. Questo significa che dal 1° gennaio 2018 il diritto ungherese non contempla una normativa specifica applicabile alle controversie di modesta entità, per cui è d'uso seguire la procedura di diritto comune anche per tali controversie. Le vecchie disposizioni previste dalla legge n. III del 1952 relativa al codice di procedura civile restano tuttavia applicabili nei procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2018. Le informazioni qui di seguito riportate riguardano quindi esclusivamente le cause in corso avviate prima del 1° gennaio 2018.
La procedura si applica per il recupero dei crediti esclusivamente pecuniari non superiori a un milione di HUF, se la procedura si è trasformata in contenzioso in seguito all'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento o se la controversia afferisce in principio alla procedura di ingiunzione di pagamento, ossia nei casi in cui:
a) la domanda di ingiunzione di pagamento è respinta d'ufficio dal notaio e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito;
b) il notaio mette fine mediante ordinanza alla procedura di ingiunzione di pagamento e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito.
Il procedimento viene applicato dai tribunali distrettuali (járásbíróság).
Non sono previsti moduli di domanda per questa procedura, ma è disponibile un modulo per la procedura di ingiunzione di pagamento che precede tale atto e che è di competenza dei notai. Il modulo è disponibile sul sito della Camera nazionale dei notai ungheresi o presso gli studi notarili.
È possibile farsi rappresentare da un avvocato. Per agevolare la tutela dei diritti delle persone fisiche che non siano in grado di sostenere le spese del procedimento in ragione del loro reddito e della loro situazione economica, tali persone possono chiedere di essere totalmente o parzialmente esentate dalle spese di giudizio. Conformemente alla legge sulle spese processuali, le parti possono anche beneficiare di agevolazioni sulle spese giudiziarie (esenzione o diritto di differire il pagamento) e le persone in stato di bisogno possono beneficiare dell’assistenza di un consulente legale o di un avvocato ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, se necessario per far valere efficacemente i loro diritti.
Nei procedimenti di opposizione a un’ingiunzione di pagamento, il giudice comunica al convenuto, non più tardi dell’ordine di comparizione all’udienza, i fatti e le prove addotti dall’opponente. Il convenuto deve presentare le richieste probatorie entro la data della prima udienza. In deroga a tale regola, una parte può presentare una richiesta di prove in qualsiasi momento del procedimento se ottiene il consenso della parte avversa o se invoca un fatto, un elemento di prova o una decisione definitiva di una giurisdizione o di un'altra autorità, di cui abbia conoscenza o abbia appreso il passaggio in giudicato, successivamente al termine impartito di norma per la presentazione della richiesta di prove, senza addebito da parte sua e a condizione di fornirne prova sufficiente.
La parte che presenta una domanda aggiuntiva o una domanda riconvenzionale può presentare la richiesta di prove afferente al momento in cui è accolta la domanda in questione; nel caso dell'introduzione di un'eccezione di compensazione, la richiesta di prove relativa ai crediti presentati per ottenere una compensazione deve essere presentata contemporaneamente all'introduzione dell'eccezione. Le richieste di prove presentate ignorando tali regole sono respinte dal giudice. Negli altri casi si applicano le regole che disciplinano la prova di diritto comune.
Il giudice tiene anche un’udienza.
Il contenuto della sentenza è subordinato alle regole generali, a condizione che il dispositivo della sentenza sia seguito da informazioni destinate alle parti sulle menzioni obbligatorie relative all'impugnazione e alle conseguenze giuridiche della loro omissione.
Conformemente alle regole generali, si applica il principio secondo cui "chi perde paga".
Le possibilità di impugnazione sono soggette a vari limiti; in particolare, i ricorsi possono essere proposti solo per gravi violazioni delle norme di procedura in primo grado o per applicazione erronea della normativa posta a fondamento della decisione di merito. Si applicano le norme ordinarie per quanto riguarda le modalità e i termini di ricorso, vale a dire che l’impugnazione deve essere depositata presso il tribunale che si è pronunciato in primo grado entro 15 giorni dalla notifica della sua decisione e viene esaminata dal tribunale regionale (törvényszék) competente.
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La procedura specifica per le controversie di modesta entità è disciplinata dal capo 380 della legge maltese (Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità) nonché dalle leggi derivate n. 380.01, 380.02 e 380.03.
Il Tribunal għal Talbiet Żgħar (tribunale delle controversie di modesta entità) è competente unicamente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto somme di denaro di valore non superiore a 5 000 EUR.
Il procedimento ha inizio allorché il ricorrente compila l'apposito modulo, deposita il ricorso presso la cancelleria del tribunale, paga i corrispondenti diritti e chiede al tribunale di notificare il ricorso al convenuto. Dal momento della notifica il convenuto dispone di diciotto giorni per presentare una memoria di risposta. È anche ammessa la presentazione di un controricorso. Se il convenuto ritiene che sia un'altra persona a dover pagare per la richiesta del ricorrente, deve indicare tale persona. Il cancelliere notifica alle parti la data e l'ora dell'udienza. Il giudice disciplina il procedimento nel tribunale conformemente alle regole di equità e assicura, nei limiti del possibile, che il caso sia esaminato e deciso rapidamente, lo stesso giorno in cui si tiene l'udienza, e che quest'ultima non si protragga oltre una seduta. Il giudice raccoglie le informazioni in ogni modo ritenuto utile e non può essere vincolato dalle regole sulla prova migliore o sulle "prove per sentito dire" se è convinto che gli siano state presentate prove abbastanza attendibili da permettergli di trarre una conclusione in merito alla causa di cui è adito. Il giudice si astiene, per quanto possibile, dal nominare esperti per ottenere prove peritali. Il giudice esercita gli stessi poteri del magistrato presso il Tribunale dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione civile e, in particolare, ha il diritto di convocare testimoni e di sottoporli a giuramento.
La parte attrice deve compilare il modulo contenuto nel primo allegato alla legge derivata n. 380.01 (norme relative al funzionamento dei tribunali delle controversie di modesta entità). Anche la risposta del convenuto deve essere redatta compilando l'apposito modulo contenuto, anche in questo caso, nel primo allegato della summenzionata legge.
Le parti possono essere assistite da qualsiasi persona, e non necessariamente da un avvocato o da un procuratore legale.
Le parti possono fornire prove di tipo orale, documentale o di entrambi i tipi. Un testimone può essere invitato a comparire in tribunale – al più tardi, tre giorni prima della data fissata per la sua deposizione – in un giorno e a un orario precisi, per rendere la sua testimonianza o fornire prove documentali. Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al giudice, quest'ultimo può ordinare che il testimone sia messo agli arresti e sia condotto a testimoniare in un'altra data.
Il ricorso e la comparsa di risposta devono essere redatti per iscritto. La prova può essere documentale. Tuttavia, la comparizione dinanzi al giudice deve obbligatoriamente avvenire nelle date fissate da quest'ultimo.
Nella sentenza, il giudice deve indicare i motivi principali sui quali ha fondato la sua decisione. La sentenza deve contenere anche la decisione sulle spese.
Nella sua decisione, il giudice statuisce sulle spese che ciascuna parte dovrà sopportare. Tranne nel caso in cui le circostanze giustifichino la decisione contraria, la parte soccombente deve sopportare le spese della controparte. Le spese devono essere circoscritte ai costi direttamente sostenuti in relazione al procedimento dalla parte vincitrice. Nel caso di una richiesta defatigatoria o vessatoria, il tribunale può ordinare al ricorrente di pagare al convenuto una penale non inferiore a 250 EUR e non superiore a 1 250 EUR, a titolo di sanzione.
I ricorsi avverso le decisioni del tribunale devono essere depositati presso la cancelleria della Corte d'appello (giurisdizione inferiore) entro venti giorni dalla data della decisione emanata dal giudice.
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Per le controversie di modesta entità è previsto un procedimento dinanzi alla sezione della circoscrizione del tribunale distrettuale (sector kanton van de rechtbank). La procedura prevede l’introduzione del giudizio con un atto di citazione e stabilisce determinate semplificazioni procedurali. In questo caso non è obbligatorio l’intervento di un avvocato. È in effetti possibile scegliere di procedere senza assistenza.
Nelle cause transfrontaliere nell’ambito dell’Unione europea è altresì possibile ricorrere al procedimento europeo di regolamento delle controversie di modesta entità. Ci si può avvalere del procedimento europeo per le controversie di modesta entità quando sussistano crediti presso:
Il diritto dei Paesi Bassi comprende una legge di attuazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (legge del 29 maggio 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).
Il giudice distrettuale è competente per:
Il giudice distrettuale statuisce inoltre sulle controversie in materia di diritto del lavoro, di locazione, di diritto di compravendita ai consumatori, di credito al consumo, di contestazione di ammende per infrazione al codice della strada e in materia di contravvenzioni. Il giudice distrettuale è competente anche per amministrazione, curatela, tutela e accettazione o rinuncia all’eredità. Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di citazione presso il giudice distrettuale, consultare questo sito.
Il giudice distrettuale è altresì competente per le cause relative alle controversie europee di modesta entità. La soglia del valore per poter avviare un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è fissata a un massimale di 5 000 EUR dal regolamento (CE) n. 861/2007.
Non esiste una procedura speciale da applicare per le controversie per le quali è competente il giudice distrettuale. In linea di principio, la norma che prevede come atto introduttivo del giudizio la citazione vale sia per il tribunale distrettuale che per la sezione del tribunale distrettuale. Una differenza rilevante tra i due tipi di procedura da applicare sta nel fatto che le parti possono avviare esse stesse il procedimento dinanzi al giudice distrettuale, mentre nelle altre cause (avviate dinanzi al giudice) le parti devono farsi rappresentare da un avvocato. V. quesito 1.4 di cui sopra. Inoltre, per le cause avviate dinanzi alla sezione distrettuale è competente un giudice monocratico.
Per le controversie di modesta entità a livello europeo sono applicabili le disposizioni in materia di deposito di un ricorso.
Il procedimento dinanzi al giudice distrettuale è avviato nella maggior parte dei casi con atto di citazione. Le informazioni principali che figurano nella citazione sono la pretesa (l’oggetto stesso dell’azione) e i motivi (gli elementi di fatto e di diritto sui quali si basa la pretesa).
Il procedimento dinanzi al giudice distrettuale si caratterizza per i seguenti aspetti:
Un’azione che rientra nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità viene avviata per mezzo del modulo A. La domanda va presentata al giudice competente per materia.
Nelle cause dinanzi al giudice distrettuale le parti possono agire personalmente. Pertanto, non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato. Inoltre, le parti possono farsi assistere da una persona munita di procura che non dev’essere necessariamente un avvocato. V. il quesito 1.8 per quanto riguarda il rimborso delle spese di assistenza legale di un avvocato.
Anche nell’ambito di un procedimento europeo non è necessario essere rappresentati da un avvocato o da un altro assistente legale.
Si applica la normativa dei procedimenti ordinari in materia di mezzi probatori. Nei Paesi Bassi tali norme prevedono una discrezionalità massima per il giudice in materia di valutazione degli elementi di prova. All’articolo 9 il succitato regolamento (CE) n. 861/2007 regola l’assunzione delle prove e i mezzi di prova nell’ambito dello svolgimento del procedimento europeo.
Per le sezioni distrettuali competenti esiste un regolamento di procedura rurale relativo al ruolo in materia civile. Gli atti redatti per iscritto possono essere depositati presso la cancelleria del tribunale prima della data dell’udienza prevista per il processo o anche il giorno stesso. Nel procedimento dinanzi alla sezione distrettuale, le conclusioni e gli atti possono essere formulati oralmente. La procedura europea prevede un procedimento scritto nel corso del quale, se il giudice lo ritiene necessario oppure su istanza di parte, è possibile svolgere un procedimento orale.
Nella sentenza il giudice deve menzionare:
La sentenza è firmata dal giudice.
L’avvio di un procedimento dinanzi al giudice distrettuale può comportare le seguenti spese: diritti di cancelleria, condanna alle spese e spese di assistenza legale.
I diritti di cancelleria sono imputabili alla parte che ha avviato il procedimento. Il relativo importo dipende dalla pretesa. In pratica, l’avvocato anticipa l’importo suddetto, che successivamente è imputato all’attore. Il giudice può condannare la parte dichiarata soccombente a sostenere le spese della controparte. Nel caso in cui non risulti una totale soccombenza di una delle parti, ciascuno sostiene le proprie spese. Il giudice può altresì condannare le parti a sostenere le spese di assistenza legale, le spese dei testimoni, le spese delle perizie, le spese di viaggio e di soggiorno, le spese di atti e altre spese stragiudiziali.
La legislazione vigente nei Paesi Bassi offre talvolta ai più indigenti la possibilità di beneficiare di un contributo al pagamento delle spese di assistenza legale. Tuttavia, non è possibile beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato in tutte le cause che si svolgono dinanzi al giudice distrettuale. Tuttavia, nel caso non sia indigente, il cittadino contribuisce altresì alle spese di assistenza legale in funzione della sua situazione finanziaria. La domanda d’intervento nelle spese di assistenza legale viene presentata dall’avvocato presso il Consiglio del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Questo aspetto è disciplinato dalla legge sul patrocinio gratuito a spese dello Stato, che al capo III A contiene la normativa in materia di concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere nell’UE.
Le decisioni prese dalla sezione distrettuale possono essere oggetto di un’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello (Gerechtshof). L’impugnazione è possibile solo se la pretesa è superiore a 1 750 EUR. L’impugnazione è possibile entro tre mesi dalla pronuncia del giudice. Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità è possibile impugnare una decisione del giudice distrettuale.
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Il diritto austriaco non contempla procedure apposite per i crediti di modesta entità. Il codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede tuttavia una procedura semplificata o norme procedurali particolari per talune azioni proposte dinanzi ai tribunali distrettuali.
Alcune delle norme procedurali particolari si applicano esclusivamente alle controversie di valore sino a 1 000 EUR (v. punto 1.5) o sino a 2 700 EUR (v. punto 1.9).
Le disposizioni specifiche previste dal diritto processuale austriaco per le controversie di modesta entità sono vincolanti e non possono essere derogate dalle parti.
Né il giudice, né le parti possono quindi assoggettare l'azione a procedimento "ordinario".
Posto che in Austria non è prevista una procedura specifica per i crediti di importo ridotto, non esistono neppure formulari specifici per essi.
In Austria non è necessario ricorrere all'assistenza di un legale per le controversie di valore sino a 5 000 EUR. I giudici possono fornire assistenza alle parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale, nel senso che devono ammonire le parti circa i loro diritti e obblighi processuali e circa le conseguenze delle loro azioni e omissioni. Le parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale possono far mettere a verbale le loro domande orali dinanzi al tribunale distrettuale competente o dinanzi al tribunale distrettuale del loro luogo di residenza. Se una domanda scritta presentata da una parte che non si avvale dell'assistenza di un legale non è corretta, il giudice fornisce alla parte adeguata consulenza e assistenza. L'imparzialità del giudice non deve esserne compromessa.
In caso di controversie di valore sino a 1 000 EUR, il giudice può non tener conto della prova offerta dalla parte se risulta eccessivamente difficile chiarire pienamente tutte le circostanze rilevanti. Tuttavia, anche in questo caso il giudice deve adottare in buona fede una decisione non arbitraria sulla base delle risultanze dell'intero procedimento. Tale decisione può essere riesaminata nelle successive fasi d'appello.
La legge austriaca non autorizza una trattazione interamente per iscritto della causa. Per quanto riguarda il diritto procedurale civile austriaco, ad esempio, dal principio secondo cui i mezzi di prova da cui risulta direttamente l'esistenza dei fatti da provare sono da preferirsi rispetto alle semplici fonti di informazione indirette (principio dell'immediatezza oggettiva) deriva che le testimonianze scritte presentate come documenti sono irricevibili.
Quando è resa verbalmente, il codice di procedura civile austriaco prevede requisiti meno stringenti per la copia scritta della sentenza, a prescindere dall'importo controverso. Se la sentenza è stata pronunciata verbalmente dinanzi a entrambe le parti e nessuna di esse la impugna tempestivamente, il tribunale emette una "copia per estratto della sentenza" limitata ai principali motivi di decisione.
In base al diritto austriaco, le spese del procedimento civile sono di norma rimborsate in ragione del grado di successo. Sia le spese giudiziali che le spese legali sono direttamente collegate all'importo controverso. Di norma, quindi, un importo controverso inferiore comporterà spese giudiziali e spese legali più contenute. Posto che le spese sono indicate negli atti e nelle disposizioni in base alla tariffa, è possibile contenere i costi per le domande di valore ridotto. Non esistono tuttavia regole speciali per tali tipologie di domanda.
Nei procedimenti in materia di controversie di modesta entità la legge austriaca ammette soltanto un limitato diritto di impugnazione. Se il valore della controversia in primo grado non è superiore a 2 700 EUR l'impugnazione è ammessa soltanto per errata valutazione di diritto o per ragioni di invalidità (errori di procedura estremamente gravi). Errori processuali gravi di altra natura non possono essere contestati e anche un accertamento errato dei fatti (ad esempio a causa di una valutazione errata) da parte del giudice di primo grado non può essere impugnato. Si applicano quanto al resto le regole del procedimento "ordinario".
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Nel diritto polacco esiste un procedimento semplificato, che è disciplinato dagli articoli da 505(1) a 505(14) del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile).
Tale procedimento semplificato prevede la razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti di assunzione delle prove e di impugnazione, accelerando e semplificando i relativi procedimenti giudiziali e introducendo requisiti di forma più restrittivi per le parti, nonché obbligando queste ultime ad agire nell'ambito di una normativa ben strutturata per la relativa azione.
Il codice di procedura civile polacco incorpora il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento è stato istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i procedimenti in materia civile e commerciale. Tale regolamento si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. È stato recepito nella legge polacca tramite gli articoli da 505(21) a 505(27a) del codice di procedura civile.
Il procedimento semplificato è utilizzato nei casi seguenti che rientrano nel contesto della competenza giurisdizionale dei sądy rejonowe (tribunali circondariali):
Secondo la giurisprudenza della Sąd Najwyższy (Corte suprema), le controversie per inadempimento o esecuzione insoddisfacente di un obbligo rientrano nell'applicazione del procedimento semplificato se il valore della causa non supera i 20 000 PLN. Se l'attore rivendica un importo inferiore a 20 000 PLN che costituisce il residuo di un credito già soddisfatto per un importo superiore a 20 000 PLN, anche tale controversia sarà presa in considerazione nel quadro del procedimento semplificato. L'affermazione "nel contesto di contratti" significa che le controversie derivanti da atti illeciti, da arricchimento senza causa e dall'esistenza di proprietà di beni, comproprietà o dalla comunione di diritti o dall'esistenza di altri diritti di proprietà la cui acquisizione o il cui esercizio danno luogo a obbligazioni non possono essere esaminate nel quadro del procedimento semplificato. Nemmeno le controversie risultanti da negozi giuridici diversi dai contratti possono essere esaminate avvalendosi della suddetta procedura: negozi giuridici unilaterali, gestione di affari senza autorizzazione (negotiorum gestio), quota di legittima e obbligazioni derivanti da una decisione amministrativa o direttamente da disposizioni di legge.
Il procedimento semplificato può essere utilizzato nei casi che coinvolgono persone fisiche o giuridiche come pure imprenditori, dipendenti e datori di lavoro. Di conseguenza, l'applicazione di questa procedura non è limitata dal tipo di soggetto. Ciò significa che le questioni economiche o attinenti al personale possono essere esaminate avviando un procedimento semplificato.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali circondariali e dei tribunali regionali, conformemente alla competenza territoriale specificata nel codice di procedura civile (articolo 16 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 17 e 505(22) dello stesso).In tali cause, i cancellieri possono emettere ordinanze.
In conformità con il regolamento di cui sopra, si considerano controversie di modesta entità le controversie in materia civile e commerciale (ivi comprese le questioni relative ai consumatori) e i casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede i 5 000 EUR (alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda).
A norma dell'articolo 505(3) del codice di procedura civile, nel quadro del procedimento semplificato, la citazione può contenere solo un'istanza. Diverse controversie possono essere riunite in un'unica controversia soltanto se derivano dallo stesso contratto o da contratti dello stesso tipo. Qualora più controversie siano riunite in violazione della legge, il presidente del tribunale ordinerà che la causa sia rinviata a norma dell'articolo 130(1) del codice di procedura civile nel caso in cui la domanda di correzione di tale vizio di forma non abbia avuto esito positivo. Se la domanda è volta all'ottenimento del rimborso parziale di un credito, il caso sarà considerato in base al procedimento semplificato se quest'ultimo è opportuno per l'insieme del credito derivante dai fatti addotti dall'attore. Ai sensi del procedimento semplificato non è possibile modificare le controversie. Domande riconvenzionali e compensazioni sono ammesse qualora sia possibile esaminare le controversie avviando un procedimento semplificato. Sono inoltre esclusi: l'intervento principale, il ricorso incidentale, la chiamata in giudizio (litis denuntiatio) e le modifiche riguardanti le parti in causa.
I casi sono esaminati avviando un procedimento semplificato indipendentemente dalle volontà delle parti, il che significa che detto procedimento è obbligatorio.
Ai sensi del codice di procedura civile (articolo 125, paragrafo 2), qualsiasi atto processuale (segnatamente l'atto di citazione, il controricorso, l'opposizione a sentenze in contumacia e i mezzi di prova) depositato nel quadro del procedimento semplificato deve essere presentato utilizzando un modulo.
Tali moduli ufficiali sono disponibili presso gli uffici comunali, le cancellerie dei tribunali e sul sito del ministero della Giustizia. Il mancato utilizzo di un modulo obbligatorio costituisce una irregolarità formale.
Ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile (articolo 130(1) del codice di procedura civile), qualora l'atto processuale che avrebbe dovuto essere presentato su un modulo ufficiale fosse stato presentato in altro modo o non possa essere accolto a causa del mancato rispetto di altre condizioni formali, l'organo giurisdizionale invia l'atto processuale alla parte in esame e invita quest'ultima a rettificare o completare l'atto oppure a rimediare ai vizi di forma entro una settimana. La richiesta di rettifica dei vizi di forma deve specificare tutte le irregolarità constatate nell'atto processuale. Qualora la parte non si conformi entro la scadenza del termine oppure venga presentato nuovamente un atto processuale viziato nella forma, il presidente dell'organo giurisdizionale ordinerà la restituzione di detto atto.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede quattro moduli standard, allegati al regolamento di cui sopra:
Nel procedimento semplificato si applica il principio della concentrazione delle prove. L'organo giurisdizionale ignorerà le asserzioni e le pretese avanzate dalle parti, nonché le richieste di mezzi probatori presentate dalle stesse successivamente all'introduzione di una domanda principale, di una domanda riconvenzionale o di una domanda di revocazione di sentenza contumaciale, oppure dopo la conclusione della prima udienza di comparizione (sistema di preclusione), a meno che la parte non dimostri che le stesse non potevano essere presentate prima, o non fosse necessario farlo (a discrezione del giudice). Ciò è dovuto alla celerità del procedimento semplificato. Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. L'organo giurisdizionale può trattare una causa senza tenere conto delle disposizioni relative al procedimento semplificato se ciò contribuisce a una risoluzione più efficace della controversia [articolo 505(1), paragrafo 3, del codice di procedura civile]. Qualora la determinazione della fondatezza o dell'importo della prestazione richiedesse conoscenze particolari, spetta all'organo giurisdizionale decidere se procedere a una valutazione indipendente basata sull'esame di tutte le circostanze del caso o se richiedere il parere di un perito. Il parere di un perito non è richiesto se il suo costo previsto supera il valore della controversia, salvo circostanze eccezionali. La deposizione di un testimone non impedisce la richiesta del suo parere in qualità di perito, anche sui fatti che ha già sollevato come testimone e anche se ha precedentemente redatto un parere su richiesta di un'entità diversa dall'organo giurisdizionale [articolo 505(7) del codice di procedura civile].
Qualora la determinazione della fondatezza o dell'importo della prestazione richiedesse conoscenze particolari, spetta all'organo giurisdizionale decidere se procedere a una valutazione indipendente basata sull'esame di tutte le circostanze del caso o se richiedere il parere di un perito. Il parere di un perito non è richiesto se il suo costo previsto supera il valore della controversia, salvo circostanze eccezionali. La deposizione di un testimone non impedisce la richiesta del suo parere in qualità di perito, anche sui fatti che ha già sollevato come testimone e anche se ha precedentemente redatto un parere su richiesta di un'entità diversa dall'organo giurisdizionale [articolo 505(7) del codice di procedura civile].
Come regola generale, il procedimento semplificato consiste in un procedimento scritto. La maggior parte delle domande presentate dalle parti devono essere presentate su moduli ufficiali speciali. Tuttavia, le domande possono anche essere presentate verbalmente in base alla procedura prevista per il procedimento semplificato. Una parte presente all'udienza durante la quale viene pronunciata la sentenza può rinunciare al suo diritto di impugnazione per mezzo di una dichiarazione depositata successivamente alla pronuncia della sentenza. Se tutte le parti rinunciano al diritto di impugnazione, la sentenza diventa definitiva [articolo 505(8), paragrafo 3, del codice di procedura civile].
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento scritto (articolo 125, paragrafo 2, del codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 505(21) del codice di procedura civile).
L'organo giurisdizionale può trattare una causa senza tenere conto delle disposizioni relative al procedimento semplificato se ciò contribuisce a una risoluzione più efficace della controversia. Una decisione dell'organo giurisdizionale a norma dell'articolo 505(7) viene pronunciata nel corso di un'udienza come una decisione nei confronti della quale non è possibile presentare ricorso.
Gli attori sono tenuti a pagare i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda principale nel caso in cui decidano di avviare un procedimento semplificato, così come avviene in caso di procedimento ordinario. Nell'ambito del procedimento semplificato, le regole per il pagamento dei diritti di cancelleria si basano sui principi generali stabiliti nella legge del 28 luglio 2005 sulle spese giudiziarie in materia civile.
Nel contesto di un procedimento semplificato, i costi sono addebitati alle parti in conformità con le norme generali di cui agli articoli da 98 a 110 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, la parte soccombente è tenuta, su istanza della controparte, a rimborsare all'altra parte i costi per l'azione di esercizio dei diritti e di difesa. L'organo giurisdizionale addebita i costi a una o a entrambe le parti in ogni sentenza che definisce una causa in un determinato grado.
Nei confronti delle sentenze pronunciate a norma del regolamento è possibile presentare ricorso presso la corte d'appello. Qualora la sentenza sia stata emessa dal tribunale circondariale (sąd rejonowy), il ricorso viene presentato tramite tale organo giurisdizionale presso il tribunale regionale (sąd okręgowy). Qualora, invece, la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale regionale, il ricorso è presentato tramite quest'ultimo tribunale presso la corte d'appello (sąd apelacyjny) (articoli 367 e 369 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 505(26) e 505(27) dello stesso).
Se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette una sentenza contumaciale. Il difensore ha il diritto di opporsi alla sentenza contumaciale come mezzo di impugnazione. L'opposizione deve essere presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza contumaciale. In caso di esito sfavorevole della causa, l'attore può ricorrere in conformità con le norme generali (articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1, del codice di procedura civile).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Nel diritto nazionale esistono due procedimenti specifici per le controversie di modesta entità (previsti dal decreto-legge n. 269/98 del 1° settembre):
Le due procedure speciali di cui sopra si applicano quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:
L'autore ha la facoltà di utilizzare le procedure indicate nella risposta alla domanda 1.
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, la domanda e la contestazione non devono essere articolate, ossia le richieste non devono essere numerate da articoli. Quando sono sottoscritte da un rappresentante autorizzato, queste devono essere inviate per via elettronica con mezzi propri resi disponibili dal sistema informatico di supporto ai tribunali, a meno che questi non invochi un'impossibilità ad agire in tal senso. Nel caso in cui queste siano sottoscritte dalle parti, esse non sono soggette ad alcuna forma e possono essere inviate al Tribunale per posta o via fax.
L'ingiunzione deve essere disposta mediante un modulo separato disponibile sul sito Procedimento di ingiunzione - Portale Citius (mj.pt). L'utilizzo di tale modulo è obbligatorio sia per la parte che per il suo rappresentante autorizzato.
Il modulo di ingiunzione deve essere inviato per via elettronica, tramite il sistema informatico di supporto ai tribunali, quando è sottoscritto da un rappresentante autorizzato (a meno che non sostenga di avere un giusto impedimento). Quando è sottoscritto dalla parte, il modulo di ingiunzione va consegnato su supporto cartaceo.
Il regime di patrocinio a spese dello Stato si applica a tali procedimenti (ad esempio, la nomina di un avvocato, il pagamento degli onorari di un avvocato, il pagamento delle spese di giudizio e altri procedimenti) (legge sull'accesso ai tribunali, Legge n. 34/2004, del 29 luglio).
Per maggiori informazioni in materia, consultare la scheda relativa al tema "II patrocinio a spese dello Stato".
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, le norme relative all'assunzione delle prove sono le seguenti:
Nel provvedimento di ingiunzione:
Nel provvedimento di ingiunzione il procedimento è integralmente per iscritto al momento della notifica al convenuto e questi non si è opposto.
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, qualora vengano prodotte prove testimoniali, il testimone può deporre per iscritto se venuto a conoscenza di fatti in virtù dell'esercizio delle sue funzioni.
In tali casi, la dichiarazione è fornita con atto scritto, datato e firmato dal testimone, indicante la causa a cui si riferisce, i fatti noti e i motivi per cui è a conoscenza.
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, in cui il giudice terrà l'udienza, la decisione è resa oralmente, messa a verbale e corredata di una motivazione sommaria.
Nel provvedimento di ingiunzione, quando viene emesso, non esiste una sentenza vera e propria, ma la semplice apposizione della formula esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario.
Le spese della parte vincitrice sono a carico della parte soccombente in proporzione alla sua soccombenza. Pertanto, la parte vincitrice può ottenere il rimborso totale o parziale delle seguenti spese: spese di giudizio pagate; le spese sostenute dalla parte per le testimonianze raccolte qualora non sia stata essa a richiedere tale mezzo di prova o non se ne sia avvalsa; la remunerazione corrisposta all'agente incaricato dell'esecuzione e le spese sostenute da quest'ultimo (ad esempio, quando la citazione del convenuto è notificata dall'agente incaricato dell'esecuzione); gli onorari del rappresentante autorizzato e le spese da lui sostenute.
Gli importi da rimborsare devono essere indicati in una motivazione. Detta motivazione deve essere inviata dalla parte che ha diritto al rimborso, al Tribunale di primo grado, alla parte soccombente e all'ente di esecuzione ove sia intervenuto, entro cinque giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva.
La motivazione contiene le seguenti informazioni:
Di norma, le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge.
Le decisioni giudiziarie emesse nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto possono essere impugnate in appello, purché il valore della causa sia superiore a 5 000 EUR e la decisione impugnata sia sfavorevole al ricorrente in valore superiore a 2 500 EUR.
Si tratta di una forma di ricorso ordinario. Inoltre, vi sono anche norme sui ricorsi straordinari previste dalla legislazione nazionale che vengono applicate.
Nell'ambito del provvedimento ingiuntivo, è necessario proporre ricorso al giudice avverso l'atto di rigetto della domanda di ingiunzione e contro l'atto di rigetto dell'apposizione della formula esecutiva, effettuata dall'ufficiale giudiziario.
Avvertimento
Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non sono vincolanti per il punto di contatto civile della rete giudiziaria europea (RGE), per gli organi giurisdizionali o per altre entità e autorità. Essi non dispensano neppure dalla lettura di testi giuridici esistenti che potrebbero essere stati oggetto di modifiche non ancora incluse nel presente modulo.
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Gli articoli da 1026 a 1033 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013, disciplinano in modo specifico il procedimento per le controversie di modesta entità.
L'articolo 1026 del nuovo codice di procedura civile indica che il valore della domanda, non tenendo conto degli interessi, delle spese e delle altre entrate accessorie, non può essere superiore a 10 000 RON alla data di introduzione dell'azione.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 220/2022 del 15 luglio 2022 relativa all'adattamento di talune misure risultate favorevoli alle istituzioni nel settore della giustizia durante lo stato di emergenza dichiarata al fine di prevenire e contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, il titolo X in materia di procedimento per le controversie di modesta entità di cui al libro VI della legge n. 134/2010, ripubblicata, si applica nel caso in cui il valore della domanda, al netto degli interessi, delle spese giudiziarie e altre spese accessorie, non superi l'importo di 50 000 RON alla data del rinvio al giudice. Conformemente all'articolo 20 della legge n. 220/2022, le disposizioni dell'articolo 8 della medesima legge si applicano per la durata di un anno a decorrere dalla data del 22 luglio 2022 (data di entrata in vigore della predetta legge).
Nell'ambito del nuovo codice di procedura civile il procedimento per le controversie di modesta entità riveste carattere alternativo. L'attore ha la possibilità di scegliere tra il procedimento per le controversie di modesta entità e la procedura di diritto comune. Qualora egli adisca il giudice di una controversia, quest'ultima sarà trattata conformemente alla procedura ordinaria, salvo che l'attore solleciti espressamente, al più tardi durante la prima udienza, l'applicazione della procedura speciale. Quando la domanda non può essere trattata conformemente alle disposizioni previste per il procedimento per le controversie di modesta entità, il giudice ne informa l'attore e qualora quest'ultimo non ritiri la sua domanda, essa è trattata come una procedura di diritto comune. Per le cause di primo grado è competente il tribunale circondariale (judecătorie). La competenza territoriale è fissata secondo le regole del diritto comune.
Esiste un formulario standard obbligatorio per il procedimento per le controversie di modesta entità, previsto dall'ordinanza n. 359/C del ministro della giustizia del 29 gennaio 2013, relativa all'autorizzazione dei formulari utilizzati nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità prevista agli articoli da 1025 a 1032 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile. I formulari standard regolamentati sono i seguenti: formulario di domanda, il formulario per completare e/o rettificare il formulario di domanda e il formulario di risposta.
Nei limiti dell'esercizio del ruolo attivo del giudice e senza particolarità per questo tipo di cause.
Il giudice può autorizzare altri elementi di prova oltre quelli prodotti dalle parti. Tuttavia, non saranno autorizzati gli elementi di prova la cui produzione in giudizio comporta spese sproporzionate rispetto al valore della causa o della domanda riconvenzionale.
L'articolo 1029 e seguenti del nuovo codice di procedura civile dispongono che il ricorrente dia inizio al procedimento per le controversie di modesta entità completando il formulario di domanda e presentandolo o trasmettendolo al giudice competente, mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la trasmissione all'autorità competente e dia conferma della sua ricezione. Al formulario di domanda è necessario allegare o trasmettere anche le copie degli atti che il ricorrente intende utilizzare. Se le informazioni fornite dal ricorrente non sono sufficientemente chiare o sono inappropriate o se il formulario di domanda non è compilato correttamente, il giudice, tranne le situazioni in cui la domanda sia manifestamente non fondata o inammissibile, concede al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare il formulario o di fornire informazioni o atti supplementari. La domanda è rigettata qualora essa sia manifestamente infondata o inammissibile. Se il ricorrente non completa o non rettifica il formulario di domanda entro il termine fissato dal giudice la sua domanda viene annullata.
Il procedimento per le controversie di modesta entità è una procedura scritta e si svolge integralmente in camera di consiglio. Il giudice può ordinare la comparizione delle parti qualora lo ritenga necessario o su richiesta di parte. Il giudice può rifiutare una simile domanda qualora consideri che, tenuto conto delle circostanze di causa, non sono necessari interventi orali. Il rifiuto è motivato per iscritto e non può costituire oggetto di ricorso separato.
Una volta ricevuto il formulario di domanda correttamente compilato, il giudice trasmette immediatamente al difensore il formulario di risposta con la copia del formulario di domanda e le copie degli atti prodotti dal ricorrente. Entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione degli atti il convenuto produce o presenta il formulario di risposta debitamente compilato nonché le copie degli atti di cui intende avvalersi. Il convenuto può rispondere con qualsiasi altro mezzo idoneo, senza utilizzare il formulario di risposta. Il giudice trasmette immediatamente al ricorrente le copie della risposta del convenuto, la domanda riconvenzionale, se necessario, nonché le copie della risposta del convenuto. Se il convenuto ha formulato una domanda riconvenzionale, il richiedente presenta o trasmette entro 30 giorni successivi alla notifica di quest'ultima il formulario di risposta debitamente compilato o risponde mediante altro mezzo. La domanda riconvenzionale che non può essere trattata nell'ambito di questa procedura viene separata dal fascicolo processuale ai sensi del diritto processuale civile. Il giudice può chiedere alle parti di fornire maggiori informazioni entro un termine fissato, che non può superare i 30 giorni successivi alla ricezione della risposta del convenuto o, secondo i casi, della ricorrente. Nel caso in cui il giudice abbia fissato un termine per la comparizione delle parti, queste ultime devono essere citate. Ogni qualvolta che il giudice fissa un termine per il compimento di un atto processuale, ne informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto del termine.
Il giudice pronuncia sentenza entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le informazioni necessarie o, secondo il caso, all'udienza orale. In assenza di risposta della parte entro il termine fissato, il giudice decide sulla domanda principale o sulla domanda riconvenzionale sulla base di quanto contenuto nel fascicolo processuale. La sentenza pronunciata in primo grado è esecutiva dalla data della sua pronuncia ed è comunicata alle parti.
No.
L'articolo 1032 del nuovo codice di procedura civile prevede che la parte soccombente sia condannata, a domanda dell'altra parte, alle spese. Tuttavia il giudice non concede alla parte vittoriosa il rimborso delle spese che non erano indispensabili o che erano sproporzionate rispetto al valore della causa.
L'articolo 1033 del nuovo codice di procedura civile prevede che la sentenza del tribunale circondariale (judecătorie) possa essere appellata davanti al tribunale, entro 30 giorni successivi alla comunicazione. In caso di motivi debitamente giustificati il giudice d'appello può sospendere l'esecuzione a condizione che sia versata una cauzione del 10 % del valore della causa. La sentenza del giudice d'appello è comunicata alle parti ed è definitiva.
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L'ordinamento sloveno prevede un procedimento specifico per le controversie di modesta entità, la cui disciplina è contenuta nel capitolo 30 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
Ai sensi delle disposizioni del ZPP, per controversia di modesta entità s'intende una causa avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro il cui valore non sia superiore a 2.000 EUR. In materia commerciale si considera di modesta entità una controversia in cui il valore reclamato non sia superiore a 4.000 EUR. Le controversie di modesta entità includono anche le cause che non hanno per oggetto una somma di denaro e nelle quali l'attore ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare, invece della soddisfazione della richiesta, un importo in denaro non superiore a 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali) e le cause riguardanti la consegna di beni mobili in cui l'importo dichiarato dall'attore non superi 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali). Le controversie di modesta entità non includono le cause riguardanti i beni immobili, il diritto d'autore, la tutela o l'uso di brevetti e marchi, o il diritto di utilizzare una denominazione commerciale, né le controversie relative alla protezione della concorrenza o alle turbative della proprietà.
Il procedimento è applicabile nei casi descritti al punto 1.1. Il procedimento per le controversie di modesta entità si svolge dinanzi al tribunale circondariale (okrajno sodišče), tranne nel caso delle controversie commerciali, per le quali è competente il tribunale distrettuale (okrožno sodišče).
Esistono appositi moduli unicamente per le controversie di modesta entità avviate da una parte sulla base di un atto autentico. Un modulo compilato può essere presentato per via elettronica al seguente indirizzo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Tale caso include le procedure di esecuzione avviate sulla base di un atto autentico che, a seguito della presentazione di un ricorso debitamente circostanziato, proseguono, come nel caso di un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento. A parte tali casi, non esistono moduli che siano stati appositamente preparati per le controversie di modesta entità, allo scopo di aiutare le parti ad avviare il procedimento.
Per informazioni più dettagliate sulle possibilità di presentare una domanda per via elettronica si veda la voce "Trattamento automatizzato".
Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato, che verrà loro concesso qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla legge sul gratuito patrocinio (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).
Nel procedimento relativo alle controversie di modesta entità, l'attore deve esporre i fatti e addurre le prove nell'atto introduttivo dell'azione, mentre il convenuto è tenuto a farlo nella memoria di difesa. Successivamente, ognuna delle parti può inoltrare una memoria preparatoria. I fatti e le prove presentati in memorie scritte che sono depositate tardivamente non sono presi in considerazione. Il termine per la presentazione di una memoria difensiva o preparatoria è di otto giorni.
Il procedimento per le controversie di modesta entità è applicabile unicamente nel caso di azioni avviate con atto scritto. Il giudice può limitare a sua discrezione la durata e la portata della fase di istruzione probatoria, in modo tale da stabilire un equilibrio tra l'esigenza di assicurare una tutela adeguata dei diritti delle parti e l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi del procedimento.
La sentenza su una controversia di modesta entità è pronunciata subito dopo il dibattimento. Una decisione scritta comprende una parte introduttiva, una parte dispositiva, una motivazione e l'esposizione dei principi giuridici applicati. Il giudice può emettere una sentenza con motivazioni svolte approfonditamente o una sentenza con motivazioni sommarie.
Le spese del procedimento vengono decise sulla base delle spese sopportate dalla parte vincitrice – nel senso che la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla controparte.
Le parti possono presentare ricorso contro una sentenza di primo grado o un'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità entro otto giorni e soltanto a motivo di gravi violazioni delle norme di procedura civile di cui all'articolo 339, secondo comma, ZPP e in caso di violazione del diritto sostanziale. Nelle controversie di modesta entità in materia commerciale, solo la parte che abbia dichiarato l'intenzione di proporre appello può impugnare la decisione. Non è prevista la revisione nell'ambito di un tale procedimento e i motivi per ordinare la ripetizione di una procedura sono limitati.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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Non esiste una procedura specifica per le controversie di modesta entità, che sono disciplinate dalle disposizioni generali sul processo civile. Per quanto riguarda le pretese di valore inferiore a 2000 EUR non si tengono udienze, ma esse vengono decise con un semplice accertamento.
La procedura è disciplinata dalla disposizioni generali sul processo civile.
La procedura inizia con un'istanza, analogamente a qualsiasi atto introduttivo del processo civile.
Non è obbligatorio l'uso di un formulario specifico.
Le parti ricevono assistenza conformemente all'obbligo generale per i giudici di rendere edotte sempre le parti dei loro diritti e obblighi processuali, nonché della possibilità di avvalersi di un avvocato o di contattare il Centro per la consulenza legale (Centrum právnej pomoci).
https://www.centrumpravnejpomoci.sk
La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sui processi civili.
Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.
Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.
Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.
Il giudice determinerà alle spese processuali a carico delle parti in funzione dell'esito della controversia. Nel caso in cui la parte sia stata vincitrice soltanto parzialmente, le spese processuali saranno determinate su base pro rata o il giudice potrà anche ritenere che nessuna delle parti debba supportare le spese processuali. Se una parte è processualmente responsabile dell'interruzione del processo, il giudice assegnerà il pagamento delle spese processuali all'altra parte. Se una parte è responsabile delle spese processuali in cui l'altra parte non sarebbe incorsa, il giudice assegnerà il rimborso di queste spese alla controparte. Eccezionalmente il tribunale non concede il rimborso delle spese processuali se esistono motivi degni di attenzione particolare.
Una parte ha la possibilità di proporre appello contro una sentenza analogamente alla procedura prevista per il processo civile ordinario. L'appello è proposto dinanzi al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata entro 15 giorni dal deposito della sentenza.
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La legislazione attualmente vigente in Finlandia non contiene norme procedurali in funzione dell'entità dell'importo rivendicato dal ricorrente. Tuttavia, il ricorso a un'adeguata tipologia di procedimento può essere disposto per una determinata causa in ragione della sua natura. Una causa segue tutti i diversi gradi previsti per un procedimento legale completo solo se ciò è necessario e se le parti vi hanno interesse. Una causa può, ad esempio, essere definita da un singolo giudice, senza un'udienza preliminare o mediante una procedura interamente per iscritto. Anche i procedimenti civili di volontaria giurisdizione seguono una loro specifica procedura. Le richieste non contestate sono trattate seguendo la procedura semplificata descritta in precedenza (si vedano le voci "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia" e "Trattamento automatizzato – Finlandia").
Come osservato sopra, il valore monetario della richiesta è irrilevante. La tipologia di procedimento dipende dalla natura della causa.
Nell'ambito delle controversie civili, i procedimenti sono introdotti dinanzi a un käräjäoikeus (tribunale di circoscrizione) mediante atto di citazione scritto. Le richieste non contestate possono essere presentate anche per via elettronica (si veda la voce "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia").
A livello nazionale non sono stati predisposti dei formulari, ad eccezione di quello impiegato per comunicare l'intenzione di impugnare una decisione del tribunale di circoscrizione. Presso taluni tribunali di circoscrizione sono in uso formulari per specifiche comunicazioni: in genere, si tratta di un modulo di richiesta e di un modulo di replica. L'uso dei formulari non è obbligatorio.
Le richieste non contestate possono essere presentate anche per via elettronica (si veda la voce "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia").
Se necessario, le cancellerie degli organi giurisdizionali forniscono consulenza sugli aspetti procedurali.
Se la domanda non è contestata, non sono richiesti elementi di prova. Ove si ricorra a un procedimento esclusivamente in forma scritta, sono esaminate soltanto le prove documentali. Non esistono disposizioni speciali contenenti specifiche regole in materia di acquisizione delle prove per le controversie di modesta entità.
Una causa può essere decisa senza trattazione orale, sulla base delle sole prove documentali. Le cause in materia di volontaria giurisdizione sono sempre decise in questo modo. Una causa concernente crediti contestati può essere definita sulla base di prove esclusivamente documentali solo se la natura della causa è tale da non richiedere un'udienza principale e nessuna delle parti si oppone a una trattazione scritta.
Non esistono disposizioni speciali volte a disciplinare il contenuto delle sentenze riguardanti le controversie di modesta entità.
Di norma, la parte soccombente è condannata a rimborsare tutte le spese legali ragionevoli sostenute dalla sua controparte al fine di adottare le misure necessarie nel caso di specie. Sono stati tuttavia fissati dei tetti agli importi da rimborsare in caso di domande non contestate e nelle cause in materia di locazione ad uso abitativo. L'importo massimo delle spese che il convenuto soccombente può essere chiamato a rimborsare all'attore è definito in tali casi sulla base di un tariffario.
La natura della controversia non incide sul diritto all'impugnazione. Il procedimento d'impugnazione è lo stesso per tutte le cause. Entro un determinato termine deve essere comunicata l'intenzione di impugnare la decisione del tribunale di circoscrizione e le impugnazioni sono trattate dalla hovioikeus (corte d'appello).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Sì, esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità.
La procedura specifica per le controversie di modesta entità viene applicata dalle giurisdizioni ordinarie di primo grado (tingsrätt, tribunali distrettuali) quando il valore della domanda è inferiore ad un certo valore di soglia, pari attualmente (dal 2019) a 23 250 SEK. Il valore di soglia non è un importo stabilito per legge, ma è connesso alla cosiddetta unità di base del prezzo. In altre parole, il valore di soglia viene calcolato tenendo conto dell'andamento dei prezzi.
Tale procedura non è applicabile solo a determinati tipi di controversie, ad esempio le cause concernenti i consumatori. Secondo i criteri vigenti, deve trattarsi di un'azione di diritto civile e il valore della causa deve essere inferiore a un determinato importo. Il procedimento in questione non può essere utilizzato nelle controversie in materia di diritto di famiglia.
Il modulo per avviare una domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità è reperibile sul sito web dell'Amministrazione giudiziaria svedese.
Se la domanda deve essere presentata dinanzi a un tribunale distrettuale (tingsrätt), è possibile ottenere assistenza per avviare il procedimento. Le autorità nazionali sono soggette per legge a un obbligo generale di servizio. Tale obbligo implica che si possa telefonare o recarsi presso un tribunale distrettuale, ad esempio, e ottenere una consulenza generale sulla procedura e sulle relative norme. Inoltre, il presidente del tribunale ha l'obbligo di garantire, durante la preparazione della causa e tenendo conto della natura del caso, che vengano chiarite le questioni oggetto della controversia e che le parti specifichino ciò che intendono far valere in giudizio. In pratica, il giudice adempie i suoi obblighi tramite domande supplementari e osservazioni.
Non esistono norme speciali per le controversie di modesta entità. Ciò significa che le prove possono essere presentate sia oralmente sia per iscritto. Le deposizioni testimoniali scritte sono ammesse solo in talune situazioni particolari. Ulteriori informazioni sulle norme svedesi in materia di assunzione delle prove sono reperibili qui.
Il giudice può pronunciarsi esclusivamente sulla base di una procedura scritta. Questa possibilità viene utilizzata quando il procedimento orale non risulta necessario nell'ambito dell'istruttoria e non viene richiesto da alcuna delle parti.
Non esistono norme specifiche che disciplinino le decisioni relative alle controversie di modesta entità. Le seguenti regole si applicano a tutti i procedimenti civili, comprese le decisioni sulle cause di modesta entità. La decisione deve essere resa per iscritto e contenere le seguenti informazioni, in capi distinti: l'indicazione del giudice nonché la data e il luogo della deliberazione; l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o difensori, il dispositivo, le asserzioni e gli argomenti delle parti e i fatti sui quali si basano nonché la motivazione della decisione, comprese le informazioni relative agli elementi che sono stati dimostrati nel processo.
Le norme speciali in materia di spese sono il tratto distintivo che caratterizza maggiormente le controversie di modesta entità. La parte vincente ha diritto solo al rimborso di un'ora di consulenza legale per un'udienza dinanzi a ciascun giudice, nonché delle spese relative alla costituzione in giudizio, delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione alle udienze, delle spese connesse alle prove testimoniali e delle spese per la traduzione dei documenti. Il rimborso viene concesso se i costi sono stati ragionevolmente sostenuti al fine di consentire alla parte vincente di salvaguardare i propri diritti. Pertanto, gli onorari di avvocato che superano l'equivalente di un'ora di consulenza non vengono rimborsati.
Le decisioni rese dai giudici inferiori possono essere impugnate dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Affinché l'hovrätt (Corte d'appello) possa esaminare la decisione del tribunale distrettuale (tingsrätt) è necessaria un'autorizzazione, che può essere concessa solo se è importante per la gestione dell'applicazione della legge che il ricorso venga preso in esame presso un giudice di grado superiore, se esiste un motivo per modificare la conclusione dal tribunale distrettuale o se sussistono altre ragioni eccezionali per esaminare il ricorso. Una parte che intenda impugnare una decisione di un tribunale distrettuale deve farlo per iscritto e il ricorso deve pervenire al tribunale distrettuale entro tre settimane dalla data in cui è stata pronunciata la decisione.
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Il limite monetario massimo per la procedura per le controversie di modesta entità è di 10 000 GBP. Il valore della controversia non è tuttavia l'unico fattore di cui si tiene conto. Altri aspetti sono il tipo di azione e la portata e il tipo di preparazione necessaria per un giusto esame del caso. In alcune circostanze anche cause semplici di valore superiore a 10 000 GBP possono essere esaminate nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, purché attore e convenuto vi acconsentano.
Oltre al parere di attore e convenuto, nel decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità (chiamata in inglese small claims track) oppure se considerarlo nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria il giudice terrà conto dei fattori seguenti:
La portata e il tipo di preparazione necessaria per un esame equo del caso saranno presi in considerazione dal giudice al momento di decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità. Il giudice terrà conto del fatto che tale categoria è destinata a casi la cui trattazione deve essere sufficientemente semplice da consentire a chi lo desideri di condurre il procedimento senza ricorrere a un avvocato. La domanda dovrebbe pertanto richiedere, ad esempio, soltanto una preparazione minima per l'udienza finale. Le cause che rientrano nella categoria delle controversie di modesta entità non dovrebbero di norma richiedere il coinvolgimento di numerosi testimoni né includere elementi di diritto complessi.
Se la domanda ha un valore inferiore a 10 000 GBP, ma include una richiesta di risarcimento per lesioni personali o per degrado edilizio di locali residenziali e danni ad esso conseguenti, la causa sarà considerata controversia di modesta entità soltanto se gli importi pretesi per le lesioni personali, il degrado e i danni non superano rispettivamente 1 000 GBP.
Per le cause di valore superiore a 10 000 GBP assegnate alla categoria delle controversie di modesta entità si applicano norme diverse in materia di spese. In questi casi la parte vittoriosa potrà chiedere alla parte soccombente il rimborso delle spese, incluse quelle per gli avvocati. Tali spese non possono tuttavia essere superiori a quelle che sarebbero state concesse se la causa fosse stata considerata nell'ambito di una procedura accelerata (in inglese, fast track). Maggiori informazioni riguardo alle spese sono fornite più avanti. Per ulteriori informazioni sulle diverse categorie in cui sono suddivise le cause, si veda la pagina "Come procedere?".
Benché la maggior parte delle cause di valore fino a 10 000 GBP vengano sentite quali controversie di modesta entità, questa classificazione non avviene d'ufficio. Il giudice tiene conto dell'opinione delle parti in causa per decidere la procedura di esame del caso. Anche se l'importo della causa è inferiore a 10 000 GBP, il giudice può scegliere di esaminare la causa nell'ambito di un procedimento ordinario piuttosto che di una procedura per controversie di modesta entità.
Quando la domanda giudiziale è contestata (o difesa), l'attore riceverà una copia degli atti difensivi presentati dal convenuto e, nel caso in cui abbia deciso di agire in giudizio di persona, una copia del Directions Questionnaire (modulo introduttivo N180). Le informazioni fornite dalle parti nel suddetto modulo aiuteranno il giudice a decidere quale sia la procedura più appropriata per il caso in questione. Laddove l'attore ritenga che sia opportuno trattare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, dovrà indicarlo nel modulo. Tuttavia, benché l'opinione di attore e convenuto siano prese in considerazione, spetta al giudice decidere a quale categoria assegnare la causa.
Come detto in precedenza, il giudice può decidere di considerare una causa di valore inferiore a 10 000 GBP nell'ambito di una procedura ordinaria. La decisione è presa all'inizio del procedimento.
Il giudice può decidere di riclassificare un caso da controversia di modesta entità a procedura ordinaria, qualora lo ritenga opportuno. Quando l'azione è assegnata alla categoria delle controversie di modesta entità e in seguito trasferita a una procedura di altro tipo, le norme relative alle spese per le controversie di modesta entità cessano di applicarsi dopo la riclassificazione del caso. Le norme riguardanti le spese per le procedure accelerate (in inglese fast track) e le procedure più complesse (in inglese multi-track) si applicano a partire dalla data di riclassificazione della causa.
Esistono dei moduli specifici da utilizzare obbligatoriamente nella procedura per le controversie di modesta entità.
Per avviare un'azione, l'attore dovrà compilare il modulo N1, disponibile con istruzioni per la compilazione. Una volta compilato il modulo, l'attore dovrà farne una copia per sé, una per l'organo giurisdizionale e una per ciascun convenuto. L'organo giurisdizionale provvederà a inviare una copia a ciascun convenuto. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina
"Come procedere?".
Come menzionato in precedenza, laddove il convenuto contesti la domanda, il giudice invierà una copia delle difese all'attore e alle persone che decidano di agire in giudizio di persona una copia del modulo N180 http://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf.
Qualora decida di considerare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N157 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità), che contiene informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da prendere per la preparazione.
Nel caso in cui la somma oggetto della controversia sia superiore a 10 000 GBP, ma entrambe le parti abbiano acconsentito a che la causa sia esaminata nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia il modulo N160 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità con il consenso delle parti). Il modulo contiene altresì informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da adottare per la preparazione.
Se un giudice decide che una domanda può essere esaminata soltanto a mezzo di prove scritte e senza che sia necessario tenere un'udienza, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N159 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità esaminate senza udienza). Nel modulo è indicata una data entro la quale l'attore e il convenuto sono tenuti a comunicare al tribunale l'eventuale opposizione all'emissione di una decisione emessa a mezzo di sola prova scritta. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso.
Se una parte perde in sede di udienza, ma nessuna delle due parti era presente o rappresentata a tale udienza, è possibile chiedere l'annullamento della sentenza utilizzando il modulo N244 (modulo di istanza).
La procedura per le controversie di modesta entità è stata concepita per essere semplice, in modo che le persone che decidano di agire in giudizio di persona senza un legale rappresentante (i cosiddetti litigants-in-person) possano comprendere facilmente il procedimento. Il giudice terrà conto della scelta di attore o convenuto di agire senza un legale rappresentante e condurrà il procedimento in modo tale da consentire di comprenderne l'evoluzione e di capire cosa è chiesto alle parti dal punto di vista procedurale.
Laddove decida di non avere un avvocato, l'attore o il convenuto può essere accompagnato all'udienza da un terzo che possa agire per suo conto. In tal caso, il rappresentante non legale (il cosiddetto lay representative) può essere qualunque persona scelta dalla parte, ad esempio il coniuge, un familiare, un amico o un consulente. Se possibile, il rappresentante non legale non deve essere un testimone. Il rappresentante non legale non può partecipare a un'udienza in tribunale senza la parte che rappresenta, a meno che questa non abbia ottenuto un'autorizzazione dall'organo giurisdizionale a essere rappresentata dal rappresentante non legale in sua assenza.
Per gli organi di consulenza può essere difficile, in termini di disponibilità, mandare il personale alle udienze per agire in qualità di rappresentante non legale ed è quindi consigliabile che una parte li contatti quanto prima laddove sia richiesta la loro assistenza. Gli organi di consulenza informeranno le parti sulla possibilità o meno di fornire assistenza. Alcuni rappresentanti non legali potrebbero voler essere pagati e la parte deve accertarsi dell'esatto ammontare. Il giudice può invitare un rappresentante non legale che non abbia un comportamento congruo a lasciare l'udienza.
La parte sarà responsabile del pagamento dell'onorario del rappresentante non legale nominato, anche qualora vinca la causa. Dovrà pertanto valutare se l'importo oggetto della domanda giustifichi tale spesa. Inoltre, i rappresentanti non legali che chiedano di essere pagati per il loro contributo potrebbero non appartenere a un'organizzazione professionale e non esistono enti od organizzazioni di regolamentazione cui la parte potrebbe rivolgersi qualora non fosse soddisfatta del loro operato.
Possono assistere le parti in causa anche un Citizens' Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini) o i centri di consulenza ai consumatori.
Per le azioni avanti ad oggetto soltanto una somma di denaro è possibile presentare la relativa domanda alla pagina Money Claim Online, cui è associato un servizio di assistenza, qualora fosse necessario un sostegno supplementare.
È garantita un'assistenza supplementare per le parti affette da disabilità. Una parte con una disabilità che renda difficile recarsi presso il foro o comunicare può contattare l'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.
La categoria delle controversie di modesta entità è molto più informale e non è soggetta alle rigorose norme previste in materia di prove. La procedura per le controversie di modesta entità è applicata alle cause più semplici di valore modesto. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. In tali contesti l'organo giurisdizionale non è tenuto ad assumere prove sotto giuramento e il giudice può scegliere di limitare il controinterrogatorio qualora lo ritenga opportuno. Il giudice è tuttavia tenuto a motivare la decisione di limitare il controinterrogatorio. Il giudice può scegliere di porre domande a uno o a tutti i testimoni prima di autorizzare chiunque altro a farlo.
Qualora ritenga che la domanda possa essere trattata senza udienza, avvalendosi soltanto di prove scritte, il giudice invierà alle parti un avviso al riguardo utilizzando il modulo N159 (cfr. sopra). Nell'avviso sarà indicata la data entro la quale l'attore o il convenuto dovrà comunicare al giudice la propria opposizione a un esame con prove meramente scritte. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso. Se nessuna delle parti si oppone alla decisione del giudice di non tenere un'udienza, il caso sarà trattato soltanto per iscritto.
In Inghilterra e in Galles le sentenze includono solitamente soltanto la decisione del giudice e gli ordini impartiti alle parti. Il giudice è tuttavia tenuto a presentare le motivazioni centrali della sentenza, a meno che questa non venga pronunciata oralmente e registrata su nastro dall'organo giurisdizionale. Il giudice può presentare le proprie motivazioni in modo succinto e semplice, a seconda della natura del caso. Di norma le motivazioni vengono presentate oralmente all'udienza, ma il giudice può anche trasmetterle in seguito per iscritto o nel corso di un'udienza fissata a tal fine. Nel caso in cui abbia deciso della causa senza udienza, il giudice è tenuto a redigere una nota contenente le motivazioni e a inviarne una copia a ciascuna parte.
Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente la parte vittoriosa può chiedere il rimborso delle spese seguenti:
Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito Internet del ministero della Giustizia.
Per impugnare la decisione del giudice, la parte soccombente dovrà ottenere un'autorizzazione. Laddove partecipino all'udienza in cui è emessa la decisione, le parti possono chiedere al giudice la suddetta autorizzazione alla fine dell'udienza.
La parte che decida di impugnare la decisione deve avere motivazioni (o ragioni) corrette per farlo. Non può semplicemente contestare la decisione del giudice perché la ritiene errata.
Se una parte intende impugnare la decisione deve agire con sollecitudine. Il termine per l'impugnazione è limitato.
Se non era presente né rappresentata all'udienza, la parte soccombente può chiedere che la sentenza emessa in quell'udienza sia annullata e che la causa sia sentita nuovamente nel corso di una nuova udienza.
La parte dovrà presentare una domanda a tal fine entro 14 giorni dalla ricezione della sentenza, chiedendo all'organo giurisdizionale l'apposito modulo N244 (modulo di istanza) per procedere in tal senso.
L'organo giurisdizionale comunicherà alle parti quando dovranno recarsi presso il foro per l'udienza relativa all'istanza dinanzi a un giudice.
Il giudice autorizzerà la domanda di annullamento della sentenza soltanto se:
la parte aveva buone ragioni per:
la parte ha buone prospettive di vincere la causa nell'ambito della nuova udienza.
Se la domanda della parte è accolta e la sentenza viene annullata, il giudice fisserà una nuova udienza. Per i casi più chiari il giudice può decidere di procedere immediatamente all'esame dopo l'udienza sulla domanda di annullamento.
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In Irlanda del Nord esiste una procedura per le controversie di modesta entità. Gli organi giurisdizionali competenti per le controversie di modesta entità sono istituiti per consentire la trattazione informale di alcune tipologie di controversie di modesta entità presso una County court (tribunale di contea), senza la necessità di ricorrere a un avvocato.
In genere la procedura per le controversie di modesta entità può essere utilizzata se l'importo in denaro o il valore dei beni oggetto della controversia non supera 3 000 GBP. Sono tuttavia escluse alcune domande, ad esempio quelle relative a lesioni personali, diffamazione o calunnia, lasciti o rendite, proprietà terriere, beni coniugali e incidenti stradali.
La procedura è opzionale e il giudice può, in talune circostanze, decidere che un'istanza sia deferita alla County court.
Le County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 n. 225] (regolamento dei tribunali di contea (Irlanda del Nord) del 1981) prevedono diversi moduli da utilizzare nel corso di una procedura per le controversie di modesta entità. Vi sono moduli prestabiliti per avviare il procedimento, contestare la domanda e accettare le proprie responsabilità. Vi è altresì un modulo per la richiesta di una sentenza in contumacia, nonché un modulo per l'annullamento della sentenza.
La procedura per le controversie di modesta entità è informale per natura. Il personale dell'organo giurisdizionale potrà assistere nella compilazione dei moduli necessari e nella spiegazione della procedura. Non potrà tuttavia offrire consulenza legale.
Le parti in causa possono ottenere assistenza anche presso un Citizens' Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini) o i centri di consulenza ai consumatori.
Le parti affette da una disabilità che renda difficile presentarsi in aula o comunicare possono contattare il funzionario del servizio per gli utenti dell'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.
Gli organi giurisdizionali per le controversie di modesta entità sono informali e non applicano le norme rigorose previste altrimenti in materia di prove. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. Tutte le parti devono, fatte salve eventuali opposizioni legali, dare il proprio accordo per essere sentite dal giudice sotto giuramento.
Se la causa non si svolge in contraddittorio e concerne un importo stabilito, la domanda potrà essere esaminata senza udienza, a mezzo di sola prova scritta. Si tratta in questo caso di una sentenza emessa in contumacia.
Di norma il giudice presenta la propria decisione oralmente, spiegandone le motivazioni. Può tuttavia scegliere di formulare la sentenza per iscritto.
Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente il giudice può disporre che vengano pagate le spese seguenti:
Laddove una parte abbia tenuto un comportamento irragionevole, il giudice può condannare detta parte al pagamento delle spese. Se il procedimento è stato correttamente avviato presso la County court, il giudice può riconoscere un adeguato rimborso delle spese.
Se la parte soccombente era presente o rappresentata all'udienza, è possibile impugnare la decisione soltanto chiedendo al giudice di indicarne le motivazioni e all'High Court (Alta Corte) di determinare se la decisione del giudice è corretta sotto il profilo giuridico.
Laddove la parte soccombente non fosse presente né rappresentata all'udienza e contatti l'ufficio competente per le controversie di modesta entità dopo l'emissione di un decreto o di una sentenza per comunicare di non avere ricevuto la domanda o di non averla ricevuta in tempo per poter presentare una replica oppure non abbia risposto in tempo per altre ragioni, sarà invitata a presentare un'istanza di annullamento del decreto. La parte vittoriosa riceverà una copia dell'istanza e sarà invitata a rispondervi per iscritto entro 14 giorni. Il giudice, considerata l'istanza e le eventuali risposte, può:
Allo stesso modo, se la documentazione della parte soccombente viene restituita all'ufficio competente per le controversie di modesta entità dai servizi postali ed è chiaro che detta parte non era a conoscenza della presentazione della domanda, l'ufficio giudiziario chiederà al giudice di revocare gli eventuali decreti emessi e comunicherà alla parte vittoriosa di fornire ulteriori informazioni, ad esempio un altro indirizzo del convenuto.
Ulteriori informazioni sulle procedure sono disponibili sul sito web del Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord).
Assistenza per le parti in causa affette da disabilità
In alcuni uffici giudiziari sono designati funzionari responsabili del servizio agli utenti, che potrebbero essere in grado di assistere. In caso contrario, le parti in causa affette da disabilità possono contattare il centro informazioni dell'organo giurisdizionale al numero +44 300 200 7812.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
In Scozia, prima del 28 novembre 2016, le Sheriff Courts (organi giurisdizionali dello sceriffo) prevedevano una procedura per le controversie di modesta entità, ossia una procedura semplificata per le domande aventi ad oggetto somme di denaro fino a un massimo di 3 000 GBP.
A partire dal 28 novembre 2016 è stata introdotta una nuova forma di domanda, chiamata Simple Procedure (procedura semplice).
La procedura di grado superiore alla procedura semplice è la Summary Cause (causa sommaria), utilizzata per le azioni sino a 5 000 GBP e leggermente più complessa della procedura semplice.
Procedura semplice
A partire dal 28 novembre 2016 chiunque presenti una domanda di valore pari o inferiore a 5 000 GBP per ottenere il pagamento, la consegna, il recupero del possesso di beni mobili oppure un provvedimento ingiuntivo per ordinare a qualcuno di fare qualcosa di specifico deve ricorrere alla procedura semplice.
La procedura semplice è un procedimento giudiziario ideato per garantire un mezzo rapido, economico e informale di risoluzione delle controversie di un valore massimo di 5 000 GBP.
L'attore presenta la propria domanda a una Sheriff Court. La parte contro la quale è presentata l'azione è chiamata respondent (convenuto). La decisione finale è presa da uno sheriff (sceriffo) o da un summary sheriff (sceriffo competente per i procedimenti sommari). Per avvalersi della procedura semplice non è necessario ricorrere a un avvocato, ma resta possibile qualora una parte lo desideri.
Ulteriori informazioni sulla procedura semplice sono disponibili sul sito web delloScottish Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia).
La procedura semplice sostituisce la precedente procedura per le controversie di modesta entità. Sostituisce altresì la procedura della causa sommaria, ma soltanto per le azioni in materia di pagamento, consegna o recupero del possesso di beni mobili oppure azioni finalizzate a ottenere un provvedimento ingiuntivo.
Le azioni presentate nell'ambito di una causa sommaria possono essere intentate come actions of furthcoming (azioni per il recupero di denaro o beni), azioni di calcolo e pagamento, di recupero del possesso di beni ereditabili, di consegna di beni e per obbligazioni alimentari provvisorie. Altre richieste di pagamento devono ad ogni modo essere inferiori a 5 000 GBP.
Un'azione intentata quale procedura semplice o causa sommaria deve essere conforme al regolamento dell'organo giurisdizionale, la cui applicazione è obbligatoria. Il regolamento è disponibile sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.
Esistono moduli specifici per tutte le fasi della procedura semplice e della causa sommaria, come ad esempio il modulo per l'introduzione della domanda/l'atto di citazione per l'avvio del procedimento, l'atto contenente la decisione/copia certificata del decreto. L'uso dei moduli, indicati nelle norme del 2016 relative alla procedura semplice e nelle norme del 2012 relative alla causa sommaria, è obbligatorio. I moduli sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.
Lo Sheriff Clerk's Office (ufficio dell'ufficiale giudiziario dello sceriffo) può assistere nella compilazione della Claim form - Form 3A (modulo per l'introduzione della domanda - modulo 3A) e anche gli organismi di consulenza, quali il Citizens Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini), offrono assistenza. Per ulteriori informazioni sulla procedura semplice occorre contattare la Sheriff Court locale dell'attore.
Informazioni sulle Sheriff Court in Scozia sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.
Le udienze per le azioni nell'ambito di una procedura semplice si svolgono in modo informale, purché le circostanze della domanda lo consentano. Lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari spiegano tutti i termini o le espressioni legali utilizzati. I documenti e le altre prove possono essere depositati presso l'organo giurisdizionale e vi sono norme semplici che descrivono le procedure da mettere in atto a tal fine, ivi compreso ciò che deve essere inviato all'attore o al convenuto e i termini applicabili per la presentazione di documenti o altre prove.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, la procedura è trattata soltanto per iscritto. Tuttavia, qualora l'azione sia contestata, potrà essere necessario convocare un'udienza o, in alternativa, lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari possono emettere una decisione senza udienza.
Possono altresì decidere se tenere una discussione sulla gestione del caso. Tale discussione si svolge in aula o in qualsiasi altro luogo deciso dallo sceriffo o dallo sceriffo competente per i procedimenti sommari, che ne decidono altresì le modalità di svolgimento, ad esempio, in videoconferenza, teleconferenza o qualsiasi altra modalità prescelta.
Al termine dell'udienza, lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari possono emettere una decisione immediatamente oppure accordarsi un tempo di riflessione prima di emettere la decisione. In questo ultimo caso, la decisione deve essere emessa entro quattro settimane dalla data dell'udienza.
Quando la decisione è emessa in presenza delle parti presenti, lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari devono presentarne le motivazioni. Se la decisione viene presa dopo un tempo di esame, dovrà essere accompagnata da una nota in cui siano presentate le motivazioni.
Di norma non è previsto alcun rimborso delle spese per le domande presentate con procedura semplice di valore inferiore o pari a 300 GBP.
Se il valore della domanda è superiore a 300 GBP e inferiore o pari a 1 500 GBP, l'importo delle spese che l'organo giurisdizionale può accreditare alla parte vittoriosa può essere al massimo di 150 GBP.
Se il valore è superiore a 1 500 GBP ma inferiore o uguale a 3 000 GBP, l'importo delle spese che l'organo giurisdizionale può accreditare alla parte vittoriosa può essere al massimo pari al 10% del valore della domanda.
Per le domande di valore tra 3 001 GBP e 5 000 GBP, si applica in modo analogo la norma generale in base alla quale le spese della parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente. Qualora una parte abbia fatto ricorso a un avvocato, le spese potrebbero essere più elevate. Ulteriori informazioni sulle spese sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.
Le azioni esaminate nell'ambito di una causa sommaria non sono soggette alle stesse restrizioni. Di norma, l'ufficiale giudiziario dello sceriffo procede a una valutazione delle spese, in seguito convalidata dallo sceriffo o dallo sceriffo competente per i procedimenti sommari.
È possibile impugnare le decisioni emesse nell'ambito di una procedura semplice. L'impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale dello sceriffo competente in appello deve essere redatta con una Note of Appeal - Form 16A (atto di impugnazione - modulo 16A) e presentata all'organo giurisdizionale che si è occupato della procedura semplice entro quattro settimane dall'invio della decisione alla parte vittoriosa da parte dell'ufficiale giudiziario dello sceriffo. Per la causa sommaria sono previste altre disposizioni in materia di impugnazione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.
Tuttavia, in una causa esaminata nell'ambito di una procedura semplice non contestata, è possibile presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di revoca della decisione dello sceriffo o dello sceriffo competente per i procedimenti sommari. Questa possibilità è prevista in determinate circostanze e l'istanza va presentata utilizzando il Form 13B (modulo 13B). Ulteriori informazioni sulla procedura di revoca di una decisione sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.
Sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia sono pubblicate le norme in materia di procedura ordinaria, causa sommaria e procedura semplice.
Summary Sheriff (sceriffo competente per i procedimenti sommari)
La posizione di sceriffo per i procedimenti sommari è stata introdotta con la legge del 2014 sulla riforma degli organi giurisdizionali (Scozia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Judiciary of Scotland (magistratura scozzese).
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A Gibilterra, la Supreme Court (Corte Suprema) è competente per le controversie di modesta entità; tale procedura è nota anche come small claims track (procedura per le controversie di modesta entità). Il limite monetario massimo per la procedura per le controversie di modesta entità è di 10 000 GBP. Il valore della controversia non è tuttavia l'unico fattore di cui si tiene conto. Altri aspetti sono il tipo di azione e la portata e il tipo di preparazione necessaria per un giusto esame del caso. In alcune circostanze anche cause semplici di valore superiore a 10 000 GBP possono essere esaminate nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, purché attore e convenuto vi acconsentano.
Oltre al parere di attore e convenuto, nel decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità oppure se considerarlo nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria il giudice terrà conto dei fattori seguenti:
La portata e il tipo di preparazione necessaria per un esame equo del caso saranno presi in considerazione dal giudice al momento di decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità. Il giudice terrà conto del fatto che tale categoria è destinata a casi la cui trattazione deve essere sufficientemente semplice da consentire a chi lo desideri di condurre il procedimento senza ricorrere a un consulente legale. La domanda dovrebbe pertanto richiedere, ad esempio, soltanto una preparazione minima per l'udienza finale. Le cause che rientrano nella categoria delle controversie di modesta entità non dovrebbero di norma richiedere il coinvolgimento di numerosi testimoni né includere elementi di diritto complessi.
Se la domanda ha un valore inferiore a 10 000 GBP, ma include una richiesta di risarcimento per lesioni personali o per degrado edilizio di locali residenziali e danni ad esso conseguenti, la causa sarà considerata controversia di modesta entità soltanto se gli importi pretesi per le lesioni personali, il degrado e i danni non superano rispettivamente 1 000 GBP.
Per le cause di valore superiore a 10 000 GBP assegnate alla categoria delle controversie di modesta entità si applicano norme diverse in materia di spese. In questi casi la parte vittoriosa potrà chiedere alla parte soccombente il rimborso delle spese, incluse quelle per i consulenti legali. Tali spese non possono tuttavia essere superiori a quelle che sarebbero state concesse se la causa fosse stata considerata nell'ambito di una procedura accelerata (in inglese, fast track). Maggiori informazioni riguardo alle spese sono fornite più avanti.
Benché la maggior parte delle cause di valore fino a 10 000 GBP vengano considerate controversie di modesta entità, questa classificazione non avviene d'ufficio. Il giudice tiene conto dell'opinione delle parti in causa per decidere quale procedura adottare. Anche se l'importo della causa è inferiore a 10 000 GBP, il giudice può scegliere di esaminare il caso nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria piuttosto che di una procedura per controversie di modesta entità.
Quando la domanda giudiziale è contestata (o difesa), l'attore riceverà una copia delle difese presentate dal convenuto. Le parti dovranno altresì compilare un "Modulo per la classificazione della causa". Le informazioni fornite dalle parti nel suddetto modulo aiuteranno il giudice a decidere quale sia la procedura più appropriata per il caso in questione. Laddove ritengano che sia opportuno trattare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, le parti dovranno indicarlo nel modulo. Tuttavia, benché l'opinione di attore e convenuto siano prese in considerazione, spetta al giudice decidere a quale categoria assegnare la causa.
Come detto in precedenza, il giudice può decidere di considerare una causa di valore inferiore a 10 000 GBP nell'ambito di una procedura ordinaria. La decisione è presa all'inizio del procedimento.
Il giudice può decidere di riclassificare un caso da controversia di modesta entità a procedura ordinaria, qualora lo ritenga opportuno. Quando l'azione è assegnata alla categoria delle controversie di modesta entità e in seguito trasferita a una procedura di altro tipo, le norme relative alle spese per le controversie di modesta entità cessano di applicarsi dopo la riclassificazione del caso. Le norme riguardanti le spese per le procedure accelerate (in inglese fast track) e le procedure più complesse (in inglese multi-track) si applicano a partire dalla data di riclassificazione della causa.
Esistono dei moduli specifici da utilizzare obbligatoriamente nella procedura per le controversie di modesta entità.
Per avviare un'azione, l'attore dovrà compilare il modulo N1, disponibile con istruzioni per la compilazione sia per l'attore che per il convenuto. Una volta compilato il modulo, l'attore dovrà farne una copia per sé, una per l'organo giurisdizionale e una per ciascun convenuto. L'organo giurisdizionale provvederà a inviare una copia a ciascun convenuto. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina "Ricorso in giustizia".
Come menzionato in precedenza, laddove il convenuto contesti la domanda, il giudice invierà una copia delle difese all'attore e a entrambe le parti il modulo per la classificazione della causa.
Qualora decida di considerare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N157 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità), che contiene informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da prendere per la preparazione.
Nel caso in cui la somma oggetto della controversia sia superiore a 10 000 GBP, ma entrambe le parti abbiano acconsentito a che la causa sia esaminata nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia il modulo N160 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità con il consenso delle parti). Il modulo contiene altresì informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da adottare per la preparazione.
Se un giudice decide che una domanda può essere esaminata soltanto a mezzo di prove scritte e senza che sia necessario tenere un'udienza, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N159 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità esaminate senza udienza). Nel modulo è indicata una data entro la quale l'attore e il convenuto sono tenuti a comunicare al tribunale l'eventuale opposizione all'emissione di una decisione emessa a mezzo di sola prova scritta. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso.
Se una parte perde in giudizio, ma nessuna delle due parti era presente o rappresentata nel corso dell’udienza, è possibile chiedere l'annullamento della sentenza utilizzando il modulo N244 (modulo di istanza).
La procedura per le controversie di modesta entità è stata concepita per essere semplice, in modo che le persone che decidano di agire in giudizio di persona senza un legale rappresentante (i cosiddetti litigants-in-person) possano comprendere facilmente il procedimento. Il giudice terrà conto della scelta di attore o convenuto di agire senza un legale rappresentante e condurrà il procedimento in modo tale da consentire di comprenderne l'evoluzione e di capire cosa è chiesto alle parti dal punto di vista procedurale.
Laddove decida di non avere un avvocato, l'attore o il convenuto può essere accompagnato all'udienza da un terzo che possa agire per suo conto. In tal caso, il rappresentante non legale (il cosiddetto lay representative) può essere qualunque persona scelta dalla parte, ad esempio il coniuge, un familiare, un amico o un consulente. Se possibile, il rappresentante non legale non deve essere un testimone. Il rappresentante non legale non può partecipare a un'udienza in tribunale senza la parte che rappresenta, a meno che questa non abbia ottenuto un'autorizzazione dall'organo giurisdizionale a essere rappresentata dal rappresentante non legale in sua assenza.
Per gli organi di consulenza può essere difficile, in termini di disponibilità, mandare il personale alle udienze per agire in qualità di rappresentante non legale ed è quindi consigliabile che una parte li contatti quanto prima laddove sia richiesta la loro assistenza. Gli organi di consulenza informeranno le parti sulla possibilità o meno di fornire assistenza. Alcuni rappresentanti non legali potrebbero voler essere pagati e la parte deve accertarsi dell'esatto ammontare. Il giudice può invitare un rappresentante non legale che non abbia un comportamento congruo a lasciare l'udienza.
La parte sarà responsabile del pagamento dell'onorario del rappresentante non legale nominato, anche qualora vinca la causa. Dovrà pertanto valutare se l'importo oggetto della domanda giustifichi tale spesa. Inoltre, i rappresentanti non legali che chiedano di essere pagati per il loro contributo potrebbero non appartenere a un'organizzazione professionale e non esistono enti od organizzazioni di regolamentazione cui la parte potrebbe rivolgersi qualora non fosse soddisfatta del loro operato.
È garantita un'assistenza supplementare per le parti affette da disabilità. Una parte con una disabilità che renda difficile recarsi presso il foro o comunicare può contattare l'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.
La categoria delle controversie di modesta entità è molto più informale e non è soggetta alle rigorose norme previste in materia di prove. La procedura per le controversie di modesta entità è applicata alle cause più semplici di valore modesto. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. In tali contesti l'organo giurisdizionale non è tenuto ad assumere prove sotto giuramento e il giudice può scegliere di limitare il controinterrogatorio qualora lo ritenga opportuno. Il giudice è tuttavia tenuto a motivare la decisione di limitare il controinterrogatorio. Il giudice può scegliere di porre domande a uno o a tutti i testimoni prima di autorizzare chiunque altro a farlo.
Qualora ritenga che la domanda possa essere trattata senza udienza, avvalendosi soltanto di prove scritte, il giudice invierà alle parti un avviso al riguardo utilizzando il modulo N159 (cfr. sopra). Nell'avviso sarà indicata la data entro la quale l'attore o il convenuto dovrà comunicare al giudice la propria opposizione a un esame con prove meramente scritte. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso. Se nessuna delle parti si oppone alla decisione del giudice di non tenere un'udienza, il caso sarà trattato soltanto per iscritto.
A Gibilterra le sentenze includono solitamente soltanto la decisione del giudice e gli ordini impartiti alle parti. Il giudice è tuttavia tenuto a presentare le motivazioni centrali della sentenza, a meno che questa non venga pronunciata oralmente e registrata su nastro dall'organo giurisdizionale. Il giudice può presentare le proprie motivazioni in modo succinto e semplice, a seconda della natura del caso. Di norma le motivazioni vengono presentate oralmente all'udienza, ma il giudice può anche trasmetterle in seguito per iscritto o nel corso di un'udienza fissata a tal fine. Nel caso in cui abbia deciso della causa senza udienza, il giudice è tenuto a redigere una nota contenente le motivazioni e a inviarne una copia a ciascuna parte.
Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente la parte vittoriosa può chiedere il rimborso delle spese seguenti:
Per impugnare la decisione del giudice, la parte soccombente dovrà ottenere un'autorizzazione. Laddove partecipino all'udienza in cui è emessa la decisione, le parti possono chiedere al giudice la suddetta autorizzazione alla fine dell'udienza.
La parte che decida di impugnare la decisione deve avere motivazioni (o ragioni) corrette per farlo. Non può semplicemente contestare la decisione del giudice perché la ritiene errata.
Se una parte intende impugnare la decisione deve agire con sollecitudine. Il termine per l'impugnazione è limitato.
Se non era presente né rappresentata all'udienza, la parte soccombente può chiedere che la sentenza emessa in quell'udienza sia annullata e che la causa sia sentita nuovamente nel corso di una nuova udienza.
La parte dovrà presentare una domanda a tal fine entro 14 giorni dalla ricezione della sentenza, chiedendo all'organo giurisdizionale l'apposito modulo N244 (modulo di istanza) per procedere in tal senso.
L'organo giurisdizionale comunicherà alle parti quando dovranno recarsi presso il foro per l'udienza relativa all'istanza dinanzi a un giudice.
Il giudice autorizzerà la domanda di annullamento della sentenza soltanto se:
la parte aveva buone ragioni per:
la parte ha buone prospettive di vincere la causa nell'ambito della nuova udienza.
Se la domanda della parte è accolta e la sentenza viene annullata, il giudice fisserà una nuova udienza. Per i casi più chiari il giudice può decidere di procedere immediatamente all'esame dopo l'udienza sulla domanda di annullamento.
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