Informazioni nazionali relative al regolamento (UE) n. 1259/2010
L'Unione si prefigge di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottando misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. Al contempo, per aumentare la mobilità dei cittadini nel mercato interno è necessario rafforzare la flessibilità e garantire una maggiore certezza del diritto.
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("regolamento Roma III") risponde adeguatamente alle necessità dei cittadini in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, tutela il coniuge debole nella causa di divorzio e previene il "forum shopping", contribuendo ad evitare procedimenti complessi, lunghi e dolorosi.
In particolare, il regolamento (UE) n. 1259/2010 consente alle coppie internazionali di designare in anticipo di comune accordo la legge applicabile al divorzio o separazione personale, purché si tratti della legge dello Stato membro con il quale i coniugi hanno uno stretto legame. In mancanza di accordo delle parti, le autorità giurisdizionali dispongono di una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile.
Il regolamento non si applica invece alle seguenti materie: la capacità giuridica delle persone fisiche, l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio, l'annullamento di un matrimonio, il nome dei coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, i trust e le successioni, e fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 è uno strumento che attua tra gli Stati membri partecipanti una cooperazione rafforzata. Questa procedura consente ad un gruppo di almeno nove Stati membri di attuare misure in uno dei settori disciplinati dai trattati nel quadro di competenze non esclusive dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 331 del TFUE, gli Stati membri che non vi partecipano conservano il diritto di aderire ad una cooperazione rafforzata in corso.
Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento.
Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale tra l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, la Germania, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Slovenia e l'Ungheria. Conseguentemente, i citati 14 Stati membri hanno adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, che è divenuto applicabile il 21 giugno 2012.
Il 21 novembre 2012, la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Lituania a partire dal 22 maggio 2014.
Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/39/UE che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Grecia a partire dal 29 luglio 2015.
Il 10 agosto 2016 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/1366 che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà all’Estonia a partire dall’11 febbraio 2018.
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SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile
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La legislazione belga non prevede requisiti formali specifici per accordi sulla scelta di una legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Rispetto alle norme sulla scelta della legge applicabile l'articolo 55, terzo comma, punto 2, del Codice belga di diritto internazionale privato (Wetboek van internationaal privaatreccht/Code de droit international privé) stabilisce che la scelta dev'essere dichiarata all'udienza di prima comparizione (Legge sul Codice belga di diritto internazionale privato del 16 luglio 2004, Belgisch Saatsblad/Moniteur belge del 27 luglio 2004, entrata in vigore il 1° ottobre 2004).
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Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(1) EGBGB) l’accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 127(a) del codice civile.
Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell’udienza di primo grado.
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In base all'articolo 641, paragrafi 2 e 3 della legge sulla famiglia, i coniugi possono concludere un accordo che fa riferimento alla legge applicabile al divorzio, conformemente al regolamento (UE) n. 1259/2010, sottoscrivendo un atto notarile; in caso di divorzio nell'ambito di un procedimento giudiziario occorre prendere atto della suddetta designazione e ciò sostituisce la forma notarile.
In base all'articolo 641, paragrafo 4 legge sulla famiglia, i coniugi possono concludere una accordo e modificarlo in qualsiasi momento fino all'accoglimento della domanda di divorzio da parte di un notaio o, nell'ambito di un procedimento giudiziario, fino alla fine del procedimento preliminare o, nell'ambito di un procedimento scritto, fino al termine di scadenza del deposito delle domande.
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In seguito alla dichiarazione effettuata al riguardo dalla Repubblica ellenica la Commissione ha confermato, con la decisione del 27 gennaio 2014 (L 23/41), la partecipazione della Grecia a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale attuata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”).
La decisione succitata prevede l’entrata in vigore in Grecia del regolamento (UE) n.1259/2010 a partire dal 29.7.2015.
Nell’ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche relative alle regole formali per le convenzioni riguardanti la scelta della legge applicabile conformemente all’articolo 7, paragrafi 2-4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Nell’ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche che prevedano la possibilità di designare la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
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La legislazione spagnola prevede requisiti formali aggiuntivi per gli accordi sulla scelta della legge applicabile in conformità con l'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) nº 1259/2010, in particolare: la scelta della legge applicabile deve essere fissata in un documento pubblico avente forza esecutiva (dinanzi a un notaio pubblico) o un «documento autentico» (un documento avente data e firma delle parti inequivocabile, anche senza la forma di uno strumento notarile).
Ai sensi della legislazione spagnola, i coniugi non possono scegliere la legge applicabile dinanzi all'organo giurisdizionale o nel corso del processo.
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Il regolamento impone tre requisiti di forma per la validità dell'accordo sulla scelta della legge: l'accordo dev'essere redatto per iscritto, datato e firmato dalle parti.
Inoltre, esso riserva la possibilità agli Stati di prevedere requisiti di forma supplementari e precisa il modo in cui questi ultimi si impongono in funzione della situazione dei coniugi.
Non esiste alcuna disposizione di diritto francese che disciplina i requisiti di forma per la validità di un accordo sulla scelta della legge in materia di divorzio o di separazione personale. La Francia pertanto non ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).
Di conseguenza, i coniugi possono eventualmente rivolgersi ad un professionista a loro scelta affinché illustri in modo efficace tali possibilità.
L'accordo mediante il quale i coniugi scelgono la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Tuttavia, se la legge in vigore nel foro competente lo prevede, la legge applicabile può essere designata dai coniugi nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale (articolo 5, paragrafi 2 e 3).
In diritto francese tale possibilità non è espressamente prevista. Ciò spiega perché la Francia non ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).
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Per le convenzioni sulla scelta della legge applicabile, la legislazione lettone non prevede requisiti formali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
La repubblica di Lettonia non prevede la possibilità di designare la legge applicabile dinnanzi alla giurisdizione durante il processo.
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Il diritto lituano non prevede requisiti di forma supplementari per quanto riguarda gli accordi di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Il diritto lituano non prevede la possibilità di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale dinanzi all'organo giurisdizionale nel corso del procedimento.
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Attualmente il Lussemburgo non prevede un requisito formale supplementare.
Il Lussemburgo non prevede la possibilità di designare la legge applicabile davanti al giudice durante il processo.
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Gli accordi sulla scelta della legge applicabile non sono assoggettati al rispetto di alcun ulteriore requisito formale oltre alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
I coniugi hanno la possibilità di far riferimento alla legge applicabile entro il termine stabilito dal giudice al momento dell'avvio del procedimento.
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La legge austriaca non prevede ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Ai sensi del diritto austriaco (§ 11(3) IPRG), i coniugi possono scegliere la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 anche dinanzi al giudice nel corso del procedimento, purché la scelta della legge sia esplicita e non meramente dedotta in base al comportamento.
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Nulla da segnalare.
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Oltre ai requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010, non esistono requisiti di forma supplementari per la conclusione dell'accordo relativo alla scelta della legge applicabile.
A norma della legislazione rumena i coniugi possono scegliere la legge applicabile al divorzio anche dopo aver adito il giudice, ma non più tardi della prima sentenza per la quale i coniugi sono stati citati legalmente.
Si riportano di seguito i testi pertinenti del codice civile.
Articolo 2598
Data della convenzione di scelta della legge applicabile
1) La convenzione di scelta della legge applicabile al divorzio può essere conclusa o modificata al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale competente a pronunciare il divorzio.
2) Ciononostante l'organo giurisdizionale può prendere atto dell'accordo tra i coniugi al più tardi nella prima udienza per la quale le parti sono state citate legalmente.
Articolo 2599
Forma della convenzione di scelta della legge applicabile
La convenzione di scelta della legge applicabile al divorzio deve essere conclusa per iscritto, firmata e datata dai coniugi.
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