Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

Nell'Unione europea la protezione dei diritti fondamentali è garantita sia a livello nazionale dai sistemi costituzionali degli Stati membri, che a livello dell'UE mediante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, non già istituzione dell’UE bensì organo del Consiglio d’Europa, assicura un ulteriore livello di protezione in caso di presunte violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea consacra una serie di diritti e libertà individuali, incorporando quelli elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a partire dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e riprendendo altri diritti e principi risultanti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e da altri strumenti internazionali.

Redatta dai rappresentanti dei governi e da parlamentari di tutti i paesi dell'UE, la Carta definisce i diritti fondamentali (come la libertà d'espressione o di religione, i diritti economici e sociali) che riflettono i valori comuni e l'eredità costituzionale dell'Europa. Essa contiene altresì nuovi diritti, cosiddetti "di terza generazione”, come i diritti alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto ad una buona amministrazione.

Chiunque ritenga che i suoi diritti fondamentali siano stati violati, può rivolgersi a varie istituzioni o autorità negli Stati membri o, a determinate condizioni, a livello dell'Unione.

La presente sezione fornisce informazioni sulle istituzioni da contattare in caso di violazione dei diritti fondamentali. Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

A livello nazionale

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Le autorità pubbliche nazionali (legislative, esecutive e giudiziarie) sono tenute a conformarsi alla Carta soltanto quando attuano il diritto dell'Unione, in particolare quando applicano regolamenti o decisioni e quando attuano direttive. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri, guidati dalla Corte di giustizia, possono intervenire per garantire il rispetto della Carta da parte degli Stati membri solo quando questi ultimi applicano il diritto dell’Unione.

Nei casi che non riguardano il diritto dell’Unione, spetta alle autorità nazionali, compresi gli organi giurisdizionali, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali. Al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta, i diritti fondamentali continuano ad essere tutelati a livello nazionale dai sistemi costituzionali degli Stati membri. Questi ultimi possiedono una regolamentazione molto ampia sui diritti fondamentali, il cui rispetto è garantito dalle giurisdizioni nazionali.

Tutti gli Stati membri hanno assunto impegni in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, indipendentemente dagli obblighi loro imposti dal diritto dell'UE. Di conseguenza, in caso di violazione di un diritto fondamentale sancito da tale Convenzione, i singoli possono, in ultima istanza e dopo aver esaurito tutti i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale, adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Tale Corte ha predisposto una checklist sull'ammissibilità per guidare i potenziali ricorrenti nella verifica di eventuali impedimenti all’esame del loro ricorso.

A livello europeo

Il ruolo della Commissione europea

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si applica a tutte le azioni delle istituzioni dell'UE. Il ruolo della Commissione è quello di garantire che le proposte legislative siano conformi alla Carta. Tutte le istituzioni dell’Unione (ed in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio) devono assicurare il rispetto della Carta in tutte le fasi dell'iter legislativo.

La Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell'Unione. Chiunque ritenga che un’autorità nazionale abbia violato la Carta nell’attuazione del diritto dell’UE, può presentare una denuncia alla Commissione, la quale può avviare un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro interessato.

La Commissione non è un organo giurisdizionale o una corte a cui presentare appello contro le decisioni di organi giurisdizionali nazionali o internazionali, né tantomeno, in linea di principio, esamina il merito dei singoli casi, salvo qualora questi siano pertinenti ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di garante della corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. In particolare, se rileva un problema più generale, la Commissione può sollecitare l’intervento delle autorità nazionali per porvi rimedio e può, ove necessario, adire la Corte di giustizia affinché sanzioni lo Stato membro. L’obiettivo di questo procedimento è assicurare che il diritto nazionale in questione (o una pratica delle amministrazioni o degli organi giurisdizionali nazionali) si conformi a quanto previsto dal diritto dell’Unione.

La Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, è una delle istituzioni dell'Unione europea. È l’autorità di ultima istanza per quanto riguarda i trattati, la Carta e il diritto dell'Unione, ne assicura l’interpretazione ed applicazione uniforme in tutta l’Unione e garantisce che le istituzioni dell’UE e gli Stati membri si conformino a quanto previsto dal diritto dell’Unione.

Quando singoli o imprese ritengono che un atto delle istituzioni dell’UE che li riguarda direttamente violi i loro diritti fondamentali, essi possono adire la Corte di giustizia, la quale, nel rispetto di determinate condizioni, ha il potere di annullare tale atto. Tuttavia, non sono ammissibili da parte della Corte i ricorsi di persone fisiche contro altre persone fisiche o giuridiche o contro uno Stato membro.

La Corte europea dei diritti dell'uomo

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione europea è tenuta ad aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una volta che detto processo sarà stato ultimato, chiunque ritenga che i propri diritti umani siano stati violati dall’Unione europea potrà, una volta esauriti tutti i mezzi di ricorso a livello nazionale, adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale costituirà un ulteriore strumento di controllo giudiziario per la salvaguardia dei diritti fondamentali all'interno dell'UE.

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Belgio

Corti e tribunali

Difensori civici istituzionali/ombudsman

Organi specializzati per i diritti umani

Altri

Corti e tribunali

Le corti e i tribunali belgi possono essere aditi per qualunque contestazione relativa all’esercizio o al godimento dei diritti, compresi i diritti fondamentali. A seconda dei casi, possono essere aditi da privati o dalle autorità pubbliche.

L’organo giurisdizionale competente è determinato in base alla natura e alla gravità della violazione o allo status delle parti (commerciante, giornalista, ecc.).

La Corte costituzionale è la giurisdizione che verifica che le leggi, i decreti e le ordinanze siano conformi alle seguenti disposizioni della Costituzione:

  • Titolo II, “Des Belges et de leurs droits” / “De Belgen en hun rechten” (articoli da 8 a 32)
  • Articoli 170 e 172 (legalità e uguaglianza fiscale)
  • Articolo 191 (protezione degli stranieri).

L’organizzazione delle corti e dei tribunali e la loro competenza sono descritte nelle apposite pagine di questo portale:

Link

Difensori civici istituzionali

I difensori civici istituzionali, denominati anche ombudsman, sono organi di controllo indipendenti istituiti dalle assemblee parlamentari (federali o regionali) per esaminare le denunce dei cittadini relative agli atti o al funzionamento delle autorità amministrative. Nell’ambito di questa competenza generale possono essere aditi per denunce che riguardano direttamente o indirettamente i diritti dell’uomo. I difensori civici verificano che l’amministrazione agisca nel rispetto degli strumenti di protezione dei diritti dell’uomo e delle norme di buona condotta amministrativa.

I loro interventi vanno distinti dalla mediazione privata svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario civile o penale.

I difensori civici/ombudsman possono essere contattati da chiunque intenda presentare una denuncia nei confronti di un’autorità amministrativa. Essi intervengono gratuitamente e dispongono di ampi poteri istruttori.

I difensori civici/ombudsman cercano di risolvere il problema denunciato nei confronti dell’amministrazione e rivolgono raccomandazioni all’autorità competente per correggere i malfunzionamenti constatati. La loro relazione d’attività è pubblica.

A seconda dell’autorità amministrativa interessata sono competenti vari difensori civici/ombudsman.

A livello federale il cittadino può rivolgersi al Il link si apre in una nuova finestradifensore civico federale.

A livello delle regioni e delle comunità, il cittadino può rivolgersi ai seguenti servizi:

Esistono inoltre difensori civici specializzati per i minori:

Organi specializzati per i diritti umani

  • Organi per la parità

Centro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo

Il Il link si apre in una nuova finestraCentro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo ha fra i suoi compiti la promozione delle pari opportunità e la lotta contro ogni forma di differenziazione, esclusione, restrizione o preferenza in base alla cittadinanza, la cosiddetta razza, il colore della pelle, l’ascendenza, l’origine nazionale o etnica, l’orientamento sessuale, lo stato civile, la nascita, la ricchezza, l’età, le credenze religiose o filosofiche, lo stato di salute attuale o futuro, le disabilità, le convinzioni politiche, le caratteristiche fisiche o genetiche o l’origine sociale.

Può contattare il Centro:

  • chiunque abbia domande o desideri avere un parere su questioni legate alla discriminazione, al razzismo, al diritto di soggiorno o ai diritti fondamentali degli stranieri;
  • chiunque sia stato vittima o testimone di un episodio di discriminazione o di un atto di razzismo.

Il servizio di base del Centro fornisce una prima risposta e, se necessario, raccoglie informazioni supplementari ai fini di un’ulteriore gestione del fascicolo.

Nel caso in cui sia necessaria un’analisi o un’indagine più approfondita, o se devono essere presi contatti con terzi ai fini del trattamento di una domanda, il fascicolo sarà inoltrato a uno specialista del servizio avanzato del Centro.

Se dall’esame della domanda emerge che il Centro non è competente in merito, il cittadino ne viene informato e viene indirizzato nella misura del possibile verso un altro servizio o un’altra persona che potrà occuparsi della richiesta (un’amministrazione, un servizio privato o pubblico specializzato negli aiuti di base o avanzati, i servizi di polizia, un avvocato).

Il Centro può essere contattato direttamente. Il suo sito internet contiene inoltre Il link si apre in una nuova finestranumerosi indirizzi di associazioni o istituzioni specializzate o operanti a livello locale con cui esso ha concluso un protocollo di collaborazione e a cui è possibile rivolgersi per problemi di discriminazione.

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
138, rue Royale
1000 Bruxelles
Tel: (+32) 800 12 800 – (numero verde per informazioni)
(+32) 2 212 30 00

Link:

Il link si apre in una nuova finestraCentro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo

Istituto per la parità uomo-donna

L’Il link si apre in una nuova finestraIstituto per la parità uomo-donna è un istituto pubblico autonomo incaricato di promuovere la parità di genere e di lottare contro la discriminazione basata sul sesso.

L’Istituto può fornire assistenza giuridica e stare in giudizio nelle controversie relative a discriminazioni fra uomini e donne e discriminazioni nei confronti dei transessuali.

L’Istituto può essere contattato inviando un Il link si apre in una nuova finestramodulo online o al seguente indirizzo:

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH)
1, Rue Ernest Blerot
1070 Bruxelles
Tel.: (+32) 800 12 800 (numero gratuito per le informazioni)
(+32) 2 233 42 65
Fax: (+32) 2 233 40 32
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraegalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be

Link

Il link si apre in una nuova finestraIstituto per la parità uomo-donna

  • Commissione per la protezione della vita privata (CPVP)

La Commissione per la protezione della vita privata è una commissione indipendente istituita presso la Camera dei rappresentanti dopo l’adozione della legge “vie privée” (legge sulla protezione dei dati personali) dell’8 dicembre 1992. Essa non rientra quindi nelle competenze del ministro della Giustizia.

La Commissione per la protezione della vita privata è un organo di controllo indipendente incaricato di garantire la tutela della vita privata nel trattamento dei dati personali.

I suoi compiti rientrano in cinque grandi ambiti di attività: assistenza, informazione, trattamento dei reclami, pareri e raccomandazioni, politica di rispetto delle norme.

- Assistenza: Quest’ambito di attività è strettamente legato a quello dell’informazione. Per quanto riguarda l’attività di assistenza, gli interlocutori della Commissione per la protezione della vita privata possono essere autorità, cittadini, rappresentanti del settore privato, responsabili del trattamento dei dati (sia persone fisiche che giuridiche).

In questo ambito, i compiti della Commissione per la protezione della vita privata comprendono: la comunicazione delle informazioni richieste da chiunque sia oggetto di un trattamento dei dati oppure dai responsabili di trattamento/i dati, l’esercizio del diritto di accesso e di rettifica, la gestione delle dichiarazioni, l’aggiornamento del registro pubblico, l’esonero dall’obbligo di informativa nell’ambito del trattamento dei reclami, la comunicazione delle informazioni richieste da privati o da responsabili del trattamento dei dati e l’elaborazione di una relazione annuale destinata al Parlamento.

Nel rispondere alle richieste di consultazione informale preliminare, grazie alla quale le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali sono tenute in considerazione sin dalla fase di sviluppo dei progetti, la Commissione per la protezione della vita privata presta assistenza sia agli enti pubblici sia ai responsabili del trattamento. Essa assiste inoltre le persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, nell’esercizio dei loro diritti fornendo in particolare informazioni sui loro diritti e sulle procedure da seguire. Nell’ambito degli scambi internazionali di dati, la Commissione per la protezione della vita privata offre il proprio sostegno agli enti che svolgono attività transfrontaliere e fornisce, sia a livello internazionale che a livello nazionale, assistenza alle persone i cui dati sono trattati e inseriti in flussi di dati transfrontalieri.

- Informazione: La Commissione per la protezione della vita privata fornisce informazioni alle autorità, ai responsabili del trattamento e ai soggetti interessati.

Rientrano in questo suo ambito d’attività: la relazione annuale destinata al Parlamento e l’elaborazione di un piano di gestione, la stesura del proprio regolamento interno, la tenuta di un registro pubblico e, più in generale, un’attività di informazione rivolta al pubblico (sito internet, conferenze, risposte orientate ai clienti, attività di sensibilizzazione, ecc.). Occorre inoltre sottolineare che in questi ambiti d’attività la Commissione per la protezione della vita privata non si limita necessariamente al territorio nazionale, ma le sue azioni hanno spesso anche una dimensione internazionale, oltre al fatto che essa svolge un importante ruolo di informazione e di sensibilizzazione sulla scena internazionale.

- Trattamento dei reclami: La Commissione per la protezione della vita privata agisce in qualità di difensore civico nell’ambito dei reclami presentati dai soggetti interessati.

Quando il responsabile del trattamento vìola i diritti di un cittadino i cui dati sono oggetto di trattamento, la Commissione per la protezione della vita privata interviene su richiesta dell’interessato per farne rispettare i diritti (diritto di opposizione, di rettifica, di accesso indiretto, ecc.) ricorrendo a tutti i mezzi di cui dispone (dichiarazione al procuratore del re, azione dinanzi al giudice civile, ecc.). Nell’ambito delle violazioni internazionali in materia di tutela dei dati, la Commissione per la protezione della vita privata offre il proprio contributo alle indagini internazionali per individuare soluzioni utili che richiedono l’impegno di tutti gli enti coinvolti nella tutela dei dati.

- Pareri: La Commissione per la protezione della vita privata fornisce pareri su norme e regolamenti.

In quest’ambito le sue attività sono principalmente rivolte alle autorità e/o agli organismi competenti: in tal senso, essa fornisce pareri e raccomandazioni sui progetti legislativi caratterizzati da aspetti attinenti alla vita privata. La Commissione per la protezione della vita privata contribuisce inoltre ai processi decisionali in materia di tutela della vita privata, grazie alla sua partecipazione a vari gruppi di lavoro nazionali e internazionali (come il gruppo di lavoro “articolo 29”, il gruppo di Berlino, la conferenza dei commissari o altri organi di controllo in materia di protezione della vita privata, ecc.) e ai contatti che intrattiene con analoghe organizzazioni all’estero.

- Politica di rispetto delle norme: La Commissione per la protezione della vita privata provvede a far rispettare le leggi relative alla tutela dei dati personali.

Le sue competenze in materia di autorizzazione consistono nel concedere a un ente di un determinato settore, responsabile di un trattamento, l’autorizzazione a procedere al trattamento e a ottenere la comunicazione dei dati personali. Nei confronti di questi responsabili, la Commissione per la protezione della vita privata assume inoltre compiti di controllo e d’ispezione, formula raccomandazioni e valuta le misure di sicurezza adottate.

Le richieste di informazione e di assistenza e i reclami possono essere trasmessi direttamente alla Commissione per la protezione della vita privata per posta, telefonicamente o in modalità elettronica ai recapiti di seguito indicati:

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la presse, 35
1000 Bruxelles
Tel (+32) 2 274 48 00
Fax (+32) 2 274 48 35
Il link si apre in una nuova finestracommission@privacycommission.be

Gli uffici della Commissione per la protezione della vita privata sono a disposizione tutti i giorni lavorativi su appuntamento. Per richiedere aiuto di base, è possibile chiamare il numero +32 (0)2 274 48 79 o compilare il Il link si apre in una nuova finestramodulo online.

Link

Il link si apre in una nuova finestraCommissione per la protezione della vita privata

  • Altri organi per la parità

Commissioni di sorveglianza degli istituti penitenziari

Le Commissioni di sorveglianza degli istituti penitenziari garantiscono un controllo esterno sul trattamento dei detenuti nelle carceri. Esse inoltrano i reclami dei detenuti alla direzione del carcere o al ministro della Giustizia per risolvere il problema denunciato.

Vi è una commissione di sorveglianza per ogni carcere. Le commissioni sono composte da cittadini che rappresentano la società civile, da almeno un medico e da un avvocato e sono presiedute da un magistrato giudicante. Esiste poi il Consiglio centrale di sorveglianza, il cui ruolo è coordinare l’azione delle commissioni locali e formulare, su richiesta o d’ufficio, pareri per il ministro della Giustizia sul trattamento dei detenuti.

Link

Commissione reclami (competente per gli stranieri trattenuti nei centri chiusi, nei centri d’accoglienza e nei centri INAD)

La Commissione reclami è competente a trattare le singole denunce presentate da stranieri che si trovano nei centri chiusi, nei centri d’accoglienza e nei centri INAD e relative alle condizioni di trattenimento di cui sono oggetto, in particolare ai fatti verificatisi in questi centri e luoghi d’accoglienza e che riguardano i diritti e obblighi previsti ai sensi del regio decreto del 2 agosto 2002 (centri chiusi), del regio decreto dell’8 giugno 2009 (centri INAD) e del regio decreto del 14 maggio 2009 (centri d’accoglienza).

Le persone interessate e trattenute in tali centri possono essere stranieri in posizione irregolare, richiedenti asilo respinti o stranieri che non soddisfano le condizioni di ingresso e di soggiorno.

Se il denunciante contesta la decisione adottata, può presentare ricorso presso il Consiglio di Stato.

La Commissione può essere contattata al seguente indirizzo:

Secrétariat permanent de la Commission des plaintes
Service Public Fédéral Intérieur
Rue de Louvain, 1
1000 Bruxelles

Link

Il link si apre in una nuova finestraServizio pubblico federale interno

Comitato permanente di controllo dei servizi di polizia

Il Il link si apre in una nuova finestraComitato permanente di controllo dei servizi di polizia (Comitato P) è l’organo di controllo esterno sulla polizia. Riferisce al Parlamento. Il controllo del Comitato P verte in particolare sulla tutela dei diritti conferiti ai cittadini dalla Costituzione e dalla legge, così come sul coordinamento e l’efficacia dei servizi di polizia.

Ogni cittadino coinvolto in un intervento della polizia può presentare una denuncia, segnalare un accaduto o inviare ogni altra informazione al Comitato P.

Anche ogni membro delle forze di polizia può presentare una denuncia o segnalare un accaduto al Comitato P, senza dover chiedere prima l’accordo dei suoi superiori gerarchici e senza poter essere sanzionato.

Per la presentazione delle denunce è stato predisposto online un Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico.

Il Comitato P può essere contattato al seguente indirizzo:

Comité permanent de contrôle des services de police

Rue de la Presse 35/1
1000 Bruxelles
Tel: (+32) 2 286 28 11
Fax: (+32) 2 286 28 99
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@comitep.be

Link

Il link si apre in una nuova finestraComitato permanente di controllo dei servizi di polizia

Altri

Consulenza sociale di base

La consulenza di base consiste nel ricevere e informare i cittadini che si trovano a dover affrontare interrogativi o difficoltà in relazione alla giustizia in settori specifici.

  • In campo civile: separazione, divorzio, questioni generali sulla potestà genitoriale, residenza principale, secondaria o alternata dei figli, diritto alle relazioni personali.
  • In campo penale: mediazione penale, alternativa alla detenzione preventiva, sospensione condizionale della pena, pena lavorativa/lavoro di pubblica utilità, liberazione condizionale, liberazione condizionale con assistenza sociale, riabilitazione, cancellazione, sorveglianza elettronica, congedo penitenziario, interruzione dell’esecuzione della pena, detenzione limitata, libertà provvisoria nella prospettiva dell’allontanamento dal territorio o di una riduzione della pena, libertà provvisoria per ragioni mediche, sostituzione della pena privativa della libertà pronunciata da un giudice con una pena lavorativa.
  • Informazioni alle vittime: diritti delle parti civili/parti lese.
  • Questioni generali riguardanti i procedimenti dinanzi ai tribunali civili e penali.

L’elenco dei centri di informazione legale e giudiziaria figura nell’Il link si apre in una nuova finestraindirizzario del Servizio pubblico federale della Giustizia

Link:

Il link si apre in una nuova finestraPubblicazione del Servizio pubblico federale della Giustizia sull’accesso alla giustizia in Belgio

Patrocinio a spese dello Stato in fase preliminare e in una seconda fase

Il patrocinio a spese dello Stato in fase preliminare consiste nel dare, nel corso di una breve consultazione, informazioni pratiche, consulenza legale o un primo parere giuridico. Il patrocinio a spese dello Stato in fase preliminare è fornito da giuristi, nella maggior parte dei casi da avvocati.

Il patrocinio a spese dello Stato in una seconda fase permette, a determinate condizioni, di ottenere la designazione di un avvocato a titolo totalmente o parzialmente gratuito. La gratuità (parziale o totale) non riguarda le spese processuali (ufficiali giudiziari, periti, copie, ecc.) che possono essere tuttavia prese a carico in determinati casi.

Il patrocinio a spese dello Stato dispensa il cittadino, in tutto o in parte, dal pagare le spese di un procedimento (giudiziario o extragiudiziale) se non dispone di un reddito sufficiente.

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina del Portale e-justice relativa alle spese dei procedimenti giudiziari in Belgio.

Link:

Commissione per l’aiuto finanziario alle vittime di atti intenzionali di violenza e ai soccorritori occasionali

La legge prevede la possibilità di un intervento finanziario dello Stato a favore delle vittime di atti intenzionali di violenza e dei soccorritori occasionali, e, in certi casi, a favore dei loro familiari.

La Commissione può essere contattata direttamente. Per presentarle una domanda è anche possibile, tuttavia, ricorrere a un avvocato o a uno sportello di “Aiuto alle vittime” dei servizi di aiuto sociale ai cittadini, il cui elenco figura nel sito del Il link si apre in una nuova finestraServizio pubblico federale della Giustizia (si veda Indice, Giustizia da A a Z, Aiuti finanziari alle vittime).

La Commissione può essere contattata al seguente indirizzo:

Service public fédéral de la Justice
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Boulevard de Waterloo, 115
Tel: (+32) 2 542 72 07
(+32) 2 542 72 08
Il link si apre in una nuova finestracommission.victimes@just.fgov.be

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina del Portale e-justice relativa ai diritti delle vittime.

Link

Il link si apre in una nuova finestraServizio pubblico federale della Giustizia

Ultimo aggiornamento: 18/12/2017

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Bulgaria

Giudici nazionali

Istituzioni nazionali per la tutela dei diritti dell’uomo

Difensore civico

Organi specializzati nella tutela dei diritti dell’uomo

Altri organi

Giudici nazionali

Tutti i giudici bulgari sono competenti per esaminare in primo grado casi relativi al diritto dell’Unione in materia di diritti umani dal momento che la Carta dei diritti fondamentali fa parte del diritto primario dell’Unione (ha lo stesso valore giuridico del trattato di Lisbona). Pertanto, tutti i cittadini bulgari possono rivolgersi al tribunale distrettuale (okrazhen sad) qualora ritengano che siano stati violati diritti fondamentali sanciti dalla Carta. I giudici nazionali sono parimenti competenti anche per quanto riguarda i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Bulgaria e da tutti i trattati internazionali di cui la Bulgaria è firmataria.

I singoli atti amministrativi possono essere impugnati dinanzi ai tribunali amministrativi e dinanzi alla Corte suprema amministrativa (‘Върховен административен съд’).

Ciascun organo giurisdizionale bulgaro dispone di un sito Internet in cui si trovano informazioni sulla sua organizzazione e le sue attività. Il sito Internet del Il link si apre in una nuova finestraConsiglio superiore della magistratura (Висшия съдебен съвет) contiene un elenco dettagliato di tutti gli organi giurisdizionali bulgari con i rispettivi indirizzi e siti Internet (esclusivamente in lingua bulgara).

Istituzioni nazionali per la tutela dei diritti dell’uomo

Si veda la sezione relativa al difensore civico

Difensore civico

Il Difensore civico della Repubblica di Bulgaria

Indirizzo:

Ul. George Washington 22
Sofia 1202 Bulgaria
Tel.: +359 2 810 69 55
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapriemna@ombudsman.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ombudsman.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile)

Il Difensore civico si serve degli strumenti giuridici previsti dalla legge per esaminare casi in cui i diritti e le libertà civili dei cittadini siano stati violati da autorità nazionali o locali e dalle loro amministrazioni nonché da funzionari pubblici. Il Difensore civico ha un mandato molto ampio poiché è competente per tutti i diritti dei cittadini: politici, economici, civili, sociali, culturali, etc. Il Difensore civico si occupa della difesa di tutti i cittadini, compresi i minori, i disabili, le minoranze e gli stranieri.

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Le denunce devono essere trasmesse al Difensore civico per mezzo postale, di persona, per posta elettronica o oralmente e vengono protocollate dai funzionari dell’amministrazione. Le denunce vengono accolte dall’ufficio “Ricevimento” (Priemna) e “Protocollo” (Delovodstvo). L’ufficio di ricevimento funziona regolarmente dal 5 gennaio 2006: gli esperti del servizio ricevono i cittadini e rispondono alle loro telefonate tutti i giorni. Tutti i giovedì, dalle 9 alle 12.30, il Difensore civico riceve personalmente i cittadini previo appuntamento.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le denunce e le segnalazioni possono essere inviate al Difensore civico da persone fisiche, senza distinzione di nazionalità, sesso, appartenenza politica o fede religiosa. Le denunce o segnalazioni anonime o relative a violazioni commesse più di due anni prima non vengono esaminate. Qualora ritenga che si tratti di un problema di pubblico interesse, il Difensore civico può effettuare un’indagine di propria iniziativa.

Le denunce sono protocollate e trasmesse dal segretario generale al servizio competente. Il direttore del servizio responsabile affida la denuncia ad un esperto che dispone di un mese per verificare i fatti. Se il caso richiede una valutazione più approfondita il termine può essere di tre mesi. Nel corso della verifica l’esperto può chiedere informazioni supplementari al denunciante e chiedere all’organo amministrativo competente di prendere determinate misure o fornire informazioni. Le autorità nazionali e comunali e le loro amministrazioni, le persone giuridiche e i cittadini sono tenuti a comunicare le informazioni ottenute nell’esercizio delle loro funzioni e a cooperare con il Difensore civico. Qualora la denuncia riguardi questioni che possono essere esaminate da un’autorità amministrativa superiore o da un altro organo specializzato (commissione, agenzia), il Difensore civico può consigliare al denunciante di rivolgersi all’istituzione competente a meno che non reputi necessario esaminare personalmente il caso. Qualora la denuncia esuli dall’ambito delle competenze del Difensore civico, questi ne informa il denunciante rinviandolo all’autorità competente. Con l’accordo del denunciante il Difensore può rinviare la denuncia ad un altro organo competente.

In qualsiasi momento dell’esame della denuncia o segnalazione il difensore può proporre la propria mediazione ai fini di una composizione amichevole della controversia al denunciante e all’organo o persona contro cui è diretta la denuncia o segnalazione in questione. Se entrambe le parti acconsentono, il difensore si adopera in tutti i modi per risolvere la controversia (mettendo in contatto le parti, prestando aiuto durante le eventuali trattative, etc.).

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

A seguito di verifiche e in funzione di quanto riscontrato, viene data una risposta al denunciante e possono essere formulate raccomandazioni all’autorità competente affinché essa ponga fine alle cause o alle pratiche che creano i presupposti per la violazione dei diritti dei cittadini. Il Difensore civico redige spesso pareri in merito ad una determinata questione che vengono pubblicati sul sito dell’istituzione e inviati agli organi competenti e alla stampa. Qualora constati che un determinato problema ha origine da una disposizione normativa vigente, il Difensore civico può chiedere al Governo e al Parlamento di modificarla. Qualora accerti che una disposizione di legge viola la Costituzione e i diritti e le libertà civili, il Difensore civico può adire la Corte costituzionale. Inoltre, qualora constati una contraddizione nella giurisprudenza, il Difensore civico può chiedere alla Corte suprema di Cassazione e alla Corte suprema amministrativa una decisione interpretativa.

Organi specializzati nella tutela dei diritti dell’uomo

La Commissione per la difesa contro le discriminazioni (Орган за равнопоставеност)

1. Commissione per la difesa contro le discriminazioni

Indirizzo:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125 Bulgaria
Tel.: (359)2 807 30 30
Fax: + 359 2 807 30 58
e-mail: Il link si apre in una nuova finestrakzd@kzd.bg
sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.kzd-nondiscrimination.com/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione per la difesa contro le discriminazioni (Комисия за защита от дискриминация)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Un procedimento presso la Commissione per la difesa contro le discriminazioni (in appresso Commissione contro le discriminazioni) può essere avviato:

  • a seguito di una denuncia per iscritto da parte dell’interessato;
  • su iniziativa della stessa Commissione contro le discriminazioni;
  • a seguito della segnalazione di persone fisiche o giuridiche, organismi nazionali o locali.

La denuncia o segnalazione deve riguardare un’infrazione avvenuta entro il termine massimo di tre anni. Scaduto tale termine, non può essere avviato alcun procedimento e, qualora esso sia in corso, viene archiviato. Qualora constati che è stato già adito un tribunale, la Commissione contro le discriminazioni non avvia alcun procedimento. Il procedimento viene archiviato se la denuncia o segnalazione viene ritirata o non viene corretta entro i termini fissati dalla Commissione contro le discriminazioni.

La denuncia o segnalazione devono specificare:

  • il nome del denunciante;
  • l’indirizzo o la sede del denunciante;
  • un’esposizione dei fatti su cui si basa la denuncia o segnalazione (la data, il luogo, l’autore e il tipo di infrazione specificando se essa è stata commessa a titolo personale o, nel caso in cui sia stata commessa da funzionari della parte convenuta, di quali azioni o azioni mancate derivanti dai loro obblighi legali o contrattuali legati alla loro attività sia responsabile la parte convenuta per quanto riguarda la discriminazione nei confronti del denunciante);
  • l’indicazione precisa delle richieste tenendo conto delle competenze della Commissione contro le discriminazioni, stabilite dalla legge contro le discriminazioni (Zakon za zashtita ot discriminatsia) e delle prove di cui essa dispone (documenti scritti o altre prove che si ritiene debbano essere esaminate dalla Commissione contro le discriminazioni: testimonianze orali, documenti scritti in possesso di terzi).
  • data e firma del denunciante o di un suo rappresentante.
  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Il presidente della Commissione contro le discriminazioni trasmette il fascicolo ad una sottocommissione specializzata nel tipo di discriminazione in causa; la sottocommissione nomina un presidente e un relatore scelti tra i suoi membri. Il relatore conduce un’indagine nel corso della quale raccoglie le prove scritte necessarie per chiarire pienamente l’insieme delle circostanze che hanno determinato la discriminazione. Il relatore termina l’indagine entro 30 giorni. In casi particolarmente complessi tale termine può essere prorogato di altri 30 giorni dal presidente della Commissione contro le discriminazioni. Al termine dell’indagine il relatore stila una relazione conclusiva che trasmette al presidente della sottocommissione, il quale fissa una data per l’udienza pubblica e convoca le parti del procedimento.

Nell’esercizio delle proprie competenze la Commissione contro le discriminazioni ha il diritto di:

  • chiedere documenti e altre informazioni legati all’indagine;
  • domandare spiegazioni ai presunti autori della violazione;
  • interrogare i testimoni.

Tutti i membri delle autorità statali e degli enti locali sono tenuti a collaborare con la Commissione contro le discriminazioni fornendo, se richiesto, documenti, informazioni e spiegazioni per iscritto. Un eventuale rifiuto è passibile di sanzioni.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Nella prima riunione il presidente della sottocommissione invita le parti ad una composizione amichevole della controversia e se la proposta viene accolta e si perviene a un accordo, la controversia è chiusa. Qualora venga trovato un accordo solo in relazione ad una parte della controversia, il procedimento viene portato avanti per quanto riguarda la parte su cui non è stato raggiunto un accordo. L’accordo approvato dalla Commissione contro le discriminazioni può essere oggetto di un’esecuzione forzata il cui rispetto è controllato dalla stessa commissione.

Se le parti non pervengono ad un accordo, la Commissione contro le discriminazioni procede ad un esame nel merito e pronuncia una decisione entro 14 giorni a decorrere dalla data in cui si è svolta l’udienza pubblica.

Nella decisione la Commissione contro le discriminazioni può:

  • stabilire se vi sia stata una violazione;
  • stabilire chi sia l’autore e chi la vittima di tale violazione;
  • in caso di violazione constatata, infliggere una sanzione e/o prendere un provvedimento amministrativo coercitivo.

I provvedimenti amministrativi coercitivi che la Commissione contro le discriminazioni può prendere sono i seguenti:

  • imporre ai responsabili del comportamento discriminatorio istruzioni per eliminare la discriminazione;
  • sospendere l’esecuzione delle norme o pratiche illegali che possono comportare discriminazioni.

Ai fini dell’applicazione effettiva della legge la Commissione contro le discriminazioni controlla l’esecuzione delle proprie decisioni.

Tali decisioni possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo di Sofia entro 14 giorni dalla loro notifica.

2. Consiglio nazionale per la parità tra uomini e donne presso il Consiglio dei Ministri (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Indirizzo:

Consiglio dei Ministri
Bul. Dondukov n. 1
Sofia 1594 Bulgaria
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://saveti.government.bg/web/cc_19/1
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Consiglio nazionale per la parità tra uomini e donne presso il Consiglio dei Ministri (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Il Consiglio nazionale per la parità tra uomini e donne presso il Consiglio dei Ministri (in appresso “il Consiglio per la parità”) garantisce la consultazione, la cooperazione e il coordinamento tra le organizzazioni governative e le organizzazioni non governative nell’ambito dell’elaborazione e realizzazione di una politica nazionale in materia di parità tra uomini e donne.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Il Consiglio per la parità:

  • consulta il Consiglio dei Ministri;
  • esamina i progetti di legge e altri atti relativi alla parità tra uomini e donne ed emette pareri su di essi;
  • esamina i progetti di legge del Consiglio dei Ministri ed emette pareri sulla loro conformità con gli obiettivi della politica in materia di parità tra uomini e donne;
  • coordina l’attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni non governative in esecuzione della politica nazionale di parità tra uomini e donne e degli obblighi internazionali contratti dalla Repubblica di Bulgaria;
  • propone, a titolo individuale o insieme con la Commissione per la difesa contro le discriminazioni, misure per l’attuazione della politica nazionale in materia di parità tra uomini e donne nella Repubblica di Bulgaria;
  • tiene i contatti con i suoi omologhi all’estero e con le organizzazioni internazionali con funzioni e obiettivi simili;
  • sostiene i partner sociali e le organizzazioni internazionali nell’attuazione di progetti nazionali e regionali di importanza nazionale in materia di parità tra uomini e donne o di conciliazione della vita professionale con quella familiare e redige relazioni sui risultati finali;
  • organizza ricerche su temi legati alla sua sfera di attività.
    • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Elaborazione e realizzazione di una politica nazionale in materia di parità tra uomini e donne.

Garante per la protezione dei dati personali

1. Commissione per la protezione dei dati personali (Комисията за защита на личните данни)

Indirizzo:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov No 2
Sofia 1592 Bulgaria
Tel.: + 359 2 91 53 518
Fax: + 359 2 91 53 525
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrakzld@cpdp.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cpdp.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione per la protezione dei dati personali (Комисията за защита на личните данни)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione per la protezione dei dati personali contribuisce all’attuazione della politica nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tale Commissione esamina le denunce relative alle violazioni dei diritti sanciti dalla legge relativa alla protezione dei dati personali.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Qualsiasi persona fisica vittima di una violazione dei diritti sanciti dalla legge relativa alla protezione dei dati a carattere personale può adire la Commissione entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza della violazione o di cinque anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso con cui è adita la Commissione viene esaminato dalla direzione «Procedimenti giudiziari e controllo» che presenta alla Commissione un parere sulla qualificazione dei motivi del ricorso e la sua ricevibilità. La Commissione si riunisce a porte chiuse per decidere sulla qualificazione dei motivi del ricorso e la sua ricevibilità; può decidere di avviare un’indagine, di raccogliere elementi di prova o di consultare terzi. Se il ricorso è ammissibile, la Commissione costituisce le parti e fissa una data per l’esame del merito del ricorso. Il ricorso viene esaminato nel corso di un’udienza pubblica alla quale vengono invitate le parti e i terzi interessati. La Commissione adotta una decisione entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Una copia certificata della decisione viene inviata alle parti e ai terzi interessati. La Commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla data in cui è stata adita e può, con la sua decisione, imporre istruzioni vincolanti e fissare un termine entro il quale deve essere eliminata l’infrazione o deve essere inflitta una sanzione amministrativa. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate dinanzi alla Corte suprema amministrativa di Sofia entro 14 giorni dalla loro notifica.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

La Commissione emette pareri su progetti di leggi nel settore coperto dalla legge relativa alla protezione dei dati a carattere personale nonché su richiesta di persone fisiche o giuridiche, di organi statali e organizzazioni.

La Commissione impone istruzioni vincolanti ai responsabili del trattamento dei dati personali relative alla protezione di tali dati e impone divieti temporanei per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale nei casi in cui le norme relative alla loro protezione siano state violate.

Altri organi

1. Consiglio nazionale per le questioni etniche e l’integrazione presso il Consiglio dei Ministri (‘Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет’)

Indirizzo:

Consiglio dei Ministri
Bul. Dondukov n. 1
Sofia 1594 Bulgaria
Tel.: +359 2 940 36 22
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraRositsa.Ivanova@government.bg - segretaria del NSSIEV
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.nccedi.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Consiglio nazionale per le questioni etniche e l’integrazione presso il Consiglio dei Ministri (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Il Consiglio nazionale per le questioni etniche e l’integrazione presso il Consiglio dei Ministri (in appresso “il Consiglio per l’integrazione”) è responsabile per tutte le questioni etniche. Svolge le sue funzioni in materia coadiuvato dal suo Segretariato.

Benché quest’ultimo non disponga di un servizio specifico per il ricevimento di domande e denunce, in caso di necessità gli esperti che ne fanno parte si assumono tale compito.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Il Consiglio per l’integrazione è un organo consultivo e di coordinamento che collabora con il Consiglio dei Ministri nell’elaborazione e attuazione della politica in materia di questioni etniche e integrazione.

Garantisce la cooperazione tra gli organismi statali e le organizzazioni non governative che rappresentano i cittadini bulgari appartenenti a minoranze etniche o che promuovono le relazioni interetniche.

Inoltre, coordina e supervisiona l’attuazione del piano nazionale di azione per quanto riguarda l’iniziativa “Decennio per l’integrazione dei Rom 2005-2015” e degli impegni assunti dalle istituzioni pubbliche in funzione delle loro competenze in relazione con l’iniziativa per l’integrazione dei Rom di cui sopra.

Sono stati istituiti consigli provinciali per le questioni etniche e internazionali che collaborano con i governatori delle province, svolgono funzioni consultive e di coordinamento e promuovono l’attuazione della politica in materia di questioni etniche e di integrazione.

Mediante decisione del consiglio comunale competente possono anche essere istituiti consigli a livello locale ai fini di una cooperazione in materia di questioni etniche e integrazione.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Oltre ai suoi molteplici obblighi amministrativi, il Segretariato del Consiglio per l’integrazione è responsabile del mantenimento delle relazioni operative e di garantire il sostegno metodologico ai consigli provinciali e comunali in materia di questioni etniche e integrazione.

2. Agenzia per i disabili

Indirizzo:

Ul. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233 Bulgaria
Tel. +359 2 940 80 95; 832 90 73
Fax: +359 2 832 41 62
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraahu@mlsp.government.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://ahu.mlsp.government.bg
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Agenzia per i disabili (Агенция за хора с увреждания)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

L’agenzia si occupa principalmente delle domande di iscrizione al registro delle persone che svolgono un’attività legata alla fornitura di apparecchiature mediche e mezzi di assistenza e delle domande di iscrizione al registro delle imprese specializzate di disabili o per i disabili nonché delle domande relative ai diritti dei disabili o a progetti relativi ai diversi programmi finanziati dall’agenzia.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le domande sono registrate nel sistema informatico “Dokman” e successivamente trasmesse dal direttore esecutivo al segretario generale e ai direttori delle diverse direzioni che le distribuiscono in funzione delle competenze.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Svolge il servizio richiesto o invia una risposta.

3. Agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia (Държавната агенция за закрила на детето)

Indirizzo:

Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051 Bulgaria
Tel.: +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2.980 24 15
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrasacp@sacp.government.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://sacp.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove pertinente);

Agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia (Агенция за хора с увреждания, - AHU)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Con l’adozione, nel 2000, della legge relativa alla tutela dell’infanzia e la creazione nel 2001, dell’Agenzia per la tutela dell’infanzia, è stata garantita la protezione dei diritti dei bambini sancita dalla convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e la Bulgaria si è impegnata a fornire assistenza adeguata ai genitori e ai rappresentanti legali dei bambini nell’esercizio della loro responsabilità nell’allevare i bambini e ad assicurare la creazione di istituzioni, servizi e strutture per l’infanzia.

In Bulgaria sono responsabili della tutela dell’infanzia:

  • il presidente dell’agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia e l’amministrazione che lo assiste nell’esercizio delle sue funzioni (Държавната агенция за закрила на детето);
  • le direzioni responsabili dei servizi di assistenza sociale;
  • il ministro del Lavoro e della Politica sociale, il ministro dell’Interno, il ministro dell’Istruzione, della Gioventù e delle Scienze, il ministro della Giustizia, il ministro degli Esteri, il ministro della Cultura, il ministro della Sanità e i sindaci.
    • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

La legge relativa alla tutela dell’infanzia garantisce una protezione speciale da parte dello Stato a tutti i bambini in pericolo e disciplina il diritto di tutti i minori ad essere tutelati, protetti da atti di violenza e dal coinvolgimento forzato in attività dannose per il loro sviluppo fisico, psicologico, morale e culturale. Ogni bambino ha il diritto di essere tutelato da metodi educativi irrispettosi nei confronti della sua dignità, dalla violenza fisica, psicologica e da influenze contrarie ai suoi interessi; ogni bambino ha il diritto ad essere tutelato contro lo sfruttamento ai fini di accattonaggio, prostituzione, diffusione di materiale pornografico o ottenimento di guadagni illeciti e violenza sessuale.

Le misure per la tutela dell’infanzia sono le seguenti:

  • nell’ambiente familiare: consulenza, assistenza anche legale, sostegno psicologico, orientamento all’utilizzazione dei servizi sociali. Le misure di tutela vengono prese dalla direzione dell’assistenza sociale su domanda dei genitori, tutori o responsabili della cura del bambino, del bambino stesso o dei servizi sociali e sono attuate dai responsabili dei servizi sociali per l’infanzia o dalla direzione dell’assistenza sociale;
  • il collocamento del bambino al di fuori dell’ambiente familiare, mediante l’affidamento a parenti o persone a lui vicine, a una famiglia di accoglienza o a un servizio sociale di tipo residenziale o un istituto specializzato, viene deciso dal giudice. Nell’attesa di tale decisione del tribunale è la direzione dell’assistenza sociale del comune in cui risiede il minore a prendersi temporaneamente cura di lui;
  • il bambino viene collocato in un istituto soltanto nei casi in cui siano state esaurite tutte le possibilità di lasciarlo nell’ambiente familiare.
  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Le competenze di cui dispone il presidente dell’Agenzia ai fini della tutela dell’infanzia sono le seguenti:

  • organizza controlli per verificare che vengano rispettati i diritti dei minori in tutti gli istituti scolastici statali, comunali e privati, nei giardini d’infanzia e nei nidi, nei centri per la cura dell’infanzia, ospedali, strutture di assistenza sociale, servizi sociali per l’infanzia e organizzazioni attive nel settore della tutela dell’infanzia e, qualora riscontri una violazione, impone istruzioni vincolanti al fine di porvi termine. Il mancato rispetto di tali istruzioni è punito con un’ammenda o sanzione pecuniaria;
  • effettua controlli del rispetto dei diritti dell’infanzia negli istituti specializzati e, qualora riscontri una violazione, impone istruzioni vincolanti al fine di porvi termine. Il mancato rispetto di tali istruzioni è punito con un’ammenda o sanzione pecuniaria;
  • organizza controlli del rispetto delle norme dei servizi sociali per l’infanzia e, qualora riscontri una violazione, impone istruzioni vincolanti al fine di porvi termine. Il mancato rispetto di tali istruzioni è punito con un’ammenda o sanzione pecuniaria. L’imposizione di ammende è preceduta da una lunga procedura. Se, al termine dei controlli, constata una violazione dei diritti dell’infanzia, l’Agenzia emette un’ordinanza (atto amministrativo individuale) che può essere impugnata dinanzi a un giudice entro un termine stabilito. In assenza di ricorsi entro il termine legale di 14 giorni, l’atto entra in vigore. Allo scadere del termine dell’ordinanza la persona a cui essa era destinata deve rendere conto della sua esecuzione all’Agenzia per la tutela dell’infanzia.

4. Agenzia statale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Indirizzo:

Bul. Knyaginya Maria Luiza No 114 B
Serdika
1233 Sofia; Bulgaria
Tel.: +359 2 80 80 901 - chairperson
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrasar@saref.government.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.aref.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Agenzia statale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri (Държавна агенция за бежанците)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Le richieste dello status di rifugiato sono esaminate conformemente alla legge relativa all’asilo e ai rifugiati il cui articolo 34 disciplina anche le domande di ricongiungimento familiare e i ricorsi contro le decisioni relative alle richieste di protezione. Tutte le altre domande sono esaminate conformemente alle norme interne dell’Agenzia statale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri (in appresso “Agenzia per i rifugiati”).

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

La legge principale che disciplina i diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di coloro che beneficiano di uno status umanitario (protezione sussidiaria) nella Repubblica di Bulgaria è la legge relativa all’asilo e ai rifugiati. Tale legge costituisce, insieme con il codice di procedura amministrativa e la legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria, il quadro giuridico bulgaro in materia di asilo.

Ai sensi della legge relativa all’asilo e ai rifugiati esistono quattro tipi diversi di protezione speciale che possono essere concessi agli stranieri nella Repubblica di Bulgaria e segnatamente:

  • l’asilo, che viene concesso dal Presidente della Repubblica di Bulgaria agli stranieri che abbiano subito persecuzioni a causa delle loro idee o di attività svolte in difesa di diritti e libertà riconosciuti a livello internazionale;
  • lo status di rifugiato;
  • lo status umanitario (equivalente alla protezione sussidiaria di cui all’articolo 15 della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale);
  • la protezione temporanea, che viene concessa, in determinate circostanze, in caso di afflusso massiccio di cittadini stranieri costretti ad abbandonare il proprio paese di origine.
  • L’Agenzia per i rifugiati è l’autorità competente per l’esame delle domande per la concessione dello status di rifugiato o dello status umanitario. Il suo presidente è l’unica autorità che possa accordare tale tipo di status in Bulgaria.

Tutte le domande di concessione dello status di rifugiato sulla base della legge relativa all’asilo e ai rifugiati sono attualmente trattate nei centri di registrazione e accoglienza di Sofia e di Bania presso Nova Zagora.

Nella repubblica di Bulgaria la procedura per la concessione di una protezione prevede che i richiedenti si presentino personalmente all’Agenzia per farsi registrare. Se uno straniero ha presentato una domanda di protezione alla frontiera o a un’altra autorità pubblica, tale autorità è tenuta a comunicarlo senza indugio all’Agenzia per i rifugiati.

La registrazione delle domande avviene il giorno stesso della loro presentazione all’Agenzia.

L’Agenzia per i rifugiati è tenuta a fornire agli stranieri interessati, in una lingua a loro comprensibile, indicazioni sulla procedura per introdurre la domanda, sulle modalità da seguire, sui loro obblighi e diritti e sulle organizzazioni che forniscono assistenza giuridica e sociale. Tali informazioni vengono date da un interprete, prima della registrazione della domanda, alle persone interessate le quali ne ricevono una copia in una lingua a loro comprensibile. Al momento della registrazione il richiedente è tenuto a fornire solo i propri dati biologici. Successivamente, viene applicata la procedura di Dublino che prevede che, oltre a prendere le impronte digitali per il sistema Eurodac, si svolga un colloquio sulla base di domande standard sull’itinerario del viaggio.

Se la Bulgaria viene considerata responsabile dell’esame della domanda, si applica una procedura accelerata. L’autorità che ha tenuto il colloquio (un funzionario autorizzato dal presidente) è incaricata di prendere una decisione nell’ambito di questa procedura. Tale autorità può decidere di respingere la domanda, qualora ritenga che essa sia manifestamente infondata sulla base dei motivi di cui alla legge relativa all’asilo e ai rifugiati, di sospendere la procedura o di trasmettere la domanda ai fini del proseguimento del suo esame secondo la procedura ordinaria.

Qualora non venga presa una decisione entro 3 giorni, la domanda viene automaticamente esaminata secondo la procedura ordinaria. Per prendere una decisione in questa fase, l’autorità responsabile del colloquio redige un parere che deve essere approvato dai funzionari competenti. Il parere può essere rinviato affinché vengano prese misure procedurali supplementari e ai fini dell’analisi più approfondita di una determinata informazione. Se invece esso viene approvato, si prepara un progetto di decisione che è esaminato e approvato dai funzionari della direzione Metodologia e da altri funzionari e poi presentato al presidente dell’Agenzia per la sua approvazione e firma.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Concessione dello status di rifugiato, dello status umanitario o rifiuto di una domanda di asilo.

5. Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Indirizzo:

Ministry of the Interior
Ul 6 Septemvri No 29
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 982 50 00 – (switchboard)
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mvr.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia svolge un ruolo importante nell’attività del Ministero dell’Interno grazie alla sua collaborazione ed interazione con le organizzazioni della società civile. Tale Commissione è collegata a sottocommissioni a livello regionale all’interno delle direzioni provinciali del Ministero dell’Interno.

Nelle sue riunioni la Commissione permanente esamina tutti le domande concernenti il rispetto dei diritti dell’uomo pervenute al Ministero.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

L’attività della Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia consiste principalmente nel cooperare attivamente con le organizzazioni della società civile, incoraggiare buone pratiche di polizia e allineare le norme della Repubblica di Bulgaria ai requisiti previsti per gli Stati membri dell’Unione europea. Essa svolge il proprio lavoro sulla base di un programma annuale che viene aggiornato ogni anno e che si articola in un’ampia gamma di punti e segnatamente:

  • studio dell’attuazione della legislazione esistente in materia e proposte di miglioramento;
  • promozione di norme etiche di comportamento e rispetto dei diritti dell’uomo nell’attività quotidiana dei funzionari del Ministero dell’Interno;
  • organizzazione di azioni di formazione in materia di rispetto dei diritti umani per i funzionari.
  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura:
  • rispetto dei diritti dei detenuti da parte delle autorità di polizia;
  • rispetto del codice etico;
  • svolgimento di controlli volti ad assicurare il rispetto della legge e degli atti normativi del ministro, dei viceministri, del segretario generale e dei direttori dei servizi del Ministero dell’Interno, segnatamente in materia di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell’uomo.

6. Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni dei cittadini all’Assemblea nazionale (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Indirizzo:

Pl. Narodno Sabranie No 2 (Hemicycle)
Pl. Knyaz Aleksandar I No 1 (Commissioni e gabinetti dei membri del Parlamento)
Sofia 1169, Bulgaria
Centralino: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfocenter@parliament.bg
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrahumanrights@parliament.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.parliament.bg

  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni dei cittadini all’Assemblea nazionale (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni svolge due tipi di attività: una legislativa in materia di diritti dell’uomo e di confessioni religiose, l’altra relativa ai problemi dei cittadini, delle organizzazioni non governative, delle associazioni e delle fondazioni che sottopongono al suo esame denunce, domande, segnalazioni, proposte, petizioni, etc.

I temi sono i più vari e concernono tutti gli aspetti della società che non rientrano nella competenza dei tribunali. La maggior parte delle denunce e delle segnalazioni riguarda questioni sociali, seguono problemi concernenti il sistema giudiziario, i diritti dei consumatori, le azioni o mancate azioni degli organi del Ministero dell’Interno, la pianificazione del territorio, l’abusivismo edilizio, la restituzione di terreni e foreste. Nell’ambito dell’istruzione e della sanità le denunce sono rivolte principalmente contro atti giuridici, azioni o mancate azioni di organi dell’amministrazione locale oppure concernono problemi religiosi, attività degli organi dell’amministrazione locale, discriminazioni e questioni etiche.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

L’attività della Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni dei cittadini è strettamente specifica e consiste nel fungere da anello di collegamento tra l’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e i cittadini. Il suo regolamento interno prevede modalità di registrazione, trasmissione, archiviazione e rendicontazione in relazione alle numerose denunce, domande, segnalazioni, proposte, petizioni pervenute alla Commissione per posta o per e-mail e/o inviate alla cancelleria dell’Assemblea nazionale. Ciascun documento riceve un numero di riferimento e viene protocollato in un registro speciale e poi attribuito, in funzione del settore cui si riferisce, ad un esperto che esamina la questione e risponde o, se del caso, trasmette il caso all’istituzione competente. Particolare attenzione viene rivolta al rispetto dei termini e ai casi in cui le autorità nazionali o comunali non rispettano i termini fissati per la risposta dal codice di procedura amministrativa. Gli esperti della Commissione forniscono anche consulenza telefonica ai cittadini sui loro diritti procedurali e le possibilità di ottenere aiuto.

Le denunce anonime non vengono esaminate.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

I cittadini ottengono consulenza ed aiuto in materia di protezione dei diritti civili sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Bulgaria.

7. Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

Indirizzo:

Bul. General N. Stoletov No 21
Sofia 1309, Bulgaria
Tel.: + 359 2 813 91 90
Fax: +359 2 931 15 74
Email: Il link si apre in una nuova finestramailto:gdin_ias@abv.bg; Il link si apre in una nuova finestragdin@gdin.bg
Website: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.gdin.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

I reclami, le denunce e le domande dei detenuti riguardano principalmente le pene inflitte, il trasferimento verso un altro istituto di pena, il regime di esecuzione della pena, le condizioni di vita nei luoghi di detenzione, i servizi medici e le azioni o mancate azioni degli agenti dell’amministrazione carceraria.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le decisioni relative a misure disciplinari nei confronti di detenuti, di cui all’articolo 101 della legge sull’applicazione delle pene e sulla detenzione, nei casi in cui siano state adottate dal direttore di un istituto carcerario o di un istituto correzionale minorile, possono essere impugnate dinanzi al direttore principale della Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e, nei casi in cui siano state adottate da quest’ultimo, dinanzi al Ministro della Giustizia, entro il termine di 7 giorni dalla loro notifica. Le decisioni relative a misure disciplinari di isolamento possono essere impugnate dinanzi al tribunale del distretto sul cui territorio si trova l’istituto carcerario o l’istituto correzionale entro tre giorni dalla loro notifica.

Le decisioni relative a misure disciplinari di isolamento di una durata massima di due mesi senza diritto a partecipare ad attività collettive ai sensi dell’articolo 120 della legge sull’applicazione delle pene e sulla detenzione vengono prese dal direttore principale della Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e possono essere impugnate dinanzi al tribunale della provincia sul cui territorio si trova l’istituto carcerario o l’istituto correzionale minorile entro tre giorni dalla loro notifica.

Le decisioni relative al trasferimento di detenuti verso un altro istituto carcerario o di rifiuto di un trasferimento vengono prese dal direttore principale della Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e possono essere impugnate dinanzi al Ministro della Giustizia entro 14 giorni dalla loro notifica.

Le decisioni della Commissione responsabile per l’applicazione delle pene ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’applicazione delle pene e sulla detenzione (decisioni relative all’imposizione di un regime più severo di quello stabilito dal giudice) possono essere impugnate dinanzi al tribunale della provincia sul cui territorio si trova l’istituto carcerario o correzionale entro 14 giorni dalla loro notifica.

In materia di denunce e ricorsi relativi alle condizioni di vita in detenzione, all’assistenza medica nonché di azioni o mancate azioni degli agenti dell’amministrazione carceraria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge relativa alla responsabilità dello Stato per i danni causati ai cittadini sono competenti i tribunali amministrativi conformemente al codice di procedura amministrativa. Il procedimento si articola in due gradi di giudizio: i ricorsi ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, della legge contro le discriminazioni vengono esaminati dinanzi ai tribunali distrettuali o in sede di Commissione per la difesa contro le discriminazioni. Il procedimento si articola in tre gradi di giudizio ed è disciplinato dal codice di procedura civile. Le decisioni della Commissione per la difesa contro le discriminazioni possono essere impugnate dinanzi alla Corte suprema amministrativa secondo la procedura prevista dal codice di procedura amministrativa.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Le decisioni o gli altri atti amministrativi e giudiziari entrati in vigore hanno carattere obbligatorio e sono applicati dalla Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e dai suoi servizi a livello locale.

8. Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani presso il Consiglio dei Ministri

Indirizzo:

Bul. G.M. Dimitrov 52A
Sofia 1797 Bulgaria
Tel.: (359)2 807 80 30
Fax: + 359 2 807 80 59
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraoffice@antitraffic.government.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://antitraffic.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani presso il Consiglio dei Ministri (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

I casi di tratta degli esseri umani devono essere segnalati al segretariato della Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani.

Tale Commissione accoglie anche le denunce dei cittadini relative a questioni amministrative legate alla sua sfera di competenza, che vengono esaminate entro i termini stabiliti dalla legge.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

La Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani trasmette le segnalazioni ai ministeri e agli organi governativi competenti al fine dell’adozione di misure, dell’esame del caso e/o dell’accertamento delle circostanze. Conformemente all’articolo 20 della legge contro la tratta degli esseri umani, alle vittime della tratta è garantito l’anonimato e la protezione dei dati personali. Quando riceve informazioni concernenti un minore vittima della tratta, la Commissione informa immediatamente l’Agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia che adotta le misure necessarie sulla base della normativa in materia.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della legge contro la tratta degli esseri umani, possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti di persone giuridiche senza fini di lucro e di organizzazioni internazionali rappresentate in Bulgaria e attive nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. A tal fine, conformemente all’articolo 12 del regolamento sull’organizzazione e l’attività della Commissione, gli aspiranti partecipanti devono presentare una domanda per iscritto allegando i documenti richiesti.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Qualora constati delle lacune nella documentazione presentata, la Commissione informa il richiedente per iscritto e fissa un termine per la presentazione dei documenti mancanti. Il presidente della Commissione o un funzionario da lui autorizzato si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento; la decisione può essere impugnata sulla base della normativa vigente dinanzi alla Corte suprema amministrativa.

9. Commissione centrale per la lotta contro la delinquenza minorile presso il Consiglio dei Ministri (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Indirizzo:

Bul. Knyaz Dondukov No 9, 4th floor
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 981 11 33
Fax: +359 2 987 40 01
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione centrale per la lotta contro la delinquenza minorile presso il Consiglio dei Ministri (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione centrale per la lotta contro la delinquenza minorile presso il Consiglio dei Ministri svolge i seguenti compiti:

  • coordina le attività degli organi governativi e delle persone giuridiche senza fini di lucro in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza minorile;
  • dirige e controlla l’attività delle commissioni locali di lotta contro la delinquenza giovanile in Bulgaria;
  • raccoglie e analizza dati statistici, studia le tendenze e prepara previsioni;
  • partecipa all’elaborazione di atti normativi su problemi dei minori;
  • si adopera per sensibilizzare la società ai problemi di devianza nel comportamento degli adolescenti.

La Commissione ha inoltre la funzione di informare la società sulle situazioni a rischio in cui i minori possono essere spinti a commettere reati, sulle misure educative da adottare in tali casi, sulla situazione attuale e le tendenze per quanto riguarda la delinquenza minorile.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le commissioni locali di lotta contro la delinquenza minorile sono responsabili dell’organizzazione, direzione e controllo della prevenzione e della lotta contro i comportamenti asociali dei minori a livello locale.

La legge affida alle commissioni locali anche l’esame dei casi di delinquenza minorile. A norma delle “disposizioni speciali sui minori” del codice penale, che corrispondono all’articolo 40 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo dell’ONU e all’articolo 11 delle norme di Pechino, i casi di delinquenza minorile sono disciplinati dalla legge sulla prevenzione e la lotta contro la delinquenza minorile. In particolare, l’articolo 13 di tale legge contiene un elenco esaustivo di misure a carattere extragiudiziario e di natura puramente educativa e sociale. Esse includono consultazioni su problemi comportamentali, il rafforzamento del ruolo dei genitori e il sostegno di professionisti come gli educatori sociali.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Le misure sono imposte dopo un’analisi precisa delle cause e dei fattori responsabili delle devianze comportamentali. Sono previste anche misure educative destinate ai genitori che non si sono occupati sufficientemente dell’educazione dei propri figli.

10. Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato (Национално бюро за правна помощ)

Indirizzo:

Ul. Razvigor No 1
Sofia 1421, Bulgaria
Tel.: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12
E-mail: Il link si apre in una nuova finestranbpp@nbpp.government.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://mjs.bg
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Le domande di patrocinio a spese dello Stato devono essere inviate al presidente dell’Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato (in appresso “l’Ufficio”).

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Può chiedere il patrocinio a spese dello Stato:

  • chi è in possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare di prestazioni sociali mensili;
  • chi si trova in istituti specializzati che forniscono servizi sociali;
  • la famiglia di accoglienza, i parenti ed amici che si occupano di un minore conformemente alla legge relativa alla tutela dell’infanzia.

I richiedenti devono presentare i seguenti documenti:

  • l’originale della dichiarazione del responsabile della Direzione dell’assistenza sociale in cui si certifica che il richiedente riceveva, al momento della presentazione della domanda, prestazioni sociali mensili conformemente all’articolo 9 del regolamento di applicazione della legge relativa all’assistenza sociale;

oppure

  • l’originale della dichiarazione del responsabile della Direzione dell’assistenza sociale in cui si certifica che il richiedente soddisfaceva, al momento della presentazione della domanda, le condizioni per la concessione di tali prestazioni

nonché

  • una dichiarazione sullo stato di famiglia e lo stato patrimoniale del richiedente.
  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Decisione del presidente dell’Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato in merito alla concessione o al rifiuto del patrocinio.

Le decisioni negative possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo di Sofia conformemente al codice di procedura amministrativa.

11. Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime di reati (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Indirizzo:

Consiglio dei Ministri
Ul. Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgaria
Tel.: + 359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-mail: Il link si apre in una nuova finestracompensation@justice.government.bg
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.compensation.bg
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime di reati (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Il Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime di reati (in appresso “il Consiglio”) è responsabile dell’esame delle domande di indennizzo sulla base della legge relativa al sostegno e indennizzo delle vittime di reati. Possono ottenere tale indennizzo coloro che hanno subito danni materiali a causa dei seguenti reati: atti di terrorismo, omicidio premeditato, gravi lesioni fisiche a seguito di un atto premeditato, stupro o atto di violenza sessuale che abbiano comportato danni gravi per la salute, tratta degli esseri umani, reati di criminalità organizzata e altri atti criminosi che abbiano causato la morte o una grave lesione fisica. Il Consiglio esamina gli atti di cui sopra commessi dopo il 30 giugno 2005. Il risarcimento riguarda, separatamente o congiuntamente, i seguenti danni materiali causati direttamente dal reati:

1. le spese mediche, ad esclusione delle spese coperte dalla cassa malattie nazionale;

2. la perdita di entrate;

3. le spese giudiziarie;

4. la perdita dei mezzi di sostentamento;

5. le spese funerarie;

6. altri danni materiali.

I danni subiti devono essere debitamente documentati.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le vittime dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3 della legge relativa al sostegno e indennizzo delle vittime di reati presentano le domande di indennizzo al governatore della provincia in cui risiedono o al Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime dei reati entro due mesi a decorrere dall’entrata in vigore di una decisione di uno degli organi giudiziari di cui all’articolo 12 della legge relativa al sostegno e risarcimento delle vittime dei reati. Le domande vengono esaminate entro tre mesi dal loro ricevimento.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e decide in merito alle domande di indennizzo a maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni prese devono essere motivate e non possono essere impugnate.

Altri organi

Banca dati delle ONG - Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Ultimo aggiornamento: 08/05/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Cechia

Organi giurisdizionali nazionali

Di norma, nei casi di discriminazione, la competenza in primo grado spetta all'organo giurisdizionale distrettuale del luogo di residenza del convenuto (ossia la persona accusata di discriminazione). Una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari è possibile rivolgersi alla Il link si apre in una nuova finestraCorte costituzionale presentando una denuncia di incostituzionalità individuale.

Corte costituzionale (Ústavní soud)

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel. (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapodani@usoud.cz

L'organo giurisdizionale per la tutela della costituzionalità è la Corte costituzionale, il cui status e le cui competenze sono sancite nella Costituzione della Repubblica ceca. La Corte costituzionale non fa parte del sistema giudiziario generale. Il suo compito principale è proteggere la costituzionalità, nonché i diritti e le libertà fondamentali, stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali e da altre leggi costituzionali della Repubblica ceca, nonché di garantire che i poteri dello Stato siano esercitati in maniera costituzionale.

A norma dell'articolo 87 della Costituzione, la Corte costituzionale si pronuncia, tra l'altro, in merito a denunce di incostituzionalità avanzate da persone fisiche o giuridiche avverso decisioni definitive ed esecutive e altri interventi da parte di autorità pubbliche che hanno ripercussioni sulle libertà e sui diritti fondamentali a loro garantiti dalla Costituzione. Le decisioni della Corte costituzionale sono definitive e non possono essere oggetto di ricorso.

Sul sito web della Corte costituzionale è disponibile una Il link si apre in una nuova finestraguida relativa alla procedura di denuncia di incostituzionalità che contiene informazioni di base relative a tale procedura.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Il principale organo nazionale per i diritti dell'uomo che si occupa di violazioni dei diritti umani fondamentali è il difensore civico (Veřejný ochránce práv) (cfr. in appresso).

A livello governativo, i diritti umani rientrano nelle competenze del ministro per i Diritti dell'uomo, le pari opportunità e la legislazione (Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu); altri organi che si occupano di diritti umani sono il consiglio governativo per i diritti dell'uomo, il consiglio governativo per la parità di genere, il consiglio governativo per le minoranze nazionali e il consiglio governativo per le persone con disabilità, nella loro veste di organi consultivi del governo.

Difensore civico (Veřejný ochránce práv)

Il link si apre in una nuova finestraDifensore civico

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefono: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ochrance.cz

Il difensore civico è un organo statale autonomo, indipendente e imparziale esterno alla pubblica amministrazione e non è quindi un'autorità pubblica. Protegge le persone contro il comportamento delle autorità pubbliche e di altre istituzioni che si occupano dell'amministrazione dello Stato, laddove tale comportamento sia:

  • illecito;
  • legale, ma per il resto non esente da vizi o improprio e pertanto incoerente con i principi dello Stato di diritto democratico e di buona amministrazione;
  • o quando tali organi siano inattivi.

Il difensore civico è autorizzato a gestire denunce relative alle attività dei soggetti seguenti:

  • i ministeri e le altre autorità amministrative competenti per l'intera Repubblica ceca e le loro autorità amministrative subordinate;
  • le autorità locali e regionali (ossia i comuni e le regioni), ma soltanto quando esse svolgono atti di amministrazione statale, e non quando esercitano i propri poteri (autogoverno);
  • la Banca nazionale ceca, in qualità di autorità amministrativa;
  • il consiglio per le trasmissioni radiotelevisive;
  • la polizia della Repubblica ceca, tranne nel caso di indagini riguardanti procedimenti penali;
  • l'esercito della Repubblica ceca e la Hradní stráž (Guardia del Castello);
  • l'amministrazione penitenziaria della Repubblica ceca;
  • le strutture di custodia cautelare e di pena detentiva, nonché le strutture di assistenza istituzionalizzata o disposta dal giudice e di trattamento sanitario disposto dal giudice;
  • le compagnie di assicurazione sanitaria;
  • gli organi giurisdizionali e la procura nel loro esercizio dell'amministrazione statale (in particolare per quanto riguarda i ritardi nei procedimenti, l'inattività degli organi giurisdizionali e la condotta inappropriata da parte dei giudici) piuttosto che i ricorsi riguardanti la decisione effettiva di un organo giurisdizionale o di un pubblico ministero.

Dal 2006 il difensore civico vigila altresì sulla tutela dei diritti dei detenuti.

Il difensore civico non è autorizzato a intervenire nelle relazioni o nelle controversie di diritto privato (ivi incluse le controversie tra dipendenti e datori di lavoro, anche quando il datore di lavoro è un'autorità statale). L'unica eccezione riguarda le denunce relative a un comportamento discriminatorio: in questi casi il difensore civico può intervenire anche nel settore del diritto privato.

Il difensore civico può condurre indagini indipendenti, ma non può agire in sostituzione delle autorità amministrative statali né può abrogare o modificare le loro decisioni. Tuttavia, qualora rilevi un'irregolarità, può chiedere alle autorità o alle istituzioni di porvi rimedio.

Se un'autorità amministrativa statale o una struttura di detenzione non rispetta l'obbligo di collaborare con il difensore civico o non adotta misure correttive adeguate in seguito all'accertamento di un'irregolarità, il difensore civico può informare il pubblico esaustivamente in merito alla questione.

La divulgazione pubblica è una sanzione della quale il difensore civico può disporre per legge. In tali casi, il difensore civico può comunicare al pubblico anche i nominativi completi di determinate persone che agivano per conto dell'autorità che ha commesso l'irregolarità.

La denuncia al difensore civico deve essere presentata dalla persona che richiede la tutela dei suoi diritti o dal suo rappresentante legale. Qualora la denuncia sia presentata per conto di un'altra persona, deve essere accompagnata da una procura scritta o da un altro documento che attesti la natura dell'autorizzazione.

La denuncia deve contenere sempre:

  • il nominativo completo, l'indirizzo e il numero di telefono del denunciante; qualora si tratti di una persona giuridica, il nome, la sede legale e la persona autorizzata ad agire per suo conto;
  • una descrizione delle circostanze pertinenti della questione, inclusa un'indicazione dell'eventualità che la questione sia stata sottoposta anche a un altro organo e l'esito di tale rinvio;
  • l'indicazione dell'autorità o delle autorità contro le quali è rivolta la denuncia;
  • l'evidenza del fatto che il denunciante ha chiesto senza successo all'autorità a cui si riferisce la denuncia di porre rimedio alla situazione;
  • qualora sia stata emessa una decisione in materia, il denunciante deve presentarne una copia;
  • nonché copie di documenti relative alla questione e contenenti informazioni importanti.

La durata delle indagini e l'elaborazione delle denunce varia da caso a caso e dipenderà sempre dalle circostanze e dalla complessità del caso stesso. La legge non stabilisce scadenze per il difensore civico, che cercherà comunque di gestire, nell'ambito delle sue competenze, tutte le denunce nel più breve tempo possibile.

Non sono ammessi mezzi di ricorso (mezzi di impugnazione) avverso le modalità con cui il difensore civico ha gestito una denuncia e ha deciso in merito alla stessa.

Una denuncia può essere depositata come segue:

Per iscritto –preferibilmente utilizzando un Il link si apre in una nuova finestramodulo di denuncia stampato e inviato tramite posta a: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. È possibile altresì inviare una lettera.

Tramite messaggio di posta elettronica (anche senza firma elettronica) inviato a Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ochrance.cz, contenente una descrizione del merito della questione o, meglio ancora, compilando il Il link si apre in una nuova finestramodulo di denuncia e inviandolo tramite posta elettronica.

Tramite data box – l'ID dell'ufficio del difensore civico è jz5adky. Il messaggio di dati può contenere un modulo di denuncia compilato o una lettera contenente informazioni importanti sulla questione.

Usando il Il link si apre in una nuova finestramodulo online interattivo di un servizio di deposito elettronico che garantisca che il deposito contiene tutti i dettagli richiesti.

Tramite consegna di persona presso l'ufficio di deposito dell'ufficio del difensore civico (Údolní 39, Brno), nei giorni feriali, dalle ore 08:00 alle 16:00. Utilizzando questo metodo di deposito è possibile presentare una denuncia con allegati non soltanto per iscritto (in formato cartaceo), ma anche su un supporto dati.

Mettendo una denuncia a verbale di persona – nei giorni feriali, dalle 8:00 alle 16:00, è possibile recarsi di persona allo sportello dell'ufficio denunce presso l'edificio dell'ufficio del difensore civico, dove la denuncia sarà discussa e redatta da un avvocato dell'ufficio.

Organi specializzati nei diritti umani

Difensore civico e denunce depositate da minori

Nella Repubblica ceca non esiste un difensore civico specializzato nella gestione dei casi relativi a minori; tuttavia il difensore civico si occupa attualmente anche delle denunce presentate da minori in materia di protezione dei loro diritti e interessi.

Il link si apre in una nuova finestraDifensore civico

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefono: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 112

E-mail: Il link si apre in una nuova finestradeti@ochrance.cz

I minori possono rivolgersi al difensore civico in diversi modi, ossia tramite lettera semplice inviata tramite posta o consegnata di persona al difensore civico (Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno) oppure utilizzando il Il link si apre in una nuova finestramodulo interattivo compilato seguendo le istruzioni, tramite messaggio di posta elettronica inviato a Il link si apre in una nuova finestradeti@ochrance.cz o di persona presentandosi all'indirizzo del difensore civico dove un avvocato dell'ufficio del difensore civico discuterà il problema con il minore e lo metterà per iscritto.

In particolare, la denuncia deve indicare chiaramente:

  • la persona o la cosa contro la quale il minore intende sporgere denuncia (incluso il nome almeno dell'autorità o di un'altra istituzione o persona con la quale il minore abbia avuto a che fare);
  • il nominativo completo, la data di nascita e l'indirizzo del minore;
  • la descrizione del problema;
  • gli estremi di contatto, ossia numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e indirizzo postale.

Il difensore civico può aiutare il minore, ad esempio:

  • in caso di negligenza da parte di un assistente sociale;
  • qualora i procedimenti giudiziari richiedano molto tempo;
  • qualora un giudice si comporti in maniera inappropriata;
  • qualora il minore sia soggetto a bullismo a scuola;
  • qualora il minore non sia stato ammesso a una scuola;
  • qualora il minore sia soggetto a un regime insolitamente severo, a bullismo, ecc. presso un collegio;
  • qualora i genitori del minore non abbiano ricevuto le prestazioni sociali spettanti;
  • qualora la pensione dei nonni del minore sia stata calcolata in maniera errata dalle autorità;
  • qualora l'autorità preposta al controllo dei fabbricati non riesca a gestire le scarse condizioni (dal punto di vista tecnico e strutturale) di un edificio oppure qualora un vicino stia edificando senza autorizzazione;
  • qualora le autorità non stiano gestendo il caso di una discarica in un sito vietato;
  • qualora un reclamo relativo a un prodotto non funzionante non sia stato gestito.

Al contrario, il difensore civico non può, ad esempio:

  • modificare la decisione di un organo giurisdizionale;
  • interferire con un'indagine della polizia della Repubblica ceca (il pubblico ministero che sovrintende alle attività della polizia ha taluni poteri a questo riguardo);
  • intervenire in caso di liti personali (ad esempio in caso di controversie tra vicini in merito a un terreno, controversie tra genitori o altri familiari, ecc.); queste questioni devono essere deferite a un organo giurisdizionale.

Istituzioni che forniscono assistenza alle vittime di discriminazioni

Difensore civico

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefono: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ochrance.cz

Ai sensi della legge sul difensore civico (zákon o veřejném ochránci práv), quest'ultimo offre assistenza metodologica alle vittime di discriminazione:

  • il difensore civico valuta se il comportamento in questione possa effettivamente costituire una discriminazione ai sensi della legge antidiscriminazione (antidiskriminační zákon);
  • consiglia le vittime di discriminazione in merito alle azioni da intraprendere, a come affrontare e depositare un'istanza per l'avvio di procedimenti in materia di discriminazione.

Nel presentare al difensore civico un'istanza di indagine in merito a una discriminazione, il richiedente deve individuare nel modo più preciso possibile il presunto comportamento discriminatorio e corredare la domanda con qualsiasi prova atta a dimostrare la discriminazione.

Ufficio per la protezione dei dati personali (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Il link si apre in una nuova finestraUfficio per la protezione dei dati personali

Pplk. Sochora 27
170 00 Praga 7

Telefono: +420 234 665 111

Fax: +420 234 665 444

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraposta@uoou.cz

L'Ufficio per la protezione dei dati personali è un organo indipendente che:

  • sovrintende il rispetto degli obblighi di legge nel trattamento dei dati personali;
  • mantiene un registro delle istanze autorizzate quando i dati personali sono stati elaborati;
  • riceve le denunce dei cittadini in merito a violazioni della legge;
  • fornisce consulenza in materia di protezione dei dati personali.

Le attività dell'Ufficio sono definite dalla legge n. 101/2000 sulla protezione dei dati personali e che modifica taluni atti, nonché da taluni altri atti.

La finalità della legge sulla protezione dei dati personali è il diritto delle persone, garantito dalla Carta delle libertà e dei diritti fondamentali, di ottenere protezione contro l'intrusione non autorizzata nella loro vita privata e personale, contro la raccolta e la pubblicazione non autorizzate, nonché contro qualsiasi altro abuso in materia di dati personali.

Chiunque rilevi o nutra sospetti ragionevoli in merito al fatto che i suoi dati personali siano trattati in violazione del diritto alla protezione della sua vita privata e personale, nonché in violazione della legge sulla protezione dei dati personali (ad esempio se i dati trattati sono imprecisi o vanno oltre lo scopo per cui sono stati richiesti), ha il diritto di presentare una denuncia a detto Ufficio.

La denuncia che richiama l'attenzione su una sospetta violazione della legge sulla protezione dei dati personali dovrebbe includere:

  • l'identificazione del soggetto sospettato di violare la legge sulla protezione dei dati personali;
  • una descrizione dell'attività che comporta il trattamento di dati personali in violazione della legge sulla protezione dei dati personali;
  • l'indicazione dei dati personali (o almeno delle loro categorie) trattati in violazione della legge sulla protezione dei dati personali;
  • documenti o altri materiali (o copie degli stessi) che documentano la relazione tra il notificante (denunciante) e il soggetto che ha trattato in modo non corretto i suoi dati personali;
  • documenti o altri materiali (o copie degli stessi) che possono stabilire una violazione della legge sulla protezione dei dati personali;
  • l'indicazione di eventuali riferimenti a risorse disponibili che possano testimoniare i fatti descritti;
  • gli estremi di contatto del notificante (denunciante).

È possibile depositare una denuncia anche in forma anonima presso l'Ufficio oppure inviandola per via elettronica.

La persona che presenta la denuncia non diventa parte in causa dei conseguenti procedimenti amministrativi, tuttavia può essere convocata in veste di testimone.

Altre autorità specializzate

Il principale organo al quale le persone fisiche possono rivolgersi in caso di violazione dei diritti umani fondamentali è il difensore civico. Altri enti in questo settore includono, ad esempio:

l'Agenzia per l'amministrazione delle strutture per i rifugiati del ministero dell'Interno (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Praga 12

Telefono: +420 974 827 118

Fax: +420 974 827 280

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@suz.cz

L'Agenzia per l'amministrazione delle strutture per i rifugiati è un dipartimento dello Stato che dipende dal vice ministro dell'Interno per l'ordine pubblico e la sicurezza (náměstek ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost); collabora con istituzioni governative e internazionali, enti governativi locali e organizzazioni non governative. È inoltre responsabile della gestione delle strutture per il trattenimento di cittadini stranieri e dal 2009 gestisce una rete di centri di sostegno all'integrazione di cittadini stranieri presso le capitali regionali.
La Repubblica ceca si appoggia all'Agenzia per l'amministrazione delle strutture per i rifugiati per fornire alloggio e altri servizi ai richiedenti asilo, ai rifugiati e agli stranieri trattenuti a norma della legge n. 326/1999 sul soggiorno di cittadini stranieri nella Repubblica ceca e della legge n. 325/1999 sull'asilo. L'obiettivo di tale agenzia consiste nell'offrire a queste persone condizioni adeguate e dignitose.

il Consiglio nazionale ceco per la disabilità (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.)

Partyzánská 7
170 00 Praga 7 - Holešovice
Telefono: 266 753 421
E-mail: Il link si apre in una nuova finestranrzpcr@nrzp.cz

Dall'11 dicembre 2014, il Consiglio nazionale ceco per la disabilità è registrato come associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle persone con disabilità nei loro rapporti con le istituzioni statali e pubbliche. Il ruolo del Consiglio è contribuire all'integrazione nella società delle persone con disabilità e di difendere costantemente i loro diritti umani. Rappresenta il principale organo consultivo del consiglio governativo per le persone con disabilità.

Le sue priorità includono altresì:

  • il coordinamento di organizzazioni per le persone con disabilità in settori di interesse comune;
  • la messa a disposizione di informazioni al pubblico in materia di disabilità;
  • il monitoraggio dei casi di discriminazione contro le persone con disabilità;
  • l'attuazione di progetti atti a migliorare la vita delle persone con disabilità;
  • la pianificazione in relazione alle pari opportunità per le persone con disabilità a livello regionale;
  • la gestione di una rete nazionale di centri di consulenza sociale professionale;
  • la pubblicazione di riviste, pubblicazioni e materiale informativo.

Altro

In Repubblica ceca vi sono numerose organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di questioni relative ai diritti umani e che assistono le persone in caso di violazione di questi diritti.

Centro per l'integrazione degli stranieri (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cicops.cz/en/

Pernerova 32/10, 186 00, Praga 8
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@cicpraha.org

Il Centro per l'integrazione degli stranieri è un'associazione civica fondata nel 2003 per aiutare i cittadini stranieri a integrarsi nella società ceca.

La sua attività è concentrata sull'offerta di servizi sociali e programmi educativi itineranti e di sostegno agli stranieri con permesso di soggiorno a lungo termine o permanente nella Repubblica ceca. Il Centro ha filiali in tutte le regioni ceche, nonostante la sua presenza sia concentrata a Praga e nella Boemia centrale. È un'organizzazione registrata che fornisce servizi sociali ai sensi della legge in materia di servizi sociali (zákon o sociálních službách) ed è accreditata a norma della legge sul servizio volontario (zákon o dobrovolnické službě).

Le principali attività dell'organizzazione includono:

  • prestazione di servizi di consulenza sociale agli immigrati: cittadini stranieri residenti a lungo termine e in maniera permanente e beneficiari di protezione internazionale/sussidiaria;
  • offerta di consulenza del lavoro e sviluppo di programmi e attività a favore degli immigrati per aiutarli ad accedere al mercato del lavoro;
  • organizzazione di corsi a bassa soglia di partecipazione (aperti) di lingua ceca e altri corsi specialistici di ceco per stranieri, compreso lo sviluppo di metodi di insegnamento nuovi e progressivi;
  • organizzazione di altre attività educative (formazione di insegnanti di lingua ceca e di lingue straniere, insegnamento di lingue straniere, aggiornamento dei docenti, tutoraggio, corsi di informatica, ecc.);
  • programma di volontariato – mentoring sotto forma di collaborazione individuale tra clienti e volontari nonché organizzazione di attività di svago e sociali, incontri, discussioni, serate a tema, ecc.);
  • attività informative – seminari, materiali informativi.

Tutti i programmi mirano a consentire agli immigrati presenti in Repubblica ceca di condurre una vita indipendente e dignitosa nel paese, garantendo al contempo che essi rispettino e conoscano le leggi locali e le norme di condotta e di comportamento a livello puramente interpersonale. Essi promuovono la comprensione, la disponibilità e il rispetto di ogni migrante come individuo da parte della società di accoglienza.

Ultimo aggiornamento: 16/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Germania

Organi giurisdizionali nazionali

Tutte le autorità pubbliche sono tenute a rispettare i diritti fondamentali. Qualsiasi persona che ritiene che i propri diritti fondamentali siano stati violati può intentare un'azione giudiziaria.

Se ritiene che una particolare disposizione di legge che la riguarda violi la Costituzione tedesca (Grundgesetz), può adire un organo giurisdizionale speciale. Se conferma il suo punto di vista, il suddetto organo rinvia la disposizione legislativa in questione alla Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) per una decisione mediante un riesame giudiziario specifico. Se l'organo speciale non dà seguito alla decisione, una volta concluse le procedure di ricorso giudiziario, è possibile presentare un ricorso costituzionale dinanzi la Corte costituzionale federale.

Qualora una legge o una disposizione giuridica contestata attui il diritto dell'UE, un singolo può adire l'organo competente suddetto invocando la violazione della Carta dei diritti fondamentali. L'organo giurisdizionale speciale è tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (articolo 267 TFUE) qualsiasi questione che sorga in questo contesto. In caso contrario, è possibile ricorrere alla Corte costituzionale federale con un ricorso costituzionale (Verfassungsbeschwerde) per violazione del diritto al giusto processo di cui all'articolo 101, comma 1, seconda frase, della Costituzione. La Corte costituzionale federale fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali come criterio diretto di controllo nell'esame di ricorsi costituzionali riguardanti questioni determinate dal diritto dell'UE.

Le decisioni della Corte costituzionale federale non sono soggette ad appello e sono vincolanti per tutti gli altri organi dello Stato.

Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht)

La Corte costituzionale federale è considerata la custode della Costituzione. Tra i suoi compiti rientra quello di fornire interpretazioni vincolanti della Costituzione e di garantire il rispetto dei diritti fondamentali. È una corte di giustizia federale autonoma e indipendente da tutti gli altri organi costituzionali, ed è un organismo costituzionale indipendente.

Secondo (tra l'altro) l'articolo 93, comma 1, punto 4, lettera a), della Costituzione, la Corte costituzionale federale si pronuncia sui ricorsi costituzionali che possono essere presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica che denunci la violazione, da parte di un'autorità pubblica tedesca, di uno dei suoi diritti fondamentali (cfr. articoli da 1 a 19 della Costituzione) o di diritti equivalenti ai diritti fondamentali (articolo 20, paragrafo 4, articolo 33, articolo 38, articolo 101 e articolo 104, della Costituzione).

Un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale non è un'estensione dei procedimenti intrapresi attraverso gli organi speciali suddetti, bensì un mezzo di ricorso straordinario in cui si esamina solo la violazione della legge specificamente costituzionale. I dettagli sono indicati nell'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 93, comma 1, punti 4a e 4b della Costituzione e nell'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 90 e seguenti della legge sulla Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Le informazioni sul ricorso costituzionale, in particolare le informazioni che dovrebbe contenere, sono riepilogate in un Il link si apre in una nuova finestrafoglio informativo della Corte costituzionale federale.

Le informazioni di contatto della Corte costituzionale federale sono le seguenti:

PO Box 1771
76006 Karlsruhe

Tel.: (+49)(0)721 9101 - 0
Fax: (+49)(0)721 9101 - 382

Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Istituto tedesco per i diritti umani (Deutsches Institut für Menschenrechte)

L'Istituto tedesco per i diritti umani è l'istituzione nazionale indipendente tedesca per i diritti dell'uomo (articolo 1 della legge DIMR). Esso si adopera per garantire che la Germania rispetti e promuova i diritti umani all'interno del paese e nelle relazioni internazionali. L'Istituto sostiene e controlla anche l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ha stabilito dei meccanismi di monitoraggio a tale scopo.

L'Istituto si impegna esclusivamente per i diritti umani ed è politicamente indipendente. La legge del 2015 sullo status giuridico e sul mandato dell'Istituto tedesco per i diritti umani (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) disciplina lo status giuridico, i compiti e il finanziamento dell'Istituto. L'Istituto è strutturato come un'associazione senza scopo di lucro e ottiene i suoi finanziamenti dalla Camera bassa tedesca (Bundestag), unitamente a finanziamenti da fonti esterne per singoli progetti.

Tra i compiti dell'Istituto non rientrano la gestione delle richieste di singoli vittime di violazioni dei diritti umani. In tali casi, tuttavia, si adopera al meglio per fornire informazioni sui servizi di consulenza appropriati.

I recapiti dell'Istituto tedesco per i diritti umani sono i seguenti:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlino

Tel.: (+49)(0)30 259 359 - 0
Fax (+49)(0)30 259 359 - 59

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@institut-fuer-menschenrechte.de
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Organismi specializzati per i diritti dell'uomo

Agenzia federale antidiscriminazione (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

L'Agenzia federale antidiscriminazione, che ha sede presso il Ministero federale della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e della Gioventù, è un punto di riferimento indipendente per le persone colpite dalla discriminazione. I suoi compiti sono stabiliti nella legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG). L'Agenzia antidiscriminazione è un punto di riferimento per tutte le persone che si sentono vittime di discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, sul sesso, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, l'età o l'identità sessuale.

I compiti giuridici dell'Agenzia antidiscriminazione sono:

  • fornire informazioni, consulenza e, su richiesta, assistenza per raggiungere un accordo amichevole tra le parti e, ove necessario, indirizzamento ai centri locali di consulenza antidiscriminazione;
  • gestire le relazioni pubbliche;
  • adottare misure per la prevenzione della discriminazione;
  • realizzare studi scientifici;
  • presentare periodicamente al Bundestag tedesco relazioni accompagnate da raccomandazioni per abolire ed evitare la discriminazione.

Le persone che si sentono discriminate o desiderano chiarimenti sull'AGG possono contattare l'Agenzia antidiscriminazione per telefono, e-mail o posta, oppure tramite il modulo di contatto elettronico. La guida per le imprese è disponibile all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.antidiskriminierungsstelle.de/ e risponde alle domande di base sull'attuazione dell'AGG all'interno delle imprese.

I recapiti dell'Agenzia antidiscriminazione sono i seguenti:

Glinkastraße 24
10117 Berlino

Tel.: (+49)(0)30 18 555 - 1855

Indirizzo e-mail per la consulenza: Il link si apre in una nuova finestraberatung@ads.bund.de
E-mail per richieste generali:Il link si apre in una nuova finestrapoststelle@ads.bund.de
Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Il Commissario federale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit - BfDI)

Il Commissario federale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione (BfDI) è un'autorità di controllo autonoma e indipendente per la protezione dei dati a livello federale. I compiti del BfDI sono stabiliti all'articolo 57 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e all'articolo 14 della legge federale sulla protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). I suoi compiti principali sono:

  • monitorare e far rispettare il GDPR, la BDSG e altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
  • sensibilizzare ed educare il pubblico sui rischi, le norme, le garanzie e i diritti relativi al trattamento dei dati personali;
  • fornire consulenza al Bundestag tedesco e alla camera alta (Bundesrat), al governo federale e ad altre istituzioni e comitati sulle misure legislative e amministrative di protezione dei dati;
  • sensibilizzare e fornire consulenza ai titolari del trattamento dei dati nella loro area di responsabilità riguardo ai loro obblighi derivanti dal GDPR, dalla BDSG e da altre disposizioni sulla protezione dei dati;
  • gestire le denunce degli interessati o quelle delle associazioni per la protezione dei dati;
  • cooperare con altre autorità di controllo in Germania e in Europa, scambiando informazioni e fornendo assistenza reciproca;
  • condurre indagini e controlli;
  • affiancare il lavoro del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Il BfDI può anche emettere pareri per il Bundestag tedesco o una delle sue commissioni, per il Bundesrat, il governo federale, altri enti e agenzie nonché per il pubblico. Su richiesta del Bundestag tedesco, di una delle sue commissioni o del governo federale, il BfDI esamina anche qualsiasi informazione sui processi relativi alla protezione dei dati all'interno delle autorità pubbliche del governo federale.

Secondo l'articolo 77 del GDPR o ─ nell'ambito della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ─ l'articolo 60 della BDSG, ogni persona ha il diritto di presentare un reclamo al BfDI se ritiene che un organismo soggetto alla vigilanza del BfDI abbia violato i suoi diritti.

I recapiti del Commissario federale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione sono i seguenti:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Tel.: (+49)(0)228 997799 - 0
Fax: (+49)(0)228 997799 - 5550

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapoststelle@bfdi.bund.de
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.bfdi.bund.de

I moduli online possono anche essere utilizzati per contattare il BfDI, presentare reclami e segnalare violazioni dei dati.

Inoltre i recapiti dei responsabili della protezione dei dati dei Länder per la sfera pubblica e non pubblica, le emittenti e le chiese, e dei responsabili della protezione dei dati in Europa e altrove sono disponibili sul sito Internet del Il link si apre in una nuova finestraBFDI.

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Estonia

Organi giurisdizionali nazionali

Tribunali di contea, tribunali amministrativi, tribunali distrettuali e Corte suprema

I dati di contatto degli organi giurisdizionali e ulteriori informazioni sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito Internet degli organi giurisdizionali.

I tribunali di contea trattano tutte le cause civili, penali e per reati minori in qualità di tribunale di primo grado. Un appello contro una sentenza del tribunale di contea può essere presentato dinanzi a un tribunale distrettuale. In Estonia esistono quattro tribunali di contea: il tribunale della contea di Harju, il tribunale della contea di Viru, il tribunale della contea di Tartu e il tribunale della contea di Pärnu.

I tribunali amministrativi sono investiti di cause amministrative in qualità di giudice di primo grado. La competenza dei tribunali amministrativi, la procedura di ricorso dinanzi a un tribunale amministrativo e le norme relative ai procedimenti amministrativi sono stabilite dal Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura dei tribunali amministrativi. In Estonia esistono due tribunali distrettuali: il tribunale amministrativo di Tallinn e il tribunale amministrativo di Tartu.

Tribunali distrettuali, in qualità di organi giurisdizionali di secondo grado, tribunali distrettuali del riesame e sentenze dei tribunali distrettuali sulla base di impugnazioni o ricorsi presentati contro di loro. Il riesame delle cause presso i tribunali distrettuali si svolge in modo collegiale, ossia i ricorsi sono trattati da una sezione dell'organo giurisdizionale composta da tre giudici. In Estonia esistono due tribunali distrettuali: il tribunale distrettuale di Tallinn e il tribunale distrettuale di Tartu.

Il tribunale di grado più elevato in Estonia è la Corte suprema. In base alla Costituzione estone, la Corte suprema è una Corte di cassazione e una Corte costituzionale. La giurisdizione della Corte suprema è stabilita nella Il link si apre in una nuova finestralegge sugli organi giurisdizionali. La Corte suprema è competente per:

  • lo svolgimento del controllo di costituzionalità;
  • il riesame delle sentenze in cassazione;
  • l'esame delle domande di riesame;
  • lo svolgimento di altre funzioni derivanti dalla legge.

Il ricorso per cassazione può essere proposto dinanzi alla Corte suprema da qualsiasi parte che non sia soddisfatta della sentenza di un giudice di grado inferiore. La Corte suprema ammette i ricorsi in cassazione quando le motivazioni esposte nel ricorso suggeriscono che un tribunale inferiore ha applicato erroneamente una norma sostanziale o ha violato gravemente una norma procedurale, portando potenzialmente a una sentenza errata.

Chiunque ritenga che un soggetto di diritto pubblico (come lo Stato o l'autorità locale) abbia violato i suoi diritti o limitato le sue libertà attraverso un atto o una procedura amministrativa può adire il tribunale amministrativo. Il contenzioso in materia di riforma della proprietà o di riforme fondiarie, servizi pubblici, amministrazione fiscale, questioni legate alla cittadinanza e alla migrazione, così come di appalti pubblici, proprietà dello Stato, edilizia e pianificazione territoriale nonché la responsabilità dello Stato, rientra nella competenza dei tribunali distrettuali.

Il tribunale di contea può essere adito per cause riguardanti violazioni di diritti in ambito civile, come liti di natura contrattuale, di diritto di famiglia, di diritto successorio e della proprietà, questioni inerenti le attività e la gestione di società od organizzazioni senza scopo di lucro, nonché il contenzioso in materia di diritti intellettuali e fallimenti o questioni di diritto del lavoro.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Dal 1º gennaio 2019 il Cancelliere della giustizia ha il compito di tutelare e promuovere i diritti umani, conformemente alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, intitolata "Istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani". Gli organismi nazionali per i diritti umani possono richiedere un accreditamento internazionale ufficiale. Il Cancelliere della giustizia ha formalmente chiesto di avviare il processo di accreditamento, ma al 30 settembre 2020 il processo non è stato completato.

Ombudsman

Questa funzione è svolta Cancelliere della giustizia.

Ufficio del Il link si apre in una nuova finestraCancelliere della giustizia: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia

Il Cancelliere della giustizia svolge le funzioni di difensore civico, custode della costituzionalità e legalità degli atti legislativi e mediatore per i minori.

Nella sua veste di difensore civico, il Cancelliere della giustizia vigila sulle attività degli enti che svolgono incarichi pubblici e verifica che le autorità pubbliche rispettino i diritti e le libertà fondamentali dei singoli e le buone prassi amministrative. Il Cancelliere della giustizia controlla:

  • le attività di organi ed enti statali;
  • le attività di organi ed enti locali;
  • le attività di organi o enti di diritto pubblico o privato a cui sono affidate funzioni pubbliche.

Chiunque ha il diritto di presentare al Cancelliere una domanda di verifica delle attività di autorità incaricate di funzioni pubbliche.

Se constata che le attività dell'autorità in questione sono illegittime, il Cancelliere trasmette un parere all'autorità in cui dichiara in cosa essa ha violato la legge e, ove necessario, esprime raccomandazioni riguardo alle modalità per seguire una buona e corretta prassi amministrativa o formula una proposta per porre rimedio alla violazione. In entrambi i casi, prima di emettere un parere, valuta se l'autorità abbia rispettato le norme e se la comunicazione con il singolo cittadino sia stata conforme alle buone prassi amministrative. Nel suo parere il Cancelliere può esprimere una critica o un'opinione o formulare raccomandazioni mirate per porre rimedio alla violazione.

Cancelliere della giustizia

Il link si apre in una nuova finestraUfficio del Cancelliere della giustizia: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia

Chiunque ha il diritto di presentare un'istanza al Cancelliere per verificare la conformità alla Costituzione e ad altre leggi di un atto o altra norma legislativa. Il Cancelliere controlla la conformità alla Costituzione e ad altre leggi, delle norme che emanano dai poteri legislativo ed esecutivo nonché dalle autorità locali.

Il Cancelliere della giustizia controlla che:

  • le leggi rispettino la Costituzione;
  • i regolamenti del governo rispettino la Costituzione e le altre leggi;
  • i regolamenti ministeriali rispettino la Costituzione e le altre leggi;
  • i regolamenti delle autorità pubbliche locali rispettino la Costituzione e le altre leggi;
  • gli atti normativi emanati da enti di diritto pubblico rispettino il principio di legalità.

Qualora constati che un atto legislativo è incostituzionale o non rispetta altre leggi, il Cancelliere della giustizia:

  • presenta una proposta all'organo che ha adottato l'atto affinché lo modifichi in conformità alla Costituzione o al diritto pertinente entro 20 giorni.
    Se la proposta viene ignorata, il Cancelliere della giustizia presenta alla Corte suprema un'istanza di invalidità relativamente all'atto in questione;
  • presenta una relazione alla Corte suprema in cui evidenzia i problemi inerenti alla legislazione in questione.

Organismi specializzati per i diritti dell'uomo

Difensore civico per i minori (ruolo svolto dal Cancelliere della giustizia)

Il Cancelliere della giustizia svolge i compiti di tutela e promozione dei diritti dei minori ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il link si apre in una nuova finestraUfficio del Cancelliere della giustizia: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia

Presso il dipartimento per i diritti dei minori e dei giovani, i consiglieri si occupano di:

  • trattare le domande relative ai diritti dei minori in casi che concernono una verifica costituzionale e il Difensore civico;
  • preparare e svolgere ispezioni presso le strutture che si occupano di minori;
  • predisporre istanze e pareri nei casi di verifiche costituzionali;
  • insegnare il rispetto dei diritti umani dei minori e sensibilizzare il pubblico in merito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, favorire la presa di coscienza rispetto ai diritti dei minori e organizzare formazioni sul tema;
  • eseguire indagini e studi su temi legati alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori;
  • organizzare la cooperazione tra le organizzazioni che si occupano di bambini e giovani, le associazioni di cittadini, le ONG, gli organismi professionali e scientifici e le autorità pubbliche.

Oltre a quanto precede, il Cancelliere della giustizia:

  • risolve le controversie in materia di discriminazione tra privati sulla base della Costituzione e di altre leggi;
  • è l'organismo nazionale di prevenzione di cui all'articolo 3 del protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
  • vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle autorità dello Stato di esecuzione nell'organizzazione della raccolta, del trattamento, dell'uso e del controllo dei dati personali e delle relative informazioni in modo dissimulato;
  • svolge i compiti di promozione e monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, conformemente al suo articolo 33, paragrafo 2.

Organismo per la parità

Il link si apre in una nuova finestraCommissario per la parità di genere e di trattamentoRoosikrantsi 8b, 10119 Tallinn, Estonia

Il Commissario per la parità di genere e di trattamento è un esperto indipendente e imparziale che opera ai sensi della legge sulla parità di genere e della legge sulla parità di trattamento. Il ruolo del Commissario è quello di verificare la conformità ai requisiti di entrambe le leggi, consigliando e fornendo assistenza alle persone coinvolte in contenziosi legati a forme di discriminazione e formulando pareri in veste di esperto in questo tipo di casi.

Il Commissario per la parità di genere e di trattamento:

  • riceve le istanze presentate dai singoli e formula pareri in casi di discriminazione;
  • esamina l'impatto della normativa sulla situazione delle donne e degli uomini nonché delle minoranze nella società;
  • formula proposte di modifica della legislazione all'attenzione del governo e delle autorità pubbliche nazionali e locali;
  • fornisce consulenza ed informazioni al governo e alle autorità pubbliche nazionali e locali su temi relativi all'attuazione della Legge sulla parità di genere e della Legge sulla parità di trattamento;
  • adotta misure per promuovere la parità di genere e di trattamento tra donne e uomini.

Il Commissario fornisce pareri alle vittime di discriminazione e a coloro che vantano un legittimo interesse al controllo della conformità alle condizioni relative alla parità di trattamento. Finalità di detti pareri è formulare una valutazione che, unitamente alle leggi summenzionate, agli accordi internazionali che vincolano l'Estonia nonché al resto della normativa vigente, consenta di determinare l'eventuale violazione del principio della parità di trattamento in un dato rapporto giuridico.

Il parere può essere ottenuto presentando un'istanza al Commissario contenente la descrizione dei fatti a riprova dell'avvenuta discriminazione. Ai fini della formulazione del parere, il Commissario ha il diritto di ottenere, da tutti coloro che ne siano in possesso, informazioni necessarie ad accertare i fatti inerenti ad un caso di presunta discriminazione, di esigere spiegazioni scritte in merito a fatti connessi alla presunta discriminazione nonché la presentazione di documenti, in copia o in originale, entro il termine da questi fissato.

Organismo per la protezione dei dati

Il link si apre in una nuova finestraIspettorato per la protezione dei dati, Tatari 39, 10134 Tallinn, Estonia

L'Ispettorato per la protezione dei dati tutela i diritti costituzionali seguenti:

  • il diritto di essere informati in merito allo svolgimento degli incarichi pubblici;
  • il diritto alla vita privata nella protezione dei dati personali;
  • il diritto di accedere ai propri dati.

Se i diritti di una persona sono violati nel trattamento di dati personali o nel concedere l'accesso a informazioni pubbliche, tale persona può rivolgersi all'Ispettorato per la protezione dei dati.

L'ispettorato per la protezione dei dati deve essere informato se i requisiti per il trattamento dei dati personali vengono violati all'interno dell'azienda o dell'ente. Questo non è necessario tuttavia se è improbabile che la violazione costituisca una minaccia ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. L'ispettorato per la protezione dei dati deve anche ricevere i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della società o dell'ente in questione.

Il modo più semplice per contattare l'Ispettorato per la protezione dei dati è tramite il sito Internet Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.aki.ee/en/contacts.

Altri organi specializzati

Non vi sono altri organi specializzati.

Altro

Ordine degli avvocati estone

Il link si apre in una nuova finestraOrdine degli avvocati estoneRävala pst 3, 10143 Tallinn, Estonia

L'Ordine degli avvocati estone è l'associazione di avvocati estoni che ha come compito principale quello di fornire consulenza giuridica ai cittadini. L'Ordine degli avvocati estone è un'associazione professionale di avvocati fondata il 14 giugno 1919 che opera in base ai principi dell'amministrazione pubblica locale e organizza la fornitura di servizi giuridici nell'interesse del pubblico e dei privati. Tra le attività dell'Ordine degli avvocati estone sono ricomprese l'organizzazione della carriera professionale degli avvocati, dei rapporti con questi ultimi, con le autorità pubbliche e numerose organizzazioni nazionali e straniere, nonché l'attivo coinvolgimento nell'attività di stesura di atti legislativi. L'associazione organizza altresì la prestazione del servizio di assistenza legale pubblico-privato, ossia assicurando la difesa e rappresentanza in giudizio in contenziosi di natura civile e amministrativa le cui spese legali sono pagate dallo Stato.

In generale, è necessario presentare una Il link si apre in una nuova finestradomanda per ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Di norma, tale domanda viene presentata al giudice competente. La domanda di patrocinio a spese dello Stato viene inoltrata all'autorità incaricata delle indagini o all'ufficio della Procura qualora la persona sia indagata per un reato per il quale non è previsto l'obbligo di farsi rappresentare da un legale.

Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere formulate in lingua estone, ma possono esserlo anche in lingua inglese qualora il richiedente sia una persona fisica residente in un altro Stato membro o cittadino di un altro Stato membro, o una persona giuridica stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Su richiesta dell'autorità incaricata delle indagini, dell'Ufficio della Procura o del giudice, l'Ordine degli avvocati estone nomina un avvocato a tal fine, che di norma non può essere selezionato dall'interessato, salvo qualora un determinato avvocato che sia stato sollecitato in tal senso abbia accettato di prestare i suoi servizi di assistenza legale a spese dello Stato. In questo caso, il nome dell'avvocato che ha dato il proprio consenso deve essere indicato da subito nella domanda di patrocinio.

Nei procedimenti in cui per legge è previsto l'obbligo di farsi rappresentare da un legale, l'interessato non è tenuto ad attivarsi per ottenere il patrocinio a spese dello Stato (salvo qualora intenda valersi dell'avvocato di sua scelta), dal momento che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di assicurare la nomina di un avvocato per l'interessato, senza che questi debba presentare alcuna domanda.

Ultimo aggiornamento: 22/12/2021

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Irlanda

Istituzioni nazionali per i diritti umani

The Irish Human Rights & Equality Commission (Commissione irlandese per i diritti umani e l'uguaglianza)

Indirizzo:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Telefono: + 353 (0) 1 8589601 - Disponibile telefonicamente da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Fax: + 353 (0) 1 8589609

Email: Il link si apre in una nuova finestrainfo@ihrec.ie

L'Irish Human Rights Commission (Commissione irlandese per i diritti umani) e l'Equality Authority (Autorità per l'uguaglianza) si sono fuse nel 2013 per formare l'Il link si apre in una nuova finestraIrish Human Rights and Equality Commission (IHREC). L'IHREC è un organo statutario indipendente. Il suo scopo è quello di proteggere e promuovere i diritti umani e l'uguaglianza nonché di incoraggiare lo sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza e della comprensione interculturale in Irlanda.

Le funzioni dell'IHREC sono le seguenti:

  • proteggere e promuovere i diritti umani e l'uguaglianza;
  • incoraggiare lo sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza e della comprensione interculturale nello Stato;
  • promuovere la comprensione e la consapevolezza dell'importanza dei diritti umani e dell'uguaglianza nello Stato;
  • incoraggiare le buone pratiche nelle relazioni interculturali, promuovere la tolleranza e l'accettazione della diversità nello Stato e il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona;
  • operare per l'eliminazione delle violazioni dei diritti umani, delle discriminazioni e dei comportamenti vietati.

L'IHREC può inoltre verificare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione e delle prassi dello Stato in materia di tutela dei diritti umani e di uguaglianza. Può farlo di propria iniziativa o su richiesta di un ministro del governo, al fine di esaminare qualsiasi proposta legislativa e riferire in merito alle sue opinioni sulle eventuali implicazioni per i diritti umani o l'uguaglianza. L'IHREC può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta del governo, rivolgere al governo le raccomandazioni che ritiene opportune in relazione alle misure che la Commissione ritiene debbano essere adottate per rafforzare, proteggere e sostenere i diritti umani e l'uguaglianza in Irlanda.

Per quanto riguarda le questioni giuridiche, l'IHREC ha il compito di adoperarsi per eliminare le violazioni dei diritti umani, le discriminazioni e i comportamenti vietati. L'IHREC può inoltre chiedere la facoltà di comparire dinanzi all'High Court (Alta Corte) o alla Supreme Court (Corte suprema), a seconda dei casi, in qualità di amicus curiae in un procedimento dinanzi a tale tribunale che coinvolge o si occupa dei diritti dell'uomo o dei diritti in materia di uguaglianza di qualsiasi persona nonché di comparire come tale in virtù della concessione di tale facoltà (che ciascuna di tali giurisdizioni è autorizzata a concedere a sua assoluta discrezione).

L'IHREC fornisce inoltre alle persone assistenza pratica, compresa assistenza legale, nella rivendicazione dei loro diritti, come ritiene opportuno ai sensi dell'articolo 40. Ai sensi dell'articolo 41 o 19 della legge del 2003, l'IHREC, se lo ritiene opportuno, può avviare un procedimento. L'IHREC ha il potere di condurre indagini ai sensi e in conformità dell'articolo 35. L'IHREC può inoltre preparare e pubblicare, secondo le modalità che ritiene più opportune, relazioni comprese quelle su qualsiasi ricerca da essa intrapresa, sponsorizzata, commissionata o supportata.

L'IHREC si adopera per consentire il cambiamento e può sponsorizzare, intraprendere, commissionare o fornire assistenza finanziaria o di altro tipo per attività di ricerca e di istruzione. L'IHREC può offrire attività di istruzione e formazione in materia di diritti umani e uguaglianza nonché fornire assistenza nella relativa erogazione. Per propria iniziativa o su richiesta del ministro, l'IHREC può intraprendere, sponsorizzare o commissionare o fornire assistenza finanziaria o di altro tipo per programmi di attività e progetti volti a promuovere l'integrazione dei migranti e delle altre minoranze, la parità (compresa la parità di genere) e il rispetto della diversità e delle differenze culturali. L'IHREC può procedere a revisioni della parità e preparare piani d'azione o invitare altri a farlo, se del caso.

Ombudsperson for rights of the child (Difensore civico per i diritti del minore)

Indirizzo:

Ombudsman for Children's Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Irlanda

Telefono 01 865 6800

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.oco.ie/
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraococomplaint@oco.ie


Funzioni

L'Ombudsman for Children's Office (OCO - Ufficio del difensore civico per i minori) è un organo ufficiale indipendente, istituito nel 2004 allo scopo di promuovere e tutelare i diritti e il benessere dei minori fino ai 18 anni in Irlanda. Si tratta di un'istituzione nazionale per i diritti umani ai sensi dei principi di Parigi delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per i diritti umani. L'OCO opera nell'ambito degli obblighi internazionali dell'Irlanda in materia di diritti umani, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.

L'Ombudsman for Children svolge le proprie funzioni in modo indipendente ed è direttamente responsabile nei confronti dell'Oireachtas (parlamento).

Le funzioni dell'OCO sono definite nell'Ombudsman for Children Act, 2002 (legge sul difensore civico per i minori del 2002). Le principali sono:

  • offrire un meccanismo di gestione delle denunce indipendente, imparziale e gratuito per esaminare le denunce presentate da minori, o da adulti per conto di questi ultimi, nei confronti di enti pubblici, scuole od ospedali;
  • fornire consulenze ai ministri del governo sulla legislazione e sulle politiche relative ai minori;
  • incoraggiare gli enti pubblici a migliorare le proprie prassi e procedure nell'interesse dei minori;
  • evidenziare questioni di rilievo per i minori e i giovani; nonché
  • favorire la sensibilizzazione su questioni riguardanti i diritti e il benessere dei minori nonché le modalità per garantire il rispetto di tali diritti.

Per quanto riguarda l'attività di gestione delle denunce, la legge del 2002 definisce i casi di cattiva amministrazione che giustificano il riesame delle denunce e lo svolgimento delle indagini. L'avvio dell'esame preliminare e delle indagini può avvenire solo a seguito di una denuncia ricevuta dall'ufficio o su iniziativa dell'Ombudsman for Children stesso.

Dato che qualsiasi indagine condotta dall'Ombudsman for Children deve avere come oggetto le conseguenze di un'azione su un minore e che gli stessi minori possono presentare denunce all'ufficio, la legge definisce disposizioni specifiche che considerano la particolare vulnerabilità dei minori:

  • obbligo di agire nell'interesse superiore del minore;
  • obbligo di tenere debitamente conto dei desideri del minore.

Procedure

La denuncia presentata all'Ombudsman for Children's Office viene esaminata per valutare se è ricevibile e se si giustifica un procedimento accelerato.

L'OCO cerca sempre di gestire le denunce a livello locale il più rapidamente possibile ed è tenuto a offrire innanzitutto all'ente pubblico oggetto di denuncia la possibilità di porre rimedio.

Se la denuncia è ricevibile, si procederà all'esame preliminare. Nel caso in cui alla conclusione di tale esame preliminare ritenga opportuno avviare un'indagine, l'OCO può indagare sull'accaduto in modo più approfondito.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di denuncia dell'OCO, consultare il seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.oco.ie/complaints/

Esito

Al termine delle indagini, l'Ombudsman for Children's Office può formulare raccomandazioni all'ente pubblico, alla scuola o all'ospedale in questione sulla base dei risultati emersi dalle indagini. Dette raccomandazioni possono riguardare il miglioramento della situazione dei minori in questione e/o la necessità di modifiche sistematiche più ampie nel loro interesse.

Le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti; tuttavia, qualora un ente pubblico non accetti le sue raccomandazioni, la legge conferisce all'OCO la facoltà di presentare una relazione speciale all'Oireachtas (parlamento).

Ombudsperson (Difensore civico)

Indirizzo:

Office of the Ombudsman,
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ombudsman.ie/
Email:Il link si apre in una nuova finestracommunications@ombudsman.ie

Tel: +353 (0) 1 639 5600


Tipo di domande esaminate

È possibile rivolgersi all'Ombudsman per denunce riguardanti:

  • dipartimenti del governo;
  • autorità locali;
  • Health Service Executive (HSE – Direzione dei servizi sanitari);
  • agenzie, quali enti benefici e di volontariato, che offrono servizi sanitari e sociali per conto dell'HSE;
  • An Post (posta irlandese) e
  • tutti gli enti pubblici contemplati dal Disability Act 2005 (legge sulla disabilità del 2005) ai fini di tale legge.

Procedimento a seguito della presentazione di una richiesta
L'ente pubblico interessato può essere invitato a presentare una relazione. Se necessario, possono essere esaminati fascicoli e pratiche e possono essere interrogati funzionari. L'Office of the Ombudsman (Ufficio del difensore civico) deciderà quindi se:

  • la denuncia è ricevibile e
  • il denunciante ha subito danni a causa dell'azione o della decisione dell'ente pubblico.

Nella maggior parte dei casi, le denunce sono gestite in modo informale. L'Office of the Ombudsman può discutere il problema direttamente con l'ente pubblico o esaminare i relativi fascicoli. Nei casi più complessi, può essere necessario condurre indagini approfondite. Esiste inoltre un procedimento di ricorso interno per i denuncianti che non sono soddisfatti dell'esito della loro azione.

Possibile esito del procedimento

Se stabilisce che il denunciante ha subito danni a seguito di un'azione ingiusta o illecita di un ente pubblico e tale ente non ha adottato alcuna misura per porvi rimedio, l'Office of the Ombudsman può formulare una raccomandazione affinché l'ente vi provveda. Se del caso, l'Office of the Ombudsman può chiedere all'ente di:

  • riesaminare il proprio operato;
  • modificare la sua decisione e/o
  • fornire:
    • una spiegazione,
    • delle scuse e/o
    • un risarcimento economico.

Se l'Office of the Ombudsman decide che la vostra denuncia non può essere accolta, provvederà a spiegarne il motivo. Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Ombudsperson for rights of the child (Difensore civico per i diritti del minore)

Cfr. Istituzioni nazionali per i diritti umani di cui sopra.

Organismi per la protezione dei dati

Office of the Data Protection Commissioner (Ufficio del commissario per la protezione dei dati)

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.dataprotection.ie/

L'Office of the Data Protection Commissioner è responsabile della difesa dei diritti della persona, come stabilito dai Data Protection Acts 1988 and 2003 (leggi sulla protezione dei dati del 1988 e del 2003), nonché dell'adempimento degli obblighi di protezione dei dati che incombono ai responsabili del trattamento degli stessi.

Coloro che ritengono di aver subito una violazione dei propri diritti possono presentare denuncia al Commissioner, che indagherà sulla questione e prenderà tutte le misure necessarie per porvi rimedio. I cittadini possono rivolgersi per iscritto al Commissioner informandolo dei fatti all'origine della denuncia e indicando chiaramente l'organizzazione o l'individuo denunciato. Per giunta, devono descrivere tutto quel che hanno fatto affinché l'organizzazione risolvesse la questione e il tipo di risposta ricevuta. È inoltre necessario fornire copie della corrispondenza tenuta con l'organizzazione e le prove a sostegno della denuncia.  Solo allora l'Office of the Data Protection Commissioner potrà intervenire presso l'organizzazione.

A seconda della natura della denuncia, il Data Protection Commissioner può innanzitutto impegnarsi a trovare una soluzione accettabile per tutte le parti. Qualora non sia possibile raggiungere una risoluzione amichevole, il Data Protection Commissioner, prima di prendere una decisione formale, effettuerà un'indagine completa su tutti i fatti. Al termine delle indagini, il Commissioner scriverà alle parti per informarle della sua decisione. In caso di denunce concernenti violazioni degli Electronic Communications Regulations (SI 535 del 2003, modificato da SI 526 del 2008 – regolamenti sulle comunicazioni elettroniche), il Commissioner può decidere di avviare un'azione giudiziaria contro l'organizzazione interessata.

Altri organismi specializzati

i) Anti-Human Trafficking Unit (Unità per la lotta alla tratta degli esseri umani)

Department of Justice


Criminal Justice Policy
Human Trafficking Policy
Community Safety Policy & Economic, Transnational and Organised Crime Policy
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefono: +353 1 602 8202

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@justice.ie

Human Trafficking Investigation and Co-ordination Unit,

An Garda Síochána (Ireland National Police Service)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefono: +353 1 666 0000

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrablueblindfold@garda.ie
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.garda.ie/en/?Page=5416&Lang=1
  • breve spiegazione del tipo di richieste gestite dall'istituzione,
    Richieste di informazioni su questioni legate alla tratta degli esseri umani in Irlanda.

ii) International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d'appello per la protezione internazionale)

International Protection Appeals Tribunal, 7 Hanover Street East, Dublin 2.

Funzioni Il International Protection Appeals Tribunal è un organo indipendente che decide dei ricorsi in materia di asilo contro la raccomandazione negativa dell'Office of the Refugee Applications Commissioner (Ufficio del commissario per le domande di asilo dei rifugiati). L'International Protection Appeals Tribunal si pronuncia in merito alle decisioni dell'Office of the Refugee Applications Commissioner nel quadro del regolamento Dublino II.

Procedure

Un richiedente asilo la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta dall'International Protection Office può rivolgersi all'International Protection Appeals Tribunal per fare appello. La lettera di diniego precisa se sussiste il diritto di presentare un appello e indica il termine entro il quale tale appello va presentato

Il formulario per l'appello è allegato alla lettera di diniego. Se non è stato trasmesso il formulario per l'appello, è possibile scaricarlo Il link si apre in una nuova finestraqui. Tutti gli appelli pervenuti all'International Protection Appeals Tribunal sono trattati per data. Non appena assegnata, la data dell'udienza dell'appello sarà comunicata.

Prima di presentare l'appello è necessario:

  • assicurarsi di compilare il formulario corretto per il tipo di appello presentato;
  • assicurarsi di presentare l'appello entro il termine indicato nella lettera di diniego inviata dall'International Protection Office,
  • assicurarsi di aver compilato tutte le sezioni e di aver formato il formulario.

L'appello può essere presentato con le seguenti modalità:

Per posta all'indirizzo:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tel: +353 (0) 1 474 8400

In forma digitale per email all'indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrainfo@protectionappeals.ie

A partire dalla data della raccomandazione negativa del Refugee Applications Commissioner viene stabilito un termine per la presentazione del ricorso. Tuttavia, il termine varia a seconda delle conclusioni tratte dal Refugee Applications Commissioner in relazione alla causa: il ricorrente può avere a disposizione 15, 10 o 4 giorni lavorativi per presentare ricorso. Questo termine sarà indicato nella lettera del Refugee Application Commissioner che informa della raccomandazione di non concedere lo status di rifugiato.

Una volta compilato, il modulo di ricorso deve essere inviato al seguente indirizzo:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Fax: 00353 1 4748410

La ricevuta del modulo inviato per posta o fax va conservata con cura.

Esito

Se il ricorso viene annullato significa che il membro del tribunale ha raccomandato di concedere lo status di rifugiato. Il ricorrente riceverà una notifica scritta di tale decisione e il fascicolo verrà poi trasmesso alla Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality (Unità decisionale del ministero della Giustizia e delle pari opportunità).

Se il ricorso viene confermato significa che il membro del tribunale ha raccomandato di non concedere lo status di rifugiato. Il ricorrente riceverà una notifica scritta di tale decisione e il fascicolo verrà poi trasmesso alla Repatriation Unit, Department of Justice & Equality (Unità di rimpatrio del ministero della Giustizia e delle pari opportunità).

iii) Garda (Police) Ombudsman (Difensore civico della polizia - Garda)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.gardaombudsman.ie/

Breve spiegazione del tipo di richieste gestite dall'istituzione

L'organizzazione può gestire le denunce e le segnalazioni riguardanti la condotta di membri della Garda Síochána. Le accuse più comuni indicate nelle denunce sono: abuso di potere, scortesia, aggressione e violazione degli obblighi di servizio.
Le segnalazioni riguardano casi di decesso o gravi danni.

L'organizzazione può ricevere denunce presentate da individui (non membri della Garda Síochána) personalmente tramite un ufficio pubblico, per via elettronica, per telefono, per e-mail, presso una stazione della Garda o di persona a un membro della Garda Síochána Ombudsman Commission (Commissione di difesa civica per gli atti della polizia). Detta organizzazione, inoltre, può ricevere segnalazioni del Commissioner of the Garda Síochána (commissario della Garda Síochána) relative a qualsiasi questione da cui risulti, a giudizio di quest'ultimo, che la condotta di un membro della Garda Síochána potrebbe aver causato gravi danni o il decesso di una persona. La Garda Síochána Ombudsman Commission può avviare un'indagine d'ufficio, se ritiene che ciò sia nell'interesse pubblico.

Breve spiegazione del procedimento a seguito della presentazione della richiesta

Alla sua ricezione la denuncia viene dichiarata ricevibile o irricevibile conformemente alla normativa. Se viene dichiarata irricevibile, non viene avviata alcuna indagine.
Qualora la denuncia venga dichiarata ricevibile è possibile, se del caso, tentare una risoluzione informale con il consenso del denunciante e del membro della Garda Síochána oggetto della denuncia, altrimenti possono essere condotte indagini per presunta violazione dei Garda Síochána (Discipline) Regulations 2007 (regolamenti disciplinari della Garda Síochána del 2007) o della normativa penale. Le parti interessate hanno il diritto di ricevere informazioni sugli sviluppi e sui risultati delle indagini.

Breve spiegazione dei possibili esiti del procedimento

La denuncia può essere dichiarata irricevibile.

Le indagini possono essere archiviate in qualsiasi momento se, a seguito di informazioni ottenute dopo che la denuncia è stata dichiarata ricevibile, la Garda Síochána Ombudsman Commission ritiene che abbia carattere futile o vessatorio o sia stata presentata sapendo che era falsa o ingannevole oppure se, alla luce di tutte le circostanze considerate, ritiene che non siano necessarie o non possano essere ragionevolmente svolte ulteriori indagini.

A seguito delle indagini può essere comminata una sanzione a un membro della Garda

o può essere avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, con conseguente sanzione.

Il fascicolo può essere inviato al Director of Public Prosecutions (direttore della pubblica accusa), che può decidere di avviare un'azione giudiziaria. In tal caso, può seguire un processo dinanzi a un organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Grecia

Giudici nazionali

In Grecia non esiste un organo giurisdizionale competente specifico cui rivolgersi in caso di violazione dei diritti fondamentali. In funzione della natura dell'infrazione o dell'illecito è possibile ricorrere dinanzi al giudice civile, penale o amministrativo.

La presunta violazione di un diritto fondamentale è determinata sulla base del diritto sostanziale nazionale. La procedura da seguirsi dinanzi al giudice competente (civile, penale o amministrativo) è stabilita dal diritto processuale (civile, penale o amministrativo) nazionale.

La procedura applicabile sfocia in una sentenza che può essere di rigetto o immediatamente esecutiva, se è definitiva.

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Comitato nazionale per i diritti dell'uomo

Νeofytou Vamva 6
10674 ATENE, GRECIA

Il Comitato nazionale per i diritti dell'uomo (Ethniki Epitropi gia ta Dikaiomata tou Anthropou – EEDA) è un organo consultivo dello Stato in materia di diritti dell'uomo. È composto da membri designati da 32 enti (autorità indipendenti, facoltà universitarie di giurisprudenza e di scienze, sindacati, ONG, partiti politici e ministri).

Il suo scopo è di fornire un indirizzo costante a tutti gli organi governativi in materia di protezione dei diritti dell'uomo per tutti i soggetti residenti sul territorio greco.

Ai sensi della legge istitutiva del suddetto Comitato esso (legge n. 2667/1998 come modificata e attualmente vigente) l'EEDA ha le seguenti competenze materiali:

  1. esaminare le questioni relative alla protezione dei diritti dell'uomo sollevate dal governo o dall'assemblea dei presidenti del Parlamento (Vouli), sia su proposta dei suoi membri o di organizzazioni non governative (ONG);
  2. trasmettere raccomandazioni e proposte, elaborare studi e presentare relazioni e pareri in vista dell'adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi o di altri provvedimenti che contribuiscano al miglioramento della protezione dei diritti dell'uomo;
  3. sviluppare iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e i media al rispetto dei diritti dell'uomo;
  4. adottare iniziative intese a coltivare il rispetto dei diritti dell'uomo nell'ambito del sistema educativo;
  5. mantenere una comunicazione e una cooperazione costanti con organizzazioni internazionali, organizzazioni simili in altri paesi e organizzazioni non governative nazionali o internazionali;
  6. fornire pareri sulle relazioni che la Grecia trasmette alle organizzazioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
  7. comunicare al pubblico le posizioni dell'EEDA con ogni strumento idoneo;
  8. preparare una relazione annuale sui diritti dell'uomo;
  9. organizzare un centro di documentazione dei diritti dell'uomo; e
  10. esaminare la compatibilità della legislazione greca e internazionale in materia di diritti dell'uomo e fornire pareri in materia ai competenti organi governativi.

Il difensore civico

Il difensore civico è un'autorità indipendente prevista nella Costituzione. È stato istituito con la legge n. 2477/97 ed è operativo dal 1° ottobre 1998. Il quadro legislativo relativo alla sua azione è fissato dalla legge n. 3094/03. I servizi del difensore civico sono gratuiti.

Egli esamina gli atti amministrativi o le carenze nell'azione amministrativa da parte della PA in violazione di diritti o di interessi legittimi di persone fisiche o giuridiche.

Coloro che richiedono l'intervento del difensore civico devono innanzitutto essersi rivolti all'amministrazione interessata. Solo se detto contatto non ha permesso la risoluzione della questione, è possibile rivolgersi al difensore civico.

Il compito di quest'ultimo è di fungere da mediatore tra i cittadini e il servizio pubblico per proteggere i diritti civili, contrastare i malfunzionamenti dell'amministrazione pubblica e verificare il rispetto dei principi di legalità.

In quanto mediatore, il difensore civico fornisce consigli e raccomandazioni alle autorità della pubblica amministrazione. Non impone sanzioni e non annulla gli atti amministrativi illegittimi.

Hatzigianni Mexi 5
11528 ATENE, GRECIA

Organi specializzati nella difesa dei diritti dell'uomo

Il difensore civico per i diritti dei minori

Il difensore civico (vedi sopra) esamina anche le azioni o i casi di inadempimento della pubblica amministrazione e dei soggetti privati che possono sfociare in violazioni dei diritti dei minori.

Per proteggere i diritti dei minori il mediatore è responsabile anche degli atti posti in essere da persone fisiche e giuridiche di diritto privato in violazione dei diritti dei minori.

Enti che promuovono il principio dell'uguaglianza di trattamento

I. La legge n. 3304/2005 che recepisce le direttive 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 ha designato in veste di organi di promozione del principio di parità di trattamento il difensore civico, l'autorità per le pari opportunità e il corpo di ispezione del lavoro (SEPE), e ne ha definito le loro competenze.

In particolare:

  1. Il difensore civico è responsabile della promozione del principio di parità di trattamento in caso di violazione di quest'ultimo da un'autorità pubblica. Si intendono per autorità pubbliche le autorità di cui all'articolo 3, primo comma della legge n. 3094/2003 (Gazzetta ufficiale del governo, serie I, n. 10), "Difensore civico e altre disposizioni".
  2. L'organo di promozione del principio di parità di trattamento in caso di violazione di quest'ultimo da parte di una persona fisica o giuridica diversa da quelle summenzionate è l'autorità per le pari opportunità ad eccezione della materia dell'occupazione e del lavoro.
  3. In materia relativa all'occupazione e al lavoro, il corpo di ispezione del lavoro (SEPE) è responsabile della promozione (rispetto) del principio di parità di trattamento in caso di violazione di quest'ultimo da parte di persone fisiche e giuridiche al di fuori di quelle summenzionate (punto 1).

II. La legge n. 3896/2010 (Gazzetta ufficiale del governo serie I, n. 207, 8.12.2010) "Applicazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne nel settore del lavoro e dell'occupazione – Armonizzazione della vigente legislazione con la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e altre disposizioni connesse", introduce un divieto assoluto di qualsiasi forma di discriminazione di genere diretta o indiretta.

Il fine della legge è di garantire l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento di uomini e donne nel settore del lavoro e dell'occupazione relativamente ad:

  1. accesso al lavoro, compresa l'evoluzione della carriera e la formazione professionale, nonché le formazione per l'occupazione;
  2. le condizioni di lavoro, compresa la remunerazione e
  3. il regime di assicurazione sociale professionale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il difensore civico è responsabile del controllo e della promozione dell'applicazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne nell'ambito del campo di applicazione della legge summenzionata (articolo 25 della legge n. 3896/2010).

Autorità per la protezione dei dati personali

L'autorità di protezione dei dati è un'autorità indipendente istituita ai sensi della legge n. 2472/1997 di recepimento della direttiva 95/46/CE.

L'autorità di protezione dei dati è responsabile del rispetto e dell'applicazione del diritto alla riservatezza in Grecia, come disposto dalle leggi n. 2472/1997 e 3471/2006.

L'obiettivo principale dell'autorità di protezione dei dati è proteggere i cittadini dall'illecito trattamento dei dati personale e assisterli qualora la loro riservatezza sia stata violata in qualunque modo.

L'autorità di protezione dei dati fornisce anche sostegno e consulenza al responsabile del trattamento al fine dell'assolvimento delle sue obbligazioni, tenuto conto dei nuovi bisogni di servizio in Grecia e dell'introduzione delle reti e delle comunicazioni digitali moderne.

L'autorità di protezione dei dati, ex officio o su istanza di parte, effettua controlli amministrativi dei dati registrati del settore privato e pubblico. I controlli sono effettuati da agenti incaricati dalla sezione dei controlli, accompagnati nelle situazioni che lo richiedano, da membri della suddetta autorità. In qualità di agenti speciali incaricati dell'indagine, i responsabili dei controlli sono abilitati ad accedere a tutti gli archivi, senza poter loro opporre il segreto.

I controlli comprendono l'esame del rispetto da parte dei soggetti controllati degli obblighi previsti dalle leggi n. 2472/97 e 3471/2006 (notifica, informazione, altre obbligazioni pertinenti e i documenti giustificativi). Successivamente il controllo si concentra sul sistema informatico, comprese le caratteristiche di base del sistema, la natura dei dati e il livello di sicurezza garantito dalle misure di protezione organizzative e tecniche che il responsabile del trattamento ha adottato per proteggere i dati conformemente agli articoli 6 e 10 della legge n. 2472/1997. Le conclusioni dell'esame sono presentate in una relazione, trasmessa all'organo di protezione dei dati.

L'autorità di protezione dei dati esegue anche una revisione indipendente della sezione nazionale del sistema di informazione Schengen, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (legge n. 2514/1997, Gazzetta ufficiale del Governo serie I, n. 140); agisce in quanto autorità di controllo nazionale come previsto all'articolo 23 della Convenzione EUROPOL (legge n. 2605/1998, Gazzetta ufficiale del Governo serie I n. 88) e la sua autorità nazionale di controllo, come previsto all'articolo 17 della Convenzione sull'impiego dell'informatica nel settore doganale (legge n. 2706/1999, Gazzetta ufficiale del Governo I/77); ed è responsabile per i compiti di supervisione derivanti dagli accordi internazionali.

Esame dei ricorsi, delle denunce, e delle questioni. L'autorità di protezione dei dati esamina le denunce e le questioni relative all'applicazione della legge e alla protezione dei diritti dei richiedenti nel momento in cui essi sono violati dal trattamento dei dati e adotta le decisioni necessarie. Essa applica sanzioni amministrative ai responsabili del trattamento dei dati o ai loro rappresentanti, per violazioni ai loro obblighi derivanti dalla legge n. 2472/97 e da ogni altra disposizione relative alla protezione degli individui in materia di trattamento di dati a carattere personale. Infine, l'autorità di protezione dei dati può denunciare le violazioni delle disposizioni di legge alle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

Kifisias 1-3,
11523 ATENE, GRECIA

Collegamenti utili

Il link si apre in una nuova finestraComitato nazionale per i diritti dell'uomo

Il link si apre in una nuova finestraAutorità per la protezione dei dati personali

Il link si apre in una nuova finestraDifensore civico greco

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Spagna

Oragni giudiziari nazionali

Istituzioni nazionali di diritti umani

Difensore civico

Organismi specializzati nei diritti umani

Altri

Organi giudiziari nazionali

Tribunal Constitucional (Corte costituzionale)

La garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone è affidata, in primo luogo, a giudici e tribunali, sebbene la Costituzione abbia istituito un sistema specifico e di ultima istanza per la tutela di tali diritti, il ricorso di tutela costituzionale (recurso de amparo constitucional) dinanzi alla Il link si apre in una nuova finestraCorte costituzionale. Il Tribunal Constitucional è l'interprete supremo della Costituzione e in quanto tale è l'organo giurisdizionale superiore in materia di garanzie costituzionali e garante ultimo dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Per tutti i tipi di ricorso il Tribunal Constitucional può essere contattato:

  • mediante invio postale al seguente indirizzo:
    Tribunal Constitucional
    Calle Domenico Scarlatti, 6
    28003 Madrid
    Spagna
  • telefonando al numero +34 915508000
  • via fax: +34 915444088
  • per posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestrabuzon@tribunalconstitucional.es.

Per maggiori informazioni, si vedano i siti: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.tribunalconstitucional.es/en e Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.poderjudicial.es

Istituzioni nazionali di diritti umani

Si veda la sezione sul Difensore civico.

Difensore civico

Il Defensor del Pueblo (Difensore civico) è l'istituzione che protegge e difende i diritti fondamentali e le libertà pubbliche dei cittadini. A tal fine, esso vigila sull'attività delle amministrazioni pubbliche e degli organi che gestiscono i servizi pubblici su tutto il territorio nazionale nonché su quella delle delegazioni amministrative spagnole che si occupano dei cittadini spagnoli all'estero.

Attualmente il ruolo di Defensor del Pueblo è svolto dalla signore Francisco Fernandez Marugan.

Quando il Defensor del Pueblo riceve reclami relativi al funzionamento irregolare dell'amministrazione della giustizia, li invia al Ministerio Fiscal (procura) affinché vengano svolte indagini e adottati opportuni provvedimenti a norma di legge, oppure le rimetta al Consejo General del Poder Judicial (consiglio superiore della magistratura). Può anche inviare raccomandazioni al Governo sulla necessità di adottare modifiche legislative.

Il Defensor del Pueblo può presentare ricorsi per incostituzionalità e di tutela costituzionale, oltre che avviare procedimenti per far accertare dal giudice la legittimità dell'arresto o della detenzione (habeas corpus).

Il Defensor del Pueblo NON può intervenire nei seguenti casi:

  • in mancanza di un intervento da parte della pubblica amministrazione;
  • nel contenzioso tra privati;
  • qualora sia trascorso più di un anno dal momento in cui il cittadino è venuto a conoscenza dei fatti oggetto del reclamo;
  • in caso di reclamo anonimo, palesemente infondato o in mala fede o la cui trattazione in un procedimento possa arrecare pregiudizio ai legittimi interessi di terzi;
  • qualora si prospetti la difformità rispetto al contenuto di una decisione giudiziaria.

Il ricorso al Defensor del Pueblo non richiede l'assistenza di un avvocato o rappresentante legale e l'intero procedimento è gratuito per il cittadino.

Il procedimento si apre con il reclamo, che deve essere firmato e contenere necessariamente il nome, i cognomi, il recapito [dell'interessato] nonché la descrizione dei fatti oggetto del reclamo e l'indicazione specifica dell'amministrazione o delle amministrazioni coinvolte.

È opportuno che al reclamo venga allegata copia della documentazione più importante relativa alla questione sollevata. Una volta analizzato il fascicolo, l'interessato riceve un documento indicante il numero della pratica assegnato al reclamo per eventuali informazioni al riguardo.

I reclami possono essere presentati:

  • On-line, accedendo al registro elettronico disponibile nella sezione "Il link si apre in una nuova finestraPresenta tu queja" ("Presenta il tuo reclamo") del sito web;
  • personalmente, presso la sede in calle Zurbano n. 42, Madrid, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 e dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18, eccetto i pomeriggi del mese di agosto).
  • per posta, inviando il reclamo firmato al seguente indirizzo:
    Defensor del Pueblo
    Calle Zurbano, 42
    28010 Madrid
    Spagna
  • via fax, inviando il reclamo firmato al numero +34 913081158.

È possibile ottenere informazioni sull'istituzione o sul procedimento relativo al proprio reclamo:

  • contattando direttamente la sede in calle Zurbano n. 42 a Madrid,
  • al seguente indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraregistro@defensordelpueblo.es
  • ai seguenti numeri di telefono:
    - 900101025 (solo dalla Spagna), per informazioni sull'istituzione, le sue finalità e funzioni e le modalità di presentazione di un reclamo;
    - +34 914327900, per informazioni sul procedimento relativo ad un reclamo.
    I numeri di cui sopra sono accessibili:
    dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 14,
    il venerdì, dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 18 (eccetto i pomeriggi del mese di agosto).

Per maggiori informazioni si rinvia al sito Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.defensordelpueblo.es

Organismi specializzati nei diritti umani

  • Difensore civico per i diritti del minore

Il Defensor del Pueblo è l'organo che salvaguarda i diritti di tutti i cittadini a prescindere dall'età; in aggiunta, alcune comunità autonome hanno creato istituzioni a difesa del minore.

La legislazione spagnola riconosce ai minorenni il diritto di ricorrere al difensore civico o a istituzioni simili.

  • Organismo per l'uguaglianza

Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico (Consiglio per la promozione dell'uguaglianza di trattamento e contro la discriminazione delle persone in base alla razza o all'origine etnica)

Il Consiglio è composto da varie amministrazioni pubbliche statali, delle comunità autonome e locali, da patronati e sindacati, oltre che da organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nel campo della promozione della parità di trattamento e della non discriminazione delle persone in base alla razza o all'origine etnica.

Il suo compito è promuovere il principio di parità di trattamento e di non discriminazione in settori come l'istruzione, la salute, l'accesso ai servizi e all'assistenza sociale, all'alloggio, all'occupazione, alla formazione e in generale a qualunque bene o servizio.

A tal fine esso svolge quattro funzioni principali:

  1. consulenza indipendente alle vittime di discriminazione nella trattazione dei loro reclami;
  2. pubblicazione autonoma e indipendente di studi, indagini e relazioni;
  3. promozione di mezzi che contribuiscano alla parità di trattamento e all'eliminazione della discriminazione mediante raccomandazioni e proposte;
  4. stesura e approvazione del Rapporto annuale di attività del Consiglio, e trasmissione al responsabile del ministero per l'Uguaglianza.

Per maggiori informazioni si veda il sito web Il link si apre in una nuova finestrahttps://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es e Il link si apre in una nuova finestrahttps://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

  • Organismo di protezione dei dati

Agencia Española de Protección de Datos (Agenzia spagnola di protezione dei dati)

L'Agenzia spagnola di protezione dei dati è l'autorità di controllo indipendente che vigila sul rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati e tutela il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

L'Agenzia raccoglie le richieste e i reclami dei cittadini e li informa in merito ai diritti riconosciuti dalla Il link si apre in una nuova finestraLey Orgánica de Protección de Datos (Testo unico sulla protezione dei dati). Fornisce supporto e informazioni anche ai responsabili del trattamento di fascicoli che contengono dati personali (imprese, istituzioni e amministrazioni pubbliche) in modo da garantire il rispetto delle condizioni poste dalla legge.

Nei confronti degli interessati:

  • ne accoglie le richieste e i reclami
  • li informa sui diritti sanciti dalla legge
  • promuove campagne divulgative attraverso i media.

Nei confronti dei responsabili del trattamento dei dati:

  • rilascia le autorizzazioni previste dalla legge
  • impone correttivi
  • in caso di violazione della legge, ordina la cessazione del trattamento e la cancellazione dei dati
  • irroga sanzioni
  • ottiene supporto e chiarimenti
  • autorizza i trasferimenti internazionali di dati

L'Agenzia spagnola di protezione dei dati può essere contatta per qualsiasi consulenza, chiarimento, lamentela, denuncia, suggerimento o reclamo:

  • mediante invio postale al seguente indirizzo:
    Agencia Española de Protección de Datos.
    Calle Jorge Juan, 6
    28001 Madrid
    Spagna
  • telefonando al numero +34 912663517
  • per posta elettronica all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestraciudadano@agpd.es.

Per maggiori informazioni, si veda il sito Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.agpd.es/.

  • Altri organismi specializzati

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone disabili)

Il Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone disabili), meglio conosciuto come CERMI, è l'organismo di rappresentanza, difesa e azione dei cittadini spagnoli con disabilità (più di tre milioni e mezzo di persone) e delle loro famiglie, che, consapevoli della propria situazione di gruppo sociale svantaggiato, hanno deciso di unirsi, per il tramite delle varie organizzazioni a cui fanno capo, al fine di favorire il riconoscimento dei loro diritti e conseguire la piena cittadinanza con pari diritti e opportunità rispetto al resto della società.

Il CERMI può essere contattato:

  • mediante invio postale al seguente indirizzo:
    Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
    Secretaría General

    Calle Recoletos, 1 Bajo
    28001 Madrid
    Spagna
  • telefonando al numero +34 913601678
  • via fax al numero +34 914290317
  • all'indirizzo di posta elettronica Il link si apre in una nuova finestracermi@cermi.es.

Per maggiori informazioni, si veda il sito Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cermi.es/.

In aggiunta, si veda l'Observatorio Estatal de la discapacidad (Osservatorio statale della disabilità) Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Oficina de Asilo y Refugio (Ufficio per l'asilo e l'accoglienza) - OAR

L'Oficina de Asilo y Refugio dipende dal ministero dell'Interno ed è incaricato di elaborare proposte per il rilascio di autorizzazioni o permessi di soggiorno sul territorio spagnolo in conformità alla normativa in materia di diritto d'asilo.

Inoltre assolve alle seguenti funzioni:

  • istruire e trattare pratiche per la determinazione degli Stati responsabili dell'esame delle domande d'asilo, in conformità alle norme internazionali vigenti;
  • analizzare e decidere in merito a tutte le domande di asilo presentate ai valichi di frontiera, sul territorio nazionale e presso le rappresentanze diplomatiche spagnole all'estero.

Maggiori informazioni possono essere ottenute:

  • mediante invio postale al seguente indirizzo:
    Oficina de Asilo y Refugio
    Calle Pradillo, 40
    28002 Madrid
    Spagna
  • telefonando al numero +34 915372170.

Per maggiori informazioni si veda la Il link si apre in una nuova finestrasezione corrispondente del ministero dell'Interno.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Segretariato generale degli istituti penitenziari)

Gli istituti penitenziari sono un elemento ineludibile della politica di sicurezza di un paese così come della sua politica di intervento sociale. La finalità assegnata dalla Costituzione all'istituto nonché il suo principale obiettivo è seguire e dirigere tutte le attività destinate alla prestazione del servizio pubblico di esecuzione di sanzioni e provvedimenti penali.

Maggiori informazioni possono essere ottenute:

  • mediante invio postale al seguente indirizzo:
    Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
    Calle Alcalá, 38-40
    28014 Madrid
    Spagna
  • telefonando al numero +34 913354700
  • via fax al numero +34 913354052.

Per maggior informazioni si veda il sito web Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.institucionpenitenciaria.es/.

Altri

Consejo General de la Abogacía Española (Consiglio generale dell'Ordine degli avvocati di Spagna)

Il Consejo General de la Abogacía Española (Consiglio generale dell'Ordine degli avvocati di Spagna - CGAE) è l'organo rappresentativo, coordinatore ed esecutivo superiore dei consigli dell'ordine degli avvocati in Spagna e possiede a tutti gli effetti lo statuto di corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e piena capacità per il compimento dei suoi incarichi.

Il Consiglio disciplina l'esercizio della professione da parte degli avvocati e vigila sul prestigio della professione. In Spagna esistono 83 consigli dell'ordine che attualmente raggruppano 137447 avvocati che esercitano la professione (dati a dicembre 2016), oltre a 10 consigli dell'ordine degli avvocati delle regioni autonome.

Il diritto al gratuito patrocinio in Spagna ha una portata molto ampia che nel caso dell'Ordine degli avvocati si concreta mediante la turnazione della difesa d'ufficio, l'assistenza al detenuto e ai servizi di orientamento sulle questioni penitenziarie, l'assistenza e orientamento giuridico agli immigrati, alle donne, alle vittime di violenza domestica e agli anziani, i consigli dell'ordine garantiscono in ogni caso il diritto fondamentale di effettiva tutela giuridica di tutti i cittadini.

Il CGAE può essere contattato:

  • mediante invio postale al seguente indirizzo:
    Consejo General de la Abogacía Española
    Paseo Recoletos, 13
    28004 Madrid
    Spagna
  • telefonando al numero +34 915232593
  • al seguente indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestrainformacion@cgae.es.

Per maggiori informazioni, si vedano i siti Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cgae.es/ e Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Francia

Corti e tribunali

Istituzione nazionale per i diritti umani

Ombudsman: il difensore dei diritti

Organi specializzati per i diritti umani

Altre istituzioni specializzate

Corti e tribunali

Le libertà e i diritti fondamentali delle persone sono garantiti in primo luogo dai giudici amministrativi e ordinari che possono essere aditi dagli interessati nell’ambito di una controversia.

Il Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale), che giudica la costituzionalità delle leggi, esercita due tipi di controlli:

  • Controllo sulle leggi non promulgate: prima della promulgazione delle lois organiques (leggi organiche) e dell’entrata in vigore dei regolamenti delle assemblee parlamentari, le leggi organiche e i regolamenti vengono obbligatoriamente sottoposti al Consiglio costituzionale. Prima di essere ratificato o approvato, un impegno internazionale può essere sottoposto al Consiglio costituzionale, così come possono essergli sottoposte le leggi ordinarie prima di essere promulgate.
  • Controllo sulle leggi promulgate: la revisione costituzionale del 23 luglio 2008 ha inserito nella Costituzione l’articolo 61-1 che introduce la questione prioritaria di legittimità costituzionale. Questa riforma offre ai cittadini il diritto di contestare, nell’ambito di un processo, la costituzionalità di una legge emanata che lederebbe i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione. Il giudice trasmette la questione prioritaria di legittimità costituzionale alla Cour de cassation (Corte di cassazione) o al Conseil d’État (Consiglio di Stato). Il Consiglio costituzionale può essere adito in ordine a questo tipo di questione dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione; in tal caso, deve pronunciarsi entro tre mesi. In tal senso, dal 1º marzo 2010 il Consiglio costituzionale, su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione, esamina se una disposizione legislativa già applicata lede i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione. Il Consiglio costituzionale può eventualmente abrogare la disposizione in questione.

Per maggiori informazioni sulla questione prioritaria di legittimità costituzionale:

L’organizzazione delle corti e dei tribunali e la loro competenza sono descritte nei siti del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e del Consiglio costituzionale:

Istituzione nazionale per i diritti umani

La Commissione nazionale consultiva sui diritti umani

La CNCDH o Commission nationale consultative des droits de l’homme (Commissione nazionale consultiva sui diritti umani) è l’istituzione nazionale francese per i diritti umani creata nel 1947. Equiparata a un’autorità amministrativa indipendente, la CNCDH è una struttura dello Stato che svolge le proprie funzioni in totale indipendenza (in applicazione della legge n. 2007-292 del 5 marzo 2007). La CNCDH è costituita da 64 personalità e rappresentanti di organizzazioni della società civile.

Funzioni

La CNCDH favorisce il dialogo tra il governo, il parlamento, le istituzioni e la società civile nell’ambito dei diritti umani, del diritto e dell’azione umanitaria e della lotta al razzismo.

  • In tal senso partecipa all’elaborazione delle relazioni che vengono presentate dalla Francia alle organizzazioni internazionali, in applicazione degli obblighi che le sono imposti dalle convenzioni in materia di diritti umani.
  • Contribuisce all’educazione ai diritti umani.
  • È incaricata di stilare la relazione pubblica annuale sulla lotta al razzismo di cui all’articolo 2 della legge del 13 luglio 1990.
  • Può di sua iniziativa richiamare l’attenzione delle autorità pubbliche sulle misure che ritiene possano favorire la tutela e la promozione dei diritti umani. Può inoltre sollevare qualsiasi questione relativa a situazioni di emergenza umanitaria e promuovere scambi di informazione sui meccanismi di risposta a tali situazioni.
  • Pubblica i pareri e le relazioni che adotta.

I lavori condotti in seno alla CNCDH si suddividono in cinque sottocommissioni: questioni sociali, questioni etiche; razzismo, antisemitismo, xenofobia, discriminazioni e gruppi vulnerabili; istituzioni, giustizia, polizia, questioni migratorie; questioni europee e internazionali; diritto internazionale umanitario e azione umanitaria.

Indirizzo:

Commission nationale consultative des droits de l’homme
35 Rue Saint-Dominique, 75007
Parigi

Per ulteriori informazioni: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cncdh.fr

Ombudsman: il difensore dei diritti

Il Défenseur des droits (difensore dei diritti) è un’istituzione indipendente introdotta nella Costituzione dal 23 luglio 2008 e creata dalla legge organica n. 2011-33 e dalla legge ordinaria n. 2011-334 del 29 marzo 2011.

Funzioni

Il difensore dei diritti ha il compito di:

  • difendere i diritti e le libertà individuali nei rapporti con le amministrazioni;
  • difendere e promuovere l’interesse superiore e i diritti dei minori;
  • lottare contro le discriminazioni vietate dalla legge e promuovere l’uguaglianza;
  • vigilare sul rispetto della deontologia da parte di coloro che esercitano attività di sicurezza.

La figura del difensore dei diritti scaturisce dall’accorpamento di quattro istituzioni preesistenti: il Médiateur de la République (mediatore della Repubblica), il Défenseur des enfants (difensore dell’infanzia), la HALDE o Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (Alta autorità per la lotta contro le discriminazioni e per l’uguaglianza) e la CNDS o Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (Commissione nazionale di deontologia della sicurezza).

Poteri

Il difensore dei diritti è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i minori che desiderino invocare la tutela dei propri diritti. Il difensore dei diritti può anche esaminare d’ufficio, in qualsiasi circostanza, un caso rientrante nell’ambito delle proprie competenze.

Per svolgere queste funzioni, il difensore dei diritti dispone, da un lato, di poteri di indagine e di istruttoria nella gestione dei reclami individuali, che gli consentono di ricevere tutti i documenti utili, di procedere alle audizioni e di effettuare verifiche in loco. Dall’altro, il difensore dei diritti può anche presentare alle autorità pubbliche e private proposte di modifiche legislative o normative e raccomandazioni.

Il difensore dei diritti può inoltre formulare raccomandazioni ai fini del superamento delle difficoltà o delle violazioni che gli sono state sottoposte. Le persone o le autorità interessate sono tenute a comunicare al difensore dei diritti se hanno dato seguito alle sue raccomandazioni. In caso contrario, o qualora il difensore dei diritti ritenga che le sue raccomandazioni non abbiano sortito alcun effetto, egli può ordinare alla persona o all’autorità interessata di adottare i provvedimenti necessari entro un termine stabilito. Se alle sue ingiunzioni non viene dato seguito, il difensore dei diritti può stilare e trasmettere alla persona o all’autorità interessata una relazione speciale che viene resa pubblica.

Il difensore dei diritti può inoltre sostenere la mediazione o proporre un compromesso e aiutare le vittime a costituire il proprio fascicolo e a individuare le procedure più idonee alla loro situazione.

Il difensore dei diritti può sottoporre i fatti di cui è a conoscenza, che ritiene tali da giustificare una sanzione, all’autorità che ha la facoltà di avviare i procedimenti disciplinari. Può inoltre intervenire nei procedimenti giudiziari a sostegno di un reclamante presentando osservazioni scritte oppure orali.

Organizzazione

Circa 250 persone lavorano presso la sede del difensore dei diritti a Parigi, mentre nella Francia metropolitana e nei territori d’oltremare circa 400 delegati volontari assistono i cittadini nella tutela dei loro diritti, raccolgono i loro reclami e rispondono alle loro richieste. Questi delegati operano in diverse strutture di prossimità come prefetture, sottoprefetture, maisons de justice et du droit (case di giustizia e di diritto, ovvero strutture territoriali del ministero di Giustizia), points d’accès au droit (punti di accesso al diritto, ovvero punti di informazione e di sostegno legale) e locali comunali. I delegati sono inoltre impegnati in turni di assistenza presso gli istituti penitenziari e lavorano a contatto con le maisons départementales des personnes handicapées (case dipartimentali delle persone con disabilità).

Il difensore dei diritti presiede i collegi, che lo assistono nell’esercizio delle sue competenze in materia di “tutela e promozione dei diritti dei minori”, “lotta alle discriminazioni e promozione dell’uguaglianza” e “deontologia nell’ambito della sicurezza”.

Su proposta del difensore dei diritti, il primo ministro nomina gli adjoints (assistenti) del difensore dei diritti, di cui:

  • un difensore dell’infanzia, vicepresidente del collegio con delega alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori;
  • un assistente, vicepresidente del collegio incaricato della deontologia nell’ambito della sicurezza;
  • un assistente, vicepresidente del collegio competente in materia di lotta alle discriminazioni e promozione dell’uguaglianza.

Adire il difensore dei diritti

Qualsiasi persona fisica (individuo) o giuridica (società, associazione, ecc.) può rivolgersi direttamente e gratuitamente al difensore dei diritti se:

  • ritiene di essere discriminata;
  • constata che un rappresentante dell’ordine pubblico (polizia, gendarmeria, dogane, ecc.) o privato (agente di sicurezza, ecc.) non ha rispettato le regole di buona condotta;
  • presenta difficoltà nei rapporti con un servizio pubblico (la Caisse d’Allocations Familiales, ovvero i servizi addetti ai contributi familiari, il Pôle Emploi, ovvero i servizi pubblici per l’impiego, il servizio pensionistico, ecc.);
  • ritiene che i diritti di un minore non vengano rispettati.

Possono rivolgersi al difensore dei diritti: bambini o ragazzi di età inferiore a 18 anni, familiari del minore o suoi legali rappresentanti, servizi sanitari o sociali, associazioni che per statuto difendono i diritti dei minori, parlamentari francesi e deputati francesi al Parlamento europeo e istituzioni estere che esercitano le stesse funzioni del difensore dei diritti. Il difensore dei diritti può intervenire a favore dei minori francesi e stranieri residenti in Francia e dei minori francesi residenti all’estero in molti ambiti relativi alla tutela dei diritti dei minori, in particolare in materia di tutela dell’infanzia, salute e disabilità, giustizia penale, adozione, istruzione per tutti e minori stranieri.

I cittadini possono presentare reclamo direttamente al difensore dei diritti:

Indirizzo:

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Parigi Cedex 07

Per ulteriori informazioni:  Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.defenseurdesdroits.fr/en

Organi specializzati per i diritti umani

Esistono altri organismi specializzati che operano nell’ambito dei diritti e delle libertà:

Autorità di controllo della tutela dei dati:

La CNIL o Commission nationale de l’informatique et des libertés (Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà)

La CNIL è l’autorità francese di controllo in materia di tutela dei dati personali, che svolge le proprie funzioni conformemente alla legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 modificata.

Funzioni

La CNIL è un’autorità amministrativa indipendente che esercita in particolare le seguenti funzioni:

  • informa tutti gli interessati e i responsabili del trattamento dati sui loro diritti e i loro obblighi;
  • verifica che i dati personali siano trattati conformemente alle disposizioni della legge del 6 gennaio 1978 modificata. A seconda dei dati interessati, la CNIL autorizza il loro trattamento, esprime pareri e riceve le dichiarazioni di trattamento dati;
  • raccoglie i reclami, le petizioni e le denunce in merito al trattamento dei dati personali e informa i loro autori sul seguito dato a tali reclami, petizioni e denunce;
  • risponde alle richieste di parere delle autorità pubbliche ed eventualmente dei giudici e offre consulenza alle persone e agli organismi che attuano, o che prevedono di attuare, trattamenti automatizzati di dati personali;
  • informa prontamente il procureur de la République (procuratore della Repubblica), conformemente all’Il link si apre in una nuova finestraarticolo 40 del codice di procedura penale, delle violazioni di cui è a conoscenza e può presentare osservazioni nei procedimenti penali;
  • può, con una specifica decisione, incaricare uno o più suoi membri o il segretario generale di procedere, o far procedere dagli agenti dei suoi servizi, a verifiche su qualsiasi trattamento dati e a ottenere eventuali copie di qualsiasi documento o materiale informativo utile alle sue funzioni;
  • viene consultata su qualsiasi progetto di legge o di decreto o su qualsiasi disposizione di progetto di legge o di decreto relativi alla tutela dei dati personali o al trattamento di tali dati.

Ogni anno la CNIL presenta al presidente della Repubblica e al primo ministro una relazione pubblica in cui rende conto del proprio operato.

Adire la CNIL

Chiunque può rivolgersi alla CNIL in caso di difficoltà nell’esercizio dei propri diritti. Per far valere i propri diritti informatici e le proprie libertà, il cittadino deve prima rivolgersi direttamente agli organismi che detengono i suoi dati. In caso di problemi, di risposta insoddisfacente o in assenza di risposta è possibile presentare una denuncia on-line alla CNIL su varie tematiche: internet, commercio, lavoro, telefono, banca e credito.

Link: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cnil.fr/fr/plaintes

Indirizzo:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIGI CEDEX 07

Per ulteriori informazioni: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cnil.fr/

Il controllore generale dei luoghi di privazione della libertà

Dopo la ratifica del Il link si apre in una nuova finestraprotocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002, con la Il link si apre in una nuova finestralegge n. 2007-1545 del 30 ottobre 2007 il legislatore francese ha istituito la figura del Contrôleur général des lieux de privation de liberté (controllore generale dei luoghi di privazione della libertà, di seguito “il controllore generale”), che è un’autorità amministrativa indipendente.

Funzione

Il controllore generale ha il compito di garantire che qualsiasi individuo privato della libertà sia trattato con umanità e nel rispetto della dignità inerente alla persona umana e che venga stabilito un giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali degli individui privati della libertà e le considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza. È inoltre incaricato di prevenire qualsiasi violazione dei loro diritti fondamentali.

Nell’ambito delle proprie funzioni, il controllore generale prende in esame le condizioni di detenzione, trattenimento e ricovero ospedaliero e le condizioni di lavoro del personale e dei vari operatori: condizioni che necessariamente incidono sul funzionamento dell’istituto e sul tipo di rapporto con gli individui privati della libertà. Il controllore generale sceglie liberamente gli istituti che intende visitare e le sue ispezioni possono essere programmate (in tal caso il responsabile dell’istituto viene avvisato alcuni giorni prima) o effettuate senza preavviso.

Poteri

Il controllore generale può ispezionare in ogni momento e sull’intero territorio francese qualsiasi luogo in cui vi siano individui privati della libertà: istituti penitenziari, istituti sanitari, istituti posti sotto l’autorità congiunta del ministero della Sanità e del ministero della Giustizia, locali di custodia cautelare dei servizi di polizia e di gendarmeria, locali di blocco doganale, centri e locali di trattenimento amministrativo degli stranieri, aree d’attesa di porti e aeroporti, ecc. Il controllore generale esercita un controllo sull’esecuzione materiale delle procedure di allontanamento di cittadini stranieri fino alla consegna di questi ultimi alle autorità dello Stato di destinazione.

Le autorità interessate non possono opporsi all’ispezione, salvo in caso di validi e gravi motivi legati alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, a calamità naturali o a seri turbamenti nel luogo ispezionato.

Il controllore generale invia al ministro o ai ministri competenti una relazione d’ispezione, seguita da raccomandazioni che può rendere pubbliche. Inoltre ogni anno il controllore generale sottopone al presidente della Repubblica e al Parlamento una relazione sulle proprie attività che viene pubblicata.

Adire il controllore generale dei luoghi di privazione della libertà

Un cittadino può rivolgersi al controllore generale dei luoghi di privazione della libertà per informarlo di una situazione che egli ritiene lesiva dei propri diritti fondamentali o dei diritti fondamentali di un individuo privato della libertà (o che recentemente è stato privato della libertà) e che è legata alle condizioni di detenzione, custodia cautelare, trattenimento o ricovero ospedaliero oppure all’organizzazione o al funzionamento di un servizio. È possibile rivolgersi al controllore generale dei luoghi di privazione della libertà esclusivamente per posta al seguente indirizzo:

Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
BP 10301
75921 Parigi cedex 19

Gli individui privati della libertà, i loro familiari, le persone che intervengono nell’istituto e il relativo personale possono chiedere un colloquio con il controllore generale o con uno dei controllori del suo gruppo di lavoro anche direttamente durante le ispezioni.

Indirizzo:

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté16/18 quai de la Loire
BP 10301
75921 Parigi Cedex 19

Per ulteriori informazioni: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cglpl.fr

Altre istituzioni specializzate

  • Accesso alla giustizia: punti di accesso al diritto, case e antenne di giustizia e di diritto

Per aiutare gli interessati ad accedere a informazioni sui loro diritti, sulle procedure e sull’organizzazione giudiziaria, nonché per assisterli in qualsiasi azione volta all’esercizio di un diritto, la Francia ha istituito punti di accesso al diritto e case di giustizia e di diritto o ancora antenne di giustizia, che sono uffici giudiziari di prossimità che informano i cittadini sui loro diritti e che in particolare propongono loro metodi di composizione amichevole delle controversie.

Elenco delle case e antenne di giustizia e di diritto e dei punti di accesso al diritto:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162

Per ulteriori informazioni:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/modes-alternatifs/que-sont-maisons-justice-du-droit.html

Ultimo aggiornamento: 09/03/2018

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Croazia

Organi giurisdizionali nazionali

Gli organi giurisdizionali istituiti dalla legge svolgono un ruolo particolare nella tutela dei diritti umani. La loro autonomia e indipendenza è garantita dalla Costituzione. Esiste un meccanismo speciale atto a garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali: la denuncia di incostituzionalità, che può essere presentata dai cittadini qualora ritengano che le autorità nazionali, gli organi locali e regionali di autogoverno e i soggetti di diritto pubblico, che decidono in merito ai loro diritti e doveri oppure in merito a un sospetto o a un'accusa di reato, abbiano violato i loro diritti umani o le loro libertà fondamentali, così come garantiti dalla costituzione. È possibile depositare una denuncia soltanto dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di ricorso disponibili.

Corte costituzionale della Repubblica di Croazia (Ustavni sud Republike Hrvatske)
Trg svetog Marka 4
10000 Zagabria
Tel.: +385 1 6400 251
Fax: +385 1 4551 055
Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.usud.hr/

Corte suprema della Repubblica di Croazia (Vrhovni sud Republike Hrvatske)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagabria
Tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
E-mail: Il link si apre in una nuova finestravsrh@vsrh.hr
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.vsrh.hr/

Il link si apre in una nuova finestraTribunali di contea (Županijski sudovi)
Il link si apre in una nuova finestraTribunali municipali (Općinski sudovi)

Alta Corte commerciale della Repubblica di Croazia (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Berislavićeva 11, 10 000 Zagabria
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.vtsrh.hr/
Organi giurisdizionali commerciali (Trgovački sudovi) della Repubblica di Croazia PDF(192 Kb)hr

Il link si apre in una nuova finestraOrgani giurisdizionali commerciali

Alta Corte amministrativa della Repubblica di Croazia (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Frankopanska 16, 10 000, Zagabria
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.upravnisudrh.hr/

Il link si apre in una nuova finestraOrgani giurisdizionali amministrativi (Upravni sudovi)

Alta Corte per i reati minori della Repubblica di Croazia (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagabria
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Il link si apre in una nuova finestrahttps://sudovi.hr/VPSRH/

Difensore civico (Pučki pravobranitelj)

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagabria
Croazia
Tel: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@ombudsman.hr
Fax: +385 1 6431 628

Ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione croata, il difensore civico è il rappresentante del Parlamento croato per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come definiti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali sottoscritti dalla Repubblica di Croazia.

Il difensore civico e i suoi facenti vece sono eletti dal Parlamento croato per un mandato di otto anni. Il difensore civico protegge i cittadini da eventuali violazioni dei diritti umani derivanti da atti di organismi statali o di persone giuridiche alle quali è stata conferita l'autorità pubblica. L'ufficio del difensore civico rappresenta l'organo centrale per la lotta alla discriminazione e lo svolgimento dei compiti del meccanismo nazionale di prevenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti. Nello svolgimento di questi compiti il difensore civico è indipendente e autonomo.

Competenze:

Tutela dei diritti umani

I cittadini hanno il diritto di presentare denuncia al difensore civico qualora ritengano che i loro diritti siano stati violati da autorità pubbliche. A fronte di tale denuncia il difensore civico conduce un'indagine sulla base dei documenti ricevuti. Tutti gli organismi statali, gli organi ai quali è conferita l'autorità pubblica e gli organi locali e regionali di autogoverno, ossia tutti i soggetti di diritto pubblico, sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste.

Sulla base dei fatti accertati, il difensore civico può emettere pareri, raccomandazioni e notifiche alle autorità pertinenti o agli organi supremi e, se necessario, notificare detti fatti al Parlamento croato.

Inoltre il difensore civico verifica la conformità delle normative alla Costituzione croata e alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo e può invitare il governo croato a modificare o ad adottare normative relative ai diritti umani. Il difensore civico può altresì invitare il Parlamento croato ad armonizzare le normative rispetto alla Costituzione e alla legge; ha il diritto di avviare procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale della Croazia al fine di esaminare la conformità di leggi e altre normative rispetto alla costituzione croata.

Promozione dei diritti umani

La promozione dei diritti umani comprende la ricerca e l'analisi, lo sviluppo e il mantenimento di banche dati e documentazione; la messa a disposizione tempestiva e regolare di informazioni al pubblico e ai portatori di interessi; la promozione attiva e la cooperazione con la società civile, le organizzazioni internazionali e gli istituti di ricerca accademici; nonché iniziative volte ad allineare la legislazione alle norme internazionali ed europee e ad applicare tale legislazione.

Organo centrale per la lotta contro le discriminazioni

Il difensore civico accetta denunce presentate da persone fisiche e giuridiche, fornisce le informazioni necessarie in merito a diritti e doveri e alle possibilità di tutela giudiziaria e di altro tipo, esamina le singole domande e intraprende azioni che rientrano nelle sue competenze al fine di eliminare le discriminazioni e proteggere i diritti delle persone discriminate (fatta eccezione il caso di procedimenti pendenti), conduce procedimenti di mediazione che prevedono la possibilità di definire una composizione extragiudiziaria con il consenso di entrambe le parti e presenta altresì denunce penali in materia di discriminazione dinanzi all'ufficio competente del procuratore.

Meccanismo nazionale di prevenzione

Il difensore civico svolge compiti che rientrano nel meccanismo nazionale di prevenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, ovunque essi si verifichino, nel contesto dei quali le persone vengano private della loro libertà o tenute in custodia, detenute o alloggiate in locali soggetti a sorveglianza pubblica che dette persone non possono lasciare qualora desiderino farlo.

Ciò significa che i rappresentanti dell'ufficio del difensore civico che agiscono in questa veste visitano prigioni, penitenziari, strutture di detenzione e i vari istituti che ospitano persone affette da disturbi mentali, come misura preventiva per proteggere le persone private della loro libertà o la cui libertà è limitata.

Istituzione nazionale per i diritti umani (NHRI)

Dal 2009 il difensore civico è l'unica istituzione nazionale per la protezione e la promozione dei diritti umani nella Repubblica di Croazia avente lo status "A" ai sensi dei principi di Parigi delle Nazioni Unite che definiscono i parametri di indipendenza delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

Si tratta del massimo livello di indipendenza istituzionale e tale status è stato riconosciuto nuovamente all'ufficio del difensore civico nel mese di luglio del 2013, dopo che le Nazioni Unite hanno monitorato l'attuazione delle loro raccomandazioni relative alla conservazione e alla promozione di uno status indipendente.

Organi specializzati nei diritti umani

Difensore civico dei minori (Pravobranitelj za djecu)

Teslina 10
10 000 Zagabria
Croazia
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@dijete.hr
Tel.: 01/4929 669
Fax: 01/4921 277
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.dijete.hr

Attività

Il difensore civico dei minori controlla la conformità di leggi e altre normative nella Repubblica di Croazia riguardanti la tutela dei diritti e degli interessi dei minori rispetto alla Costituzione croata, alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ad altri documenti internazionali relativi alla tutela dei diritti e degli interessi dei minori. L'ufficio monitora le violazioni dei diritti dei singoli minori e studia il loro verificarsi in generale, nonché i tipi di violazione dei diritti e degli interessi dei minori. Sostiene la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi dei minori con bisogni speciali. Propone misure per creare un sistema completo per la protezione e la promozione dei diritti dei minori e per prevenire atti lesivi che compromettano i loro interessi. Informa e consiglia i minori in merito alle modalità di esercizio e protezione dei loro diritti e interessi, collabora con i minori, li incoraggia a esprimere i loro pareri, ascolta le loro opinioni, promuove e partecipa ad attività pubbliche volte a migliorare lo status dei minori e propone misure per potenziarne il ruolo nella società. Ha accesso a tutti i dati, alle informazioni e ai documenti relativi ai diritti e alla protezione dei minori, indipendentemente dal loro grado di riservatezza, e ha il diritto di consultarli. È autorizzato a ispezionare qualsiasi istituzione, ente statale, persona giuridica e fisica che siano tutori legali di minori, nonché qualsiasi comunità religiosa presso la quale i minori soggiornano o sono alloggiati temporaneamente o permanentemente.

Qualora ritenga che un minore sia stato esposto a violenze fisiche o mentali, molestie sessuali, abusi o sfruttamento, negligenza o trattamento negligente, deve segnalarlo immediatamente alla procura competente e allertare il centro di assistenza sociale competente, proponendo misure per tutelare i diritti e gli interessi del minore in questione. Può richiedere assistenza professionale da parte di esperti e istituti professionali che si occupano di protezione, cura, sviluppo e diritti dei minori e riceve tale assistenza in maniera tempestiva.

Difensore civico per la parità di genere (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova)

Preobraženska 4/1
10 000 Zagabria
Tel.: +385 1 48 48 100
Fax: +385 1 48 44 600
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraravnopravnost@prs.hr
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.prs.hr

Attività

Il difensore civico per la parità di genere gestisce denunce riguardanti discriminazioni relative al genere, allo stato civile o allo stato di famiglia e all'orientamento sessuale. L'ufficio esamina le violazioni del principio di parità di genere e i casi di discriminazione nei confronti di individui o di gruppi di individui commessi da autorità nazionali, unità di organi locali e regionali di autogoverno e di altri organi dotati di pubblica autorità, dipendenti di tali organi e altre persone fisiche e giuridiche.

Le attività svolte dal difensore civico comprendono l'autorizzazione a notificare, proporre e formulare raccomandazioni.

Se il difensore civico ritiene che sia stato violato il principio della parità di genere, egli è autorizzato a presentare una domanda di revisione costituzionale della legge o di revisione della costituzionalità e della legalità di altre normative.

Difensore civico delle persone con disabilità (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom)

Savska cesta 41/3
10 000 Zagabria
Tel.: +385 1 6102 170
Fax: +385 1 6177 901
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraured@posi.hr

Attività

L'ufficio del difensore civico delle persone con disabilità è un'istituzione nazionale autonoma avente principalmente il ruolo di monitorare e promuovere i diritti delle persone con disabilità sulla base della Costituzione della Repubblica di Croazia, nonché dei trattati e delle leggi internazionali. In caso di violazione dei diritti delle persone con disabilità, il difensore civico è autorizzato a inviare avvisi, proporre misure, formulare raccomandazioni, informare e richiedere relazioni sulle azioni intraprese.

Qualora il difensore civico ritenga che una soluzione giuridica vada a discapito delle persone con disabilità o dei minori con difficoltà di sviluppo, li privi in qualche modo di qualche diritto o li metta in una posizione meno favorevole rispetto alle persone senza disabilità, il difensore civico presenterà una proposta di modifica di tale soluzione giuridica.

L'ufficio del difensore civico delle persone con disabilità riceve denunce singole di persone con disabilità e di coloro che lavorano nel loro interesse, esamina le denunce relative alla violazione dei diritti delle persone con disabilità e, operando in contatto con le istituzioni responsabili per la risoluzione di tali questioni, cerca di ottenere la soluzione più favorevole. Il difensore civico delle persone con disabilità fornisce assistenza, in termini di consulenza, a persone con disabilità sulle modalità di cui esse dispongono per esercitare e tutelare i propri diritti e interessi.

Protezione dei dati personali

Agenzia per la protezione dei dati personali (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Martićeva 14
10 000 Zagabria

Tel.: +385 460 90 00
Fax: +385 4609-099
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraazop@azop.hr
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.azop.hr

L'Agenzia per la protezione dei dati personali è una persona giuridica alla quale è stata conferita l'autorità pubblica e che svolge le proprie attività in maniera indipendente e autonoma nel contesto dei suoi compiti e delle sue competenze. L'Agenzia è competente per l'espletamento di compiti amministrativi e professionali relativi alla protezione dei dati personali. L'Agenzia, nell'ambito di applicazione della sua autorità pubblica, monitora la protezione dei dati personali, evidenzia i casi di abuso nella raccolta di dati personali, crea un elenco di paesi e organizzazioni internazionali che offrono una protezione dei dati adeguatamente regolamentata, gestisce le domande di esame di violazioni dei diritti garantiti dalla legge sulla protezione dei dati personali e gestisce il registro centrale contenente i fascicoli dei dati personali.

Patrocinio a spese dello Stato

Tramite l'adozione della legge sul patrocinio a spese dello Stato, il ministero della Giustizia si è fatto carico del compito esaustivo e impegnativo di istituire un sistema di patrocinio gratuito.

Il sistema di patrocinio gratuito consente ai cittadini socialmente svantaggiati di conferire mandato ad avvocati e ottenere il patrocinio a spese dello Stato per specifiche azioni legali, nonché di avere un accesso paritario alle procedure giudiziarie e amministrative.

Beneficiari del patrocinio a spese dello Stato

Tra i beneficiari del patrocinio gratuito ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato figurano:

  • i cittadini croati;
  • i minori che non sono cittadini croati ma si trovano in Croazia e non sono accompagnati da un adulto responsabile per legge;
  • gli stranieri con permesso di soggiorno temporaneo soggetto a reciprocità e gli stranieri con permesso di soggiorno permanente;
  • gli stranieri soggetti a protezione temporanea;
  • gli stranieri che soggiornano illegalmente e quelli con visto di soggiorno di breve durata, in caso di procedimenti di espulsione o rimpatrio;
  • i richiedenti asilo, le persone con il relativo status, gli stranieri con status di protezione sussidiaria e i loro familiari che risiedono legalmente in Croazia, in caso di procedimenti in cui non venga prestata loro assistenza legale ai sensi di una legge speciale.

Prestatori di patrocinio a spese dello Stato

La legge sul patrocinio a spese dello Stato prevede i seguenti prestatori di assistenza legale gratuita:

  • avvocati;
  • associazioni riconosciute;
  • consultori giuridici;
  • uffici amministrativi statali nelle contee.

Tipi di patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato si suddivide in patrocinio gratuito primario e secondario.

Patrocinio gratuito primario

Le forme di patrocinio gratuito primario prevedono:

  • informazioni legali generali;
  • consulenza legale;
  • presentazione di deduzioni a organismi di diritto pubblico, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e a organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali e alle regole di funzionamento di tali organismi;
  • rappresentanza nei procedimenti dinanzi a organismi di diritto pubblico;
  • assistenza legale nella composizione extragiudiziale di una controversia.

Il patrocinio gratuito primario è offerto da uffici amministrativi statali nelle contee, associazioni riconosciute e consultori giuridici.
Nell'offrire il patrocinio gratuito primario, gli uffici sono autorizzati a fornire informazioni legali generali, consulenza legale, nonché a presentare deduzioni.

Chi richiede il patrocinio gratuito primario deve rivolgersi direttamente al prestatore di tali servizi.

Patrocinio gratuito secondario

Le forme di patrocinio gratuito secondario prevedono:

  • consulenza legale;
  • presentazione di deduzioni nei procedimenti per la tutela dei diritti dei lavoratori dinanzi al datore di lavoro;
  • presentazione di deduzioni nei contenziosi;
  • rappresentanza nei procedimenti giudiziari;
  • assistenza legale nella composizione amichevole di una controversia;
  • esonero dalle spese giudiziarie;
  • esonero dai diritti di cancelleria.

Il patrocinio gratuito secondario è offerto da avvocati.

Per quanto riguarda il tipo di procedimento, il patrocinio gratuito secondario può essere concesso nei seguenti casi:

  • procedimenti relativi a diritti reali, eccetto quelli che riguardano il catasto;
  • procedimenti relativi alle relazioni industriali;
  • procedimenti riguardanti le relazioni familiari, eccetto quelli relativi al divorzio consensuale se i coniugi non hanno figli minorenni naturali o adottati o figli maggiorenni in affidamento;
  • procedimenti esecutivi e procedimenti relativi alla riscossione forzata o alla garanzia di crediti derivanti da procedimenti in cui il patrocinio gratuito può essere concesso a norma delle disposizioni della legge sul patrocinio a spese dello Stato;
  • composizione amichevole di controversie;
  • in via eccezionale, in tutti gli altri procedimenti giudiziari amministrativi e civili, quando tale necessità derivi da specifiche circostanze della vita dei richiedenti e dei loro familiari, in conformità allo scopo fondamentale della legge sul patrocinio a spese dello Stato.

La procedura per la concessione del patrocinio gratuito secondario è avviata presentando domanda all'organo amministrativo competente della contea o del comune di Zagabria.

A norma delle disposizioni della legge sul patrocinio a spese dello Stato, le persone che desiderano esercitare il loro diritto al patrocinio gratuito devono presentare un formulario uniforme compilato per la domanda di patrocinio gratuito presso l'ufficio amministrativo statale presente nella loro contea di residenza. La domanda deve essere accompagnata dall'espresso consenso scritto del richiedente e dei membri adulti della sua famiglia a divulgare tutti i dati relativi al loro patrimonio e ad accettare la responsabilità materiale e penale per la veridicità delle asserzioni del richiedente.

Il formulario per la domanda può essere scaricato dal sito web del ministero della Giustizia oppure ottenuto presso gli uffici amministrativi statali nelle contee, gli organi giurisdizionali municipali o i centri di assistenza sociale durante i loro normali orari di apertura al pubblico.

Le domande sono esenti da spese amministrative e devono essere presentate di persona o tramite posta raccomandata.

La concessione del patrocinio a spese dello Stato implica la copertura totale o parziale dei costi di patrocinio, a seconda della situazione finanziaria del richiedente. È previsto che i costi della procedura possano essere condivisi secondo una certa percentuale in base alle circostanze materiali del beneficiario.

Quando il patrocinio a spese dello Stato è concesso in misura ridotta, la differenza tra l'importo totale concesso e gli onorari spettanti agli avvocati è pagata dal beneficiario in base al valore del servizio definito dal tariffario per le parcelle degli avvocati e la compensazione dei costi.

Il ministero della Giustizia decide in merito ai ricorsi in secondo grado dei richiedenti il patrocinio gratuito, decide in primo grado in merito all'iscrizione di associazioni e consultori giuridici nel registro dei prestatori di patrocinio gratuito primario, tiene il registro e svolge funzioni di controllo amministrativo e professionale sull'attività dei prestatori di patrocinio gratuito primario.

Le informazioni sul patrocinio a spese dello Stato sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito web del ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia o possono essere ottenute per e-mail scrivendo aIl link si apre in una nuova finestra besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr, e una risposta viene fornita nel più breve tempo possibile.

Qualsiasi domanda può essere posta direttamente agli uffici amministrativi statali nelle contee.

Controversie transfrontaliere

Una controversia transfrontaliera è una disputa nel contesto della quale la parte che richiede il patrocinio a spese dello Stato è domiciliata o abitualmente residente in uno Stato membro dell'UE diverso dallo Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale o nel quale si deve dare esecuzione alla decisione.

Il patrocinio a spese delle Stato nel contesto delle controversie transfrontaliere è fornito in materia civile e commerciale, nell'ambito di procedimenti di mediazione, procedimenti di composizione extragiudiziale, esecuzione di atti pubblici e consulenza legale nel contesto di tali procedimenti. Le disposizioni in materia di controversie transfrontaliere non si applicano nei procedimenti di natura fiscale, doganale e in altri procedimenti amministrativi.

Un richiedente domiciliato o abitualmente residente nella Repubblica di Croazia e che intende ottenere il patrocinio a spese dello Stato nel contesto di una controversia transfrontaliera dinanzi all'organo giurisdizionale di un altro Stato membro deve presentare domanda presso l'ufficio del suo luogo di residenza o domicilio. Entro otto giorni dalla ricezione della domanda l'ufficio competente deve trasmettere la stessa al ministero della Giustizia. Quest'ultimo tradurrà la domanda e i documenti giustificativi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro e dell'autorità competente ricevente e trasmetterà il tutto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale o nel quale deve essere data esecuzione alla decisione (autorità ricevente). Qualora il patrocinio a spese dello Stato non venga concesso, il richiedente è tenuto a coprire i costi di traduzione.

Il richiedente può altresì presentare domanda direttamente all'autorità ricevente dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale interessato o nel quale deve essere data esecuzione alla decisione.

Il richiedente domiciliato o abitualmente residente in un altro Stato membro che intende ottenere il patrocinio a spese dello Stato nel contesto di una controversia transfrontaliera dinanzi a un organo giurisdizionale della Repubblica di Croazia ha diritto a tale patrocinio ai sensi delle disposizioni della legge specifica in materia. Nella Repubblica di Croazia, i richiedenti o l'autorità competente dello Stato membro nel quale i richiedenti sono domiciliati o risiedono abitualmente (autorità trasmittente) devono presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato al ministero della Giustizia (autorità ricevente). I formulari e i documenti giustificativi devono essere tradotti in croato, altrimenti la domanda sarà respinta.

Le domande devono essere presentate utilizzando il formulario uniforme di cui alla decisione della Commissione del 9 novembre 2004 (2004/844/CE), che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: greco.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Cipro

Tribunali nazionali

Eparchiakó Dikastírio Lefkosías (Tribunale circoscrizionale di Nicosia)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cipro

Eparchiakó Dikastírio Lemesoú (Tribunale circoscrizionale di Limassol)
8 Lordou Vyrona Ave.,
3726 Limassol
PO Box 54619
Cipro

Eparchiakó Dikastírio Lárnakas (Tribunale circoscrizionale di Larnaca)
Artemidos Ave.
6301 Larnaca
PO Box 40107
Cipro

Eparchiakó Dikastírio Páfou (Tribunale circoscrizionale di Paphos)
All'angolo tra Neophytou St. e Nikolaidi St.
8100 Paphos
C.P. 60007
Cipro

Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou (Tribunale circoscrizionale di Famagosta)
2 Sotiras St.
5286 Paralimni
Cipro

Eparchiakó Dikastírio Kerýneias (Tribunale circoscrizionale di Kyrenia)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cipro

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Commissario per l'amministrazione e i diritti umani (Difensore civico)

L'Epítropos Dioikíseos kai Anthropínon Dikaiomáton (Commissario per l'amministrazione e i diritti umani, chiamato anche "difensore civico") è un'agenzia di Stato indipendente, istituita ufficialmente nel 1991. È la prima istituzione responsabile del controllo stragiudiziale dell'amministrazione e della protezione dei diritti umani.

Ha come obiettivo garantire il rispetto della legge, promuovere il buon governo, tutelare i diritti dei singoli, combattere la malamministrazione e proteggere i diritti dei cittadini e i diritti umani in generale.

Il Commissario avvia di norma un'indagine in seguito a una denuncia sporta da un cittadino che ha subito direttamente e personalmente l'azione oggetto della denuncia. Tuttavia, il Commissario può avviare un'indagine anche su ordine del Consiglio dei ministri oppure di propria iniziativa per questioni di interesse collettivo.

Le indicazioni o raccomandazioni del Commissario non sono vincolanti. Ciononostante, se le parti non ne rispettano il contenuto emerge una questione di principio. Questa posizione è stata rafforzata dalla recente modifica alla legge pertinente, che consente al Commissario di consultarsi con l'autorità interessata per trovare un modo affinché questa possa adottare e applicare sul campo le posizioni formulate dal Commissario.

I poteri del Commissario per l'amministrazione e i diritti umani sono di portata molto ampia. In effetti, oltre a espletare le suddette funzioni, svolge anche i ruoli descritti in seguito.

Autorità per la lotta alle discriminazioni: nell'esercizio di questa funzione, il Commissario controlla, in seguito alla presentazione di una denuncia o di propria iniziativa, se si siano verificate violazioni del principio della parità di trattamento tra le persone per motivi di razza, origine nazionale o etnica, comunità, lingua, colore, età, disabilità, orientamento sessuale, religione, opinione politica o di altro tipo negli ambiti della protezione sociale, della sicurezza sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della partecipazione ad associazioni e sindacati o dell'accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi. Il Commissario può agire sia nel settore pubblico che in quello privato.

Autorità per la parità: nell'esercizio di questa funzione, il Commissario verifica, in seguito alla presentazione di una denuncia o di propria iniziativa, se si siano verificate violazioni del principio della parità di trattamento delle persone per motivi di genere o identità di genere, origine razziale, nazionale o etnica, comunità, lingua, colore, età, disabilità, orientamento sessuale, religione, opinione politica o di altro tipo, negli ambiti dell'occupazione, del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale, anche per quanto concerne i contratti o i documenti che disciplinano i rapporti di lavoro, le assunzioni, i licenziamenti, la pubblicazione su quotidiani dei posti vacanti, ecc. Inoltre, il Commissario verifica in particolare se sussistano discriminazioni basate sul genere in termini di accesso a beni e servizi (ad esempio, istruzione, sistema sanitario, servizi bancari o assicurativi). Il Commissario può agire sia nel settore pubblico che in quello privato.

Autorità indipendente per la prevenzione della tortura: nell'esercizio di questa funzione, il Commissario può decidere liberamente di effettuare visite nei luoghi in cui le persone sono private, interamente o in parte, della libertà (ad esempio, carceri, centri di detenzione della polizia, istituti psichiatrici o case di riposo), per osservare e prendere nota delle condizioni di vita in tali luoghi. L'obiettivo perseguito è garantire la dignità e i diritti di chi vive in queste strutture. Dopo le visite, il Commissario formula raccomandazioni su come migliorare sia le condizioni riscontrate sia il quadro legislativo e istituzionale in materia. Inoltre, nell'ambito dei controlli sulle autorità competenti e ai fini di una comunicazione aperta con le stesse, il Commissario può formulare raccomandazioni e proposte intese a prevenire la tortura e i trattamenti disumani o degradanti. Il Commissario può agire sia nel settore pubblico che in quello privato.

Istituzione nazionale per i diritti umani: nell'esercizio di questa funzione, il Commissario presenta pareri, raccomandazioni e proposte laddove reputi che un'autorità statale abbia violato o ristretto i diritti umani. Il Commissario gode inoltre di ampi margini d'azione per la promozione del rispetto dei diritti umani e, a tal fine, prende contatti con le ONG che operano nel settore dei diritti umani e altri gruppi organizzati.

Autorità indipendente per la promozione dei diritti delle persone con disabilità: nell'esercizio di questa funzione, al Commissario compete promuovere, tutelare e monitorare l'attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il Commissario valuta, di propria iniziativa o in seguito a una denuncia, se le autorità nazionali rispettino le disposizioni della Convenzione e indica le misure da prendere per migliorare la situazione. Il Commissario collabora inoltre con altri organi attivi in questo ambito e fornisce orientamenti, promuove la sensibilizzazione e rafforza l'applicazione pratica dei diritti delle persone con disabilità.

Polizia della Repubblica di Cipro

Presso la polizia di Cipro sono stati istituiti diversi uffici incaricati di promuovere, proteggere e rafforzare i diritti umani. Di seguito sono presentati sinteticamente i doveri e gli obblighi di tali uffici, che confermano gli sforzi profusi per garantire la tutela dei diritti fondamentali da parte delle forze di polizia.

  • Ufficio per i diritti umani

L'Ufficio per i diritti umani, che fa capo alla divisione competente per l'Unione europea e le relazioni internazionali della Questura di Cipro:

  1. è responsabile dell'esame e dell'applicazione degli obblighi previsti dalle decisioni delle istituzioni dell'Unione che operano nel settore dei diritti umani riguardanti gli ambiti di competenza della polizia;
  2. incentra la propria azione sull'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Consiglio d'Europa sulle condizioni di detenzione nei centri detentivi della polizia;
  3. effettua indagini sistematiche presso i centri di detenzione della polizia e trasmette relazioni pertinenti e raccomandazioni su come migliorare le condizioni di detenzione e di vita dei detenuti;
  4. collabora con altre agenzie governative, ONG e organismi indipendenti su questioni riguardanti la protezione dei diritti umani di tutti i cittadini e formula raccomandazioni intese a garantire che la polizia rispetti le disposizioni di legge e gli accordi sottoscritti e ratificati della Repubblica di Cipro;
  5. collabora con l'Accademia di polizia di Cipro per pianificare e attuare programmi di formazione nell'ambito dei diritti umani;
  6. redige e trasmette circolari e manuali sulla protezione e la promozione dei diritti umani.
  • Ufficio per la lotta alla discriminazione

L'Ufficio per la lotta alla discriminazione fa capo alla divisione anticrimine della direzione centrale della polizia di Cipro e mira a prevenire e a combattere la discriminazione, il razzismo e la xenofobia.

Nell'esercizio delle sue funzioni principali, l'Ufficio:

  1. assicura il coordinamento, il monitoraggio e la cooperazione tra funzionari di polizia per quanto concerne l'indagine e la registrazione di reati e incidenti a sfondo razzista o reati di matrice razzista;
  2. lavora con altre agenzie governative e ONG impegnate nella lotta alla discriminazione e al razzismo;
  3. collabora con l'Accademia di polizia di Cipro e altre organizzazioni nella predisposizione di nuovi corsi di formazione per i funzionari di polizia;
  4. funge da ufficio di collegamento tra la polizia di Cipro e altre agenzie responsabili, per un'elaborazione delle politiche di lotta al razzismo più efficace;
  5. rafforza e attua il quadro giuridico nazionale relativo agli orientamenti e agli obblighi internazionali e dell'UE.
  • Ufficio competente per la violenza domestica e gli abusi sui minori

L'Ufficio competente per la violenza domestica e gli abusi sui minori fa capo alla divisione anticrimine della direzione centrale della polizia di Cipro e si occupa prevalentemente di coordinamento, attuazione e sostegno.

Le sue funzioni principali consistono nel monitorare casi o incidenti, nell'esaminare i fascicoli penali e nel formulare raccomandazioni su come proseguirne il trattamento. Considerate le responsabilità di applicazione della legge, l'Ufficio competente per la violenza domestica e gli abusi sui minori collabora con gli investigatori responsabili di casi di violenza domestica e sui minori, i consulenti familiari o i funzionari dei servizi sociali e altri funzionari statali o non statali competenti in materia, nonché con le vittime, sentite di persona o telefonicamente. Inoltre, in cooperazione con l'Accademia di polizia di Cipro l'Ufficio organizza seminari di formazione per i funzionari di polizia.

  • Ufficio per la lotta alla tratta di esseri umani

L'Ufficio per la lotta alla tratta di esseri umani fa capo alla divisione anticrimine della Questura della polizia di Cipro e mira a combattere la tratta degli esseri umani, in conformità alla legge sulla prevenzione e la lotta contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani e la protezione delle vittime o ad altri provvedimenti legislativi od obblighi di polizia pertinenti, sia a livello europeo che internazionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni e responsabilità principali, l'Ufficio:

  1. elabora, analizza e utilizza le informazioni riguardanti i reati di sua competenza;
  2. coordina le attività e le azioni di tutte le direzioni/agenzie/dipartimenti, per garantire che le operazioni a livello nazionale siano pianificate correttamente e organizzate in modo adeguato;
  3. identifica le vittime della tratta o dello sfruttamento, in linea con il relativo manuale sull'identificazione e le disposizioni della legislazione pertinente;
  4. elabora orientamenti sulla tratta di esseri umani destinati ai funzionari di polizia;
  5. garantisce il seguito delle inchieste sui casi di tratta degli esseri umani e fornisce opportuni orientamenti ai funzionari incaricati di condurre gli interrogatori, a prescindere dal luogo di servizio;
  6. sotto la guida del commissario a capo della sezione anticrimine, indaga sui casi complessi e gravi di violazione della legge sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, in collaborazione con funzionari adeguatamente formati che operano nelle divisioni distrettuali competenti delle indagini penali;
  7. risponde alle richieste di assistenza legale in materia di tratta degli esseri umani avanzate da altri paesi;
  8. compila una banca dati statistica ed elabora relazioni e statistiche pertinenti;
  9. svolge tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dal piano d'azione nazionale contro la tratta degli esseri umani o conferitigli dal capo della polizia.

Al fine di tutelare e promuovere i diritti delle vittime identificate della tratta di esseri umani, l'Ufficio collabora, oltre che con i servizi sociali, con ONG quali Cyprus Stop Trafficking, KISA, Caritas, Well Spring, ecc.

Commissario per i diritti dei minori

L'Epítropos Prostasías ton Dikaiomáton tou Paidioú (Commissario per i diritti dei minori) è un'istituzione creata dalla legge sul Commissario per la protezione dei diritti dei minori del 2007 (legge 74(I)/2007), entrata in vigore il 22 giugno dello stesso anno. La legge, che prevede la nomina di un Commissario, nonché l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio del Commissario e altri aspetti inerenti, è stata modificata nel 2014 dalla legge sulla protezione dei diritti dei minori del 2014 [44(I)/2014] per integrare nuovi aspetti.

Contiene importanti disposizioni che attribuiscono all'Ufficio del Commissario il potere di agire quale organizzazione nazionale indipendente per i diritti umani responsabile della protezione e della promozione dei diritti dei minori. La legge assegna al Commissario funzioni e obblighi di ampia portata, definibili a fini di riferimento in base a quattro pilastri:

  • controllo e monitoraggio di legislazione, procedure e pratiche messe in atto dalle autorità del settore pubblico e di quello privato;
  • emancipazione e partecipazione dei minori;
  • istruzione e sensibilizzazione dei minori e della società in senso lato riguardo ai diritti dei minori;
  • rappresentanza dei minori e dei loro interessi nelle procedure che li interessano.

La carica di Commissario per i diritti dei minori è stata ricoperta per la prima volta da Leda Koursoumba, in carica ancora oggi per il secondo mandato.

Informazioni di contatto:

Angolo tra Apelli St. e Pavlou Nirvana St., 5° piano, 1496

Tel.: +357 22873200
Fax: +357 22872365

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrachildcom@ccr.gov.cy
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.childcom.org.cy/

Commissario per la protezione dei dati personali

L'Epítropos Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra (Commissario per la protezione dei dati personali) è un'autorità di vigilanza indipendente istituita in forza della legge 112 del 2001 sul trattamento dei dati personali (protezione delle persone fisiche) (legge 112(I)/2001), che ha recepito nel diritto nazionale la direttiva 95/46/CE.

Il Commissario vigila sull'attuazione di tale legge. Le sue competenze includono l'esecuzione di controlli, il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge e l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazione della legge. Il Commissario lavora in collaborazione con le autorità pertinenti di altri Stati membri e con il Consiglio d'Europa per le questioni di sua competenza e afferenti alla promozione del rispetto dei diritti dei cittadini europei in materia di vita privata e protezione dei dati personali.

Il Commissario agisce inoltre in veste di autorità di vigilanza nazionale per Europol, Eurojust, Eurodac, SIS II (il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione), VIS (il sistema d'informazione visti), CIS (il sistema d'informazione doganale) e IMI (il sistema d'informazione del mercato interno).

L'obiettivo dell'Ufficio del Commissario è fornire a tutti i cittadini migliori informazioni sui diritti garantiti dalla legge e sviluppare una cultura a favore della privacy sia nel settore pubblico che in quello privato.

Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità del ministero del Lavoro, del welfare e dell'assicurazione sociale

In base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, pietra miliare nella storia delle disabilità, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altro tipo necessarie per tutelare i diritti delle persone disabili in ogni aspetto della vita. La Repubblica di Cipro ha ratificato la Convenzione nel 2011 e preparato e adottato il primo piano nazionale per le disabilità nel 2013.

Il Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità si è occupato, quale organo centrale, di coordinare la reale attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché dei piani di azione in materia di disabilità per il 2013-2015 e per il 2017-2020.

Il Dipartimento mira inoltre a promuovere la protezione sociale, l'inclusione sociale e l'occupazione delle persone disabili. Le sue attività principali includono:

  • condurre valutazioni e rilasciare certificati di disabilità e funzionalità;
  • garantire benefici sociali alle persone disabili;
  • assicurare la riqualificazione professionale diretta e indiretta e altri servizi di sostegno.

L'obiettivo ultimo del Dipartimento è migliorare la qualità della vita delle persone disabili e offrire loro nuove prospettive di integrazione sociale grazie alla programmazione, al coordinamento e all'attuazione di riforme.

Dispositivo nazionale per i diritti delle donne

  1. L'Ethnikós Michanismós gia ta Dikaiómata tis Gynaíkas (Dispositivo nazionale per i diritti delle donne) è stato istituito il 16 febbraio 1994 in forza della decisione n. 40.609 del Consiglio dei ministri.
  2. Il Dispositivo nazionale per i diritti delle donne è un'organizzazione essenziale per l'elaborazione e la promozione delle politiche pubbliche finalizzate a eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne e a creare parità tra donne e uomini in tutti i settori del diritto. Contribuisce inoltre all'attuazione pratica del principio della parità e delle pari opportunità, che richiede, tra altri aspetti, un cambiamento dei comportamenti, la promozione di programmi specifici per sostenere e rafforzare la posizione delle donne nelle loro molteplici attività, nonché l'integrazione della parità in tutti i programmi e le politiche.
  3. Conformemente alla decisione n. 76.789 del Consiglio del ministri, del 23 aprile 2014, il Consiglio e la Commissione nazionale del Dispositivo nazionale per i diritti delle donne sono presieduti dal Commissario per la parità di genere, mentre il segretariato generale è gestito da funzionari dell'Unità per la parità di genere del ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico.
  4. Il Dispositivo nazionale per i diritti delle donne include tre organi collegiali, a) il Consiglio, b) la Commissione nazionale e c) la Commissione interministeriale, e un segretariato generale.
  5. Il Consiglio del Dispositivo per i diritti delle donne è composto da 19 organizzazioni membro, nello specifico organizzazioni, sindacati e altre ONG femminili, tra cui due organizzazioni turco-cipriote attive nel settore dei diritti delle donne (un elenco delle organizzazioni membro del Consiglio è qui allegato).
  6. La Commissione nazionale del Dispositivo nazionale per i diritti delle donne raggruppa 69 organizzazioni membro, che includono organizzazioni affiliate a partiti politici, organizzazioni di lotta allo sfruttamento delle donne e alla violenza nei loro confronti, di formazione, di ricerca, di lotta al razzismo e del settore dell'agricoltura, sindacati, organizzazioni di sostegno alla pace, agli sfollati, alla famiglia e ai minori, ecc.
  7. La Commissione interministeriale del Dispositivo nazionale per i diritti delle donne è composta da funzionari responsabili in materia di diritti delle donne provenienti da tutti i ministeri e dalla Direzione generale per i programmi europei, il coordinamento e lo sviluppo.
  8. Il segretariato generale prepara le riunioni di tutti gli organi del Dispositivo nazionale per i diritti delle donne e assiste nell'attuazione di ogni decisione presa, fornendo sostegno amministrativo e scientifico ed elaborando orientamenti.

Commissione parlamentare per i diritti umani e le pari opportunità per uomini e donne

Il compito principale della Commissione parlamentare per i diritti umani e le pari opportunità per uomini e donne consiste nell'esaminare e nel valutare, nell'ambito dell'esercizio di controllo parlamentare, il rispetto nella Repubblica di Cipro delle disposizioni della Costituzione cipriota, delle convenzioni internazionali e della legislazione pertinente.

In questo contesto, la Commissione esamina le violazioni dei diritti umani nei confronti dei cittadini ciprioti e di tutte le persone che vivono nella Repubblica di Cipro e riferisce in merito alla Camera dei rappresentanti.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Lettonia

Gli organi giurisdizionali nazionali

In Lettonia le cause civili, penali e amministrative sono trattate da organi giurisdizionali suddivisi in tre livelli: tribunali municipali o distrettuali (rajonu (pilsētu) tiesas), tribunali regionali (apgabaltiesas) e la Corte suprema (Augstākā tiesa). L'elenco degli organi giurisdizionali è disponibile cliccando Il link si apre in una nuova finestraqui.

Esiste inoltre la Corte costituzionale (Satversmes tiesa), che secondo la costituzione e la Il link si apre in una nuova finestralegge sulla Corte costituzionale (Satversmes tiesas likums) tratta le cause relative alla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti, nonché altre questioni su cui la legge le assegna la competenza.

Conformemente alla Il link si apre in una nuova finestralegge sul potere giudiziario (Likums "Par tiesu varu"), i principi e le procedure per la trattazione delle cause sono stabiliti nella Il link si apre in una nuova finestralegge sulla Corte costituzionale, nel Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura civile (Civilprocesa likums), nel Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura penale e nel Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura amministrativa (Administratīvā procesa likums) che regolamentano lo svolgimento delle cause, le decisioni da adottare nel corso del procedimento e alla fine dello stesso, e le procedure di esecuzione.

Organismi specializzati nella difesa dei diritti dell'uomo

L'Il link si apre in una nuova finestraUfficio del difensore civico (Tiesībsarga birojs) opera in conformità alla Il link si apre in una nuova finestralegge sul difensore civico (Tiesībsarga likums).

Qualsiasi persona che ritenga sussistere una violazione dei diritti umani, sia propri che di un'altra persona, o una violazione dei principi della buona amministrazione, può presentare una denuncia all'Ufficio del difensore civico. La procedura per il deposito e l'esame delle denunce è regolata dalla legge sul difensore civico e dai regolamenti sull'esame delle denunce (sūdzību izskatīšanas reglaments). Tali disposizioni stabiliscono che, all'atto del deposito della denuncia, il difensore civico debba decidere se accettare o rigettare il caso (la denuncia è rigettata se non contiene informazioni sufficientemente dettagliate sulla violazione o se non rientra nell'ambito di competenza del difensore civico) e che debba notificare di conseguenza il denunciante. Il caso deve essere esaminato entro tre mesi. L'azione si conclude con un accordo tra le parti o con una raccomandazione del difensore civico. Quest'ultima non è giuridicamente vincolante.

L'articolo 13, comma 6, della legge sul difensore civico stabilisce che questi può iniziare un procedimento anche in via d'ufficio.

Contatti del difensore civico della Repubblica di Lettonia:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: Il link si apre in una nuova finestratiesibsargs@tiesibsargs.lv

Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00.

Le consultazioni sono su appuntamento. Il servizio è gratuito.

Il difensore civico in casi riguardanti i diritti dei minori

Il Il link si apre in una nuova finestradifensore civico agisce conformemente alla Il link si apre in una nuova finestralegge sul difensore civico. Inoltre, in conformità all'articolo 652, comma 2, dellaIl link si apre in una nuova finestra legge sulla tutela dei diritti dei minori (Bērnu tiesību aizsardzības likums), l'Ufficio del difensore civico tratta anche le denunce di violazione dei diritti dei minori, con particolare riguardo alle violazioni commesse dalle autorità pubbliche statali e locali o dai loro dipendenti.

Contatti del difensore civico della Repubblica di Lettonia:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: Il link si apre in una nuova finestratiesibsargs@tiesibsargs.lv

Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00.

Le consultazioni sono su appuntamento. Il servizio è gratuito.

L'Il link si apre in una nuova finestraIspettorato nazionale per la tutela dei diritti dei minori (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) monitora e verifica l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela dei diritti dei minori, ai sensi dell'articolo 651 della Il link si apre in una nuova finestralegge sulla tutela dei diritti di minori.

Contatti degli ispettori per la tutela dei diritti dei minori:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tel.: +371 67359128, +371 67359133

Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 13.00 alle18.00 e giovedì dalle 8.30 alle 14.00.
Informazioni più dettagliate concernenti le domande e le denunce in materia di diritti dei minori sono disponibili cliccando Il link si apre in una nuova finestraqui.

Organismo per le pari opportunità

Il Il link si apre in una nuova finestradifensore civico opera conformemente alla Il link si apre in una nuova finestralegge sul difensore civico.

Contatti del difensore civico della Repubblica di Lettonia:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: Il link si apre in una nuova finestratiesibsargs@tiesibsargs.lv

Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00.

Le consultazioni sono su appuntamento. Il servizio è gratuito.

Organismo per la protezione dei dati

L'Il link si apre in una nuova finestraIspettorato nazionale per la protezione dei dati (Datu valsts inspekcija, 'DVI') vigila sulla protezione dei dati personali. Esso verifica e monitora la conformità del trattamento dei dati personali nel paese alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della legge sulle domande ufficiali (Iesniegumu likums, in vigore dal 1° gennaio 2008) e dell'articolo 64 del codice di procedura amministrativa (in vigore dal 1° febbraio 2004), l'Ispettorato deve esaminare le domande o le denunce pervenutegli entro un mese dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato se sono necessarie ulteriori informazioni al fine di esaminare la domanda o la denuncia.

L'Ispettorato può imporre sanzioni per le violazioni in materia di tutela dei dati personali. Le decisioni dell'Ispettorato possono essere impugnate davanti al giudice.

Contatti dell'Ispettorato nazionale per la protezione dei dati

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67223131
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@dvi.gov.lv

Ricevimento su appuntamento.

Il personale è disponibile per consultazioni telefoniche nei giorni feriali dalle 14.00 alle 16.00.

Altri organismi speciali

Il Il link si apre in una nuova finestraCentro lettone per i diritti dell'uomo (Latvijas cilvēktiesību centrs, LCC) è un'organizzazione non governativa indipendente che si occupa dell'educazione ai diritti umani, della ricerca in tale ambito e delle questioni di relazioni internazionali. I suoi settori di attività comprendono l'integrazione sociale, la tolleranza e la non discriminazione, gli istituti penitenziari, la consulenza legale, la tutela degli interessi dei malati mentali e la prevenzione della discriminazione nei loro confronti, i reati generati dall'odio e i richiedenti asilo.

Contatti del Centro lettone per i diritti dell'uomo:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Lettonia

Tel.: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraoffice@humanrights.org.lv

Altri

Il Il link si apre in una nuova finestraServizio per il patrocinio a spese dello Stato (Juridiskās palīdzības administrācija, JPA) opera in conformità alla Il link si apre in una nuova finestralegge sul patrocinio a spese dello Stato (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), alla Il link si apre in una nuova finestralegge sull'indennizzo delle vittime da parte dello Stato (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) e al regolamento del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2005, n. 869 che stabilisce la Il link si apre in una nuova finestraCarta del Servizio per il patrocinio a spese dello Stato (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Il JPA esamina le domande di patrocinio a spese dello Stato e decide se concederlo o rifiutarlo; esamina le richieste di indennizzo da parte dello Stato e decide se effettuare il versamento o rifiutarlo; esamina le domande relative alla concessione dello statuto di fornitore di patrocinio a spese dello Stato e conclude i relativi contratti e svolge altri compiti in conformità alle leggi e ai regolamenti succitati.

Il modulo per ottenere lo status di fornitore di patrocinio a spese dello Stato è disponibile sul sito internet del Servizio all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, nella sezione "Juridiskās palīdzības sniedzējiem" [fornitori di patrocinio a spese dello Stato].

Contatti del Servizio per il patrocinio a spese dello Stato

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Linea telefonica gratuita: + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrajpa@jpa.gov.lv

Associazione Asilo "Casa sicura"

L'Il link si apre in una nuova finestraONG "Patvērums ʻDrošā mājaʼ" (Asilo "Casa sicura") è stata fondata al fine di sviluppare servizi di sostegno per le vittime della tratta di esseri umani e per gli immigrati legali, compresi i richiedenti asilo, i rifugiati e le persone cui è stato concesso uno stato alternativo, in modo da garantire il diritto delle singole persone a ricevere un'assistenza e una protezione adeguate; di promuovere la riabilitazione e la reintegrazione di persone che sono state vittime della tratta di esseri umani e di fornire servizi di sostegno agli immigrati legali, con lo sviluppo di forme interattive di formazione e cooperazione con le istituzioni pubbliche statali e locali, e le organizzazioni sociali e cristiane in Lettonia o in altre parti del mondo. A settembre 2010 l'associazione è stata riconosciuta organizzazione di pubblica utilità. Dal 2007 ha ottenuto il diritto di fornire alle vittime della tratta di esseri umani servizi di riabilitazione sociale finanziati dallo Stato.

Contatti:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: Il link si apre in una nuova finestradrosa.maja@gmail.com

Ultimo aggiornamento: 25/12/2023

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Lussemburgo

Organi giurisdizionali nazionali

I diritti fondamentali sono sanciti da testi internazionali come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e da alcune convenzioni delle Nazioni Unite, nonché dalla Costituzione del Lussemburgo e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto riguarda il diritto europeo.

I diritti fondamentali sanciti da questi testi giuridici possono essere invocati dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, sia esso penale, civile, commerciale o amministrativo.

È quindi opportuno osservare che ogni violazione di un diritto fondamentale potrà essere sanzionata da sentenze emesse dai tribunali nazionali, che si tratti di un tribunale civile o penale o eventualmente di un tribunale commerciale o amministrativo.

Il link si apre in una nuova finestrahttps://justice.public.lu/fr.html

Il link si apre in una nuova finestrahttps://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Difensore civico (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

Il difensore civico dipende dalla Camera dei deputati (Chambre des deputés); nell'esercizio delle sue funzioni non riceve istruzioni da nessun'altra autorità.

Il suo compito è quello di raccogliere i reclami di persone fisiche o giuridiche di diritto privato formulati nell'ambito di una causa che le riguardi e relativi al funzionamento delle amministrazioni dello Stato e dei comuni, nonché degli istituti pubblici dello Stato e dei comuni, ad esclusione delle loro attività industriali, finanziarie e commerciali. In tale contesto il difensore civico può essere adito per denunce riguardanti direttamente o indirettamente i diritti umani.

Se una persona fisica o giuridica di diritto privato, nell'ambito di una causa che la riguardi, ritiene che una delle autorità di cui al paragrafo precedente non abbia operato conformemente alla missione che è chiamata a svolgere o che contravvenga a convenzioni, leggi e regolamenti in vigore può chiedere, con reclamo individuale scritto o con dichiarazione resa verbalmente alla sua segreteria, la trasmissione della causa al difensore civico.

Il reclamo deve essere preceduto da apposite procedure amministrative presso gli organi chiamati in causa al fine di ottenere soddisfazione.

Il reclamo presentato al difensore civico non interrompe i termini per ricorrere, soprattutto dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il difensore civico non può intervenire in un procedimento in corso dinanzi a un giudice, né mettere in discussione la fondatezza di una decisione giurisdizionale. Tuttavia, in caso di non esecuzione di una decisione giudiziaria passata in giudicato, il difensore civico può ingiungere all'organismo chiamato in causa di conformarvisi entro il termine che esso avrà stabilito.

Il reclamo deve essere riferito a una causa concreta riguardante l'autore del reclamo. I reclami non possono avere ad oggetto il funzionamento dell'amministrazione in generale.

Quando ritiene che un reclamo sia giustificato, il difensore civico offre consigli all'autore del reclamo e al servizio dell'amministrazione interessato fornendo a questi ultimi tutte le raccomandazioni che reputa utili ai fini di una composizione amichevole del reclamo per il quale è stato interpellato. In particolare, queste raccomandazioni possono comportare proposte volte a migliorare il funzionamento del servizio in questione.

Se, nell'ambito di un reclamo per cui è stato adito, il difensore civico ritiene che l'applicazione della decisione contestata determini una situazione di iniquità, egli può, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative, raccomandare al servizio chiamato in causa qualsiasi soluzione che permetta di risolvere equamente la situazione del reclamante e suggerire le modifiche che egli ritiene opportuno apportare ai testi legislativi o normativi che sono alla base della decisione in questione.

La decisione del difensore civile di non dare seguito a un reclamo non è suscettibile di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Lussemburgo

Tel.: +352 26270101
Fax: +352 26270102

Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ombudsman.lu/
email: Il link si apre in una nuova finestrainfo@ombudsman.lu

Organi specializzati per i diritti umani

Commissione consultiva dei diritti dell'uomo (Commission consultative des droits de l'Homme, CCDH)

La commissione consultiva dei diritti dell'uomo, o CCDH, è un organo consultivo del governo incaricato di promuovere e tutelare i diritti umani nel Granducato di Lussemburgo. In tal senso essa trasmette al governo pareri, studi, prese di posizione e raccomandazioni che formula in totale indipendenza su tutte le questioni di portata generale riguardanti i diritti dell'uomo nel Granducato di Lussemburgo. Nei suoi pareri, la commissione richiama l'attenzione del governo sulle misure che essa ritiene possano favorire la tutela e la promozione dei diritti umani. Il primo ministro trasmette i pareri, gli studi, le prese di posizione e le raccomandazioni della commissione alla Camera dei deputati.

Si tratta di un organo del governo puramente consultivo, che non ha alcun potere decisionale.

La CCDH non è competente per trattare casi individuali.

Nell'ambito del suo operato la CCDH:

  • esamina liberamente qualsiasi questione che rientri nelle sue competenze, sia sottoposta dal governo, sia decisa di propria iniziativa su proposta dei suoi membri o di qualsiasi persona od organizzazione;
  • ascolta qualsiasi persona e riceve ogni eventuale informazione e documento necessari alla valutazione di situazioni di sua competenza;
  • si rivolge all'opinione pubblica direttamente o tramite organi di stampa, soprattutto per rendere pubblici suoi pareri e raccomandazioni;
  • alimenta una concertazione con altri organi, giurisdizionali o non giurisdizionali, sulla promozione e la tutela dei diritti umani.

Commission consultative des droits de l'Homme

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Lussemburgo

Tel.: +352 26202852
Fax: +352 26202855

Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://ccdh.public.lu/
email: Il link si apre in una nuova finestrainfo@ccdh.public.lu

Difensore civico per i minori e i giovani (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Funzioni dell'OKaJu

La legge del 1º aprile 2020 che istituisce il difensore civico per i minori e i giovani definisce le funzioni dell'OKaJu:

  1. esamina le denunce riguardanti violazioni dei diritti dei minori; formula raccomandazioni per porre rimedio alla situazione segnalata;
  2. analizza i sistemi esistenti al fine di raccomandare agli organismi competenti eventuali adeguamenti necessari per garantire una migliore tutela e promozione a lungo termine dei diritti dei minori;
  3. segnala violazioni dei diritti dei minori agli organismi competenti;
  4. fornisce consulenza alle persone fisiche o giuridiche su come esercitare i diritti dei minori;
  5. sensibilizza i minori in merito ai loro diritti e l'opinione pubblica in merito ai diritti dei minori;
  6. formula pareri su tutti i disegni di legge, i progetti di legge e i progetti di regolamenti granducali che hanno un impatto sul rispetto dei diritti dei minori;
  7. formula pareri su richiesta del governo o della Camera dei deputati in merito a qualsiasi questione relativa ai diritti dei minori.

I membri dell'OKaJU esercitano le proprie funzioni senza intervenire nei procedimenti giudiziari in corso.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare al difensore civico per i minori e i giovani una richiesta scritta o orale di consulenza sull'esercizio dei diritti dei minori.

La risposta del difensore civico per i minori e i giovani può essere scritta o orale, a seconda della forma della richiesta.

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

2, rue Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo

Tel.: +352 26123124
Fax: +352 26123125

Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://ork.lu/index.php/en/

Centro per la parità di trattamento (Centre pour l'égalité de traitement)

Il Centro per la parità di trattamento svolge le proprie funzioni in totale indipendenza con il compito di promuovere, analizzare e vigilare sulla parità di trattamento tra tutte le persone, senza discriminazioni fondate su razza, origine etnica, sesso, religione o convinzioni, disabilità ed età.

Nell'ambito del proprio incarico il Centro può in particolare:

  • pubblicare relazioni, esprimere pareri e raccomandazioni e condurre studi su tutte le questioni legate alle discriminazioni di cui sopra;
  • produrre e fornire qualsiasi informazione e documento utile nell'ambito del proprio incarico;
  • fornire aiuto alle persone che si reputano vittime di una discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della legge sulla parità di trattamento del 28 novembre 2006, mettendo a loro disposizione un servizio di consulenza e orientamento volto a informare le vittime sui loro diritti individuali, sulla legislazione, la giurisprudenza e i mezzi per far valere i propri diritti.

Alcune informazioni riguardanti situazioni o casi individuali, di cui i membri vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio incarico, sono soggette al segreto professionale. Tuttavia il segreto professionale non osta la comunicazione alle autorità giudiziarie competenti di qualsiasi informazione suscettibile di costituire, per la vittima, una discriminazione quale definita all'articolo 1 della legge in materia.

I membri del Centro esercitano le proprie funzioni senza intervenire nei procedimenti giudiziari in corso.

I membri del Centro hanno il diritto di chiedere qualsiasi informazione, atto o documento necessari allo svolgimento del proprio incarico, ad esclusione di quelli coperti dal segreto medico o da altro segreto professionale.

Centre pour l'égalité de traitement

B.P. 2026
L-1020 Lussemburgo

Tel.: +352 26483033
Fax: +352 26483873

Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://cet.lu/fr/
email: Il link si apre in una nuova finestrainfo@cet.lu

Commissione nazionale per la protezione dei dati (Commission nationale pour la protection des données)

La Commissione nazionale per la protezione dei dati è un'autorità istituita sotto forma di ente pubblico che assolve in totale indipendenza i compiti di cui è investita.

Ogni anno rende conto dell'esecuzione dei propri compiti in una relazione scritta destinata ai membri del governo riuniti in consiglio.

La commissione nazionale per la protezione dei dati è incaricata di:

  • controllare e verificare la legalità della raccolta e dell'utilizzo dei dati soggetti a trattamento e informare i responsabili del trattamento sui loro obblighi;
  • vigilare sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, in particolare sul rispetto della privacy, e informare il pubblico sui diritti delle persone interessate;
  • ricevere ed esaminare le denunce e le richieste di verifica riguardanti la liceità dei trattamenti;
  • consigliare il governo, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, in merito alle conseguenze dell'evoluzione delle tecnologie di trattamento delle informazioni in relazione al rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone; in tal senso può far procedere a studi, indagini o perizie.

La Commissione nazionale è inoltre incaricata di garantire l'applicazione delle disposizioni della legge modificata dal 30 maggio 2005 sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei suoi regolamenti di esecuzione.

Qualsiasi persona agente in prima persona oppure tramite il proprio avvocato o tramite qualsiasi altra persona fisica o giuridica debitamente autorizzata può presentare alla Commissione nazionale una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali in riferimento a un trattamento. La persona interessata viene informata del seguito riservato alla sua domanda.

In particolare, qualsiasi persona interessata può chiedere alla Commissione nazionale di verificare la liceità di un trattamento dei dati personali in caso di rifiuto o limitazione dell'esercizio del diritto di accesso della persona in questione.

La Commissione nazionale denuncia alle autorità giudiziarie le infrazioni di cui venga a conoscenza.

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: +352 261060-1
Fax: +352 261060-29

Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://cnpd.public.lu/fr.html

Ufficio nazionale per l'accoglienza (Office national de l'accueil (ONA))

L'Ufficio nazionale per l'accoglienza (ONA) è stato istituito con Il link si apre in una nuova finestralegge del 4 dicembre 2019. Le disposizioni della nuova legge sull'accoglienza sono entrate in vigore il 1º gennaio 2020.

L'ONA sostituisce l'Ufficio lussemburghese per l'accoglienza e l'integrazione (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)) istituito dalla Il link si apre in una nuova finestralegge modificata del 16 dicembre 2008 concernente l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri nel Granducato di Lussemburgo.

Le funzioni dell'ONA sono le seguenti:

  1. organizzare l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della Il link si apre in una nuova finestralegge del 18 dicembre 2015 relativa alla protezione internazionale e alla protezione temporanea;
  2. gestire strutture ricettive riservate all'alloggio temporaneo dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi della Il link si apre in una nuova finestracitata legge del 18 dicembre 2015;
  3. collaborare con altri organismi nella creazione e nella gestione di strutture ricettive per l'alloggio temporaneo dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;
  4. collaborare con le autorità competenti per promuovere la costruzione e la sistemazione di strutture ricettive per l'alloggio temporaneo dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

L'ONA collabora con gli organismi europei e internazionali nello svolgimento di tali compiti.

In casi eccezionali, debitamente giustificati da motivi familiari, umanitari o sanitari, l'ONA può concedere un sostegno ad hoc ai cittadini di paesi terzi, quali definiti all'articolo 3, lettera c), della Il link si apre in una nuova finestralegge modificata del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione, che non hanno diritto agli aiuti e alle indennità esistenti.

Office national de l'accueil (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Lussemburgo

Tel.: +352 24785700
Fax: +352 24785720

Sito internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://ona.gouvernement.lu/en/service.html
email: Il link si apre in una nuova finestrainfo@olai.public.lu

Accesso alla giustizia

Servizio di accoglienza e di informazione giuridica (Service d'accueil et d'information juridique)

Istituito presso gli organi giurisdizionali, il Servizio di accoglienza e di informazione giuridica è posto sotto l'autorità del procuratore generale dello Stato (procureur général d'Etat). Il suo compito è quello di accogliere i privati e di fornire informazioni generali sulla portata dei loro diritti e sui canali e mezzi da mettere in atto ai fini della tutela di tali diritti.

Il Servizio di accoglienza e di informazione giuridica è incaricato di:

  • accogliere i privati e indirizzarli ai servizi competenti, fornendo loro le informazioni e i mezzi tecnici necessari;
  • informare i privati in generale sui loro diritti rispetto ai problemi posti e ai canali e ai mezzi utili per farli valere;
  • ascoltare le loro doglianze sulle difficoltà riscontrate nell'esercitare il proprio diritto e proporre i mezzi per porvi rimedio.

Il Servizio di accoglienza e di informazione giuridica fornisce esclusivamente informazioni verbali, ad esclusione di qualsiasi consulenza scritta.

Service d'accueil et d'information juridique - Lussemburgo

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Lussemburgo

Tel.: +352 475981-345/325/600

Il link si apre in una nuova finestrapgsin@justice.etat.lu

Service d'accueil et d'information juridique - Diekirch

Justice de paix

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel.: +352 802315

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per procedimenti giudiziari, extragiudiziali, contenziosi e non contenziosi, a prescindere dal fatto che la persona in questione sia parte in giudizio come attrice o come convenuta. Per avere diritto al patrocinio a spese dello Stato, il reddito del richiedente deve essere insufficiente, vale a dire equivalente al reddito di integrazione sociale (revenu d'insertion sociale (REVIS)). Quest'insufficienza di risorse è valutata in base al reddito e alla ricchezza di colui che richiede l'assistenza, ma anche delle persone con cui vive in comunione domestica.

Il patrocinio a spese dello Stato viene negato alla persona la cui azione è palesemente irricevibile, priva di fondamento, abusiva o sproporzionata per oggetto rispetto alle spese da sostenere.

Il patrocinio non viene concesso se il richiedente ha il diritto di ottenere da terzi, a qualunque titolo, il rimborso delle spese che saranno coperte con il gratuito patrocinio.

Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato ha il diritto di essere assistito da un avvocato e da qualsiasi pubblico ufficiale del quale sia richiesta l'assistenza nell'ambito di una causa, di un'istanza o della relativa esecuzione.

Spetta al presidente dell'ordine degli avvocati (Bâtonnier de l'Ordre des avocats) oppure al membro del consiglio dell'ordine, appositamente delegato dal suddetto presidente, della circoscrizione del luogo di residenza del richiedente, decidere in merito all'attribuzione del gratuito patrocinio. In assenza di residenza, è competente il presidente del consiglio dell'ordine di Lussemburgo oppure il membro del consiglio dell'ordine appositamente delegato dal presidente.

Le persone con risorse insufficienti si rivolgono al presidente nelle sue udienze o per iscritto.

Se una persona trattenuta dalla polizia afferma di avere il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e ne fa domanda, l'avvocato che la assiste durante il fermo trasmette la richiesta al presidente dell'ordine degli avvocati.

Sito internetIl link si apre in una nuova finestrahttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Per la circoscrizione giudiziaria di Lussemburgo

Presidente del consiglio dell'ordine di Lussemburgo
Servizio di assistenza giudiziaria (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
L-2013 Lussemburgo

Tel.: +352 467272-1

Per la circoscrizione giudiziaria di Diekirch

Presidente del consiglio dell'ordine di Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Ungheria

I. Tribunali nazionali

I.1. Tribunali

I.2. Corte costituzionale

II. Istituzioni nazionali per i diritti umani - Difensore civico

II.1. Commissario per i diritti fondamentali

II.2. Organi specializzati per i diritti dell'uomo

II.2.1. Autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà d'informazione

II.2.2. Autorità per le pari opportunità

II.2.3. Consiglio indipendente di istruzione delle denunce contro la polizia

III. Altro

III.1. Pubblico ministero della Repubblica ungherese

III.2. Assistenza alle vittime

III.3. Patrocinio a spese dello Stato



I. Tribunali nazionali

I. 1. Tribunali

1. Compiti

Conformemente alla Legge fondamentale dell'Ungheria (Costituzione ungherese), il ruolo dei giudici è amministrare la giustizia. È quindi loro competenza pronunciarsi nelle cause penali e nelle controversie tra privati, decidere in merito alla legittimità delle decisioni amministrative e dei decreti delle amministrazioni locali e stabilire se un ente locale sia venuto meno agli obblighi legislativi previsti dalla legge. Possono inoltre essere incaricati per legge di altri casi su cui debba decidere un tribunale.

I principi che garantiscono l'indipendenza giudiziaria sono sanciti dalla Legge fondamentale: i giudici sono soggetti solo alla legge, non possono ricevere istruzioni sull'esercizio della funzione giudicante e possono essere sollevati dall'incarico soltanto sulla base delle motivazioni e in conformità alle procedure specificate dalla legge. Non possono far parte di partiti politici o partecipare ad attività politiche.

2. Organizzazione

In Ungheria la giustizia è amministrata dai seguenti organi: la Kúria (Corte suprema di cassazione ungherese), le corti d'appello regionali, i tribunali regionali, i tribunali distrettuali e i tribunali amministrativi e del lavoro.

Tra i vari livelli giudiziari non esiste alcun rapporto gerarchico. I tribunali di più alto grado di giurisdizione non hanno alcun potere direttivo su quelli di grado inferiore. I giudici emettono sentenze conformi alla legge e in linea con le loro convinzioni morali.

Járásbíróságok (Tribunali distrettuali)

I tribunali distrettuali sono competenti a esaminare in primo grado la maggior parte delle cause. In Ungheria la funzione giudicante è svolta attualmente da 111 tribunali distrettuali. In ungherese i tribunali distrettuali sono chiamati “kerületi bíróság”. Nei 23 distretti di Budapest operano in totale sei egyesített kerületi bíróság (tribunali distrettuali unificati). I tribunali distrettuali sono organi giurisdizionali di primo grado e sono diretti da un presidente.

Közigazgatási és munkaügyi bíróságok (Tribunali amministrativi e del lavoro)

In Ungheria esistono 20 tribunali amministrativi e del lavoro che, come indicato dalla denominazione, si occupano esclusivamente di cause amministrative e del lavoro. Il loro compito principale consiste nel riesaminare le decisioni amministrative o pronunciarsi nelle cause relative a rapporti di lavoro e similari.

Törvényszékek (Tribunali regionali)

I tribunali regionali sono competenti in primo o secondo grado. Il deferimento di una causa a un tribunale regionale può avvenire in due modi. Il primo si verifica quando una sentenza pronunciata in primo grado (cioè, da un tribunale distrettuale o da un tribunale amministrativo e del lavoro) è impugnata da una parte interessata. Tuttavia, ed è questo il secondo modo, alcuni procedimenti sono avviati nei tribunali regionali, che di conseguenza agiscono quali tribunali di primo grado. Il diritto procedurale (il codice di procedura civile e la legge in materia di procedura penale) stabilisce quali siano i casi interessati, ad esempio, in base agli importi in causa o al fatto che si tratti di un'istanza specifica o di un illecito penale particolarmente grave. I tribunali regionali sono composti da collegi, sezioni e divisioni penali, civili, economiche, amministrative e del lavoro, che operano sotto la direzione del presidente.

Ítélőtáblák (Corti d'appello regionali)

Le cinque corti d'appello regionali, che rappresentano il livello intermedio tra i tribunali regionali e la Corte suprema di cassazione, sono state istituite per alleggerire il carico di lavoro dell'ex Corte suprema. Le decisioni dei tribunali regionali sono impugnate dalle corti d'appello regionali. Le corti d'appello regionali operano quali tribunali di terzo grado nei procedimenti penali in cui il l'organo giudiziario pronunciatosi in secondo grado è un tribunale regionale. Le corti d'appello regionali sono organizzate in collegi e sezioni penali e civili, che operano sotto la direzione di un presidente.

Kúria (Corte suprema di cassazione ungherese)

La Corte suprema di cassazione è la massima autorità giudiziaria in Ungheria ed è diretta dal relativo presidente. Il suo compito principale consiste nel garantire l'uniformità e la coerenza della prassi giurisprudenziale, mediante l'adozione di "decisioni di uniformità", che contengono indicazioni su questioni di principio e sono vincolanti per i giudici.

La Corte suprema di cassazione:

  • decide, nei casi previsti dalla legge, in merito ai ricorsi presentati contro decisioni dei tribunali e delle corti d'appello regionali;
  • esamina le istanze di revisione;
  • adotta decisioni di uniformità, vincolanti per i giudici;
  • esamina la giurisprudenza che emerge dalle cause definitivamente chiuse e in tale contesto analizza e riesamina la prassi giurisprudenziale dei tribunali;
  • emana decisioni di principio;
  • adotta decisioni sull'incompatibilità dei decreti locali con altre leggi e sull'eventuale annullamento;
  • adotta decisioni sull'inottemperanza agli obblighi legislativi previsti dalla legge da parte degli enti locali.

La Corte suprema di cassazione è composta da collegi giudicanti, collegi per le decisioni di uniformità, collegi che si occupano di autorità locali e dell'emanazione di principi, nonché da sezioni penali, civili, amministrative e del lavoro e da sezioni che si occupano di analisi della giurisprudenza.

Országos Bírósági Hivatal (Ufficio giudiziario nazionale) e Országos Bírói Tanács (Consiglio nazionale della magistratura)

Il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale svolge funzioni centralizzate relative all'amministrazione dei tribunali, ha poteri di gestione nell'ambito del capitolo della legge sul bilancio relativo alle autorità giudiziarie ed esercita funzioni di controllo sulle attività amministrative dei presidenti delle corti regionali d'appello e dei tribunali regionali. Il Consiglio nazionale della magistratura, organo indipendente eletto e composto esclusivamente da giudici, è l'organismo di vigilanza per l'amministrazione centralizzata dei tribunali. Oltre ai compiti di controllo, il Consiglio nazionale della magistratura partecipa altresì all'amministrazione dei tribunali.

3. Informazioni di contatto

Országos Bírósági Hivatal
Indirizzo: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Indirizzo postale 1363 Budapest Pf.: 24.

Telefono: +36 (1) 354 41 00
Fax: +36 (1) 312-4453

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraobh@obh.birosag.hu
Il link si apre in una nuova finestraSito Internet dei tribunali

I.2. Corte costituzionale

1. Compiti

L'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) è l'organo competente in via principale in materia di tutela della Legge fondamentale. La Corte costituzionale è tenuta a proteggere lo Stato di diritto democratico, l'ordine costituzionale e i diritti garantiti dalla Legge fondamentale, a tutelare la coerenza interna del sistema giuridico e a garantire l'applicazione del principio della suddivisione dei poteri.

La Corte costituzionale è stata istituita dall'Assemblea nazionale nel 1989. La Legge fondamentale stabilisce le norme fondamentali relative ai doveri e alla "ragion d'essere" della Corte costituzionale, mentre le principali norme organizzative e procedurali sono contenute nella legge sulla Corte costituzionale. Le norme di dettaglio sulle procedure della Corte costituzionale sono definite nel regolamento di procedura.

2. Organizzazione

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, eletti a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale, per un mandato di 12 anni. Possono essere nominati giudici della Corte costituzionale i giuristi insigni o i professionisti del diritto che abbiano maturato almeno vent'anni di esperienza professionale in un determinato ambito giuridico. Il presidente della Corte costituzionale è eletto dall'Assemblea nazionale tra i giudici che la compongono, per un mandato pari alla durata restante del suo mandato come giudice della Corte.

La Corte costituzionale si riunisce in plenaria, in collegi di cinque giudici o in composizione monocratica. Le decisioni sulla costituzionalità delle leggi e su altri casi di importanza maggiore sono prese dalla plenaria.

L'Ufficio della Corte costituzionale, che svolge compiti organizzativi, operativi, amministrativi e decisionali, è presieduto dal Segretario generale, eletto dalla plenaria su proposta del presidente.

3. Poteri

Esame preliminare della conformità alla Legge fondamentale

Il promotore di una legge, il governo o il presidente dell'Assemblea nazionale può chiedere all'Assemblea nazionale di sottomettere alla Corte Costituzionale un atto legislativo adottato ai fini di un controllo di costituzionalità volto a verificare la conformità dell'atto alla Legge fondamentale.

Inoltre, qualora ritenga che le disposizioni dell'atto legislativo siano contrarie alla Legge fondamentale, il presidente della Repubblica è tenuto a sottoporre il testo legislativo alla Corte, affinché ne verifichi la conformità alla Legge fondamentale. Se la Corte costituzionale stabilisce che l'atto legislativo esaminato è in conflitto con la Legge fondamentale, il testo non potrà essere promulgato.

Controllo ex post della conformità alla Legge fondamentale (procedura di esame a posteriori)

Introdotta nel 2012, questa procedura può essere avviata su iniziativa del governo, di un quarto dei membri del Parlamento, del Commissario per i diritti fondamentali, del presidente della Corte suprema di cassazione o del Procuratore generale.

Nell'ambito di tale procedura, la Corte costituzionale annulla le disposizioni contestate ritenute contrarie alla Legge fondamentale.

Avvio di una procedura individuale di controllo su richiesta di un giudice

Qualora, durante un procedimento, ritenga che la norma da applicare sia contraria alla Legge fondamentale, il giudice è tenuto a sottoporre il caso all'esame della Corte costituzionale. Nel caso di un procedimento avviato da un giudice, la Corte costituzionale può stabilire che la legge o la disposizione giuridica è contraria alla Legge fondamentale e dichiararla inapplicabile al caso in questione o persino in generale.

Ricorsi costituzionali

I ricorsi costituzionali sono uno degli strumenti più importanti per la tutela dei diritti fondamentali. Possono essere utilizzati nel caso in cui i diritti fondamentali del ricorrente previsti dalla Legge fondamentale siano stati violati nel corso del deposito della sentenza. Una violazione di questo tipo può verificarsi durante un procedimento riguardo a un caso in cui è applicata una norma contraria alla Legge fondamentale o laddove una decisione emessa sul merito dello stesso caso o qualunque altra decisione confermi che il procedimento era contrario alla Legge fondamentale. In via eccezionale, è possibile presentare un ricorso costituzionale qualora i diritti fondamentali del ricorrente siano stati violati direttamente in un caso senza decisione del giudice. La Corte costituzionale annullerà le leggi o le sentenze ritenute contrarie alla Legge fondamentale.

Esame dei conflitti con gli accordi internazionali

La legge sulla Corte costituzionale prevede che un atto legislativo ungherese possa essere esaminato per verificarne la conformità agli accordi internazionali. La procedura può essere avviata su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, del Governo, del Commissario per i diritti fondamentali, del presidente della Corte suprema di cassazione, del Procuratore generale o di un giudice per quanto concerne la legge da applicare in un determinato caso.

La Corte costituzionale può prevedere l'annullamento totale o parziale di qualunque legge ritenuta in conflitto con un accordo internazionale e può chiedere al legislatore di prendere le misure del caso per rimediare alla conflittualità entro un termine fissato.

Altre competenze

La Corte costituzionale interpreta le disposizioni della Legge fondamentale riguardanti specifiche questioni costituzionali, su proposta dell'Assemblea nazionale o di una sua commissione permanente, del presidente della Repubblica o del governo, laddove l'interpretazione possa derivare direttamente dalla Legge fondamentale.

Tutti possono presentare alla Corte costituzionale una proposta di riesame di una decisione presa dall'Assemblea nazionale chiedendo un referendum o respingendone l'indizione obbligatoria.

Il Parlamento nazionale può prosciogliere l'organo dei rappresentanti di un ente locale o un governo autonomo di minoranza, qualora operino contrariamente alla Legge fondamentale. Prima di ciò la Corte costituzionale emana un parere sul caso su iniziativa del governo.

Compete alla Corte costituzionale effettuare la procedura di rimozione dall'incarico del presidente della Repubblica, su proposta dell'Assemblea nazionale.

La Corte costituzionale può risolvere determinati conflitti di competenza fra enti pubblici o fra amministrazioni locali e altri enti pubblici.

La Corte costituzionale può decidere d'ufficio che una misura sia contraria alla Legge fondamentale per un'omissione legislativa e, in tal caso, può chiedere all'ente responsabile dell'omissione di porvi rimedio.

4. Informazioni di contatto

Indirizzo: 1015 Budapest, Donáti u. 35–45.
Indirizzo postale 1535 Budapest, Pf. 773.

Telefono: +36 (1) 488 31 00

Il link si apre in una nuova finestraSito Internet della Corte costituzionale
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II. Istituzioni nazionali per i diritti umani - Difensore civico

II.1. Az Alapvető Jogok Biztosa (Commissario per i diritti fondamentali - un'istituzione delle Nazioni Unite per i diritti umani)

1. Commissario per i diritti fondamentali

In linea con la Legge fondamentale dell'Ungheria, l'Assemblea nazionale ha adottato la legge relativa al commissario per i diritti fondamentali, che istituisce un sistema di difesa civica nuovo e uniforme.

Il commissario per i diritti fondamentali risponde solo al Parlamento. Il difensore civico è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, basato esclusivamente sulla Legge fondamentale e su altre normative. Il difensore civico è eletto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale su proposta del presidente della Repubblica per un mandato di sei anni e riferisce annualmente circa il proprio lavoro alla stessa Assemblea.

Il commissario per i diritti fondamentali può essere rieletto una volta. Conformemente alla legge sul commissario per i diritti fondamentali, il commissario è affiancato da due commissari aggiunti: il commissario aggiunto responsabile della protezione degli interessi delle generazioni future e il commissario aggiunto responsabile della tutela dei diritti delle minoranze etniche presenti in Ungheria. I due commissari aggiunti sono eletti dall'Assemblea nazionale su proposta del commissario per i diritti fondamentali, anch'egli eletto dall'Assemblea nazionale.

2. Procedure e azioni

Il primo compito del difensore civico è condurre indagini sulle violazioni dei diritti fondamentali e adottare misure generali o specifiche per porvi rimedio.

Nei limiti posti dalla legge che ne disciplina i poteri, il difensore civico decide l'azione che considera opportune tra:

  • una raccomandazione rivolta all'organo di controllo che vigila sull'organismo responsabile della violazione dei diritti fondamentali affinché risolva la situazione;
  • un'azione avviata dall'organismo interessato al fine di correggere la violazione;
  • una proposta di procedura della Corte costituzionale;
  • l'esecuzione di un controllo da parte della Corte suprema di cassazione riguardo alla compatibilità di un decreto delle amministrazioni locali con altre leggi;
  • l'avvio di un'azione della Procura, tramite il Procuratore generale;
  • l'avvio di un procedimento penale dinanzi all'organismo competente, nel caso in cui il difensore civico abbia il ragionevole sospetto che sia stato commesso un reato minore o un illecito disciplinare. In caso di reato, il procedimento è avviato d'ufficio;
  • una proposta di modifica, di annullamento o di pubblicazione di una legge o di uno strumento giuridico di amministrazione dello Stato da parte di un organo autorizzato a legiferare o emanare detti strumenti;
  • in ultima istanza, la presentazione del caso all'Assemblea nazionale nell'ambito della relazione annuale.

Chiunque ritenga che gli atti o le omissioni di un'autorità abbiano violato o potrebbero violare in modo diretto i suoi diritti fondamentali può rivolgersi al commissario per i diritti fondamentali, a condizione che l'interessato abbia esaurito tutti i mezzi amministratavi di ricorso – ad esclusione dei riesami giudiziari delle decisioni amministrative – oppure qualora non vi siano mezzi di ricorso disponibili.

Il commissario per i diritti fondamentali e i commissari aggiunti monitorano il rispetto dei diritti delle minoranze etniche presenti in Ungheria e gli interessi delle generazioni future.

Il commissario per i diritti fondamentali può non esaminare l'operato dell'Assemblea nazionale, del presidente della Repubblica, della Corte costituzionale, dell'Ufficio statale di revisione contabile ungherese o della Procura, ad eccezione dell'organo investigativo di quest'ultima.

Il commissario può decidere di non intervenire se

  • è trascorso più di un anno dalla pubblicazione della decisione amministrativa definitiva nel caso oggetto di ricorso;
  • il procedimento è iniziato prima del 23 ottobre 1989;
  • il procedimento giudiziario è finalizzato a rivedere la decisione amministrativa o è già stata emessa una decisione giudiziaria definitiva;
  • la persona che presenta l'istanza non ha rivelato l'identità degli interessati e l'indagine non può essere condotta in mancanza di queste informazioni.

Nessuno può essere discriminato per aver fatto ricorso al commissario per i diritti fondamentali.

Le denunce possono essere depositate:

  • elettronicamente, selezionando la voce "Ügyet szeretnék indítani" (Presentare un'istanza) dal menù del sito www.ajbh.hu o con l'ausilio del "Intelligens űrlap" (Modulo intelligente) reperibile sullo stesso sito web;
  • via e-mail, all'indirizzo: panasz@ajbh.hu;
  • di persona, presso lo sportello per le denunce dell'Ufficio del commissario per i diritti fondamentali (Budapest V. ker., Nádor u. 22.) previo appuntamento;
  • per posta, all'indirizzo: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (Ufficio del Commissario per i diritti fondamentali) 1387 Budapest Pf. 40.

La presentazione dell'istanza e le procedure attuate dal Commissario sono gratuite. All'istanza dovrà essere allegata una copia dei documenti prodotti sino a quel momento nel caso in questione, nonché ogni documento necessario alla sua valutazione.

3. Divulgazione di informazioni di interesse pubblico

A norma della legge sulle denunce e la divulgazione nell'interesse pubblico, dal 1° gennaio 2014 per divulgare informazioni di interesse pubblico è possibile utilizzare il sistema elettronico protetto gestito dal commissario per i diritti fondamentali. Con la divulgazione di informazioni di interesse pubblico, si pone l'attenzione su situazioni da correggere o eliminare negli interessi della comunità o dell'intera società. Una divulgazione di informazioni nell'interesse pubblico può includere anche una raccomandazione.

Le informazioni di interesse pubblico da divulgare possono essere trasmesse:

  • elettronicamente, mediante il sistema elettronico protetto (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa);
  • di persona, presso lo sportello per le denunce dell'Ufficio del commissario per i diritti fondamentali (Budapest V. ker., Nádor u. 22.) previo appuntamento.

4. Meccanismo nazionale di prevenzione OPCAT

Dal 1° gennaio 2015, il Commissario per i diritti fondamentali esercita, direttamente o mediante i suoi servizi, la funzione di meccanismo preventivo nazionale in Ungheria per il protocollo opzionale alle Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tra i compiti del meccanismo preventivo nazionale rientrano:

  • ispezionare i luoghi di detenzione a fini preventivi e in seguito a segnalazioni;
    • o intervistare i detenuti;
    • esaminare la documentazione;
  • inviare riscontri;
  • consultarsi con le autorità;
  • formulare raccomandazioni;
  • elaborare relazioni.

5. Informazioni di contatto

Indirizzo: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
Indirizzo postale 1387 Budapest Pf. 40.

Telefono: (+36-1) 475-7100
Fax: (+36-1) 269-1615

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapanasz@ajbh.hu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ajbh.hu/hu

II.2. Organi specializzati per i diritti dell'uomo

II.2.1. II.2.1. Autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà d'informazione

1. Compiti e organizzazione

Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla divulgazione di informazioni di interesse pubblico sono diritti costituzionali fondamentali. A norma dell'articolo VI della Legge fondamentale dell'Ungheria:

1) Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa, delle comunicazioni e della reputazione.

2) Ognuno ha il diritto alla protezione dei propri dati personali, nonché alla conoscenza e alla divulgazione di informazioni di interesse pubblico.

3) L'applicazione del diritto alla protezione dei dati personali e all'accesso alle informazioni di interesse pubblico è sottoposta al controllo di un'autorità indipendente istituita da legge organica.

Il Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - NAIH (l'autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà di informazione) ha sostituito il difensore civico per la protezione dei dati, operativo dal 1995 al 2011. Dal 1° gennaio 2012 il NAIH contribuisce a garantire il rispetto dei diritti in materia di informazione mediante altri strumenti normativi (ad esempio, l'imposizione di ammende nel settore della riservatezza dei dati).

L'essenza di tali diritti, gli obblighi dei titolari del trattamento, nonché l'organizzazione e le procedure del NAIH sono definite nella legge in materia di informazione (legge CXII del 2011 sui diritti all'autodeterminazione informativa e alla libertà di informazione), mentre i requisiti specifici di determinate procedure di trattamento dei dati sono contenuti in altre normative pertinenti (ad esempio la legge sulle forze di polizia e la legge sull'istruzione pubblica). La sezione 1 della legge in materia di informazione è intesa a tutelare la sfera privata delle persone fisiche e a garantire la trasparenza nel settore pubblico.

Il NAIH è un organismo indipendente e autonomo. Suddiviso in dipartimenti a livello organizzativo, è diretto da un presidente nominato dal presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro per un mandato di nove anni.

2. Poteri

Il compito principale del NAIH consiste nel condurre indagini in materia di protezione dei dati e di libertà di informazione in seguito a segnalazioni e denunce (trasmesse elettronicamente, per iscritto o di persona) e nell'avviare d'ufficio un procedimento amministrativo nei casi riguardanti la protezione dei dati (qualora la presunta violazione interessi più persone o possa danneggiare seriamente gli interessi o arrecare danni considerevoli).

L'Autorità può inoltre condurre procedimenti amministrativi d'ufficio per il controllo delle informazioni classificate, segnalare alle autorità giudiziarie le violazioni relative a informazioni di interesse pubblico o a informazioni rese pubbliche per ragioni di interesse pubblico e intervenire nelle azioni giudiziarie. Conserva altresì un registro sulla protezione dei dati

All'autorità è inoltre conferito il potere di formulare pareri sulla legislazione pertinente, di rappresentare l'Ungheria nei comitati comuni dell'UE per la protezione dei dati e di svolgere – su richiesta del titolare del trattamento e dietro pagamento di un corrispettivo – verifiche relative alla protezione dei dati.

3. Informazioni di contatto

Indirizzo: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Indirizzo postale 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefono: (+36-1) 391-1400

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraugyfelszolgalat@naih.hu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.naih.hu/

II.2.2. Autorità per le pari opportunità

1. Compiti e organizzazione

A norma della legge sulla parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità, l'applicazione dell'obbligo di garantire la parità di trattamento in Ungheria è prevista dall'Egyenlő Bánásmód Hatóság (Autorità per le pari opportunità), che ha competenza sull'intero territorio nazionale. L'Autorità è un organismo governativo autonomo, indipendente e soggetto soltanto alla legge. Non è vincolata da istruzioni di altri enti, svolge i suoi compiti in modo a sé stante e non è soggetta a indebite ingerenze. Effettua solo gli incarichi affidatigli per legge. L'Autorità è diretta da un presidente nominato per nove anni dal presidente della Repubblica su proposta del Primo ministro.

Il primo compito e l'attività principale dell'Autorità è esaminare le denunce e segnalazioni ricevute per problemi di discriminazione. L'autorità è coadiuvata da una rete di sportelli per la parità di trattamento che garantiscono una copertura nazionale.

Ai sensi della legge in materia, per violazione dell'obbligo di pari trattamento (discriminazione) si intende ogni discriminazione nei confronti di una persona a causa di una caratteristica protetta reale o percepita.

Le caratteristiche protette ai sensi della legge sono:

  1. genere;
  2. razza;
  3. colore della pelle;
  4. nazionalità;
  5. appartenenza nazionale;
  6. lingua madre;
  7. disabilità;
  8. stato di salute;
  9. credo religioso o filosofico;
  10. opinione politica o di altro tipo;
  11. situazione familiare;
  12. maternità (gravidanza) o paternità;
  13. orientamento sessuale;
  14. identità di genere;
  15. età;
  16. origine sociale;
  17. patrimonio;
  18. natura a tempo parziale o durata fissa dei rapporti lavorativi o simili;
  19. appartenenza a un'associazione di rappresentanza di interessi;
  20. altre condizioni, peculiarità o caratteristiche.

Nella categoria "altre condizioni" possono essere ritenuti "caratteristiche protette" altri tratti ed elementi non elencati nella legge, ma di natura simile, conformemente all'interpretazione della legge data dall'Autorità.

L'Autorità effettua indagini su violazioni che coinvolgono persone e gruppi i cui aspetti tutelati sono ampiamente definiti nella legge. Agisce di norma su richiesta della o delle persone vittime della discriminazione. Tuttavia, anche le organizzazioni della società civile o le associazioni di rappresentanti possono avviare un procedimento dinanzi all'Autorità in caso di violazioni o minacce di violazioni che interessino un gruppo che presenta uno o più aspetti tutelati. L'Autorità può agire d'ufficio contro lo Stato ungherese, i governi locali e i governi autonomi di minoranza, le rispettive istituzioni, le organizzazioni che agiscono in qualità di autorità pubbliche, forze di difesa ungheresi e agenzie responsabili dell'applicazione della legge. Gli ambiti d'indagine più comuni dell'Autorità sono l'occupazione, la previdenza sociale, i servizi sanitari, l'alloggio, l'istruzione e la fornitura di beni e servizi.

2. Poteri

L'Autorità svolge le sue indagini nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Nel corso dei procedimenti si applicano norme specifiche in materia probatoria. La parte lesa (denunciante) è tenuta a dimostrare di essere stata sfavorita e che al momento dell'infrazione possedeva – o è stata ritenuta possedere dal colpevole dell'atto – una caratterista protetta definita per legge. Se la persona che ha presentato la denuncia presenta prove al riguardo, l'altra parte (la parte oggetto del procedimento) deve dimostrare che le circostanze corroborate dagli elementi probatori presentati dal denunciante non si siano verificate, che fossero in linea con il requisito della parità di trattamento oppure non fosse necessario rispettare tale requisito nel rapporto giuridico in questione.

L'Autorità cerca sempre di raggiungere un accordo tra le parti prima di emettere la propria decisione e, laddove riesca, approva la risoluzione. Se le parti non giungono a un accordo, l'Autorità formula una decisione nel merito del caso, basata sulle indagini condotte. Nel caso confermi la violazione dell'obbligo di parità di trattamento, potrà imporre, come sanzione, la correzione dell'illecito, il divieto di comportamenti illeciti in futuro, la pubblicazione della decisione definitiva che attesta l'avvenuta violazione, l'imposizione di un'ammenda dai 50 000 HUF ai 6 milioni di HUF e l'applicazione di ulteriori conseguenze legali previste da normative specifiche. La decisione dell'Autorità non può essere impugnata mediante ricorso amministrativo, ma può essere sottoposta al riesame del tribunale amministrativo e del lavoro nei contenziosi amministrativi.

Oltre alle indagini in casi specifici di discriminazione, all'Autorità sono assegnati diversi altri incarichi definiti dalla legge. Ad esempio, fornire informazioni e assistenza agli interessati al fine di intentare azioni giudiziarie in caso di violazione della parità di trattamento, emettere pareri sui progetti di legge in materia di parità di trattamento, presentare proposte legislative in questo ambito, informare i cittadini e l'Assemblea nazionale sulla situazione riguardante l'applicazione della parità di trattamento, cooperare con le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali, ecc.

L'Autorità fa parte della rete europea degli enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), che riunisce oltre 40 organizzazioni membro di 33 paesi europei, che operano nei rispettivi paesi quali organi per le pari opportunità. Il personale dell'Autorità per le pari opportunità partecipa ai lavori dei gruppi di lavoro tematici di Equinet, nonché alle sessioni e ai seminari organizzati più volte l'anno, per restare aggiornato sulle evoluzioni più recenti nello sviluppo internazionale del diritto in materia di parità di trattamento e per scambiare esperienze con i rappresentanti delle organizzazioni europee che svolgono compiti simili a quelli dell'Autorità.

L'Autorità partecipa regolarmente agli eventi e ai progetti tematici dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) e della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) nell'ambito delle sue relazioni internazionali.

Maggiori informazioni sull'Autorità per le pari opportunità sono reperibili sul relativo sito web.

3. Informazioni di contatto

Sede: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

Numero di telefono: (+36-1) 795-2975
Numero di fax: (+36-1) 795-0760

Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.egyenlobanasmod.hu/

II.2.3. Consiglio indipendente di istruzione delle denunce contro la polizia

1. Compiti e organizzazione

Nel 2008 l'Assemblea nazionale ha deciso di istituire il Független Rendészeti Panasztestület (Consiglio indipendente di istruzione delle denunce contro la polizia), al fine di creare un organismo specifico per le denunce sporte contro le procedure di polizia. Il Consiglio è composto da membri eletti dall'Assemblea nazionale per un termine di sei anni, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza, non vincolati da istruzioni altrui e le cui norme procedurali sono previste dalla legge.

Il contesto giuridico in cui opera è disciplinato innanzitutto dalla legge sulle forze di polizia. La finalità del Consiglio è condurre indagini sulle procedure di denuncia di competenza della polizia, indipendenti dai rapporti gerarchici, dalla prospettiva della protezione dei diritti fondamentali. Il Consiglio esamina le operazioni delle forze di polizia a partire da denunce specifiche di singoli casi e non in modo generale e aleatorio.

2. Poteri e procedure

Chi può sporgere denuncia? Quando e dove?

Può sporgere denuncia, indipendentemente dalla propria cittadinanza, chiunque sia stato oggetto di:

  • una misura di polizia o ne abbia subito le ripercussioni;
  • un'omissione da parte della polizia;
  • una misura coercitiva della polizia, che abbia comportato una violazione o una restrizione dei diritti fondamentali dell'interessato.

Le denunce possono essere presentate di persona, mediante delega o dal legale rappresentante (in caso di minori o di persona senza capacità di intendere, attraverso il tutore legale). Il termine per sporgere denuncia è di 20 giorni dalla misura, omissione o misura coercitiva della polizia oppure, nel caso in cui il denunciante se ne sia reso conto solo in seguito, entro 20 giorni dalla data della constatazione. Le denunce possono essere trasmesse a mezzo posta (in tal caso l'istanza deve essere firmata personalmente dal denunciante), fax o posta elettronica sul sito web del Consiglio oppure di persona negli orari di apertura del Consiglio (previo appuntamento).

In caso di ostacolo oggettivo che impedisca al denunciante di presentare la domanda entro il termine fissato, il ritardo può essere giustificato qualora l'interessato ne attesti la ragione (ad esempio, un ricovero ospedaliero di lungo periodo).

Se il termine di venti giorni è scaduto ma non sono trascorsi trenta giorni dalla violazione (o dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza), è ancora possibile presentare denuncia rivolgendosi al capo dell'organo di polizia (capo o commissario di polizia) i cui ufficiali hanno applicato la misura oggetto di denuncia. In questi casi il procedimento di denuncia sarà espletato dal capo della stazione di polizia in questione.

Cosa esamina il Consiglio?

  • L'obbligo di esecuzione dei doveri e delle istruzioni delle forze di polizia, le relative violazioni od omissioni (in particolare, l'obbligo di intervento, la proporzionalità, l'obbligo di riconoscibilità, l'obbligo di fornire assistenza, ecc.);
  • le misure della polizia o le omissioni di atti di polizia e la relativa legittimità (in particolare per quanto concerne i controlli di identità, le perquisizioni di abiti, bagagli e veicoli, gli arresti, i fermi per interrogatorio, le procedure di controllo degli stranieri, i provvedimenti attuati in residenze private, le misure di applicazione del codice stradale , ecc.);
  • l'impiego e la legittimità di misure coercitive (in particolare, coercizione fisica, manette, agenti chimici, armi stordenti, blocchi stradali, uso di armi da fuoco, misure di dispersione della folla, ecc.).

In quali casi il Consiglio non è autorizzato ad avviare un procedimento o a condurre un esame di merito del caso?

Non essendo autorizzato per legge, il Consiglio non ha il potere né quindi il diritto di:

  • valutare osservazioni generali, suggerimenti e critiche o informazioni di interesse pubblico;
  • indagare su reati minori oppure ridurre o eliminare eventuali sanzioni amministrative comminate;
  • esaminare la legittimità delle attività condotte nel corso di un procedimento penale;
  • riconoscere danni;
  • stabilire le responsabilità penali, amministrative o disciplinari dei funzionari di polizia intervenuti;
  • verificare la legittimità delle decisioni prese in un procedimento amministrativo o penale.

Inoltre, laddove in un altro procedimento in corso, ad esempio un procedimento penale o amministrativo, le forze di polizia effettuino un atto discutibile, il denunciante dovrà utilizzare i mezzi di ricorso disponibili e presentare le proprie obiezioni nel procedimento in corso. Fanno eccezione i casi di obiezione da parte del denunciante riguardo al modo con cui è stato eseguito l'atto procedurale in questione (ad esempio, il tono di voce utilizzato nell'interrogatorio di un testimone, le modalità di perquisizione del domicilio), che possono essere esaminati anche dal Consiglio.

Informazioni necessarie sui procedimenti

Per ottenere un'indagine sul proprio caso, il denunciante può decidere se rivolgersi al capo del distretto di polizia che ha messo in atto la misura oggetto della denuncia oppure al Consiglio. L'interessato può quindi scegliere di fare esaminare la denuncia a un organismo facente parte della struttura organizzativa della polizia (capo del distretto che ha attuato la misura) oppure a un organo indipendente esterno (il Consiglio). Allo stesso tempo, tale disposizione è intesa a garantire la separazione tra i due procedimenti e l'avvio di un solo procedimento alla volta – nello specifico quella scelta dal denunciante.

Il Consiglio può inoltre condurre inchieste sulle eventuali denunce presentate alla polizia e, qualora rilevi un caso in cui sono soddisfatte le condizioni di intervento, notifica di conseguenza il denunciante e il distretto di polizia che si occupa del caso. Entro otto giorni dal ricevimento della notificazione, il denunciante può chiedere al distretto di polizia di esaminare la denuncia in seguito alla verifica effettuata dal Consiglio. Il distretto di polizia responsabile del caso deve sospendere il procedimento sino al ricevimento della notificazione del Consiglio. Il rinvio può essere chiesto dallo stesso denunciante durante tutto il procedimento di denuncia contro la polizia fino all'emissione della decisione amministrativa definitiva e, se le condizioni per il rinvio sono soddisfatte, la denuncia continuerà a essere esaminata nell'ambito della procedura prevista dal Consiglio.

Nell'esame nel merito della denuncia, l'obiettivo del Consiglio è determinare se le misure di polizia descritte nella denuncia siano state applicate nel rispetto delle norme, fossero necessarie, giustificate e proporzionate e abbiano costituito una violazione dei diritti fondamentali del denunciante.

Se nel corso dell'esame viene accertata una violazione dei diritti fondamentali del denunciante, il Consiglio è tenuto altresì a valutare la gravità della violazione in considerazione di tutte le circostanze del caso. Qualora concluda che

  • non si è verificata alcuna violazione (ad esempio, perché i diritti fondamentali del denunciante sono stati oggetto di legittime restrizioni),
  • la violazione di un diritto fondamentale non può essere confermata per contraddizioni nelle dichiarazioni che non possono essere corrette a partire dai documenti disponibili,
  • vi è stata un'effettiva violazione di un diritto fondamentale, ma di importanza minore,

il Consiglio presenterà la sua valutazione al capo del distretto di polizia competente, che deciderà in conformità alla procedura di denuncia basata sulle norme ufficiali che disciplinano le forze di polizia e tenendo conto della posizione legale esposta dal Consiglio nella valutazione. Il denunciante può impugnare la decisione, anche sottoponendola a un controllo giurisdizionale, in conformità alla legge sulle norme generali in materia di procedure e servizi amministrativi. Qualora ritenga di potere subire un pregiudizio o tema le eventuali ripercussioni, il denunciante può opporsi previamente al rinvio della procedura di denuncia dal Consiglio al distretto di polizia competente. Tuttavia, in questi casi il Consiglio sarà tenuto a chiudere la procedura per l'impossibilità di deferire il caso conseguente all'obiezione del denunciante.

Laddove constati una grave violazione dei diritti fondamentali, il Consiglio trasmetterà la sua valutazione – a seconda del distretto interessato – al commissario capo della polizia nazionale ungherese, al direttore generale dell'organismo incaricato delle attività interne di prevenzione e di accertamento dei reati o al direttore generale dell'organo preposto alla lotta al terrorismo, cui spetterà decidere sulla denuncia in base alle norme applicabili e tenendo conto della posizione giuridica stabilita dalla valutazione del Consiglio. Se la decisione dell'organo che si occupa del caso diverge dalla valutazione del Consiglio, sarà necessario definirne le motivazioni su cui è basata. Ovviamente, una decisione della polizia così depositata può essere impugnata dinanzi ai giudici. La valutazione del Consiglio può essere utilizzata nel corso del procedimento.

Altre norme specifiche sulle attività del Consiglio sono contenute nel rispettivo regolamento consultabile sul sito web del Consiglio.

3. Informazioni di contatto

Indirizzo postale H-1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Telefono: +36-1/441-6501
Fax: +36-1/441-6502

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@repate.hu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.repate.hu/index.php?lang=hu

III. Altro

III.1. Pubblico ministero della Repubblica ungherese

1. Organizzazione della Procura

La Procura della Repubblica ungherese è un'autorità indipendente prevista dalla Costituzione, soggetta soltanto alla legge.

È presieduta e diretta dal Procuratore generale, che è nominato dall'Assemblea nazionale tra i procuratori per un termine di nove anni e che, di conseguenza, risponde per legge al Parlamento. Il Procuratore generale è tenuto a riferire annualmente sull'attività della Procura.

In Ungheria gli organi della Procura sono:

  1. l'Ufficio del procuratore generale;
  2. organi d'appello del procuratore capo;
  3. uffici del procuratore capo;
  4. procure distrettuali.

In casi giustificati possono essere istituiti procuratori capo distrettuali o procure distrettuali per lo svolgimento di indagini del Pubblico ministero e di altri compiti della Procura.

In Ungheria esistono cinque organi d'appello del procuratore capo e ventuno uffici del procuratore capo (uno metropolitano, diciannove provinciali e uno investigativo centrale), che operano sotto la direzione dell'Ufficio del procuratore generale. La struttura organizzativa degli uffici del procuratore capo – ad eccezione dell'ufficio centrale investigativo del procuratore capo – è suddivisa essenzialmente tra le attività di diritto penale e di diritto pubblico.

Gli uffici della procura a livello circoscrizionale e distrettuale sotto la direzione del procuratore capo competente dell'area metropolitana e della contea si occupano dei casi non affidati ad altri organi della procura per legge o istruzioni del Procuratore generale nonché di realizzare i compiti relativi alle indagini della procura.

L'istituto nazionale di criminologia, Országos Kriminológiai Intézet (Istituto scientifico e di ricerca della Procura) fa parte della Procura, ma non ha funzioni giudiziarie. Il suo compito consiste nello sviluppare teorie e pratiche in materia di ricerca criminologica, criminologia e scienze penalistiche.

2. Compiti principali della Procura

Il Procuratore generale e la Procura sono indipendenti e in qualità di procuratore pubblico nell'amministrazione della giustizia sono gli unici istituti responsabili dell'applicazione della funzione punitiva dello Stato. La procura persegue i reati, procede contro altri atti illeciti e omissioni e promuove la prevenzione della criminalità.

Il Procuratore generale e la Procura

  1. esercitano i diritti relativi alle indagini previsti dalla legge;
  2. rappresentano il Pubblico ministero nei procedimenti giudiziari;
  3. verificano la legalità dell'operato dei servizi detentivi;
  4. esercitano altri poteri e responsabilità conferiti loro dalla legge in quanto garanti dell'interesse pubblico.

La Procura

  1. conduce le indagini nei casi previsti dal diritto processuale penale (indagini del Pubblico ministero);
  2. controlla che le indagini indipendenti condotte dalle autorità di vigilanza siano conformi alla legge (controllo delle indagini);
  3. esercita altri diritti connessi alle indagini stabiliti per legge;
  4. esercita, in qualità di Pubblico ministero, il potere di messa in stato di accusa conferito dalla legge alle autorità pubbliche, rappresenta il Pubblico ministro nei procedimenti giudiziari ed esercita il diritto di ricorso previsto dalla legge in materia di procedura penale;
  5. esercita il controllo legale sulla legittimità di pene, sanzioni secondarie, atti e misure coercitive di privazione o restrizione della libertà e misure di follow-up, controllando altresì la conformità alla legge in relazione alla conservazione di banche dati contenenti informazioni in materia penale e amministrativa e sui criminali più ricercati, nonché alle decisioni sulla negazione centrale dell'accesso ai dati elettronici. Partecipa inoltre ai procedimenti presieduti dai giudici;
  6. contribuisce alla corretta applicazione della legge nei procedimenti giudiziari (coinvolgimento dei procuratori nei procedimenti giudiziari e di volontaria giurisdizione dinanzi ai tribunali civili, del lavoro, amministrativi ed economici);
  7. promuove il rispetto della legge da parte degli organi che agiscono in qualità di autorità pubbliche o incaricati di gestire le controversie stragiudiziali;
  8. presta particolare attenzione al perseguimento dei reati commessi da o contro minori e alla conformità alle norme specifiche riguardanti i procedimenti amministrativi e penali avviati contro i minori, contribuisce al rispetto dei diritti dei minori nei casi definiti dalla legge e avvia i procedimenti necessari per adottare le dovute misure di protezione dei minori;
  9. assolve i compiti derivanti da obblighi internazionali, in particolare, per quanto concerne l'erogazione e le richieste di assistenza legale;
  10. assolve i compiti dell'Ungheria connessi alla partecipazione a Eurojust;
  11. assicura la rappresentanza legale nella cause intentate per la compensazione di infrazioni e danni causati nel corso delle sue attività.

A fini di tutela dell'interesse pubblico, la Procura contribuisce a garantire il rispetto della legge da parte di qualsiasi soggetto e, in caso di violazione della stessa, agisce per il ripristino e il mantenimento della legalità, nei casi e secondo le modalità specificati dalla legge. Se non diversamente previsto dalla legge, la Procura è tenuta a intervenire qualora l'organo tenuto a correggere una violazione delle norme non prenda le misure necessarie, nonostante l'obbligo al riguardo previsto dalla Legge fondamentale, da un atto legislativo o da una altra normativa o strumento giuridico di amministrazione statale oppure laddove sia necessario un intervento immediato del procuratore per porre fine alla violazione di un diritto dovuta a un'inosservanza della legge.

I poteri e le responsabilità non penali di interesse pubblico attribuiti alle procure come contributo all'amministrazione della giustizia sono definiti in una legislazione specifica. Un procuratore pubblico esercita tali poteri intentando procedimenti legali e di giurisdizione volontaria, nonché avviando procedimenti di autorità amministrative e depositando ricorsi.

3. Informazioni di contatto

Procura generale: Dott. Péter Polt
Sede: 1055 Budapest, Markó u. 16.
Indirizzo postale 1372 Budapest, Pf. 438.

Numero di telefono: +36-1354-5500

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@mku.hu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://mklu.hu/

III.2. Assistenza alle vittime

L'Áldozatsegítő Szolgálat (il servizio di assistenza alle vittime) fornisce assistenza innanzitutto alle vittime di danni fisici o mentali (traumi psicologici, shock) o che hanno subito perdite come conseguenza diretta di un illecito o di un reato contro il patrimonio. Lo Stato esamina le esigenze delle vittime e garantisce loro i servizi idonei del caso.

1. Procedura

I servizi di assistenza alle vittime sono forniti da unità organizzative specifiche dell'amministrazione metropolitana (provinciale). Le vittime possono rivolgersi a un qualunque servizio di assistenza alle vittime per chiedere aiuto per rivendicare i propri diritti e presentare domanda di assistenza finanziaria immediata, perché sia loro riconosciuto lo status di vittima e per il risarcimento (Il link si apre in una nuova finestraPDF).

Le domande per l'assistenza finanziaria immediata, per il riconoscimento dello stato di vittima o per il risarcimento devono essere presentate compilando gli appositi moduli (Il link si apre in una nuova finestraModulo di domanda, Il link si apre in una nuova finestraModulo per il riconoscimento dello status di vittima). I servizi di assistenza alle vittime aiutano nella compilazione dei moduli.

Le procedure di assistenza alle vittime sono gratuite.

Le domande di assistenza finanziaria immediata possono essere presentate entro cinque giorni dall'illecito o dal reato contro il patrimonio. Il termine per la presentazione delle domande di risarcimento è di tre mesi dalla data del reato – fatti salvi i casi previsti dalla legge relativa al sostegno alle vittime e al risarcimento dello Stato.

I ricorsi contro le decisioni prese dai servizi di assistenza alle vittime devono essere presentati entro 15 giorni al servizio di assistenza competente, ma indirizzate all'Ufficio di giustizia.

2. Servizi

In base a quanto previsto dalla legge in materia, i servizi erogati sono:

  • assistenza nella presentazione delle denunce. I servizi di assistenza alle vittime apportano alle vittime il sostegno appropriato, per modalità e portata, alle esigenze di riconoscimento dei loro diritti fondamentali, fornendo consulenza riguardo ai diritti e ai doveri nei procedimenti penali e amministrativi, alle condizioni di accesso ai servizi sanitari, all'assicurazione sanitaria, alle prestazioni sociali e ad altre forme di sostegno dello Stato, e garantendo in questo contesto informazioni, consulenza legale, sostegno psicologico e altre forme di assistenza pratica;
  • assistenza finanziaria immediata: nel corso di un procedimento penale, può essere erogato un sostegno finanziario stabilito dalla legge per l'alloggio, gli indumenti, i trasporti, gli alimenti e i costi medici e funerari, laddove la vittima non sia in grado di sostenere questi costi in conseguenza dell'illecito o del reato contro il patrimonio;
  • riconoscimento dello status di vittima: nel corso di un procedimento penale, i servizi di assistenza alle vittime certificano lo status di vittima del cliente mediante un'attestazione ufficiale basata sui documenti della polizia, che la vittima può utilizzare per le procedure amministrative e di altro tipo, dal rilascio di documenti sino alla concessione del patrocinio a spese dello Stato;
  • assistenza ai testimoni: i testimoni chiamati a comparire durante un'udienza possono rivolgersi al funzionario del tribunale responsabile dell'assistenza ai testimoni del tribunale per chiedere consulenza. Il funzionario dell'assistenza ai testimoni è una persona incaricata di dare indicazioni ai testimoni sulla deposizione, in linea con la legislazione pertinente, al fine di facilitarne la comparizione in aula;
  • garanzia di un alloggio sicuro: lo Stato garantisce un alloggio sicuro alle persone di cittadinanza ungherese o a quelle che possono spostarsi liberamente e risiedere in Ungheria, che sono state riconosciute vittime di tratta di esseri umani, indipendentemente dall'avvio di un processo penale.
  • risarcimento a carico dello Stato: i familiari di una persona deceduta o che ha subito gravi lesioni in conseguenza di un reato violento contro una persona può chiedere un risarcimento a carico dello Stato erogato in un'unica soluzione o con sussidi mensili a seconda delle loro esigenze, come previsto dalla legge.

3. Informazioni di contatto

Linea di assistenza alle vittime disponibile gratuitamente 24/7 dalle reti in Ungheria:

+36 (1) 80 225 225

Il link si apre in una nuova finestraServizi di assistenza alle vittime

Ulteriori informazioni dettagliate sull'Il link si apre in una nuova finestraassistenza alle vittime.

III.3. Patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, l'obiettivo principale perseguito dal servizio competente in materia di patrocinio a spese dello Stato (Jogi Segítségnyújtó) è assicurare alle persone prive di mezzi assistenza giudiziaria nel far valere i loro diritti o nel risolvere una controversia legale – entro certi limiti e con modalità specifiche.

1. Procedura

L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria può essere presentata di persona o inviata per posta (Il link si apre in una nuova finestraPatrocinio a spese dello Stato - recapiti) all'unità organizzativa ("ufficio regionale") responsabile dell'assistenza giudiziaria presso l'ufficio governativo di contea (metropolitano) competente nel luogo del domicilio o della residenza abituale del richiedente o, in assenza di questi, all'indirizzo di corrispondenza o al luogo di lavoro, compilando e firmano un modulo (Il link si apre in una nuova finestrahttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/dokumentumok-jogi-segitsegnyujtas) e allegandovi tutti i documenti necessari. La presentazione dell'istanza è gratuita.

Dopo l'emissione di una decisione (definitiva) di ammissione da parte dell'ufficio regionale, l'interessato può usufruire dei servizi di uno dei difensori d'ufficio (avvocati, studi legali, organizzazioni della società civile) iscritto nell'elenco dell'Ufficio di giustizia (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.kimisz.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/nevjegyzek).

I ricorsi contro le decisioni del servizio competente in materia di patrocinio a spese dello Stato devono essere presentati entro 15 giorni all'ufficio regionale, ma indirizzate all'Ufficio di giustizia.

2. Forme base di patrocinio a spese dello Stato

A.) Assistenza nei procedimenti stragiudiziali

  • se non è ancora stato avviato un procedimento per risolvere una controversia;
  • consulenza e/o redazione di documenti;
  • non dà diritto a essere rappresentati in giudizio. L'avvocato d'ufficio può non agire a nome o per conto del cliente.

B.) Assistenza nei procedimenti giudiziali

  • se un procedimento è già in corso;
  • comprende la rappresentanza legale;
  • non può essere concessa al colpevole del reato o dell'illecito;
  • alla vittima può essere garantita la rappresentanza legale a partire dalle fasi dell'indagine e dell'azione giudiziaria del procedimento penale.

C.) Nei casi semplici, il servizio competente formula un breve parere orale senza verificare il reddito del cliente.

3. Requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato

A) Nei procedimenti civili e di giurisdizione volontaria

  • se il reddito e la situazione patrimoniale del cliente soddisfano i criteri previsti dalla legge, lo Stato si fa carico dell'onorario del difensore d'ufficio/del legale rappresentante o anticipa le spese per i servizi legali per un anno;
  • lo Stato anticipa le spese per i servizi legali per tutti i clienti che il servizio di assistenza alle vittime abbia ritenuto nell'ambito di una procedura individuale vittime di un reato e che soddisfino i requisiti in termini di reddito e patrimonio definiti dalla legge.

B) Nei procedimenti penali

  • se il reddito e la situazione patrimoniale del cliente soddisfano i criteri previsti dalla legge, lo Stato anticipa per un anno l'onorario del difensore d'ufficio/legale rappresentante;
  • lo Stato anticipa le spese per i servizi legali per tutti i clienti che il servizio di assistenza alle vittime abbia ritenuto nell'ambito di una procedura individuale vittime di un reato e che soddisfino i requisiti in termini di reddito e patrimonio definiti dalla legge.

C.) Norme comuni

I clienti devono dimostrare, presentando i documenti specificati nella legge sul patrocinio a spese dello Stato, il loro reddito e quello degli altri componenti del nucleo familiare.

La legge specifica i casi in cui il patrocinio a spese dello Stato non può essere concesso, come ad esempio nella stipula di contratti, a meno che le parti che concludono il contratto presentino una richiesta comune di assistenza e qualora siano rispettate tutte le condizioni per l'ammissione all'assistenza, o nei casi relativi alle dogane, ecc.

4. Informazioni di contatto

Il link si apre in una nuova finestraUffici regionali:

Ulteriori informazioni dettagliate sul Il link si apre in una nuova finestrapatrocinio a spese dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 22/12/2017

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Malta

Giudici nazionali

Difensore civico

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Altro

Giudici nazionali

Recapiti

First Hall Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
Constitutional Court
Courts of Justice
Republic Street,
Valletta
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa la suddetta giurisdizione

Chiunque ritenga di aver subito, di subire attualmente o che possa verosimilmente subire la violazione di una qualsiasi disposizione contenuta negli articoli 33‑45 (diritti umani fondamentali) della Costituzione, o qualsiasi altra persona che la Civil Court, First Hall di Malta ha facoltà di nominare su istanza della persona che sostiene tale violazione, può chiedere riparazione alla Civil Court, First Hall, fatto salvo qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge con riferimento alla medesima questione.

Requisito fondamentale per avviare un’azione in materia di diritti umani è che la persona che agisce sia direttamente interessata sotto il profilo giuridico.

È importante sottolineare che, prima di proporre un’azione di risarcimento dinanzi alla First Hall, Civil Court, Constitutional jurisdiction, è indispensabile avere esaurito tutti i rimedi disponibili, vale a dire gli altri mezzi di ricorso adeguati.

Pertanto, se una persona ritiene di aver subito una violazione dei suoi diritti umani, essa deve innanzitutto esaurire i rimedi disponibili e soltanto dopo potrà avviare un’azione dinanzi alla First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction). Ciascuna delle parti può impugnare la pronuncia del suddetto giudice dinanzi alla Consitutional Court (Corte costituzionale), che è dunque giudice di secondo grado. È possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo unicamente in caso di soccombenza dinanzi alla Consitutional Court oppure qualora la persona interessata continui a dissentire riguardo alla pronuncia di quest’ultimo giudice.

Breve descrizione della procedura successiva al deposito di un’istanza

Quando sorge una questione di natura costituzionale dinanzi a una Magistrate’s Court (tribunale monocratico), detto organo ne verifica la futilità o l’irragionevolezza che, se constatate, ostano al diritto d’impugnazione. Se, invece, la questione non è ritenuta futile o irragionevole, la Magistrate’s Court trasmette la causa alla First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction). La persona che si ritiene danneggiata dalla sentenza della First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction) può impugnarla dinanzi alla Constitutional Court la quale, una volta pronunciatasi, rinvia nuovamente la causa alla Magistrate’s Court.

Le domande dinanzi alla First Hall, Civil Court devono esporre in maniera chiara e concisa i fatti all’origine della denuncia, indicando la disposizione o le disposizioni della Costituzione che si ritiene siano state violate, lo siano attualmente o possano verosimilmente esserlo.

La domanda deve altresì specificare il rimedio richiesto dal ricorrente, purché – se la domanda è ammessa – al giudice sia consentito disporre qualsiasi altro rimedio di cui abbia la competenza e che possa ritenere più opportuno.

Procedimento di impugnazione

Per quanto riguarda le cause dinanzi alla First Hall, Civil Court, la domanda va notificata senza indugio al convenuto o all’appellato e il giudice fissa una data per l’udienza entro otto giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda o dal deposito di una comparsa di risposta dell’appellato entro il termine ivi specificato, oppure dalla scadenza di tale termine in assenza di deposito di comparsa di risposta.

L’impugnazione deve avere luogo entro otto giorni lavorativi dalla data della decisione impugnata e l’appellato può depositare una comparsa di risposta scritta entro sei giorni lavorativi dalla data della notifica.

Il giudice da cui promana una decisione, salvo impugnazione dinanzi alla Constitutional Court, in casi urgenti e su richiesta anche soltanto orale di una delle parti immediatamente dopo la pronuncia di tale decisione, può abbreviare i termini per l'impugnazione o per il deposito di una comparsa di risposta. In assenza di una simile richiesta di una delle parti subito dopo la pronuncia della decisione, una qualsiasi di esse potrà formularla con istanza, in forza della quale il giudice che ha pronunciato la decisione emetterà il provvedimento richiesto, previa breve audizione delle parti se lo ritiene necessario.

Una volta fissata la data dell’udienza, il giudice garantisce che, conformemente al principio della corretta amministrazione della giustizia, l’udienza e la trattazione della causa abbiano luogo in tempi rapidi e che l’udienza si tenga sempre in giorni consecutivi, o in date tra loro vicine ove ciò non sia possibile.

Le date delle udienze delle cause instaurate ai sensi della Costituzione e dello European Convention Act (legge sulla convenzione europea), nonché quelle delle cause urgenti, sono fissate nel pomeriggio, ove necessario per non interrompere il programma di lavoro del tribunale e si procede in tal modo nei giorni successivi fino alla chiusura dell’udienza e fino a che la causa non viene rinviata a sentenza.

Breve descrizione dei possibili esiti del procedimento

A partire dal 1987, chiunque, a Malta, una volta terminato il procedimento dinanzi alla First Hall, Civil Court e alla Constitutional Court, continui a non condividere il contenuto della sentenza della Constitutional Court può adire la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo.

Mentre dinanzi alla Constitutional Court possono proporre impugnazione il governo o il singolo cittadino, soltanto quest’ultimo – rimanendo dunque escluso il governo – può rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (diritto di ricorso individuale).

Difensore civico

Recapiti

Office of the Ombudsman
11, St Paul’s Street,
Valletta VLT 1210
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

L’istituzione del Parliamentary Ombudsman (difensore civico del Parlamento) si basa sul principio della tutela dei diritti del singolo e sulla necessità di un controllo giuridico nei confronti di coloro cui sono attribuiti pubblici poteri. Esso si è rivelato uno strumento importante per lo sviluppo di regole sul funzionamento dell’amministrazione, come pure per lo sviluppo dell’applicazione uniforme e corretta della legge. Essendo un funzionario del Parlamento, il difensore civico integra l’attività di questa istituzione monitorando l’operato dell’amministrazione. In tal modo, la creazione della carica di difensore civico rafforza l’istituzione parlamentare unitamente al processo democratico con cui il Parlamento controlla l’amministrazione.

Il difensore civico effettua indagini in seguito alle denunce dei cittadini che ritengono di aver subito una violazione dei propri diritti economici, sociali e culturali derivante dalla cattiva amministrazione prodotta da un uso scorretto intenzionale o involontario del potere esecutivo ovvero da una condotta scorretta, irragionevole o inadeguata delle pubbliche autorità coinvolte.

Tali denunce possono riguardare:

  • il ritardo eccessivo ed evitabile nell’adozione di decisioni, nell’evasione della corrispondenza e nel garantire ai cittadini i loro diritti;
  • l’applicazione ingiusta di norme e procedure e la mancata osservanza delle procedure corrette;
  • la condotta e le prassi amministrative non conformi con le modalità con cui gli organismi pubblici hanno agito in passato in circostanze analoghe;
  • il diniego di accesso a informazioni che interessano direttamente i cittadini e il rifiuto di fornire informazioni plausibili;
  • la disparità di trattamento di cittadini che si trovano nella stessa situazione;
  • la scortesia dei funzionari pubblici nei confronti dei cittadini;
  • gli errori nella gestione di questioni riguardanti i cittadini;
  • l’applicazione rigida e inflessibile di norme e procedure, tale da generare squilibri;
  • la mancata informazione delle persone circa i diritti di impugnazione a loro riconosciuti e le modalità di ricorso avverso decisioni che pregiudicano i loro interessi;
  • il mancato risarcimento del danno causato ai cittadini da un organismo pubblico e l’assenza di disponibilità verso proposte per fornire il rimedio adeguato, quali scuse, spiegazioni e corresponsione di un risarcimento a titolo di favore anche in assenza di norme giuridiche pertinenti;
  • il mancato rispetto dell’obbligo delle autorità pubbliche di motivare le azioni e le decisioni nei confronti delle persone che ne sono direttamente interessate;
  • la condotta ingiusta, non indipendente e ispirata a pregiudizi nonché i trattamenti preferenziali per qualsivoglia motivo.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Il primo passo che compie il difensore civico nel momento in cui riceve una denuncia è determinarne l’ammissibilità. Nel caso in cui questa risulti inammissibile, al denunciante viene comunicato che il difensore civico non si occuperà del caso. Se, invece, la denuncia è ammissibile, saranno condotte indagini per accertare l'effettiva situazione di cattiva amministrazione.

Le denunce che pervengono all’ufficio del difensore civico sono accettate entro 48 ore e i denuncianti vengono informati dell’assegnazione di un funzionario alle indagini, che assiste il difensore civico nella gestione del loro caso e che è disponibile a incontrarli per una consulenza. Insieme all’accettazione vengono fornite informazioni sull’azione da intraprendere, così che la procedura può proseguire.

Il lasso di tempo medio per le indagini di una denuncia è di 50-60 giorni lavorativi.

Nei casi ammissibili il difensore civico riesamina dapprima le circostanze all'origine della denuncia al fine di stabilire i fatti.

Il difensore civico informa della sua intenzione di effettuare indagini il responsabile dell’ufficio interessato o, a seconda del caso, l’amministratore dell’organismo interessato oppure il sindaco del comune interessato.

Il difensore civico può ascoltare o ottenere informazioni dalle suddette persone come meglio ritiene, formulando le richieste in maniera altrettanto libera. Il difensore civico può convocare testimoni e ha il potere di far prestare loro giuramento così come a chiunque sia coinvolto nelle indagini, chiedendo loro di fornire prove.

È considerata colpevole di reato la persona chiamata a testimoniare che, senza giustificato motivo, rifiuti di rispondere, in coscienza e in fede, alle domande postele dal difensore civico ovvero che rifiuti di produrre la documentazione richiesta. Tuttavia, chiunque renda una testimonianza dinanzi al difensore civico non può essere obbligato a rispondere a domande che potrebbero esporlo al rischio di un’azione penale. Tutti i testimoni hanno diritto ai medesimi privilegi dei testimoni chiamati a deporre dinanzi a un giudice.

In caso di indagini relative a un ufficio, a un organismo o a un’amministrazione locale, il difensore civico, in qualsiasi momento nel corso delle indagini oppure dopo che queste sono state ultimate, può consultare un ministro, un capo servizio, un amministratore, un sindaco o chiunque lo richieda o a cui sia stata inviata una raccomandazione che forma l’oggetto dell’indagine.

Qualora durante le indagini, ovvero a indagini ultimate, il difensore civico ritenga che esistono prove convincenti di una violazione sostanziale di un dovere o di cattiva amministrazione in capo a un funzionario o a un impiegato di un ufficio, di un organismo o di un’amministrazione locale, egli riferirà la questione alle autorità competenti, tra cui la polizia.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

In base alle indagini, il difensore civico costruisce la propria opinione sulla questione se l’azione o la decisione in esame:

  • risulti illegittima
  • sia stata eccessiva, ingiusta, vessatoria o ingiustamente discriminatoria
  • sia stata conforme a una legge o a una prassi effettivamente o potenzialmente irragionevole, ingiusta, vessatoria o ingiustamente discriminatoria
  • si sia interamente o parzialmente basata su un errore di fatto o di diritto
  • sia stata errata.

Nel caso in cui il difensore civico ritenga alternativamente che:

  • la questione debba essere trasmessa all’autorità competente per un ulteriore esame,
  • sia necessario rettificare l’omissione,
  • la decisione debba essere annullata o modificata,
  • debba essere modificata la prassi su cui si è basata la decisione, la raccomandazione, l’azione o l’omissione,
  • debba essere riesaminata la legge su cui si è basata la decisione, la raccomandazione, l’azione o l’omissione,
  • la decisione avrebbe dovuto essere motivata, oppure
  • debbano essere intraprese altre misure,

questi riferisce il proprio parere motivato all’ufficio, all’organismo o alla amministrazione locale adeguati formulando le raccomandazioni che ritiene opportune. In ogni caso, egli è autorizzato a chiedere agli organi anzidetti di comunicargli entro un determinato lasso di tempo le misure di cui suggerisce l’adozione per applicare le proprie raccomandazioni. In presenza di un’indagine, il difensore civico invia altresì copia della sua relazione o della raccomandazione al ministro interessato e al sindaco, se si tratta di un caso connesso a un’amministrazione locale.

Qualora non venga intrapresa alcuna azione entro un ragionevole lasso di tempo dalla stesura della relazione, il difensore civico, a propria discrezione, una volta esaminate le eventuali osservazioni dell’ufficio, dell’organismo o dell’amministrazione locale, ha facoltà di inviare una copia della relazione e delle raccomandazioni al Primo ministro e, in seguito, inviare tale relazione alla House of Representatives (Camera dei rappresentanti) sulla questione che ritiene opportuna.

Salvo per difetto di competenza, nessun procedimento o raccomandazione del difensore civico può essere impugnato dinanzi a un giudice.

Al difensore civico è di norma attribuito il potere di avviare indagini e di esprimere pareri d’ufficio; vale a dire che non gli occorre una denuncia per esaminare una questione o un caso. Il difensore civico può altresì formulare raccomandazioni amministrative e di carattere normativo; egli può inoltre decidere di inviare raccomandazioni all’amministrazione su una variazione, sulle modalità con cui gestisce casi particolari, nonché suggerire una modifica legislativa. La decisione del difensore civico non è tuttavia vincolante, pur contenendo notevole forza morale e politica, nel senso che si tratta dell’espressione di un’istituzione indipendente e rispettata, che suggerisce l’interruzione di una prassi specifica o la modifica di una legge altrettanto specifica. La decisione del difensore civico non può pertanto essere fatta valere dinanzi a un giudice, né può essere emesso un provvedimento giudiziale per l’esecuzione di una decisione di questa istituzione.

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

  • Difensore civico per i diritti del minore

Commissioner for Children (Commissario per i minori)

Recapiti

Commissioner for Children
Centru Hidma Socjali
469, St Joseph High Rd,
Santa Venera SVR 1012
Malta

Unità/organismo che riceve istanze all’interno dell’istituzione (se pertinente)

Agency Appogg

Questo organismo fornisce un servizio di qualità che offre protezione ai bambini e agli adolescenti vulnerabili di età inferiore ai 18 anni, che hanno subito abusi e/o che sono stati abbandonati o che sono a rischio di abuso e/o di abbandono.

I Child Protection Services (servizi per la protezione dei minori) svolgono indagini su segnalazioni ricevute da terzi, nonché da altri professionisti che operano con i minori e le loro famiglie, ogni volta che vi sia il sospetto che un minore stia subendo o rischi di subire un importante pregiudizio a causa di violenze fisiche, sessuali, emotive e/o di una situazione di abbandono.

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Denunce riguardanti questioni familiari di separazione coniugale e di custodia dei figli. Il parere del minore viene di rado ascoltato all’interno di tali procedimenti e, considerato che la decisione del giudice influisce in maniera significativa sulla vita del minore, è fondamentale che si tenga conto delle opinioni del minore in maniera adeguata.

Denunce relative all’istruzione, che riguardano la presenza di pericolose attrezzature edili in prossimità di scuole e le condizioni di alcuni pulmini impiegati come scuolabus.

Denunce riguardanti pronunce giurisdizionali, comprese questioni relative al mantenimento e alla custodia di minori, in cui i genitori sovente contestano decisioni giudiziali sostenendone la parzialità o la lesività nei confronti del minore.

Denunce che riguardano l’iscrizione di minori a club sportivi, in virtù della quale i minori sono sfruttati da detti club, che pertanto non offrono loro la possibilità di godere dei vantaggi dell’attività sportiva e della partecipazione alla stessa. Denunce che riguardano il deterioramento di campi sportivi, da cui derivano preoccupazioni sulla sicurezza dei minori che utilizzano le strutture sportive.

Denunce riguardanti abusi.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Il Commissioner può svolgere un’indagine per qualsiasi fine connesso con l’espletamento delle proprie funzioni, sia su denuncia scritta pervenutagli da terzi, sia di propria iniziativa. Tuttavia, il Commissioner non svolge indagini in merito a singoli e specifici conflitti fra un minore e i suoi genitori o tutori, fra cui questioni riguardanti l’esercizio della potestà genitoriale o qualsiasi altra questione che rientri nella competenza di un organo giurisdizionale e, in tali circostanze, esso è tenuto a motivare il proprio rifiuto al denunciante.

All’atto della decisione di effettuare indagini su una denuncia, il Commissioner ne informa il denunciante e comunica all’ufficio, all’agenzia o all’ente interessato la sua intenzione in proposito.

Il Commissioner ha facoltà di consigliare al denunciante di esperire tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali.

Ai fini delle indagini, il Commissioner può chiedere a chiunque possieda documenti o informazioni pertinenti alle indagini medesime di produrli e/o di trasmetterli in forma scritta e/o presentarsi in un dato luogo e in una determinata data per fornirli sotto giuramento.

Il Commissioner può citare testimoni e chiedere a una persona coinvolta nelle indagini di prestare giuramento per fornire le informazioni pertinenti. Nonostante ciò, nessuno può essere obbligato a fornire informazioni o a produrre documenti che non sarebbe tenuto a fornire o a produrre in un procedimento civile o penale dinanzi a un giudice.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento.

Qualora, nel corso delle indagini, il Commissioner rilevi che l’azione di un singolo violi o potrebbe violare una norma penale, questi riferirà senza indugio il fatto all’Attorney General (Procuratore generale).

Il Commissioner redige e pubblica una relazione sui rilievi riscontrati nell’indagine formale, includendovi le raccomandazioni che ritiene necessarie o utili.

Il Commissioner può formulare raccomandazioni sulle azioni necessarie ovvero utili da intraprendere ad opera di altre persone e può renderle note, se lo ritiene opportuno, senza rivelare l’identità della persona oggetto della relazione.

Nei casi in cui il Commissioner decide di formulare raccomandazioni, viene redatta una relazione che illustra i motivi che ne sono alla base e una copia di essa è inviata al destinatario, che può essere una persona fisica o un organismo.

Qualora risulti che una persona o un organismo specifici non osservano le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da Malta, il Commissioner può formulare raccomandazioni sotto forma di comunicazione sulla conformità, che contiene il suo parere sulle modalità con cui non sono state rispettate le disposizioni e sull’azione da intraprendere per uniformarvisi.

Se necessario, il Commissioner può effettuare e rendere nota una valutazione degli effetti sui minori in relazione a una decisione o a una proposta su una politica che riguarda i minori.

  • Autorità per le pari opportunità

National Commission for the Promotion of Equality – NCPE (Commissione nazionale per la promozione della parità)

Recapiti

Flat 4, Gattard House,
National Road,
Blata l-Bajda
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Chiunque ritenga di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica può presentare denuncia all’NCPE.

Tale commissione si occupa di richieste sulla discriminazione fondata sul sesso o sugli oneri familiari, ossia:

  • il trattamento meno favorevole di uomini e donne, direttamente o indirettamente, in funzione del genere o degli oneri familiari
  • il trattamento meno favorevole di una donna a causa del suo stato di gravidanza, o di una sua gravidanza potenziale, oppure della nascita di un figlio
  • il trattamento meno favorevole di uomini e donne in base alla condizione di genitore, agli oneri familiari o a qualunque altro motivo connesso al genere
  • i trattamenti basati su una disposizione, un criterio o una prassi che creerebbero una situazione di particolare svantaggio alle persone di un sesso rispetto a quelle dell’altro, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano corretti, necessari e giustificabili secondo fattori obiettivi non connessi al genere di appartenenza.

Essa si occupa altresì di richieste riguardanti la discriminazione in ambito lavorativo, ossia dei casi di discriminazione diretta o indiretta nei confronti di una persona al momento degli accordi stipulati per decidere in merito ad un’assunzione, oppure sulla discriminazione presente nei termini e nelle condizioni del contratto di lavoro o nella scelta della persona da licenziare.

Altre richieste riguardano la discriminazione nei confronti di una persona da parte di banche, istituti finanziari o compagnie di assicurazioni al momento di concederle un’agevolazione.

Discriminazione nei confronti dei coniugi di lavoratori autonomi, che non sono lavoratori dipendenti o soci che partecipano all’attività dei lavoratori autonomi, e che svolgono compiti identici o complementari rispetto a quelli del coniuge.

Discriminazione nei confronti di una persona nell’accesso a corsi, formazioni professionali, alla concessione di misure di sostegno all'istruzione a studenti o apprendisti, nella selezione dei curricula, nonché nella valutazione delle capacità e della conoscenza di studenti o apprendisti.

Richieste che riguardano molestie sessuali, vale a dire assoggettare una persona a un atto nella sfera dell’intimità fisica, ovvero pretendere favori sessuali da una persona o assoggettare una persona ad atti o a condotte a connotazione sessuale tra cui espressioni verbali e gesti, ovvero la produzione, la visualizzazione o la diffusione di scritti, immagini o altro materiale in cui l'atto, le parole o la condotta sono sgradite alla persona cui sono dirette e potrebbero ragionevolmente essere ritenute offensive, umilianti o minacciose per la persona cui sono dirette.

Discriminazione nella pubblicazione o nella visualizzazione di annunci pubblicitari o di annunci di lavoro contenenti discriminazioni nei confronti dei candidati o che chiedono loro informazioni sulla vita privata o su progetti familiari.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Il Commissioner può avviare un’indagine su questioni che riguardano azioni od omissioni asseritamente illecite e al ricevimento della denuncia scritta di persone che sostengono di essere vittime di discriminazione.

Tutti i casi sottoposti alle indagini della NCPE sono trattati con riservatezza.

Il ricevimento delle denunce è riscontrato in forma scritta.

La sottocommissione per le denunce dell’NCPE si riunisce per discutere le denunce pervenute e scrive alle parti che ne sono oggetto, informandole delle dichiarazioni rese e chiedendo la loro versione dei fatti.

Per facilitare le indagini, possono essere effettuati colloqui individuali.

La commissione può altresì invitare entrambe le parti a raggiungere un accordo e trovare una soluzione accettabile per tutti i soggetti coinvolti, con il consenso di entrambe le parti.

L’NCPE si adopera per garantire che ogni denuncia sia trattata nel più breve tempo possibile.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

Una volta effettuata l’indagine, il Commissioner può respingere la denuncia.

Allorché il Commissioner rileva la fondatezza della denuncia, se l’azione denunciata costituisce un reato ne trasmette una relazione al Commissioner of Police (commissario della polizia) affinché se ne occupi.

Se, invece, l’azione denunciata non costituisce un reato, il Commissioner chiede alla persona nei cui confronti è stata formulata la denuncia di ricomporre la situazione e raggiungere un accordo con il denunciante per risolvere la questione.

In caso di discriminazione denunciata da una persona nei confronti di un’altra, l’NCPE può trasmettere d’ufficio la questione all’esame del tribunale civile competente o dell’Industrial Tribunal (tribunale del lavoro).

  • Autorità di protezione dei dati

Data Protection Commissioner (Garante per la protezione dei dati)

Recapiti

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Airways House, Second Floor
High Street,
Sliema SLM 1549
Malta

Breve illustrazione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

La protezione dei dati è sempre più importante, in quanto le autorità amministrative raccolgono enormi quantità di informazioni nell’espletamento delle loro funzioni, tra cui informazioni personali sui singoli. È pacifico che le autorità pubbliche sono soggette a determinati obblighi riguardo alle informazioni che raccolgono e che tali obblighi sono intesi, da un lato, a raggiungere un compromesso tra la libertà di chiunque di ottenere, fornire e rilasciare informazioni che costituiscono parte del diritto alla libertà di espressione quale diritto umano fondamentale e, dall’altro, a proteggere il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare.

Il Commissioner effettua indagini su denunce riguardanti:

  • dati personali che non sono trattati lealmente e lecitamente
  • dati personali che non sono trattati secondo le buone prassi
  • dati personali raccolti per fini illeciti
  • dati personali trattati per finalità incompatibili con quelle per cui vengono raccolte le informazioni
  • comunicazioni non richieste per finalità di marketing diretto, note come “spam”
  • trasferimento di dati personali verso paesi terzi in contrasto con il Data Protection Act (legge sulla protezione dei dati).

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Ai fini delle indagini, il Commissioner ha accesso ai dati personali sottoposti a trattamento nonché alle informazioni e alla documentazione relative al trattamento dei dati.

Il Commissioner sente le parti interessate che potrebbero essere direttamente coinvolte nelle indagini.

Il Commissioner può convocare chiunque per testimoniare e produrre documenti.

Il Commissioner gode degli stessi poteri di accesso e di perquisizione di locali che le vigenti leggi riconoscono alla polizia. Pertanto, se necessario, il Commissioner può effettuare una perquisizione presso i locali oggetto della denuncia.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

Il Commissioner può avviare procedimenti civili nei casi in cui sono state violate le disposizioni del Data Protection Act o in cui la loro violazione è imminente.

Il Commissioner riferisce all’autorità pubblica competente ogni eventuale reato di cui venga a conoscenza durante le indagini.

Il Commissioner può disporre il blocco, la cancellazione o la distruzione di dati, come pure imporre un divieto temporaneo o definitivo al trattamento, o ammonire il responsabile del trattamento.

Qualora non riesca ad ottenere informazioni sufficienti per concludere che il trattamento dei dati personali è lecito, il Commissioner ha facoltà di vietare al responsabile del trattamento di procedere con il trattamento dei dati personali ad esclusione della relativa conservazione.

Quando decide che i dati personali sono stati o potrebbero essere trattati in modo illecito, il Commissioner può disporre la rettifica e, se questa non viene effettuata o se la questione è urgente, può impedire al responsabile del trattamento di procedere con il trattamento dei dati personali ad esclusione della relativa conservazione.

Qualora il responsabile del trattamento dei dati personali non attui le misure di sicurezza, il Commissioner può imporgli una sanzione amministrativa e, in caso di inosservanza di quest’ultima, può procedere nei confronti del suddetto responsabile del trattamento.

Tale sanzione amministrativa è dovuta al Commissioner quale credito di natura civilistica e costituisce titolo esecutivo, come se il pagamento dell’importo sia stato disposto da una sentenza di un tribunale civile.

Se decide che i dati personali sono stati oggetto di trattamento illecito, il Commissioner ordina, con provvedimento, al responsabile del trattamento dei dati personali di cancellarli.

D’altro canto, il responsabile del trattamento dei dati che ritiene di avere subito un pregiudizio in virtù della decisione del Commissioner può chiedere la revoca del provvedimento alla Court of Appeal (Corte d’appello) entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Chiunque subisca un pregiudizio in virtù della decisone del Commissioner ha diritto di proporre ricorso in forma scritta dinanzi al Data Protection Appeals Tribunal (tribunale speciale per i ricorsi in materia di protezione dei dati) entro 30 giorni dalla notifica della detta decisione.

  • Altri organi specializzati

National Commission Persons with Disability (Commissione nazionale per le persone disabili)

Recapiti

National Commission Persons with Disability
Bugeja Institute,
Braille Street,
Santa Venera SVR 1619

Unità/organismo che riceve istanze all’interno dell’istituzione, se pertinente

Equal Opportunities Compliance Unit (Unità per l’osservanza delle pari opportunità)

La National Commission Persons with Disability ha istituito in seno alla sua segreteria la Equal Opportunities Compliance Unit, che ha il compito di promuovere le pari opportunità e l’attuazione dell’Equal Opportunities Act (persons with disability) (legge sulle pari opportunità - persone disabili) e, pertanto, effettua indagini sulle discriminazioni fondate sulla disabilità.

  • L’unità offre consulenza e informazioni su questa materia.
  • Sostiene le persone disabili riguardo alla garanzia dei loro diritti ai sensi dell’Equal Opportunities Act.
  • Si adopera per mutare politica, prassi e sensibilizzare sul problema, così che i disabili ottengano un trattamento più equo.
  • Registra ed effettua indagini sulle azioni presunte di discriminazione fondata sulla disabilità, negozia soluzioni eque e, soltanto in ultima analisi, si rivolge al giudice.

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Le persone disabili e le loro famiglie hanno acquisito una maggiore consapevolezza dei loro diritti. Questa istituzione si sforza di individuare, di effettuare indagini e di fornire una soluzione a denunce che riguardano persone disabili.

Fra le tipologie di richieste di cui si essa si occupa figurano:

  • domande per orario di lavoro ridotto
  • domande riguardanti l’assunzione di un insegnante di sostegno
  • denunce riguardanti la mancanza di servizio di trasporto scolastico accessibile
  • denunce riguardanti la mancanza di accesso a luoghi di culto, teatri, bande musicali, toilette pubbliche, banche, alberghi, negozi, ristoranti; mancanza di rampe di accesso, marciapiedi inaccessibili
  • denunce di episodi di bullismo nei confronti di persone disabili
  • denunce riguardanti la mancanza di ausili all’elevazione
  • denunce riguardanti la mancanza di servizi di autonoleggio di automobili con il cambio automatico
  • denunce riguardanti la mancanza di sistemazioni adeguate
  • assicurazioni viaggio discriminatorie.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

L’istituzione può avviare indagini d’ufficio su qualsiasi questione riguardante un’azione ritenuta illecita ai sensi di una o più disposizioni contenute nell’Equal Opportunities (persons with disability) Act.

Essa può altresì avviare indagini a seguito del ricevimento di una denuncia scritta in cui si sostiene che una persona ha commesso un’azione illecita ai sensi di una o più disposizioni contenute nell’Equal Opportunities (persons with disability) Act.

Tale denuncia può essere presentata presso la Commission dalla persona che ha subito il pregiudizio o dal genitore, dal tutore o da un familiare della persona con disabilità mentale.

La Commission fornisce assistenza alle persone che desiderano presentare una denuncia e che necessitano di aiuto per formularla oralmente o in forma scritta.

La conferma di ricezione segue il ricevimento della denuncia scritta. L’Unità esamina la denuncia e, se questa non è comprovabile, ne avvisa il denunciante in forma scritta, informandolo dei possibili rimedi alternativi.

In caso di denuncia comprovabile, e qualora da essa sia prima facie desumibile una discriminazione, l’Unità effettua indagini al riguardo.

Il convenuto riceve una notifica di denuncia con la quale si richiedono ulteriori osservazioni. Questa fase è strumentale all’Unità per avere una prima visione del caso.

Al convenuto viene chiesto di presentare una proposta contenente il calendario delle modifiche necessarie per eliminare la discriminazione e le relative modalità di attuazione.

L’Unità impiega procedure di mediazione per negoziare una soluzione equa e rapida.

Qualora la mediazione non vada a buon fine, la Commission sarà costretta ad avviare un’azione legale presso l’Arbitration Centre o le istanze giurisdizionali.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

La Commission può avviare un’azione legale in seguito alle indagini.

In caso di asserita discriminazione compiuta da una persona nei confronti di un’altra, l’istituzione può trasmettere d’ufficio la questione alla First Hall of the Civil Court. Tuttavia, tale rinvio non impedisce al singolo che vi abbia un interesse giuridicamente tutelato, di avviare un’azione giudiziale, anche per risarcimento danni, avente ad oggetto una discriminazione.

La Commission cerca di addivenire a soluzioni amichevoli.

Refugee Commission and Refugee Appeals Board (Commissione per i rifugiati e comitato di appello per i rifugiati)

Recapiti

Malta Emigrants’ Commission
Dar l-Emigrant,
Castille Place,
Valletta
Malta

La Emigrants’ Commission (Commissione per gli immigrati) è un’organizzazione di volontariato non governativa e senza scopo di lucro, istituita per aiutare le persone che ne hanno bisogno offrendo loro servizi gratuiti, sostegno e protezione.

I servizi offerti riguardano tutti i soggetti interessati dal fenomeno della migrazione, fra cui gli immigrati, i rifugiati e i turisti.

Breve illustrazione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Il compito precipuo dell’Office of the Refugee Commissioner (ufficio del commissario per i rifugiati) è ricevere, elaborare e decidere in merito alle domande di asilo come previsto dal Refugees Act (legge sui rifugiati). L’obiettivo fondamentale dell’ufficio è garantire una procedura per determinare la presenza dei requisiti necessari per la domanda di asilo che sia del tutto indipendente, equa, efficiente e rapida garantendo, nel contempo, il massimo livello di qualità quanto all’ascolto, all’analisi e alla decisione in merito alle domande.

I richiedenti asilo che si trovano nei centri di accoglienza possono registrarsi come tali presso il refugee Commissioner compilando un modulo denominato Preliminary Questionnaire (questionario preliminare). Tale modulo viene messo a disposizione degli immigrati nei centri di permanenza insieme alle informazioni pertinenti, che vengono loro fornite in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale.

Il Preliminary Questionnaire è disponibile in diverse lingue, ciò al fine di agevolarne la compilazione a cura degli immigrati.

Il personale dell’Office of the Refugee Commissioner fornisce informazioni a cittadini di paesi terzi sulla procedura di asilo e in merito ai diritti e agli obblighi che li riguardano nel corso dell’intera procedura. I richiedenti asilo sono inoltre assistiti da interpreti messi a disposizione dall’ufficio per la corretta compilazione del Preliminary Questionnaire.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Al ricevimento del modulo di domanda ufficiale per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’Office organizza colloqui con i richiedenti. I colloqui sono condotti da personale dell’Office of the Refugee Commissioner assistito da interpreti, ove necessario.

Al richiedente asilo vengono ricordati i diritti e gli obblighi suoi propri ai sensi di legge, tra cui il diritto di rivolgersi all’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.

Ai richiedenti vengono fornite le necessarie attrezzature e la possibilità di illustrare nei dettagli il proprio caso, con il sostegno di testimonianze e di documentazione e fornendo adeguate spiegazioni riguardo ad ogni motivazione indicata nella domanda di asilo.

Il Refugee Commissioner verifica dapprima che il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiato e, per coloro che non hanno diritto alla protezione di rifugiato, l’ufficio verifica ulteriormente se il richiedente soddisfa i criteri per la protezione sussidiaria previsti dalla legge.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

La raccomandazione del Refugee Commissioner è in ogni caso destinata al ministro degli Affari interni. Al richiedente ne viene trasmessa una copia, unitamente a una nota riservata contenente la motivazione a sostegno della raccomandazione. In caso di raccomandazione negativa, il richiedente è altresì informato del suo diritto di impugnarla dinanzi alla Refugee Appeals Board e della procedura da adottare al riguardo.

L’Office of the Refugee Commissioner può suggerire le due seguenti tipologie di protezione: status di rifugiato e protezione sussidiaria.

Nel caso in cui decida che non sono soddisfatti i requisiti per riconoscere lo status di rifugiato a un richiedente asilo, il Refugee Commissioner potrà suggerire al ministro di concedergli la protezione sussidiaria, riconosciuta ai richiedenti asilo che, se rimpatriati, correrebbero un rischio concreto di subire un grave pregiudizio.

Il Commissioner ripete questo suggerimento anche nei casi in cui il rischio concreto di subire un grave pregiudizio sorga in seguito alla decisione di non riconoscere la protezione sussidiaria.

L’Office of the Refugee Commissioner può altresì suggerire al ministro degli Affari interni un altro regime di protezione, ossia la protezione umanitaria temporanea. Si tratta di una procedura amministrativa da concedere in casi eccezionali e particolari in cui i richiedenti non soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli per la protezione sussidiaria ma che, tuttavia, necessitano di protezione per specifiche ragioni umanitarie.

Altro

Victim Support Malta (Sostegno alla vittime, Malta)

Recapiti

Victim Support Malta
Dun Guzepp Gonzi Street,
Tarxien TXN 1633
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Il Victim Support Malta è stato istituito nel giugno 2004 ed è divenuto ufficialmente una fondazione nel luglio 2006. Questa organizzazione si occupa di tutti i tipi di vittime di reato, dalla violenza domestica alle molestie sessuali fino al lutto per la perdita di un familiare.

Di seguito sono elencati gli obiettivi del Victim Support Malta:

  • raccogliere e gestire informazioni procedurali connesse a sistemi penali e regimi terapeutici;
  • creare una rete con enti correlati offrendo, pertanto, alle vittime e ai testimoni giudiziari un orientamento e un servizio di consulenza per quanto riguarda i loro rapporti con i suddetti sistemi;
  • riportare e monitorare le necessità delle vittime di reato e dei testimoni giudiziari;
  • incoraggiare e assistere i singoli e le organizzazioni nell’intraprendere studi professionali sul sistema giudiziario penale e su argomenti connessi ai reati.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Le vittime di qualunque reato che si rivolgono al Victim Support Malta vengono immediatamente messe in contatto con il Coordinator (coordinatore), che effettua una rapida valutazione iniziale per capire la gravità del caso. Nome e recapiti della vittima vengono di norma chiesti per futuri contatti.

Terminata questo breve colloquio, il Coordinator trasmette il caso a uno dei professionisti volontari qualificati, che sono persone che hanno frequentato un corso di formazione mirato per quattro-sei settimane, finalizzato a fornire informazioni e sostegno alle vittime di reato.

Il volontario assegnato al caso contatta la vittima al più presto e organizza un primo incontro, in base alle necessità di tutti i soggetti interessati, ove ottiene dalla vittima le informazioni sufficienti per stilare un piano d’azione. Alla vittima viene chiesto di sottoscrivere un modulo di consenso per poter trattare il caso.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

Il piano d’azione preliminare viene quindi esaminato dal volontario e dal coordinatore, che elaborano la soluzione migliore. La vittima ne viene in seguito informata e, a partire da quel momento, il volontario rimane in regolare e costante contatto con essa durante l’intera fase di ripresa dalle conseguenze del reato subito.

L’attività del Victim Support Malta è vigilata dal Director (amministratore), che ne controlla dinamiche e risultati.

Ultimo aggiornamento: 15/10/2012

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Paesi Bassi

Il capo primo della costituzione enuncia i diritti fondamentali. Tali diritti conferiscono ai cittadini la libertà di vivere la propria vita senza interferenze da parte dello Stato. La costituzione prevede inoltre i diritti di partecipazione alla vita sociale e politica. Esempi di diritti fondamentali sono: libertà di espressione, diritto alla protezione dei dati personali, diritto di voto e diritto alla parità di trattamento.

I diritti fondamentali si dividono in due categorie:

  • i diritti fondamentali "classici": diritti civili e politici. Essi includono il diritto di voto, la libertà di espressione, il diritto alla vita privata, la libertà di religione e il divieto di discriminazioni;
  • i diritti fondamentali "sociali": diritti economici, sociali e culturali. Essi includono il diritto alla casa, la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

In genere i diritti fondamentali sociali non possono essere fatti valere davanti al giudice, a differenza dei diritti fondamentali classici. Un cittadino potrà pertanto avviare un'azione giudiziaria se l'autorità comunale intende vietare una dimostrazione senza un motivo valido.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Polonia

GIUDICI NAZIONALI

Secondo la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione polacca) tutti hanno diritto a un'udienza equa e pubblica, senza indebito ritardo, dinanzi a un organo giurisdizionale competente, imparziale e indipendente. Ciò significa che eventuali controversie relative all'esercizio di diritti e libertà garantiti dalla legge nazionale possono essere portate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. I casi in materia di diritto civile, di famiglia e minorile, diritto del lavoro e sicurezza sociale, diritto commerciale e diritto fallimentare, nonché i casi in materia di diritto penale e legati al contesto dei penitenziari sono decisi dagli organi giurisdizionali ordinari. I tribunali amministrativi controllano la legalità delle azioni svolte dalle autorità. I tribunali militari amministrano la giustizia all'interno delle forze armate polacche nel contesto del campo di applicazione previsto dalle leggi emanate dal parlamento, nonché, nei casi previsti da dette leggi, in relazione a persone che non sono parte delle forze armate polacche.

I tribunali ordinari, amministrativi e militari operano secondo il principio di procedimenti che prevedono due gradi di giudizio, nel contesto dei quali una parte che è insoddisfatta della maniera in cui il caso è stato risolto dall'organo giurisdizionale di primo grado può presentare, contro la sentenza emessa, appello a un organo giurisdizionale di grado superiore.

Inoltre, la costituzione polacca concede a tutti coloro i quali hanno subito una violazione dei loro diritti o delle loro libertà costituzionali il diritto di depositare una denuncia di incostituzionalità presso il Trybunał Konstytucyjny (Tribunale costituzionale). Tale denuncia può essere redatta esclusivamente da un adwokat (avvocato) o un radca prawny (consulente legale) (ad eccezione di sędziowie (giudici), prokuratorzy (magistrati), adwokaci (avvocati), radcowie prawni (consulenti legali), notariusze (notai), o professori o dottori in legge che rappresentano sé stessi) e non è soggetta al versamento di diritti di cancelleria. Tali denunce possono riguardare uno strumento normativo sulla base del quale un organo giurisdizionale o un'autorità pubblica hanno pronunciato una decisione definitiva in merito a diritti, libertà o doveri sanciti dalla costituzione.

ISTITUZIONI NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

Il Rzecznik Praw Obywatelskich (difensore civico)

Indirizzo: Aleja Solidarności 77, 00-090 Varsavia

Il ruolo del difensore civico consiste nel salvaguardare i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla costituzione e da altri strumenti normativi.

Chiunque ha il diritto di presentare domanda di assistenza al difensore civico nel contesto di casi che riguardano la tutela di diritti o libertà che sono stati violati dalle autorità.

La presentazione di domande al difensore civico non prevede l'addebito di alcun costo.

Dopo aver esaminato la domanda in questione, il difensore civico può:

  • assumersi l'incarico di trattare il caso;
  • indicare i rimedi a disposizione del richiedente;
  • rinviare il caso all'organo competente;
  • rifiutarsi di trattare il caso.

Qualora il difensore civico si assuma l'incarico di trattare un caso, egli può:

  • condurre l'indagine autonomamente;
  • chiedere alle autorità competenti di esaminare il caso o una parte dello stesso;
  • chiedere al Sejm (camera bassa del parlamento polacco) di incaricare il Najwyższa Izba Kontroli (Ufficio supremo di revisione) di effettuare una revisione in maniera da esaminare il caso in questione o parte dello stesso.

Durante lo svolgimento del procedimento realizzato dal difensore civico, quest'ultimo ha il diritto di:

  • esaminare ogni caso in loco (anche senza preavviso);
  • chiedere chiarimenti e la presentazione di fascicoli in relazione a qualsiasi caso seguito dalle autorità in questione;
  • chiedere informazioni sui progressi in merito a un caso realizzati dagli organi giurisdizionali, dall'ufficio del pubblico ministero e da altre forze dell'ordine, e richiedere la presentazione all'ufficio del difensore civico dei fascicoli interessati in maniera da consentirne l'ispezione in seguito al completamento dei procedimenti e all'emissione della decisione;
  • incaricare esperti o richiedere altri pareri.

Dopo aver esaminato un caso, il difensore civico può:

  • spiegare al richiedente che non si è verificata alcuna violazione di diritti o libertà;
  • invitare l'autorità, l'organizzazione o l'istituzione, la cui azione è stata accertata aver violato diritti e libertà, a porre rimedio alla violazione in questione e monitorare successivamente l'attuazione delle raccomandazioni;
  • chiedere all'autorità che vigila sull'organo in questione di applicare le misure previste dalla legge;
  • richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario e partecipare a qualsiasi procedimento giudiziario civile pendente;
  • richiedere che il pubblico ministero avente competenza giurisdizionale avvii procedimenti istruttori nei casi che comportano reati perseguiti ex officio;
  • richiedere l'avvio di procedimenti amministrativi, presentare ricorsi presso il tribunale amministrativo e partecipare a tali procedimenti;
  • presentare una mozione di sanzione, nonché una mozione per annullare la decisione definitiva nei casi di reati di minore entità;
  • avviare un'azione legale o depositare un ricorso in cassazione contro una decisione definitiva.

Qualora il difensore civico ritenga che sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di diritti e libertà, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.

ORGANI SPECIALIZZATI PER I DIRITTI DELL'UOMO

Il Rzecznik Praw Dziecka (difensore civico per i minori)

Indirizzo: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Varsavia

Il difensore civico per i minori lavora per proteggere i diritti dei minori, tra cui:

  • il diritto alla vita e all'assistenza sanitaria;
  • il diritto all'educazione familiare;
  • il diritto a condizioni di vita dignitose;
  • il diritto all'istruzione;
  • i diritti dei minori con disabilità;
  • proteggere i minori da qualsiasi forma di violenza, crudeltà, sfruttamento, demoralizzazione, negligenza e altri maltrattamenti.

Chiunque ha il diritto di presentare domanda di assistenza al difensore civico per i minori nel contesto di casi relativi alla tutela dei diritti o degli interessi di un minore.

La presentazione di domande al difensore civico per i minori non prevede l'addebito di alcun costo.

Nel corso del procedimento, il difensore civico per i minori può:

  • esaminare ogni caso in loco (anche senza preavviso);
  • chiedere agli organi in questione di fornire chiarimenti o informazioni o rendere disponibili fascicoli;
  • incaricare esperti o richiedere altri pareri.

Dopo aver esaminato un caso, il difensore civico per i minori può:

  • chiedere agli organi competenti di intervenire a favore del minore;
  • chiedere l'adozione di provvedimenti disciplinari o l'imposizione di sanzioni disciplinari laddove si constati che l'organo in questione ha violato i diritti o gli interessi del minore;
  • partecipare a procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale costituzionale istituiti su richiesta del difensore civico o nel contesto di casi di denuncia di incostituzionalità che incidano sui diritti di minori;
  • presentare mozioni alla Sąd Najwyższy (Corte suprema) in maniera da risolvere divergenze nell'interpretazione delle norme legali riguardanti i diritti dei minori;
  • avviare un'azione legale o depositare un ricorso in cassazione;
  • richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario e partecipare a qualsiasi procedimento giudiziario civile pendente;
  • partecipare a procedimenti giudiziari che coinvolgono minori;
  • richiedere che il pubblico ministero competente avvii procedimenti istruttori nei casi di reato;
  • richiedere l'avvio di procedimenti amministrativi, presentare ricorsi presso il tribunale amministrativo e partecipare a tali procedimenti;
  • presentare una mozione di sanzione nei casi che comportano reati di minore entità.

Qualora il difensore civico per i minori ritenga sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di diritti dei minori, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.

Il Rzecznik Praw Pacjenta (difensore civico dei pazienti)

Indirizzo: ul. Młynarska 46, 01-171 Varsavia

Il difensore civico dei pazienti è l'organo competente per la tutela dei diritti dei pazienti.

Chiunque ha il diritto di presentare domanda di assistenza al difensore civico dei pazienti in caso di violazione dei diritti del paziente.

La presentazione di domande al difensore civico dei pazienti non prevede l'addebito di alcun costo.

Dopo aver esaminato la domanda in questione, il difensore civico dei pazienti può:

  • assumersi l'incarico di trattare il caso;
  • indicare i rimedi a disposizione del richiedente;
  • rinviare il caso all'organo competente;
  • rifiutarsi di trattare il caso.

Qualora il difensore civico dei pazienti si assuma l'incarico di trattare un caso, egli può:

  • condurre l'indagine autonomamente;
  • chiedere alle autorità competenti di esaminare il caso o una parte dello stesso.

Durante lo svolgimento del procedimento realizzato dallo stesso, il difensore civico dei pazienti ha il diritto di:

  • esaminare ogni caso in loco (anche senza preavviso);
  • chiedere chiarimenti e la presentazione di fascicoli in relazione a qualsiasi caso seguito dalle autorità in questione;
  • chiedere informazioni sui progressi in merito a un caso realizzati dagli organi giurisdizionali, dall'ufficio del pubblico ministero e da altre forze dell'ordine, e richiedere la presentazione all'ufficio del difensore civico dei pazienti dei fascicoli interessati in maniera da consentirne l'ispezione in seguito al completamento dei procedimenti e all'emissione della decisione;
  • incaricare esperti o richiedere altri pareri.

Dopo aver esaminato un caso, il difensore civico può:

  • spiegare al richiedente che non si è verificata alcuna violazione di diritti del paziente;
  • invitare l'autorità, l'organizzazione o l'istituzione, la cui azione è stata accertata aver violato i diritti del paziente, a porre rimedio alla violazione in questione;
  • chiedere all'autorità che vigila sull'organo di cui sopra di applicare le misure previste dalla legge;
  • richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario e partecipare a qualsiasi procedimento giudiziario civile pendente.

Qualora il difensore civico dei pazienti ritenga sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di diritti dei pazienti, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.

Il Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ispettore generale per la protezione dei dati personali)

Indirizzo: ul. Stawki 2, 00-193 Varsavia

L'ispettore generale è l'organo competente per la protezione dei dati personali.

Se le disposizioni della ustawa o ochronie danych osobowych (legge sulla protezione dei dati) sono state violate, l'interessato può presentare una denuncia all'ispettore generale.

I procedimenti amministrativi condotti dall'ispettore generale consistono nell'esame del trattamento dei dati personali del richiedente.

Nel corso del procedimento, l'ispettore generale, il viceispettore generale e il personale autorizzato hanno il diritto di:

  • accedere ai locali nei quali si trova il sistema di archiviazione dei dati, nonché nei locali in cui i dati vengono trattati, ed effettuare le verifiche necessarie;
  • chiedere chiarimenti e convocare e interrogare singole persone in maniera da stabilire i fatti;
  • ispezionare tutti i documenti e i dati direttamente relativi all'oggetto dell'ispezione e farne copie;
  • ispezionare le attrezzature, i supporti e i sistemi informatici utilizzati per il trattamento dei dati;
  • incaricare esperti o richiedere altri pareri.

Dopo lo svolgimento del procedimento, qualora sia stato accertato che le normative in vigore sono state violate, l'ispettore generale emette una decisione che ordina il ripristino del rispetto di dette norme, ivi incluso:

  • il porre fine a dette irregolarità;
  • l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica dei dati personali, la loro messa a disposizione o l'astensione dal procedere in tal senso;
  • l'adozione di misure aggiuntive per proteggere i dati personali;
  • la cessazione del trasferimento di dati personali a un paese terzo;
  • la messa in sicurezza dei dati o il loro trasferimento ad altri organi;
  • la cancellazione dei dati personali.

Nonostante quanto sopra, sulla base delle informazioni raccolte durante l'esame del caso, l'ispettore generale, di propria iniziativa, decide se esercitare i seguenti poteri:

  • inviare una lettera all'organo coinvolto dalla denuncia;
  • chiedere l'adozione di azioni disciplinari o di altra natura contro i trasgressori, ai sensi della legge in vigore;
  • notificare il reato sospetto alle autorità di contrasto.

Qualora l'ispettore generale ritenga che sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di protezione dei dati personali, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.

Il Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (plenipotenziario del governo per la parità di trattamento)

Indirizzo: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Varsavia

Il plenipotenziario è l'organo responsabile dell'attuazione delle politiche del governo in materia di parità di trattamento e lotta alla discriminazione.

Chiunque ha il diritto di presentare una denuncia, una domanda o una petizione al plenipotenziario.

Non viene addebitato alcun importo per la presentazione di una denuncia, una domanda o una petizione.

Qualora fornire una risposta a tali istanze richieda un esame preventivo e un chiarimento dei fatti del caso specifico, il plenipotenziario raccoglie le prove necessarie. A tal fine, può chiedere ad altre autorità di fornire le prove e i chiarimenti necessari.

La denuncia, la domanda o la petizione devono essere trattate senza indebito ritardo:

  • entro un mese, in caso di denuncia o domanda;
  • entro tre mesi, in caso di petizione.

Il plenipotenziario informa il richiedente delle modalità con cui è stato trattato il caso.

Qualora rilevi che il principio della parità di trattamento è stato violato, il plenipotenziario adotta misure atte a eliminare o attenuare gli effetti di tale violazione.

Qualora il plenipotenziario ritenga che sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di parità di trattamento e lotta alla discriminazione, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.

Il Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (plenipotenziario del governo per le persone con disabilità)

Il plenipotenziario esercita una vigilanza sostanziale sull'esecuzione dei compiti derivanti dalla ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (legge sull'occupazione e la riabilitazione professionale e sociale (delle persone con disabilità)).

Il plenipotenziario vigila sull'emissione di certificati di invalidità e la determinazione del grado di disabilità.

Chiunque ha il diritto di presentare una denuncia, una domanda o una petizione al plenipotenziario.

Qualora fornire una risposta a tali istanze richieda un esame preventivo e un chiarimento dei fatti del caso specifico, il plenipotenziario raccoglie le prove necessarie. A tal fine, può chiedere ad altre autorità di fornire le prove e i chiarimenti necessari.

La denuncia, la domanda o la petizione devono essere trattate senza indebito ritardo:

  • entro un mese, in caso di denuncia o domanda;
  • entro tre mesi, in caso di petizione.

Il plenipotenziario informa il richiedente delle modalità con cui è stato trattato il caso.

Se, nel quadro della sua vigilanza, il plenipotenziario ritiene che vi siano dubbi ragionevoli in merito al fatto che una decisione rifletta i fatti del caso o che una decisione possa essere stata presa in maniera illegittima, può chiedere all'autorità competente di:

  • annullare la decisione;
  • riprendere la trattazione del procedimento.

ALTRI ORGANI SPECIALIZZATI

Il Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio nazionale della radiodiffusione)

Indirizzo: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Varsavia

Il Consiglio nazionale della radiodiffusione tutela la libertà di parola nel contesto delle trasmissioni radio e televisive, protegge l'autonomia dei fornitori di servizi mediatici e l'interesse pubblico e assicura che radio e televisione abbiano una natura aperta e pluralistica.

Chiunque ha il diritto di presentare una denuncia, una domanda o una petizione al Consiglio.

Non viene addebitato alcun importo per la presentazione di una denuncia, una domanda o una petizione.

Laddove la denuncia riguardi una trasmissione particolare, il denunciante deve specificare l'ora e la data della trasmissione, il nome del canale e il titolo della trasmissione (o qualsiasi altra informazione che consenta di individuare la trasmissione oggetto della denuncia).

Il presidente del Consiglio può chiedere al prestatore di servizi mediatici di fornire qualsiasi prova, documento e chiarimento necessari per accertare se detto prestatore ha agito in maniera conforme alla legge.

La denuncia, la domanda o la petizione devono essere trattate senza indebito ritardo: entro un mese, in caso di denuncia o domanda, ed entro tre mesi, in caso di petizione.

Il Consiglio informa il richiedente delle modalità con cui è stato trattato il caso.

Il presidente del Consiglio può chiedere al prestatore di servizi mediatici di cessare di prestare servizi mediatici in caso di violazione della legge.

In alcuni casi, il presidente del Consiglio può imporre una sanzione pecuniaria al prestatore di servizi mediatici.

Ultimo aggiornamento: 23/01/2018

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Portogallo

Tribunali nazionali

In caso di violazione dei loro diritti fondamentali, i cittadini possono adire i tribunali nazionali. I tribunali portoghesi (civili e amministrativi) sono responsabili dell'amministrazione della giustizia, della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini garantiti dalla legge, del divieto di infrangere lo stato di diritto democratico e della risoluzione di controversie pubbliche o private (articolo 202 della costituzione della Repubblica portoghese).

D'altro canto, l'amministrazione della giustizia in materia giuridica e costituzionale è di competenza specifica della Corte costituzionale. Il ricorso alla Corte costituzionale è ammesso per la parte che ha invocato l'incostituzionalità di una legge applicata una volta esauriti tutti i mezzi di ricorso ordinari (articolo 70, comma 2, e articolo 72 della legge organica della Corte costituzionale).

Maggiori informazioni sono reperibili sulla pagina riguardante i Sistemi giudiziari negli Stati membri - Portogallo

Istituzioni nazionali per i diritti umani

  • O Provedor de Justiça (Difensore civico)

Dal 1999 il Difensore civico portoghese svolge, oltre alle funzioni illustrate di seguito, il ruolo di istituzione nazionale per i diritti umani, accreditata con "status A" dalle Nazioni Unite in ragione del pieno rispetto dei principi di Parigi.

Di conseguenza, tra le attività del Difensore civico rientrano la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, con un'attenzione particolare per i diritti delle persone ritenute più vulnerabili in funzione dell'età o di una disabilità psicomotoria: bambini, anziani e persone disabili.

La presentazione e l'esame delle denunce sono effettuati seguendo la procedura descritta nella seguente sezione sul Difensore civico.

O Provedor de Justiça (Difensore civico)

Il difensore civico è un organo istituito per legge, il cui obiettivo è tutelare e promuovere i diritti, le libertà, le garanzie e gli interessi legittimi dei cittadini (articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 9/91, del 9 aprile 1991 e relative modifiche), che possono essere ingiustamente violati nelle pratiche con le autorità pubbliche. Laddove non abbiano altre possibilità, avendo esaurito tutte le vie di ricorso (amministrative o giudiziarie) o perché i termini per proporre l'impugnazione sono scaduti, gli interessati possono rivolgersi al Difensore civico e sporgere denuncia senza alcun costo, presentando argomenti a sostegno della loro posizione.

Come indicato in precedenza, in Portogallo il Difensore civico è anche l'istituzione nazionale per i diritti umani, con il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione.

Questa ultima funzione gli è stata attribuita dal Consiglio dei ministri nel maggio 2013, nell'ambito del protocollo opzionale alle Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il Difensore civico è quindi responsabile dello svolgimento delle visite di ispezione presso i centri di detenzione - carceri, cliniche, ospedali psichiatrici, centri per la rieducazione dei minori, ecc. - per verificare la qualità delle strutture di alloggio e dell'alimentazione per le persone private della libertà, controllare l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti (ivi compreso, ove possibile, del diritto alla vita privata e ai legittimi contatti con i familiari e i legali rappresentanti) e certificare l'esistenza (o meno) di programmi terapeutici individuali.

Esame delle denunce

Le denunce possono essere inviate al difensore civico via posta, fax o e-mail oppure utilizzando il modulo elettronico accessibile sul sito web. È possibile sporgere denuncia anche telefonicamente o di persona presso l'Ufficio del Difensore civico o la procura.

Non tutte le comunicazioni ricevute dal Difensore civico sono vere e proprie denunce (spesso si tratta di chiarimenti anonimi, semplici richieste di informazioni e consulenza legale o dichiarazioni di ordine generale su determinate questioni, cui non viene dato alcun seguito).

La presentazione di una denuncia comporta una procedura debitamente istruita (non necessariamente nuova, poiché le denunce relative a questioni analoghe possono essere esaminate nell'ambito di un'unica procedura, per ragioni di rapidità e risparmio procedurale). In altri termini, vengono effettuate le indagini necessarie per appurare i fatti, ad esempio ascoltando il soggetto contro cui è sporta la denuncia e gli stessi autori della denuncia, che possono altresì chiedere un'udienza con il difensore civico.

Conclusa questa procedura, la denuncia può essere seguita da raccomandazioni, indicazioni, osservazioni e altre alternative di conciliazione degli interessi in conflitto, nonché richieste di controlli di costituzionalità o legalità.

Oltre agli interventi che danno seguito alle denunce dei cittadini, il Difensore civico può avviare procedure di propria iniziativa, per condurre indagini su situazioni di cui viene a conoscenza e che rientrano nel suo ambito di competenze.

Organi specializzati nei diritti umani

  • Organizzazione per la protezione dei diritti dei minori

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens - CNPDPCJ (Commissione nazionale per la promozione dei diritti e la protezione di bambini e giovani)

La CNPDPCJ coordina l'azione di tutti gli enti pubblici e privati, delle strutture e dei programmi di intervento nel settore della promozione dei diritti e della protezione dei bambini e dei giovani. Formula raccomandazioni, monitora, sostiene e coordina le attività delle Comissões de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ (comitati per la protezione di bambini e giovani) in tutto il paese.

I CPCJ sono istituzioni ufficiali non giudiziarie che godono di autonomia operativa e mirano a promuovere i diritti dei bambini e dei giovani, nonché a prevenire o porre fine a situazioni che possono inficiare la loro sicurezza, salute, formazione, istruzione e sviluppo in generale. Il Ministério Público - MP (Pubblico ministero) monitora il lavoro dei comitati per la protezione di bambini e giovani ed esamina la legittimità e il merito delle loro decisioni, sottoponendole a controlli giurisdizionali se necessario. I comitati si riuniscono in plenaria e in sessioni ristrette. Nell'ambito della plenaria sono decise le azioni di promozione dei diritti e di prevenzione delle situazioni pericolose per i bambini e i giovani, mentre i comitati ristretti intervengono nelle situazioni i cui un bambino o un giovane si trova in pericolo, in particolare: prendendo in debita considerazione le richieste di chi si rivolge ai comitati e fornendo loro indicazioni; effettuando valutazioni preliminari delle situazioni di cui i comitati per la protezione sono a conoscenza e indagando su casi; decidendo in merito all'applicazione di misure di promozione e di protezione, nonché monitorandole e sottoponendole a riesami (ad eccezione delle misure che comportano l'approvazione di un soggetto specifico per l'adozione o di un istituto di adozione).

Esame delle denunce

Tutti possono trasmettere informazioni relative a una situazione di pericolo direttamente ai CPCJ per posta, telefono, fax o e-mail oppure di persona presso gli uffici dei comitati. I comitati per la protezione sono competenti dell'area comunale in cui sono situati. L'elenco di recapiti dei comitati in base alla zona di residenza del minore è consultabile sulla seguente pagina web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cnpcjr.pt/search.asp

L'intervento dei CPCJ, che richiede l'approvazione e l'accordo dei genitori, può portare all'attuazione delle seguenti misure:

  • assistenza ai genitori;
  • assistenza ad altri familiari;
  • affidamento a un idoneo tutore;
  • sostegno per una vita indipendente;
  • collocazione presso una famiglia affidataria;
  • collocazione in struttura.

Le misure di promozione e di protezione sono attuate nei normali ambienti di vita o nell'ambito dell'affido, in base alla loro natura.

  • Organismi per le pari opportunità

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género - CIG (Commissione per la cittadinanza e la parità di genere)

La Commissione per la cittadinanza e la parità di genere è l'organismo nazionale responsabile della promozione e del rispetto del principio della parità tra donne e uomini. Opera nei seguenti ambiti: istruzione civica, parità tra uomini e donne, tutela della maternità e della paternità, promozione di mezzi per facilitare l'equa partecipazione delle donne e degli uomini in diversi ambiti della vita, conciliazione della vita lavorativa, privata e familiare di donne e uomini, lotta alla violenza domestica e di genere e alla tratta di esseri umani e sostegno alle vittime.

La CIG è un servizio centrale sotto la diretta amministrazione dello Stato, dotato di autonomia amministrativa. Fa parte della presidenza del Consiglio dei ministri ed è posto sotto l'autorità del Segretario di Stato per la cittadinanza e la parità.

Nello specifico, è sua competenza ricevere le denunce su casi di discriminazione o violenza basata sul genere e di presentarle, ove opportuno assieme a pareri e raccomandazioni, alle autorità competenti o agli organismi interessati.

Esame delle denunce

Le denunce riguardanti i casi di discriminazione o di violenza basata sul genere possono essere inviate alla CIG via e-mail, attraverso la pagina Facebook della stessa CIG e in formato cartaceo.

Una volta pervenute, le denunce vengono analizzate e classificate dai servizi interni, che rispondono direttamente al denunciante attraverso lo stesso canale. I pareri e/o le raccomandazioni possono essere trasmessi agli organismi interessati e/o i casi possono essere deferiti alle autorità competenti (ad esempio, la procura, l'ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - autorità per la sicurezza alimentare ed economica), ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social - autorità di regolamentazione dei media) inviandone una copia ai soggetti interessati.

Alto Comissariado para as Migrações - ACM (Alto commissariato per le migrazioni)

[Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial - CICDR (Commissione per l'uguaglianza e contro la discriminazione razziale)]

L'Alto commissariato per le migrazioni (ACM) è un'istituzione pubblica, responsabile dell'attuazione delle politiche pubbliche in materia di migrazioni. Il suo ruolo consiste nel combattere ogni forma di discriminazione per motivi di colore, nazionalità, origine etica o religione. Ha competenza per quanto concerne la raccolta di informazioni sulle pratiche discriminatorie e il coordinamento delle attività della Commissione per l'uguaglianza e contro la discriminazione razziale (CICDR).

La CICDR è un organo consultivo indipendente dell'ACM, specializzato nella lotta alle discriminazione per motivi razziali, il cui obiettivo è prevenire e proibire tutte le forme di discriminazione razziale, nonché punire gli atti che violano i diritti fondamentali o ne restringono o impediscono l'esercizio dei diritti economici, sociali o culturali da parte di un'autorità pubblica, di un servizio o di una persona fisica, a causa dell'appartenenza a una particolare razza, nazionalità, etnia o colore.

Esame delle denunce

È possibile sporgere denuncia presso l'ACM o direttamente presso la CICDR, via posta, fax, e-mail o telefono. Un Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico di denuncia è disponibile anche sul sito web della CICDR.

L'Alto commissario trasmette la denuncia all'Ispettorato generale del ministero competente, che dovrà inviare una relazione dopo avere cercato di dimostrare la verità dei fatti presunti. La relazione è trasmessa alla commissione permanente della CICDR, che formula un parere consultivo, utilizzato quale base per la decisione dell'Alto commissario per le migrazioni. La decisione può includere l'imposizione di una sanzione sino a cinque retribuzioni minime per le persone fisiche e sino a dieci retribuzioni minime per un ente o un'impresa pubblica.

La Commissione conserva un registro degli atti discriminatori e delle relative sanzioni inflitte e pubblica le violazioni a fini di prevenzione di tali atti e di sensibilizzazione del pubblico alle questioni della parità e della non discriminazione.

  • Autorità per la protezione dei dati

Comissão Nacional de Proteção de Dados - CNPD (Commissione nazionale di protezione dei dati)

La CNPD è un organo amministrativo indipendente posto sotto la direzione dell'Assemblea della Repubblica. Il suo ruolo consiste nel monitorare e verificare il trattamento dei dati personali in piena conformità con i diritti umani e le libertà e garanzie sancite dalla Costituzione e dalla legge. La Commissione è l'autorità nazionale per il monitoraggio dei dati personali. La CNPD coopera con le autorità di vigilanza sulla protezione dei dati di altri Stati, al fine di proteggere e garantire il rispetto dei diritti delle persone che vivono all'estero.

Esame delle denunce

Le denunce e le istanze riguardanti una violazione dei dati personali possono essere inviate per iscritto alla CNPD. Si può sporgere denuncia anche per via elettronica, utilizzando il Il link si apre in una nuova finestramodulo reperibile sul sito web della CNPD. L'istanza deve recare il nome, l'indirizzo e la firma dell'autore.

Una volta registrata, la denuncia è esaminata e sottoposta a una valutazione preliminare di un membro della CNPD. Se la questione sollevata non è di competenza della CNPD oppure qualora la dichiarazione dell'interessato non permetta, per la sua natura, l'emissione di una decisione, il caso può essere esaminato oppure inoltrato come opportuno dal membro della Commissione cui era stata affidato.

Le decisioni della CNDP sono adottate a maggioranza, hanno carattere vincolante e possono essere oggetto di denunce o ricorsi.

  • Altri organi specializzati

Instituto Nacional para a Reabilitação, IP - INR, I.P. (Istituto nazionale per la riabilitazione)

L'Istituto nazionale per la riabilitazione, I.P. è un'istituzione pubblica integrata, posta sotto l'autorità del ministero del lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale, dotata di autonomia amministrativa e risorse proprie. L'Istituto si adopera per garantire pari opportunità, lottare contro le discriminazioni e assicurare l'emancipazione delle persone disabili, promuovendone i diritti fondamentali.

L'INR, I.P. può ricevere denunce relative ai casi di discriminazione per motivi di disabilità previsti dalla legge in materia di discriminazione. Si considerano discriminazioni tutti gli atti che violano qualsivoglia diritto fondamentale o che neghino o limitino l'esercizio di qualunque diritto di un individuo in ragione di una qualunque disabilità.

Esame delle denunce

Per avviare una procedura di denuncia occorre inviare all'Istituto una descrizione completa della situazione ritenuta discriminatoria. Sul sito web dell'Istituto è accessibile un Il link si apre in una nuova finestramodulo di denuncia, che può essere inviato via mail.

Nella denuncia deve essere precisata l'identità del denunciante (nome completo, numero del documento di identità o della carta di cittadino, codice fiscale, indirizzo completo, numero di telefono o altre informazioni di recapito) e inclusa una descrizione chiara di tutti i fatti. Devono inoltre essere specificati il nome, l'indirizzo e i recapiti dei testimoni e allegati, nella misura del possibile, documenti, prove e giustificativi che dimostrino la perpetrazione dell'atto discriminatorio.

Dopo la presentazione della denuncia, il caso è trasmesso all'autorità amministrativa competente (ispettorati generali, autorità di regolamentazione o altri organi competenti), dotata dei poteri investigativi e/o sanzionatori per la fase istruttoria, durante la quale saranno raccolte le prove. In seguito, il caso viene chiuso o è comminata una sanzione pecuniaria (assieme ad altre eventuali sanzioni). Una copia della decisione è inviata all'Istituto nazionale di riabilitazione, I.P.

Il compimento di qualunque atto discriminatorio è soggetto al pagamento di un'ammenda di un importo da cinque a trenta volte il valore della retribuzione mensile minima garantita, a seconda che la violazione sia commessa da una persona fisica o giuridica.

In base alla gravità del reato e alla colpevolezza dell'autore, possono essere inflitte ulteriori sanzioni, quali il sequestro dei beni personali, il divieto di svolgere attività professionali o di altri tipo, la negazione del diritto a sussidi o benefici garantiti dalle autorità pubbliche, la chiusura di stabilimenti e la pubblicazione delle condanne.

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE (Commissione per la parità nel lavoro e nell'occupazione)

La CITE è un organismo collegiale composto da tre organi di pari grado e dotato di autonomia amministrativa e di personalità giuridica. Promuove la parità e la non discriminazione tra uomini e donne sul lavoro, nell'occupazione e nella formazione professionale e coopera nell'applicazione della legge e degli obblighi previsti dagli accordi in questo ambito, nonché dagli obblighi riguardanti la protezione della genitorialità e la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata nel settore privato, pubblico e cooperativo.

Tra i compiti principali della CITE rientrano l'esame delle denunce pervenute o di situazioni di cui sia a conoscenza che indicano una violazione delle disposizioni giuridiche in materia di parità e di non discriminazione tra donne e uomini sul lavoro, nell'occupazione e nella formazione professionale. La Commissione si adopera inoltre per garantire la protezione della genitorialità e la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata e fornisce informazioni e assistenza giudiziaria al riguardo.

Esame delle denunce

Chiunque può presentare una denuncia riguardante annunci di posti di lavoro e altre modalità di assunzione che violano il diritto all'uguaglianza tra donne e uomini nell'accesso all'occupazione.

Tutti i lavoratori possono presentare una denuncia in caso di discriminazione tra donne e uomini nell'accesso all'occupazione, al lavoro e alla formazione professionale.

Le denunce possono essere presentate per posta, fax, e-mail, per telefono al numero verde 800 204 684 oppure di persona presso la sede della CITE, previo appuntamento - tel. 21 780 37 09.

La CITE è tenuta a presentare pareri che confermano o indicano l'esistenza di pratiche di lavoro discriminatorie per motivi di genere al servizio responsabile dell'ispezione del lavoro (Autorità per le condizioni di lavoro), che può avviare procedimenti penali amministrativi nei modi descritti in seguito.

Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT (Autorità per le condizioni di lavoro)

L'Autorità per le condizioni di lavoro è un servizio statale che mira a promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro in tutto il Portogallo continentale, monitorando la conformità alle norme in materia di lavoro nell'ambito dei rapporti lavorativi privati e promuovendo la sicurezza e la salute sul lavoro in tutti i settori privati.

Monitora inoltre la conformità alle norme in materia di sicurezza e salute in tutti i settori, nonché nei dipartimenti e negli organi dell'amministrazione pubblica centrale (diretti, indiretti e locali), inclusi gli enti pubblici e le procedure di erogazione di servizi personalizzati o fondi pubblici.

È possibile presentare denunce riguardanti carenze nei servizi o il mancato rispetto di disposizioni competenza dell'ACT, che includono: le condizioni di sicurezza e di salute sul posto di lavoro, i contratti di lavoro a tempo determinato, le pratiche inique e discriminatorie sul lavoro, il distacco dei lavoratori, la durata e l'organizzazione dell'orario di lavoro, la rappresentanza collettiva dei lavoratori, il lavoro non dichiarato o irregolare, il lavoro temporaneo e il lavoro svolto dagli immigrati.

Esame delle denunce

Tutti i lavoratori, rappresentanti dei lavoratori o altre parti interessate possono sporgere denuncia compilando il Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico disponibile sul sito web dell'ACT.

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni l'ispettore del lavoro verifichi o constati personalmente e direttamente (anche dopo il verificarsi dei fatti) un'infrazione punibile con una sanzione pecuniaria, provvederà a elaborare un rapporto ufficiale. Per le violazioni non accertate di persona, l'ispettore del lavoro redige una segnalazione di sinistro, supportata dalle prove disponibili, e nomina minimo due testimoni.

In seguito alla redazione della segnalazione, l'accusato è informato del fatto ed è tenuto, nel termine di 15 giorni, a pagare volontariamente l'ammenda e a presentare una risposta scritta corredata di tutti i documenti giustificativi e un elenco di testimoni oppure comparire di persona per essere sentito.

Il termine per la conclusione dell'inchiesta è di 60 giorni, prorogabili per altrettanti giorni in casi debitamente giustificati.

La pubblicazione di illeciti amministrativi molto gravi o di casi di recidiva di gravi illeciti amministrativi commessi intenzionalmente o per grave negligenza costituisce una sanzione aggiuntiva. In caso di recidiva dei suddetti illeciti amministrativi possono essere imposte altre sanzioni supplementari, come ad esempio il divieto temporaneo di esercizio di attività, la revoca del diritto di partecipazione a aste o gare pubbliche oppure la pubblicazione della sentenza, considerate le ripercussioni negative per il lavoratore o il beneficio economico revocato dal datore di lavoro.

Se l'illecito è rappresentato dall'omissione di un obbligo, il pagamento dell'ammenda non esonera l'autore dell'illecito dall'ottemperare all'obbligo, se ancora possibile. Laddove l'illecito sia dovuto al mancato pagamento di un importo, oltre alla sanzione pecuniaria l'ACT può decidere che gli importi dovuti ai lavoratori debbano essere versati entro il termine fissato per il pagamento della multa.

Agência Portuguesa do Ambiente - APA (Agenzia portoghese dell'ambiente)

Il compito dell'Agenzia portoghese dell'ambiente è proporre, sviluppare e monitorare la gestione integrata e partecipativa delle politiche in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile, in coordinamento con altre politiche settoriali e in collaborazione con gli enti pubblici e privati che perseguono lo stesso obiettivo. Si adopera per conseguire un elevato livello di protezione e di valorizzazione dell'ambiente e per garantire la fornitura di servizi di elevata qualità ai cittadini. È inoltre l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del sistema di responsabilità ambientale.

I danni all'ambiente includono: i) danni a specie protette e habitat naturali, ii) danni all'acqua e iii) danni al suolo.

È possibile presentare all'Agenzia dichiarazioni riguardanti danni ambientali o minacce imminenti di tali danni e richieste di intervento. Nel trasmettere le dichiarazioni occorre allegare altresì ogni dato e intervento pertinente a disposizione.

Esame delle denunce

Tutte le persone/parti interessate possono inviare una richiesta di intervento istanza per posta o via e-mail. Un Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico di contatto è disponibile anche sul sito web dell'Agenzia.

L'autorità competente esamina la richiesta e comunica alle parti interessate se è stata accolta o respinta. In caso confermi l'esistenza di un danno ambientale e accolga la richiesta, l'autorità competente notifica all'operatore la richiesta di intervento, ai fini dell'adozione di una decisione sulle misure da prendere.

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território - IGAMAOT (Ispettorato generale dell'agricoltura, del mare, dell'ambiente e della pianificazione territoriale)

L'IGAMAOT è un servizio centrale posto sotto l'amministrazione diretta dello Stato ed è responsabile del controllo, delle ispezioni e delle verifiche dei dipartimenti e degli organismi negli ambiti di attività dell'Ispettorato, per quanto concerne la rispettiva amministrazione, gestione e missione. Nel settore della regolamentazione alimentare e della sicurezza degli alimenti, monitora il sostegno dei fondi nazionali e dell'UE. Nei settore dell'ambiente, della pianificazione territoriale e della conservazione della natura garantisce un monitoraggio e una valutazione costanti della legalità.

Le sue attività concernono da un lato il settore pubblico, gli operatori privati e i singoli cittadini per le questioni relative alla legislazione ambientale, la pianificazione territoriale o la conservazione della natura e dall'altro i beneficiari del sostegno nazionale o europeo per i settori dell'agricoltura e della pesca.

L'IGAMAOT riceve le denunce relative agli ambiti di sua competenza e interviene nei settori di maggiore rischio potenziale, in collaborazione con altre autorità competenti, a seconda della situazione denunciata.

Esame delle denunce

È possibile sporgere denuncia anche utilizzando lo sportello elettronico sul sito web dell'IGAMAOT, completando il Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico con una descrizione dettagliata della situazione riscontrata, il nome e i recapiti del denunciante. Il denunciante può chiedere che queste informazioni restino riservate spuntando la rispettiva casella sul modulo.

Le denunce, le dichiarazioni, le segnalazioni di sinistri e le altre richieste presentate all'IGAMAOT, contenenti materiale esaminabile nell'ambito di un'ispezione comporteranno l'apertura di un procedimento amministrativo specifico condotto in conformità al codice di procedura amministrativa.

Alle richieste anonime non viene dato alcun seguito, a meno che non siano sufficientemente motivate o documentate.

Durante la procedura amministrativa, l'IGAMAOT fissa un termine per le risposte alle richieste di informazioni o all'invio di informazioni da parte degli organismi interessati.

Nell'ambito dell'indagine, gli enti interessati possono ancora adottare le misure del caso per raccogliere informazioni e prove che consentano di stabilire se sia necessario effettuare un'ispezione.

Una volta esaminata la questione e fatta salva la relazione obbligatoria a fini penali, viene elaborata una proposta motivata da presentare all'ispettore generale, che può decidere di chiudere il caso, di monitorarlo, di prendere provvedimenti straordinari o di deferire la questione al membro del Governo responsabile dell'IGAMAOT, che deciderà come procedere.

Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça - IGSJ (Ispettorato generale dei servizi di giustizia)

L'IGSJ è un servizio centrale posto sotto l'amministrazione diretta dello Stato e dotato di autonomia amministrativa, il cui compito è verificare, ispezionare e controllare tutti gli enti, dipartimenti e organi sotto la giurisdizione del ministero della Giustizia o soggetti al suo controllo o governo, inclusi i servizi di detenzione, al fine di correggere illegalità o irregolarità e di ottimizzare il loro funzionamento.

È possibile sporgere denuncia per tutti gli atti e le omissioni ritenute illecite, nello specifico ritardi nell'erogazione di servizi pubblici, mediocrità dei servizi, comportamento scorretto di funzionari o agenti, cattivo stato delle strutture e ogni irregolarità o lacuna nel funzionamento dei servizi.

Esame delle denunce

Le denunce possono essere presentate, senza particolari formalità, di persona, per posta ordinaria oppure via telefono, fax o e-mail. Un apposito Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico è reperibile sul sito web dell'IGSJ.

Le denunce, le segnalazioni di sinistri e le dichiarazioni presentate di persona all'IGSJ sono raccolte dall'ispettore incaricato di tale compito.

Alle denunce viene sempre assegnato un numero di caso, comunicato al denunciante, che dovrà utilizzarlo in tutti i contatti con l'IGSJ. Ove opportuno, la denuncia può essere associata a un'indagine in corso e pendente o a una procedura di audit.

I denuncianti possono chiedere all'IGSJ informazioni sull'evoluzione del caso in qualunque modo, riportando il numero del caso. Se la denuncia è stata presentata sul sito web dell'IGSJ, è possibile seguirne i progressi utilizzando la password di accesso generata in seguito alla presentazione elettronica.

Le denunce anonime saranno esaminate solo se le dichiarazioni fatte sono ritenute coerenti e circostanziate. Al denunciante non verranno fornite informazioni circa l'esito delle indagini svolte, né sarà garantito l'accesso alle informazioni sullo stato del caso attraverso il sito web dell'IGSJ, associato alle credenziali di registrazione dell'utente.

Inspeção-Geral da Administração Interna - IGAI (Ispettorato generale dell'amministrazione interna)

L'IGAI è un servizio indipendente di controllo esterno dell'attività politica. Fa capo al Ministério da Administração Interna - MAI (ministero dell'Amministrazione interna) ed è responsabile di tutti i servizi e le forze di sicurezza (la GNR (Guarda Nacional Republicana - Guardia nazionale repubblicana), la PSP (Polícia de Segurança Pública - Polizia di pubblica sicurezza) e il SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Servizio stranieri e frontiere)) che dipendono da tale ministero. Esegue controlli, ispezioni e verifiche di alto livello dei suddetti organi e difende i diritti dei cittadini, con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani e al mantenimento dell'ordine pubblico.

Ogni persona (portoghese o straniera), gruppo di persone, associazione, società o altro organismo societario può presentare una denuncia per atti e omissioni ritenuti illegali, in particolare riguardo a violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini perpetrate dal personale degli organismi sotto l'autorità del MAI. Tali violazioni includono ritardi nella prestazione di servizi pubblici, la mediocrità dei servizi, il comportamento scorretto di funzionari pubblici o altri dipendenti facenti capo al MAI, cattive condizioni delle strutture e, in generale, qualsiasi irregolarità o lacuna nel funzionamento dei servizi.

Esame delle denunce

Le denunce possono essere presentate senza formalità specifiche per posta ordinaria, di persona o via e-mail.

La denuncia deve contenere una descrizione dettagliata della situazione osservata e precisare l'identità del responsabile, la data e il luogo esatti (via e numero civico, città, comune e frazione), nonché, se possibile, includere la posizione sulla mappa in cui si è verificata la situazione segnalata.

In caso non sia possibile addurre prove al momento della denuncia, sarà necessario presentarle il prima possibile.

L'IGAI assicurerà che tutte le denunce del suo ambito di competenza siano debitamente esaminate e che tutti i denuncianti identificati ricevano una risposta alle dichiarazioni trasmesse. L'IGAI può chiedere informazioni sullo stato dei casi indicandone il numero di riferimento.

Le denunce anonime saranno esaminate soltanto se le dichiarazioni fatte sono ritenute coerenti e circostanziate.

Inspeção-Geral da Educação e Ciência - IGEC (Ispettorato generale dell'istruzione e delle scienze)

L'IGEC verifica la legittimità e la regolarità delle azioni condotte da organi, dipartimenti e agenzie del ministero dell'Istruzione o sotto l'autorità del rispettivo membro del governo. È inoltre responsabile del controllo, dell'ispezione e della verifica del funzionamento del sistema di istruzione prescolastica e scolastica (primaria, secondaria e superiore). Sono di sua competenza le forme speciali di istruzione, l'istruzione extrascolastica, le scienze e le tecnologie, nonché gli organi, i dipartimenti e le agenzie del ministero.

Il difensore civico dell'IGEC tutela, difende e promuove i legittimi diritti e interessi dei cittadini e l'equità e la giustizia del sistema di istruzione. Tra le sue attività rientrano l'analisi e la gestione delle denunce presentate da utenti e funzionari del sistema di istruzione, nonché la possibilità di istruire indagini o procedure disciplinari.

Esame delle denunce

Le denunce possono essere presentate per posta, fax o e-mail. Prima di sporgere denuncia presso l'IGEC, gli utenti e i funzionari del sistema di istruzione dovrebbero, ove possibile, spiegare la situazione agli organi competenti dell'istituto scolastico comprensivo o singolo oppure dell'istituto o organismo/servizio di istruzione superiore.

Le attività del difensore civico sono svolte dalle unità di ispezione territoriali dell'IGEC, responsabili dell'esame delle denunce presentate dagli utenti e dai funzionari del sistema di istruzione, nonché della scelta della procedura ritenuta più appropriata per gestire una denuncia. Le unità territoriali possono altresì condurre un'indagine preliminare, volta essenzialmente a definire l'oggetto della denuncia e a esporne le motivazioni in modo rapido ed efficiente. In caso riguardino questioni di competenza del preside dell'istituto scolastico comprensivo/singolo, del rettore/presidente/direttore dell'istituto/ente di istruzione superiore o del direttore generale di una scuola, le denunce vengono sottoposte direttamente al soggetto competente attraverso i delegati regionali responsabili dell'istruzione. Le denunce relative agli istituti/servizi di istruzione/scienze vengono analizzati direttamente dall'IGEC dopo aver sentito le parti interessate.

Le denunce pervenute presso la sede centrale dell'IGEC sono trasmesse alle unità di ispezione territoriali, che stabiliranno la procedura più appropriata da applicare.

I presidi degli istituti scolastici comprensivi/singoli e i rettori/presidenti/direttori degli istituti/enti di istruzione superiore hanno autorità disciplinare su insegnanti, personale non docente e studenti. A loro volta, i direttori generali degli istituti scolastici esercitano, attraverso i delegati regionali competenti in materia di istruzione, autorità disciplinare sul corpo amministrativo e gestionale degli istituti scolastici comprensivi/singoli.

Tuttavia, laddove nell'ambito di un'ispezione si constatino illeciti disciplinari, l'ispettore generale ha il potere di avviare la procedura disciplinare del caso.

Le denunce pervenute presso la sede o le unità di ispezione territoriali riguardo al funzionamento di altri ambiti dell'amministrazione e/o all'azione di soggetti privati non posti sotto l'autorità del ministero dell'Istruzione e delle scienze sono sottoposte ai servizi governativi centrali o regionali competenti, con relativa notificazione all'interessato.

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde - IGAS (Ispettorato generale delle attività sanitarie)

L'Ispettorato generale delle attività sanitarie è un servizio centrale posto sotto l'amministrazione diretta dello Stato, il cui compito consiste nel garantire il rispetto della legge e livelli tecnici elevati delle prestazioni fornite in tutti i settori dei servizi sanitari, sia da parte di organismi del ministero della Salute o sotto la sua autorità che di enti pubblici, privati o sociali.

Possono essere segnalate all'IGAS tutte le irregolarità o le carenze nel funzionamento dei servizi, come ad esempio le omissioni e gli atti considerati illegali, l'abuso di denaro o fondi pubblici, i casi di frode o corruzione, gli ostacoli o le disparità nell'accesso all'assistenza sanitaria presso un determinato fornitore o ente e la cattiva condotta da parte del personale o degli operatori sanitari.

Se il fatto segnalato non rientra nelle competenze dell'IGAS, le dichiarazioni o le denunce da parte di soggetti debitamente identificati vengono trasmesse all'organismo competente.

Esame delle denunce

Qualsiasi persona (portoghese o straniera), gruppo di persone, associazione, società o altro organismo societario può sporgere denuncia per posta o e-mail.

Le denunce/dichiarazioni possono essere presentate in qualsiasi momento e devono essere complete, fondate e, ove possibile, corredate da informazioni dettagliate sulla persona o sull'organizzazione interessata, sui fatti, sulle date e sui luoghi in cui sono avvenuti tali fatti e sull'identificazione personale (nome e recapiti), nonché informazioni sull'eventuale presentazione della denuncia/dichiarazione presso un altro organismo.

L'IGAS analizza le denunce/dichiarazioni in cui tempi, modalità e luoghi di fatti o atti, autori e potenziali responsabilità sono ritenuti coerenti e circostanziati.

Le denunce/dichiarazioni possono dare adito a procedure di ispezione o di chiarimento, in conformità al regolamento di ispezione dell'IGAS. 
Nel caso delle procedure di ispezione è sempre osservato il principio del contraddittorio. In tal modo gli interessati hanno la possibilità di essere sentiti, a eccezione dei casi previsti dalla legge, cioè laddove sussistano ostacoli reali allo svolgimento delle indagini di un procedimento penale e all'acquisizione di prove.

Le parti interessate debitamente identificate sono informate dei risultati dell'intervento dell'IGAS.

Entidade Reguladora da Saúde - ERS (Autorità di regolamentazione della sanità)

L'Autorità di regolamentazione della sanità (ERS) è un organismo pubblico indipendente, il cui compito è disciplinare l'attività degli istituti sanitari, ossia di tutti gli istituti sanitari del settore pubblico, privato e sociale del Portogallo continentale, eccetto le farmacie.

Il compito di regolamentare e controllare le pratiche dei fornitori include le seguenti attività: gestire le denunce di utenti, fornitori e istituzioni; effettuare ispezioni e verifiche nelle strutture dei fornitori di servizi sanitari; condurre indagini sulle situazioni che potrebbero compromettere i diritti degli utenti; istruire procedimenti penali amministrativi e imporre sanzioni; elaborare istruzioni, raccomandazioni e pareri; condurre studi sull'organizzazione del sistema sanitario.

Rientrano nelle competenze dell'ERS le denunce relative ai seguenti aspetti:

  • accesso al sistema sanitario;
  • discriminazioni;
  • qualità del sistema di assistenza sanitaria;
  • qualità dell'assistenza amministrativa;
  • diritti degli utenti;
  • tempi di attesa per le visite;
  • tempi di attesa per gli appuntamenti:
  • questioni finanziarie;
  • questioni giuridiche;
  • qualità delle strutture.

Esame delle denunce

Gli utenti del servizio sanitario possono sporgere denuncia utilizzando il registro delle denunce disponibile nelle strutture di servizio pubblico oppure direttamente all'impresa o al fornitore di servizi dopo l'evento.

È inoltre possibile presentare un reclamo direttamente all'ERS via posta, telefonicamente, di persona o attraverso il registro online delle denunce accessibile sul sito web dell'ERS all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ers.pt/pages/50. L'ERS gestisce le denunce presentate tramite il registro online delle denunce nello stesso identico modo in cui vengono gestite con i registri tradizionali disponibili nelle strutture che erogano servizi sanitari.

Se il denunciante ha iscritto la propria dichiarazione nel registro delle denunce presso le strutture del fornitore, quest'ultimo può inviare all'ERS la copia della dichiarazione, consegnatagli di norma al momento della denuncia (foglio blu). Il fornitore deve inviare la denuncia all'ERS entro 10 giorni lavorativi.

Se l'utente trasmette la propria dichiarazione direttamente al fornitore con una lettera formale (per posta), un fax o una e-mail, il fornitore può inviare all'ERS una copia dell'originale.

Al ricevimento della denuncia, l'ERS chiede al denunciante di presentare le dichiarazioni che ritiene rilevanti. A seconda del contenuto della denuncia e delle dichiarazioni presentate, l'ERS adotterà le azioni che riterrà opportune conformemente ai poteri conferiti dalla legge. Le denunce non ben definite o non sufficientemente coerenti vengono archiviate. Se la denuncia non rientra nel suo ambito di competenza, l'ERS comunica al denunciante l'organismo incaricato della gestione della denuncia, cui viene deferito il caso.

Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - IGMTSSS (Ispettorato generale del ministero del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale)

L'IGMTSSS è un servizio posto sotto l'amministrazione diretta dello Stato e che fa parte del Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - MTSSS (Ministero del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale). Si occupa di monitorare i servizi e gli organismi del MTSSS o quelli posti sotto l'autorità del rispettivo ministro.

L'IGMTSSS esamina la conformità legale e normativa degli atti dei dipartimenti e degli organi del ministero o posti sotto la sua autorità e ne valuta le prestazioni e la gestione mediante ispezioni e verifiche. Valuta la qualità dei servizi forniti ai cittadini e formula raccomandazioni sulle modifiche e le misure necessarie per rimediare alle carenze e alle irregolarità rilevate.

Possono essere inviati all'Ispettorato denunce o segnalazioni di sinistro relative a violazioni commesse dagli enti facenti capo al ministero, ivi comprese le istituzioni facenti capo alla Santa Casa da Misericórdia e le istituzioni private di solidarietà sociale.

Esame delle denunce

Le denunce possono essere inviate per posta, e-mail oppure compilando il Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico disponibile sul sito web. Oltre a identificare l'oggetto della denuncia e la data dei fatti, la denuncia deve includere una descrizione breve e chiara degli eventi che ne sono oggetto.

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - ASAE (Autorità per la sicurezza alimentare ed economica)

L'ASEA è l'autorità amministrativa nazionale specializzata nella sicurezza alimentare e nel monitoraggio economico. All'autorità compete valutare e comunicare i rischi individuati nella catena alimentare e regolamentare le attività economiche nel settore alimentare e non alimentare, monitorando il rispetto della legislazione normativa in materia.

Tutti i fornitori di beni o servizi che esercitano la loro attività in una sede fissa, permanente e fisica, hanno contatti diretti con il pubblico e forniscono beni o servizi in Portogallo sono tenuti a conservare un registro delle denunce.

Esame delle denunce

Se un cliente non è del tutto soddisfatto di un servizio o prodotto fornito, può chiedere il registro delle denunce per spiegare le ragioni dell'insoddisfazione. I fornitori di servizi sono tenuti a inviare all'ASAE i moduli originali di reclamo entro i successivi 10 giorni lavorativi.

Gli atti illeciti possono essere denunciati anche compilando il Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico disponibile sul sito web dell'ASAE e possono concernere illeciti amministrativi o penali di competenza dell'Autorità.

Se l'atto illecito segnalato non rientra nelle competenze dell'ASAE, la denuncia è trasmessa all'autorità competente.

La denuncia deve essere completa e sostanziata, nonché recare, ove possibile, informazioni dettagliate sui fatti e sull'organismo segnalato, sul luogo in cui si sono verificati i fatti (indirizzo e/o altri punti di riferimento), sulle ragioni della denuncia e su altre questioni pertinenti. In caso di denuncia anonima non sarà possibile fornire ulteriori informazioni in seguito.

Al ricevimento della denuncia e delle eventuali dichiarazioni, l'ASAE avvia la procedura del caso laddove i fatti esposti nella denuncia riguardino un illecito amministrativo contemplato dalla specifica norma applicabile. In caso contrario, l'ASAE informerà il fornitore di beni o servizi, affinché questi possa presentare le dichiarazioni ritenute appropriate entro 10 giorni lavorativi.

Dopo aver analizzato il contenuto delle dichiarazioni e il merito della denuncia, l'ASAE può sottoporre il caso a un altro organismo competente per l'oggetto della denuncia o proporre, qualora non sussistano giustificazioni di intervento, che la denuncia sia archiviata.

In caso l'analisi dei fatti esposti nella denuncia si concluda in un contenzioso e in seguito all'adozione di tutte le misure necessarie per risolvere la situazione, l'ASAE informa il denunciante per iscritto (se debitamente identificato) delle procedure o delle misure che sono state o saranno prese in seguito alla denuncia.

Altri organi

Instituto da Segurança Social I.P. - ISS (Istituto di sicurezza sociale I.P.)

L'istituto di sicurezza sociale I.P è un'istituzione pubblica con un statuto speciale previsto dalla legge. È sotto l'amministrazione indiretta dello Stato e dispone di un'autonomia amministrativa e finanziaria nonché di risorse proprie.

All'Istituto compete assicurare che sia garantita l'assistenza giudiziaria. L'assistenza giudiziaria dei diritti delle persone e degli enti senza scopo di lucro, che non sono in grado di pagare le spese associate ai procedimenti giudiziari in caso di licenziamento, divorzio, sfratto, sequestro, ecc. o ai procedimenti stragiudiziali nei divorzi consensuali.

L'assistenza giudiziaria include:

consulenza legale – consultazione con un avvocato per chiarimenti tecnici circa la legge applicabile a questioni o casi specifici in cui i legittimi interessi o diritti personali sono violati o a rischio di essere violati (non applicabile agli enti senza scopo di lucro);

patrocinio a spese dello Stato – nomina dell'avvocato e pagamento del rispettivo onorario o dell'onorario del difensore d'ufficio (designazione attribuita all'avvocato della difesa nei procedimenti penali o amministrativi), esenzione dalle spese giudiziarie o possibilità di pagarle a rate e attribuzione di un funzionario incaricato dell'esecuzione delle decisioni (un ufficiale giudiziario esercita sempre funzioni di esecuzione delle decisioni).

Hanno diritto all'assistenza giudiziaria:

  • i cittadini portoghesi e i cittadini dell'Unione europea;
  • gli stranieri e gli apolidi in possesso di un permesso di soggiorno valido in uno Stato membro dell'Unione europea;
  • gli stranieri senza un permesso di soggiorno valido in uno Stato membro dell'Unione europea – qualora le leggi dei loro paesi di origine garantiscano gli stessi diritti ai cittadini portoghesi;
  • le persone che vivono o risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea in cui si terrà il procedimento (controversie transfrontaliere);
  • le persone giuridiche senza scopo di lucro – hanno diritto all'assistenza legale soltanto in termini di esenzione dalle spese giudiziarie e altri costi procedurali, nomina dell'avvocato e pagamento del relativo onorario, pagamento dell'onorario del consulente nominato dal tribunale e attribuzione di un funzionario incaricato dell'esecuzione.

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a dimostrare l'incapacità di sostenere i costi relativi legati alla causa, all'assunzione di un legale, ecc.

Secondo la legge portoghese, sono considerate in difficoltà finanziaria le persone che, in base al reddito, al patrimonio e alle spese correnti del proprio nucleo familiare, non siano obiettivamente in grado di farsi carico delle spese connesse a un procedimento.

I moduli per la domanda di ammissione al patrocino a spese dello Stato sono reperibili presso gli uffici del servizio utenti di previdenza sociale oppure utilizzando il Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico reperibile sul sito web dell'Istituto di sicurezza sociale.

La domanda può essere presentata di persona oppure inviata per posta a una delle sedi del servizio utenti del sistema di sicurezza sociale (allegando i documenti necessari).

La possibilità di accedere all'assistenza giudiziaria possono essere verificate attraverso il relativo simulatore reperibile sulla colonna di destra della seguente pagina web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Per maggiori informazioni, consultare la pagina Agire in giudizio - Patrocinio a spese dello Stato.

Comissão para a Proteção das Vítimas de Crimes (Commissione per la protezione delle vittime di reato)

La Commissione per la protezione delle vittime di reato è l'organo del ministero della Giustizia cui compete ricevere, esaminare e decidere in merito alle richieste di risarcimento da parte dello Stato, presentate dalle vittime di reati violenti e di violenza domestica.

Il risarcimento è a carico dell'autore del reato, ma in alcuni casi lo Stato può corrisponderlo in anticipo laddove l'autore del reato non sia in grado di pagare o sia impossibile ottenere il risarcimento in tempi ragionevoli e il danno abbia comportato una notevole perturbazione del livello e della qualità di vita della vittima.

La domanda di risarcimento può essere presentata sino a un anno dalla data del reato oppure, in caso di procedimenti penali, sino a un anno dopo la decisione definitiva. Le vittime minori al momento del reato possono presentare la richiesta fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età.

La domanda deve essere presentata nel formato predisposto, disponibile presso la Commissione stessa o negli uffici di assistenza alle vittime dell'APAV. Anche sul sito web della Commissione per la protezione delle vittime di reato è reperibile un Il link si apre in una nuova finestramodulo elettronico.

La domanda è esente da costi o spese per le vittime e i documenti e i certificati necessari per la domanda possono essere ottenuti anche a titolo gratuito.

Se il reato è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda di risarcimento che dovrà essere trattata dallo Stato in questione può essere trasmessa alla Commissione per la protezione delle vittime di reato in caso il richiedente abbia la propria residenza abituale in Portogallo.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Romania

Giudici nazionali

Difensore civico

Organismi specializzati nei diritti dell'uomo

Altri organismi specializzati

Giudici nazionali

In base alla branca (ad esempio, il diritto civile, il diritto penale, il contenzioso amministrativo, ecc.) in cui rientra, in senso generico, il fatto che ha avuto come conseguenza diretta la violazione del diritto di una persona, l'interessato può rivolgersi direttamente agli organi giurisdizionali, di norma mediante una citazione in giudizio come accade in materia civile, ovverosia ad altre istituzioni pubbliche, conformemente alle procedure previste dalla legge.

Analogamente, in materia penale, la persona il cui diritto è stato violato mediante un fatto previsto come reato dal diritto penale può rivolgersi sia agli organi di polizia sia alla Procura. Il processo penale si svolgerà allora conformemente alla procedura penale.

Nel caso di un contenzioso amministrativo, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge n. 554/2004, qualsiasi persona che ritenga sia stato leso un suo diritto o un suo interesse legittimo da parte di un'autorità pubblica in conseguenza di un atto amministrativo o perché l'autorità pubblica non ha dato seguito ad una richiesta entro i termini previsti si può rivolgere al tribunale amministrativo competente per ottenere l'annullamento dell'atto, il riconoscimento del diritto invocato o dell'interesse legittimo e il risarcimento dei danni occasionati. Analogamente, si può rivolgere al tribunale amministrativo anche la persona che ritiene sia stato leso un proprio diritto o un proprio interesse legittimo da un atto amministrativo a carattere individuale destinato ad un altro soggetto giuridico. Di norma, prima di rivolgersi al tribunale amministrativo competente, l'interessato deve seguire una procedura preliminare (illustrata in dettaglio all'articolo 7 della Legge n. 554/2004) che prevede di richiedere, entro un determinato termine, all'autorità pubblica che ha emesso l'atto o, se esiste, all'autorità gerarchica superiore, di revocare, integralmente o in parte, l'atto amministrativo.

La competenza degli organi giurisdizionali e delle altre istituzioni di cui sopra è prevista dagli atti normativi in vigore (ad esempio, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale e la Legge n. 554/2004).

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari, essi sono di norma procedimenti di diritto comune che presentano peculiarità diverse a seconda della materia (per maggiori informazioni, si consulti il sito Il link si apre in una nuova finestrahttps://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, disponibile soltanto in romeno).

Per contattare i tribunali e per avere informazioni supplementari si può consultare il Il link si apre in una nuova finestraPortale dei tribunali (disponibile soltanto in romeno).

Difensore civico

DIFENSORE CIVICO

Indirizzo sede centrale:

strada Eugeniu Carada, nr. 3,
sector 3
Bucarest

Mappa: Il link si apre in una nuova finestrahttps://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Per contattare la sede centrale:

Centro chiamate: +4 (021) 312.71.34
Centralino: +4(021) 312.94.62
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraavp@avp.ro
Indirizzo web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://avp.ro

Orario udienze:

Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00 con personale specializzato formato da consulenti ed esperti (i cittadini che lo desiderano possono inoltre ottenere un'udienza con la direzione dell'istituzione, il Difensore civico o i suoi collaboratori).

Indirizzi sedi territoriali:

Il link si apre in una nuova finestraRomania Difensore civico Uffici territoriali

Presentazione generale dell'istituzione (base giuridica, presentazione, organizzazione, funzioni, istanze, procedure)

Il link si apre in una nuova finestrahttps://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Modulo standard di richiesta:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Le principali norme vigenti relative al Difensore civico sono contenute:

  • nella Costituzione romena, articoli da 58 a 60, articolo 65, paragrafo 2 e articolo 146, lettere a) e d);
  • nella Legge n. 35/1997 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'istituzione del Difensore civico, ripubblicata nella Gazzetta ufficiale romena, parte I, n. 844 del 15 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
  • nel regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione del Difensore civico, ripubblicato nella Gazzetta ufficiale romena, Parte I, n. 922 dell'11 ottobre 2004, integrato dalla decisione n. 6/2007 dell'Ufficio permanente della Camera dei deputati e del Senato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale romena n. 445 del 29 giugno 2007;
  • nella Legge n. 554/2004 sui contenziosi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale romena, Parte I, n. 1154 del 7 dicembre 2004, e successive modifiche;
  • nella Legge n. 202/2010 relativa ad alcune misure di accelerazione dei processi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale romena, Parte I, n. 714 del 26 ottobre 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

Scopo e caratteristiche dell'istituzione:

  1. si occupa della difesa dei diritti e delle libertà delle persone fisiche nei loro rapporti con le autorità pubbliche;
  2. si tratta di un'autorità pubblica autonoma e indipendente rispetto alle altre autorità pubbliche;
  3. ha un bilancio proprio che è parte integrante del bilancio statale;
  4. nell'esercizio delle sue funzioni non si sostituisce alle autorità pubbliche;
  5. il difensore civico non può ricoprire alcun mandato imperativo o rappresentativo e nessuna autorità può obbligarlo ad attenersi a determinate istruzioni o disposizioni;
  6. il suo operato riveste carattere pubblico, ma su richiesta delle persone i cui diritti o libertà sono stati lesi o se esistono validi motivi, il Difensore civico può decidere di intervenire in forma riservata;
  7. esercita le proprie funzioni di propria iniziativa o su richiesta di persone fisiche, società commerciali, associazioni o altre persone giuridiche. Le istanze possono essere presentate indipendentemente dalla nazionalità, dall'età, dal sesso, dall'appartenenza politica o dalle convinzioni religiose del richiedente.

I collaboratori del Difensore civico

Il Difensore civico è assistito da collaboratori, specializzati nei seguenti ambiti di attività:

  1. diritti umani, pari opportunità tra uomini e donne, culti religiosi e minoranze nazionali;
  2. diritti dei minori, della famiglia, dei giovani, dei pensionati e dei disabili;
  3. forze armate, giustizia, polizia e istituti penitenziari;
  4. proprietà, lavoro, previdenza sociale, imposte e tasse.

Chi può rivolgersi al Difensore civico e per quali motivi

1. Atti e fatti oggetto dell'istanza

Possono essere oggetto di istanza gli atti e i fatti amministrativi delle autorità pubbliche che violano i diritti e le libertà di una persona fisica.

La legge include nella categoria degli atti amministrativi che sono oggetto di un'azione del Difensore civico anche gli atti delle società autonome che gestiscono i monopoli.

Sono assimilati agli atti amministrativi l'inerzia degli organi della pubblica amministrazione e i ritardi nell'emissione degli atti.

Non rientrano nelle competenze dell'istituzione del Difensore civico e sono respinte senza motivazione le istanze relative a:

  • gli atti emessi dalla Camera dei deputati, dal Senato o dal Parlamento;
  • gli atti e i fatti di deputati e senatori;
  • gli atti e i fatti del Presidente della Romania;
  • gli atti e i fatti del governo, fatta eccezione per le leggi e le ordinanze;
  • gli atti e i fatti della Corte costituzionale;
  • gli atti e i fatti del Presidente del Consiglio legislativo;
  • gli atti e i fatti delle autorità giudiziarie.

2. Chi può rivolgersi al Difensore civico?

All'istituzione del Difensore civico può rivolgersi qualsiasi persona fisica, senza distinzione di nazionalità, età, sesso, appartenenza politica e convinzioni religiose.

3. L'esercizio della funzione del Difensore civico, che consiste nella difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini nei loro rapporti con le autorità pubbliche, avviene:

  • su richiesta della persona lesa;
  • di propria iniziativa.

4. Condizioni di accettazione e di esame dell'istanza

  • L'istanza deve essere formulata per iscritto e può essere inviata per posta, per posta elettronica o per fax o può essere consegnata personalmente o tramite mandatario (che dovrà obbligatoriamente declinare le proprie generalità) alla sede dell'istituzione o presso gli uffici territoriali, in occasione delle udienze o presso l'ufficio protocollo (registratură);
  • in presenza di validi motivi, su richiesta dell'istante, quest'ultimo può essere autorizzato a presentare l'istanza oralmente o tramite il centro chiamate. In tal caso, un addetto trascriverà la richiesta sul modulo standard;
  • l'istanza deve recare la firma dell'interessato/istante;
  • l'istanza deve contenere:
    • informazioni complete sulle generalità della persona (cognome, nome e indirizzo) i cui diritti e libertà civiche sono stati lesi;
    • informazioni sul pregiudizio subito (diritti e libertà oggetto della violazione, fatti invocati e loro descrizione);
    • l'autorità amministrativa o il funzionario pubblico in causa;
    • la prova del ritardo o del rifiuto dell'amministrazione pubblica di dare seguito alla richiesta conformemente alla legge ed entro i termini previsti;
    • la menzione obbligatoria dell'eventuale azione avviata o già conclusa dinanzi ad un'autorità giudiziaria e avente ad oggetto la stessa istanza;
    • l'indicazione delle autorità pubbliche a cui il richiedente si è rivolto in precedenza;
    • tutti i documenti a sostegno dell'istanza;
  • le istanze presentate al Difensore civico non sono soggette ad imposta di bollo.

5. Casi in cui le richieste non sono prese in esame:

  • quando non rientrano nella competenza del Difensore civico;
  • quando sono anonime (non vengono protocollate) o presentate per conto di un'altra persona senza il suo consenso;
  • quando sono presentate più di un anno dopo la violazione o la data in cui l'interessato è venuto a conoscenza della violazione;
  • le richieste palesemente infondate possono essere respinte per giustificato motivo.

6. Modalità di trattamento delle istanze:

  • indagini— il Difensore civico ha la facoltà di condurre indagini proprie, di chiedere alle autorità della pubblica amministrazione tutte le informazioni e i documenti necessari all'indagine, di interrogare e verbalizzare le dichiarazioni dei dirigenti della pubblica amministrazione e di ogni funzionario che possa fornire informazioni necessarie al trattamento dell'istanza;
  • raccomandazioni – nell'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore civico emette raccomandazioni, tramite le quali notifica alle autorità della pubblica amministrazione l'illegalità degli atti o dei fatti amministrativi;
  • relazioni speciali – qualora riscontri, nel corso delle sue indagini, lacune di natura legislativa o casi gravi di corruzione o di violazione delle leggi nazionali, il Difensore civico presenta una relazione con le sue constatazioni ai presidenti delle due camere del Parlamento ed eventualmente al Primo ministro;
  • centro chiamate – sia presso la sede dell'istituzione del Difensore civico che presso i 14 uffici territoriali esiste un centro chiamate (numero di telefono della sede centrale 021.312.71.34, Il link si apre in una nuova finestrahttps://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/), cui i cittadini possono rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 14.
  • udienze – le udienze sono effettuate dal personale specializzato dell'istituzione. I cittadini possono inoltre essere ricevuti in udienza dal Difensore civico e dai suoi collaboratori, conformemente alle disposizioni del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione del Difensore civico e degli uffici territoriali.

Organismi specializzati nei diritti dell'uomo

Difensore civico per i diritti dei minori

AUTORITÀ NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E PER LE ADOZIONI

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Indirizzo:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1
Bucarest
010322

Contatti:

Tel.: +4 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: +4 021-312.74.74
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraoffice@anpfdc.ro
Sito Web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.copii.ro

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: 8.30 – 16.30

venerdì: 8.30 – 14.00

Ufficio adozioni: martedì e giovedì: 9.00-12.00

Presentazione generale dell'istituzione (base giuridica, presentazione, organizzazione, funzioni, tipi di servizi offerti):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

La Direzione generale per la protezione dei diritti dei minori è la direzione specializzata dell'Autorità nazionale per la protezione dei minori e per le adozioni.

Compiti:

  • elabora e giustifica programmi nei settori della protezione della famiglia, della prevenzione e della lotta contro le violenze domestiche e della promozione dei diritti dei minori;
  • verifica il rispetto dei diritti dei minori e raccomanda alle autorità centrali o locali l'adozione di eventuali misure necessarie;
  • raccoglie e sintetizza le informazioni relative al rispetto dei principi e delle norme stabilite dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge n. 18/1990 e ripubblicata con successive modifiche, e controlla e adotta le misure necessarie all'applicazione delle raccomandazioni del Comitato per i diritti dei minori;
  • coordina e orienta da un punto di vista metodologico le attività dei servizi che si occupano della prevenzione della separazione tra minori e genitori e dei servizi di protezione speciale dei minori, così come le attività svolte dalle commissioni di tutela dei minori;
  • elabora standard, norme metodologiche e procedure di lavoro destinate ai servizi che si occupano della prevenzione della separazione dei minori dai genitori, della protezione speciale dei minori e dei giovani, della protezione della famiglia, delle vittime delle violenze domestiche e ai servizi destinati a gli aggressori;
  • elabora le modalità di concessione delle autorizzazioni e i criteri di valutazione dei servizi che si occupano della prevenzione della separazione dei minori dai genitori, della protezione speciale dei bambini e dei giovani e delle vittime delle violenze domestiche, e rilascia le autorizzazioni a tali servizi;
  • coordina e orienta da un punto di vista metodologico le attività di sostegno alle famiglie e alle vittime delle violenze domestiche e i servizi ad esse destinate.

Autorità per le pari opportunità

CONSIGLIO NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CNCD)

(CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII)

Indirizzo sede centrale:

Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucarest

Tel.: +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.79
Fax: +4 021 312.65.85
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrasupport@cncd.org.ro
Sito Web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cncd.ro/

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.30

venerdì: 8.00 – 14.00

Indirizzi degli uffici territoriali e del Centro di documentazione:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cncd.ro/contact/

Presentazione generale dell'istituzione (base giuridica, presentazione, organizzazione, funzioni, istanze, procedure):

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cncd.ro/
Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cncd.ro/proiecte,
Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Base giuridica:

Il Consiglio nazionale di lotta contro le discriminazioni funziona in base all' Il link si apre in una nuova finestraOrdinanza del governo n. 137/2000 ripubblicata, relativa alla prevenzione e al sanzionamento di ogni forma di discriminazione.

Presentazione dell'istituzione

Il Consiglio nazionale per la lotta contro le discriminazioni (CNCD) è un'autorità statale autonoma - ma sottoposta al controllo del Parlamento – che si occupa di problemi legati alle discriminazioni. È garante del rispetto e dell'applicazione del principio di non discriminazione, conformemente alla legislazione interna in vigore e ai trattati internazionali che la Romania ha sottoscritto. Il Consiglio nazionale di lotta contro le discriminazioni funziona in base all'Ordinanza del governo n. 137/2000 ripubblicata, relativa alla prevenzione e al sanzionamento di ogni forma di discriminazione.

1. Cosa deve contenere un'istanza?

L'istanza deve contenere i seguenti dati obbligatori:

  • il nome e il cognome dell'istante;
  • l'indirizzo a cui si desidera ricevere la risposta e un recapito al quale il CNCD possa contattare l'istante per avere informazioni supplementari, necessarie alla soluzione del caso;
  • il numero di telefono al quale sia possibile contattare l'istante per ottenere informazioni supplementari;
  • il contenuto della denuncia, nel quale vengono descritti in dettaglio i fatti ritenuti discriminanti;
  • gli estremi del presunto autore della discriminazione (indirizzo, eventuale numero di telefono, ecc.), di modo che questi possa essere contattato per l'audizione da parte del comitato di direzione direttivo del CNCD o per indagini supplementari.

2. Cosa succede dopo la presentazione dell'istanza?

L'istanza viene protocollata e inoltrata al comitato di direzione, che si attiva per trovare una soluzione. L'istanza può essere presentata entro un anno dalla data in cui è stato commesso l'atto discriminatorio o dalla data in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza. Per ottenere l'annullamento delle conseguenze dell'atto discriminatorio e ristabilire la situazione preesistente, l'interessato può rivolgersi ad un tribunale. Il termine per il trattamento dell'istanza è di 90 giorni.

Il comitato di direzione indaga sull'esistenza dell'atto discriminatorio, dopo avere convocato le parti utilizzando gli strumenti idonei a garantire la conferma della ricezione della convocazione. L'assenza delle parti non pregiudica il trattamento dell'istanza. Per garantire la correttezza della decisione, può risultare necessario ricorrere ad indagini supplementari, compresa l'audizione delle parti.

L'istante è tenuto a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori, mentre la persona accusata di tali atti è tenuta a dimostrare che questi non costituiscono una forma di discriminazione.

L'esito (Decisione del comitato di direzione) viene comunicato per iscritto entro 15 giorni dall'adozione da parte del comitato di direzione. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della Decisione del comitato di direzione, le parti possono impugnarla dinanzi all'autorità giudiziaria. Entrambe le parti sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo.

3. Quali sono le sanzioni previste per gli atti discriminatori?

Gli atti discriminatori sono sanzionati con una misura amministrativa:

  • un'ammonizione
  • un'ammenda compresa tra 1.000 RON e 30.000 RON se la discriminazione lede gli interessi di una persona fisica
  • un'ammenda compresa tra 2.000 RON e 100.000 RON se la discriminazione lede gli interessi di un gruppo di persone o di una comunità.

AGENZIA NAZIONALE PER I ROM (ANR)

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI)

Contatti:

Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, camera 23, Bucarest, Sector 6

Tel.: +4 021 311.30.48
Fax: +4 021 311.30.47
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@anr.gov.ro.
Sito Web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.anr.gov.ro

Recapiti degli uffici regionali e provinciali:

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Presentazione generale dell'istituzione (missione, struttura, risultati):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.anr.gov.ro

Base giuridica:

Ordinanza d'urgenza n. 78/2004, che istituisce l'Agenzia nazionale per i Rom, approvata con modifiche dalla Legge n. 7/2005.

Nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3 della Decisione n. 1703/2004 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per i Rom, e successive modifiche e integrazioni, l'istituzione svolge i seguenti compiti principali:

  • assicura l'elaborazione di politiche e strategie da parte del governo nell'ambito della difesa dei diritti della minoranza rom e svolge altri compiti previsti dagli atti normativi nel suo ambito di attività;
  • elabora e realizza azioni di formazione relative alla lotta contro le discriminazioni nei confronti dei rom nel quadro delle amministrazioni pubbliche centrali e locali;
  • esprime il proprio parere in merito a progetti di legge o ad altri atti normativi con un impatto sui diritti e sui doveri dei membri della comunità rom;
  • verifica l'applicazione degli atti normativi nazionali e internazionali relativi alla protezione della minoranza rom;
  • riceve ed esamina le richieste e gli esposti presentati da istituzioni, organizzazioni o persone fisiche e comunica il punto di vista specialistico dell'Agenzia;
  • sviluppa un sistema di informazione, formazione e consulenza al quale può accedere la comunità rom;
  • analizza e valuta i possibili effetti discriminatori dei regolamenti in vigore e si attiva per il miglioramento del quadro giuridico esistente.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia nazionale per i rom

  • collabora con i ministeri, con le amministrazioni pubbliche centrali, con le amministrazioni pubbliche locali, con altre istituzioni pubbliche, così come con persone fisiche e giuridiche;
  • collabora con organizzazioni intergovernative e non governative nazionali e straniere;
  • beneficia di consulenza e di assistenza a livello nazionale ed estero, così come di programmi di formazione e di perfezionamento del personale, nei limiti delle dotazioni di bilancio assegnate o di altre fonti di finanziamento provenienti dalla Romania o da altri paesi, conformemente alla legge;
  • organizza, promuove e partecipa, assieme alle istituzioni e alle organizzazioni non governative specializzate, ad azioni, progetti e programmi settoriali finalizzati al miglioramento della situazione dei rom.

L'AUTORITÀ NAZIONALE PER I DISABILI

(AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Indirizzo sede:

Calea Victoriei nr. 194, Bucarest
Bucarest

Contatti:

Tel.: +4021-2125438; +4021-2125439; +4021-3220976; +4021- 3226303; +4021- 3226304; +4021-3207155
Fax: +4021- 2125443
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraregistratura@anph.ro

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 (per telefono)

Presentazione generale dell'istituzione (struttura, funzioni, regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento):

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Base giuridica:

L'Autorità nazionale per i disabili è un organo specializzato dell'amministrazione pubblica centrale, dotato di personalità giuridica, che fa capo al Ministero del lavoro, della famiglia, della protezione sociale e della terza età.

L'Autorità coordina a livello centrale le attività di protezione speciale e di promozione dei diritti dei disabili, elaborando politiche, strategie e norme nell'ambito della promozione dei diritti dei disabili e controllando l'applicazione della normativa in materia e le attività di protezione speciale destinate ai disabili.

Atti normativi che sanciscono i diritti dei disabili

I disabili beneficiano delle seguenti disposizioni:

  • il decreto di urgenza del governo n. 86/2014 relativo a talune misure di riorganizzazione della pubblica amministrazione centrale e recante modifica di taluni atti legislativi;
  • la decisione del governo n. 50/2015 sull'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Autorità nazionale per i disabili.

Organismo di protezione dei dati

AUTORITÀ NAZIONALE DI CONTROLLO DEL TRATTAMENTO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE (ANSPDCP)

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL)

Indirizzo sede:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1
010336
Bucarest, Romania

Contatti:

Tel.: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40 318 059 602
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraanspdcp@dataprotection.ro
Sito Web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.dataprotection.ro

Orario di apertura al pubblico:

  • L'ufficio protocollo dell'Autorità nazionale di controllo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
  • Orario udienze: dal lunedì al venerdì tra le 11.00 e le 13.00.

Presentazione dell'istituzione:

L'Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati a carattere personale opera in condizioni di completa indipendenza e imparzialità. L'Autorità controlla e verifica la legittimità dei trattamenti dei dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 677/2001 relativa alla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivo:

La difesa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto al rispetto della vita familiare e privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Base giuridica:

Legge n. 102/2005 sull'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati a carattere personale.

Compiti (elenco non esaustivo):

  • l'Autorità riceve ed esamina le segnalazioni relative al trattamento dei dati personali;
  • autorizza il trattamento dei dati nei casi previsti dalla legge;
  • ove constati una violazione delle disposizioni della legge vigente, può disporre la sospensione provvisoria o l'interruzione del trattamento dei dati e l'eliminazione parziale o integrale dei dati trattati e può adire gli organi incaricati dell'azione penale o l'autorità giudiziaria;
  • informa le persone fisiche e/o giuridiche della necessità di ottemperare agli obblighi e di rispettare le procedure di cui alla Legge n. 677/2001;
  • conserva e mette a disposizione del pubblico il registro del trattamento dei dati personali;
  • riceve e tratta le denunce, gli esposti e le richieste delle persone fisiche e comunica la soluzione prospettata o eventualmente le misure adottate;
  • svolge controlli preventivi nelle situazioni in cui il responsabile del trattamento tratta dati personali che presentano rischi particolari per i diritti e le libertà personali;
  • effettua indagini di propria iniziativa o sulla base di denunce o esposti;
  • formula raccomandazioni e pareri su qualsiasi questione relativa alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, su richiesta di persone fisiche, autorità pubbliche e organi della pubblica amministrazione.

Procedura di ricezione e trattamento delle denunce, degli esposti e delle richieste:

Le persone i cui dati personali sono soggetti a trattamento possono rivolgersi per iscritto all'autorità di controllo se ritengono che i diritti previsti dalla Legge n. 677/2001 siano stati violati, a condizione di non avere già intentato una causa avente lo stesso oggetto e soltanto dopo avere contattato il responsabile del trattamento dei dati oggetto della denuncia.

Le persone che intendono sporgere denuncia presso l'ANSPDCP possono trovare alcuni esempi di modelli sul sito dell'istituzione.

Altri organismi specializzati

IL GIUDICE DELEGATO

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Base giuridica

Legge n. 254 del 2 giugno 2013 relativa all'esecuzione delle sanzioni e delle misure privative della libertà adottate dagli organi giurisdizionali nel corso del processo penale e Decisione del Consiglio superiore della magistratura n. 89/2014 recante approvazione del regolamento relativo all'organizzazione dell'attività del giudice di sorveglianza della privazione della libertà.

Presentazione e funzioni

I giudici delegati sono magistrati facenti parte del sistema giuridico romeno che vengono delegati annualmente dal presidente della corte d'appello per ciascun istituto penitenziario situato nella circoscrizione territoriale della corte d'appello. Il ruolo del giudice delegato per l'esecuzione delle sanzioni privative della libertà consiste nel controllare e garantire il rispetto della legalità nell'esecuzione di tali sanzioni. Il giudice delegato assegnato ad un istituto penitenziario nella cui circoscrizione si trova un centro di detenzione preventiva e di custodia cautelare o un centro di custodia cautelare controlla il rispetto della legalità nell'esecuzione delle misure preventive privative della libertà. Il giudice delegato verifica inoltre il rispetto dei diritti previsti dalla legge per le persone che eseguono le sanzioni privative della libertà.

Denunce:

  1. Contro le modalità di istituzione del regime di esecuzione delle pene, la persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro 3 giorni dalla data in cui è stata notificata la decisione che istituisce il sistema di esecuzione delle pene privative della libertà (articolo 39, comma 3, della Legge 254/2013).
  2. Contro la decisione della commissione di modificare il regime di esecuzione delle pene privative della libertà, la persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro 3 giorni dalla data in cui è stata notificata la decisione (articolo 40, comma 11, della Legge 254/2013).
  3. Contro le misure che riguardano l'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge adottate dall'amministrazione dell'istituto penitenziario, una persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro 10 giorni dalla data in cui essa è venuta a conoscenza della misura adottata (articolo 56, comma 2, della Legge n. 254/2013).
  4. Contro le decisioni della commissione disciplinare che ha adottato una sanzione disciplinare, la persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro tre giorni dalla comunicazione della decisione (articolo 104, comma 1, della Legge n. 254/2013).

Contro la decisione della commissione di modificare il regime di esecuzione, la persona incarcerata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro tre giorni dalla comunicazione della decisione (articolo 153, comma 8, della Legge n. 254/2013).

ISPETTORATO GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Indirizzo sede centrale:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin nr.15A, Sector 5, Bucarest

Tel.: 021- 410.99.40

Fax: 021- 410.75.01

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraigi@mai.gov.ro e Il link si apre in una nuova finestradocument.igi@mai.gov.ro - indirizzo destinato esclusivamente all'invio delle copie dei documenti di identità

Indirizzo delle diverse direzioni dell'Ispettorato generale per l'immigrazione:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://igi.mai.gov.ro/contact/

Formazioni territoriali dell'ispettorato generale per l'immigrazione:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Presentazione dell'istituzione

L'Ispettorato generale per l'immigrazione è organizzato ed opera come organo specializzato dell'amministrazione pubblica centrale dotato di personalità giuridica e fa capo al ministero dell'Amministrazione e degli interni.

Obiettivo:

Istituito con la riorganizzazione dell'Ufficio rumeno dell'immigrazione, l'Ispettorato generale per l'immigrazione esercita i compiti attribuitigli dalla legge per dare attuazione alle politiche della Romania nei settori della migrazione, dell'asilo e dell'integrazione degli stranieri nonché alle pertinenti disposizioni di legge in materia.

Le attività dell'ispettorato generale per l'immigrazione costituiscono un servizio pubblico e vengono svolte nell'interesse della comunità e a sostegno delle istituzioni dello Stato, unicamente in virtù e in applicazione del diritto.

Base giuridica:

La struttura organizzativa e le competenze dell'Ispettorato generale per l'immigrazione si trovano nella decisione del governo n. 639 del 20 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal punto di vista organizzativo, l'Ispettorato si articola a livello centrale in direzioni, servizi e altre strutture funzionali e a livello territoriale in centri regionali di alloggio e amministrativi per i richiedenti asilo, in centri di alloggio per stranieri soggetti a trattenimento amministrativo e in strutture provinciali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Ispettorato generale per l'immigrazione coopera con gli organi del ministero dell'Amministrazione e dell'interno e con le altre istituzioni dello Stato, coopera con le organizzazioni non governative e con i cittadini stranieri che operano nel settore della migrazione e della protezione umanitaria, conclude accordi con analoghe istituzioni estere e con le organizzazioni internazionali, nel rispetto della legge.

Altre informazioni relative alle categorie di cittadini UE e non UE, all'asilo e all'immigrazione, alla legislazione e ai programmi e alle strategie dell'Ispettorato generale per l'immigrazione sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito dell'istituzione.

ISPETTORATO DEL LAVORO

(INSPECȚIA MUNCII)

Sede legale

Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucarest

Tel.: 021/302.70.30

Fax: 021.302.70.64; 021.252.00.97

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracomunicare@inspectiamuncii.ro

Indirizzo destinato all'invio delle copie dei documenti di identità: Il link si apre in una nuova finestracopiedoc@inspectiamuncii.ro

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.inspectiamuncii.ro/

Orario di apertura dell'Ispettorato del lavoro

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.30

venerdì: 8.00-14.00

Presentazione dell'istituzione

L'Ispettorato del lavoro è un organo specializzato dell'amministrazione pubblica centrale che fa capo al ministero del lavoro, della famiglia, della protezione sociale e della terza età e la cui sede legale si trova a Bucarest.

Esso è dotato di personalità giuridica e svolge la funzione di autorità statale, tramite la quale esercita il controllo nei settori dei rapporti di lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro e della vigilanza del mercato.

Obiettivo dell'istituzione

Obiettivo dell'ispettorato del lavoro è la protezione sociale del lavoro, a norma dell'articolo 41 della Costituzione romena, quale ripubblicata, e delle disposizioni della convenzione OIL n. 81/1947 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, ratificata con il decreto del Consiglio di Stato n. 284/1973, e della convenzione OIL n. 129/1969 sull'ispezione del lavoro in agricoltura, ratificata con il decreto del Consiglio di Stato n. 83/1975.

Base giuridica:

L'ispettorato è stato istituito ed è organizzato in base ai seguenti atti:

  • Legge n. 108/1999, ripubblicata con successive modifiche e integrazioni
  • Decisione del governo n. 1377/2009, ripubblicata con successive modifiche e integrazioni.

Fanno capo all'Ispettorato del lavoro:

Le informazioni relative ad eventuali istanze trasmesse all'Ispettorato del lavoro possono essere consultate sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dell'istituzione.

Le informazioni di interesse pubblico si trovano sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dell'istituzione.

AGENZIA NAZIONALE PER L'OCCUPAZIONE

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ)

Indirizzo sede centrale:

Strada Avalanșei, nr.20-22, sector 4, Bucarest 040305

Orario:

dal lunedì al giovedì: 8.00 - 16.30

venerdì: 8.00 – 14.00

Orario udienze:

Il presidente dell'Agenzia nazionale per l'occupazione riceve il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle 11.00 alle 12.00. Le prenotazioni si fanno chiamando il seguente numero: 021.303.98.31

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Indirizzo di posta elettronica per contatti: Il link si apre in una nuova finestraanofm@anofm.ro

Le informazioni relative ai siti web degli uffici provinciali dell'Agenzia nazionale per l'occupazione si trovano sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dell'istituzione.

Presentazione dell'istituzione

L'Agenzia offre un'ampia gamma di servizi, quali: consulenze professionali, corsi di formazione professionale, servizi di prelicenziamento, mediazione in materia di lavoro, consulenza per l'avvio di un'impresa, sovvenzioni per i posti di lavoro occupati da persone appartenenti alla categorie svantaggiate, concessione di crediti agevolati per la creazione di nuovi posti di lavoro e molti altri servizi.

I suoi servizi sono rivolti ai disoccupati e agli operatori economici.

Il suo obiettivo principale è quello di aumentare il livello di occupazione della forza lavoro e quindi di ridurre il tasso di disoccupazione.

Base giuridica:

- Legge n. 202, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'occupazione;

- Decisione del governo n. 1610 sullo statuto dell'agenzia nazionale per l'occupazione (ANOFM)

I principali obiettivi dell'Agenzia nazionale per l'occupazione sono:

  • l'istituzionalizzazione del dialogo sociale nel campo dell'occupazione e della formazione professionale;
  • l'applicazione delle strategie nel campo dell'occupazione e della formazione professionale;
  • l'applicazione di misure di protezione sociale delle persone che non lavorano.

Altre informazioni si trovano sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dell'istituzione.

AGENZIA NAZIONALE DELL'AMBIENTE

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI)

Sede centrale:

Splaiul Independenței, nr.294, Corp B, Sector 6, Bucarest 060031

Tel.: 021-207.11.01 021-207.11.02

Fax: 021-207.11.03

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraoffice@anpm.ro

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.anpm.ro/

Orario:

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.00

venerdì: 8.00 – 14.00.

Presentazione dell'istituzione

L'Agenzia nazionale dell'ambiente è un'istituzione specializzata dell'amministrazione pubblica centrale che fa capo al ministero dell'Ambiente le cui competenze - conferite in base alla Il link si apre in una nuova finestraDecisione del governo n. 1000 del 17 ottobre 2012 relativa alla riorganizzazione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale dell'ambiente e delle istituzioni pubbliche che ad essa fanno capo - riguardano l'attuazione delle politiche e delle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Obiettivo:

L'Agenzia nazionale opera nel contesto della cooperazione europea e internazionale volta alla difesa dei principi e all'attuazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente.

I compiti dell'Agenzia nazionale dell'ambiente sono:

  • la pianificazione ambientale strategica;
  • il monitoraggio degli indicatori ambientali;
  • l'autorizzazione delle attività con impatto ambientale;
  • l'attuazione delle normative e delle politiche ambientali a livello nazionale e locale;
  • l'invio all'Agenzia europea dell'ambiente di relazioni relative ai seguenti aspetti: la qualità dell'aria, i cambiamenti climatici, le zone protette, la contaminazione del suolo, l'acqua.

Gli esposti vengono registrati ai sensi dell'ordinanza del governo n. 27/2002 che disciplina il trattamento delle istanze, approvata con legge n. 233/2002 e possono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestraoffice@anpm.ro.

Le richieste anonime e quelle che non riportano dati di identificazione non sono prese in considerazione e non sono protocollate.

AUTORITÀ NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (ANPC)

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR)

Indirizzo:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bucarest

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracabinet@anpc.ro

Orario:

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.30

venerdì: 8.00 – 14.00

Base giuridica:

  • Decisione n. 700/2012 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorità nazionale per la protezione dei consumatori

I compiti dell'ANPC sono:

  1. partecipare, insieme con gli altri pertinenti organi dell'amministrazione pubblica centrale e locale con competenze nel settore in questione e con le organizzazioni non governative dei consumatori, all'elaborazione delle strategie in materia di tutela dei consumatori, garantendone la compatibilità con le normative settoriali UE;
  2. garantire l'armonizzazione del quadro legislativo nazionale con le normative dell'Unione europea in materia di protezione dei consumatori;
  3. proporre al governo di adottare ed approvare progetti di atti legislativi in materia di tutela dei consumatori per quanto riguarda la produzione, l'imballaggio, l'etichettatura, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione e la commercializzazione di prodotti, la prestazione di servizi, compresi i servizi finanziari, e il divieto di sanzioni asimmetriche tra il cliente e il fornitore di servizi pubblici e di altri servizi d'interesse generale in casi di violazione del contratto, in modo tale da non mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza dei consumatori e da non ledere i loro diritti e interessi legittimi;
  4. elaborare, di concerto con altri organi specializzati dell'amministrazione pubblica, le procedure relative agli obiettivi, alle condizioni e alle modalità di collaborazione delle attività di tutela dei consumatori;

l'elenco completo dei compiti dell'ANPC si trova sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dell'istituzione.

Esposti e reclami:

Gli esposti e i reclami dei consumatori sono trattati dai commissariati regionali o provinciali per la protezione dei consumatori o dal commissariato per la protezione dei consumatori del comune di Bucarest, a seconda della zona dove svolge le proprie attività l'operatore economico oggetto del reclamo.

Per presentare un esposto o un reclamo, si prega di accedere al sito seguenteIl link si apre in una nuova finestraINFO denunce dove si possono consultare Il link si apre in una nuova finestrala procedura di presentazione dei reclami e Il link si apre in una nuova finestrale informazioni pratiche relative ai commissariati regionali e provinciali per la protezione dei consumatori.

Conformemente alle disposizioni legali, i reclami e gli esposti sono presentati per iscritto o in formato elettronico o consegnati di persona.

I reclami in formato elettronico vanno caricati sul seguente Il link si apre in una nuova finestrasito web.

I reclami o gli esposti vengono presentati a titolo personale.

I reclami o gli esposti vengono trattati nei termini di legge (conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza del governo n. 27/2002) a condizione che siano accompagnati da tutte le prove documentali, vale a dire fatture, scontrini fiscali o ricevute, contratti, certificati di garanzia o altri documenti, a seconda dei casi.

Per poter essere trattati dai funzionari dei commissariati provinciali i reclami devono soddisfare le condizioni di cui sopra. In caso contrario, essi verranno archiviati per insufficienza di informazioni.

ENTE NAZIONALE DI ASSICURAZIONE MALATTIA

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE)

Indirizzo:

Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bucarest

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cnas.ro/

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrarelpubl1@casan.ro

Tel.: 0 372 309 236

Fax: 0 372 309 165

Presentazione dell'istituzione

L'ente nazionale di assicurazione malattia è un'istituzione pubblica autonoma di interesse nazionale dotata di personalità giuridica, la cui principale finalità è garantire il funzionamento uniforme e coordinato del sistema rumeno di previdenza sociale contro le malattie e gli infortuni.

Base giuridica:

  • Ordinanza d'urgenza del governo n. 150/20.11.2002
  • Ordinanza d'urgenza del governo n.180/2000
  • Legge n. 145/1997

Obiettivi:

Il conseguimento e il mantenimento di un sistema di assicurazione malattia in cui vengano rispettati i diritti e le esigenze delle persone assicurate.

Obiettivi generali:

  • proteggere gli assicurati contro i costi delle cure sanitarie in caso di malattia o di incidente;
  • garantire la protezione degli assicurati in maniera universale, equa e non discriminatoria grazie ad un utilizzo efficiente del Fondo nazionale unico di assicurazione sanitaria sociale.

Obiettivi specifici:

  • garantire l'accesso ai servizi medici, ai medicinali e ai dispositivi medici;
  • garantire agli assicurati una protezione equa e non discriminatoria grazie ad un utilizzo efficiente del Fondo nazionale unico di assicurazione sanitaria sociale;
  • aumentare il grado di soddisfazione degli assicurati rispetto alla qualità dei servizi;
  • aumentare il livello di informazione degli assicurati.

AUTORITÀ ELETTORALE PERMANENTE

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTE)

Indirizzo sede centrale:

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucarest, Sector 3, 030084

Tel.: 021.310.08.24

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracomunicare@roaep.ro

Presentazione dell'istituzione

L'autorità elettorale permanente è un'istituzione amministrativa autonoma dotata di personalità giuridica e con competenza generale in materia elettorale che ha il compito di garantire l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni e referendum e il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, nel rispetto della Costituzione, delle normative e delle norme settoriali europee e internazionali.

Base giuridica:

  • Decisione n. 4, del 22 giugno 2016, che approva il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'autorità elettorale permanente ed elettorale e del centro "Esperto elettorale"
  • Legge n. 334/2006 relativa al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, ripubblicata
  • Legge n. 208/2015 sulle elezioni della Camera dei deputati e del Senato e sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità elettorale permanente, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi:

  • elezioni libere, eque e trasparenti associate ad un uso efficiente delle risorse umane, finanziarie ed economiche;
  • finanziamento equo e trasparente dei partiti politici e delle campagne elettorali;
  • gestione elettorale integrata.

Funzioni (elenco non esaustivo):

  • di strategia, per la scelta degli obiettivi settoriali del suo settore d'attività;
  • di regolamentazione, per l'elaborazione e la presentazione ai fini di approvazione del quadro normativo necessario per realizzare i compiti strategici in materia elettorale e per l'elaborazione e l'approvazione di normative e disposizioni tecniche obbligatorie per tutti gli organismi e le autorità elettorali;
  • di gestione, per l'organizzazione e il coordinamento delle attività e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle procedure elettorali;
  • di autorità statale, per seguire ed attuare in tutto il paese le normative specifiche in materia elettorale e le normative relative al loro aggiornamento e allineamento con i paesi dell'Unione europea;
  • di controllo, per la verifica del rispetto della legge e dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge;

le rimanenti funzioni possono essere consultate Il link si apre in una nuova finestraqui.

Compiti (elenco non esaustivo):

  • elabora proposte per assicurare la logistica necessaria per lo svolgimento delle elezioni, che sottopone per approvazione al governo e alle autorità pubbliche locali, e ne controlla il recepimento;
  • segue le modalità di definizione dei seggi elettorali e la scelta dei locali che ospitano i seggi e gli uffici elettorali;
  • assicura la fornitura tempestiva delle dotazioni specifiche dei seggi: urne e cabine, timbri, tamponi, recipienti per il trasporto delle schede elettorali e altro; controlla le modalità di conservazione di tale materiale in periodo elettorale;
  • segue le modalità di reperimento dei fondi necessari per l'organizzazione scaglionata e in tempo utile della logistica necessaria per lo svolgimento delle elezioni;
  • veglia alla sicurezza dei seggi elettorali e alla conservazione delle schede elettorali e degli altri documenti e materiali specifici utilizzati in periodo elettorale;
  • monitora la compilazione e la stampa delle liste elettorali permanenti;
  • monitora e controlla l'aggiornamento delle liste elettorali.

Le rimanenti funzioni possono essere consultate Il link si apre in una nuova finestraqui.

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI ISTITUTO RUMENO PER I DIRITTI UMANI

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI)

Indirizzo:

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sector 1, Bucarest

Tel.:      (021) 311-4921

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://irdo.ro/english/index.php

E-mail Il link si apre in una nuova finestraoffice@irdo.ro

Presentazione dell'istituzione

L'Istituto rumeno per i diritti umani (IRDO) è un organo nazionale indipendente cui l'atto istitutivo ha assegnato compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza. L'atto istitutivo stabilisce anche le garanzie di indipendenza e di imparzialità, in linea con i criteri previsti per questo tipo di organo dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, che ne raccomandano la creazione in tutti gli Stati democratici.

Nel quadro delle attività dell'Istituto rumeno per i diritti umani, le norme e gli standard sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani e la giurisprudenza dei tribunali internazionali rappresentano una preoccupazione costante nell'esecuzione di tutti i suoi compiti specifici di ricerca, formazione, informazione e consulenza.

L'IRDO è stato peraltro eletto in varie strutture degli organismi internazionali che si occupano di promozione e tutela dei diritti umani.

I servizi dell'Istituto sono aperti a tutti gli utenti. I testi dei documenti fondamentali e dei riferimenti bibliografici, sono diffusi gratuitamente o contro pagamento del solo costo di riproduzione.

L'Istituto potrà condurre indagini, su base contrattuale, con istituti o organi scientifici e sarà in grado di elaborare pareri, su richiesta di istanze specializzate nazionali o straniere. Le tariffe per questi tipi di servizi devono essere stabilite dalla direzione dell'Istituto.

Base giuridica:

Legge n. 9/1991 relativa alla costituzione dell'Istituto rumeno per i diritti umani

Obiettivo:

L'obiettivo dell'istituto è quello di diffondere tra enti pubblici, organizzazioni non governative e cittadini rumeni maggiori conoscenze in materia di diritti umani e del modo in cui i diritti umani sono garantiti negli altri paesi, in particolare nei paesi che partecipano alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

Al tempo stesso, l'obiettivo dell'istituto è anche informare l'opinione pubblica all'estero e gli organismi internazionali sulle modalità concrete con cui i diritti umani sono garantiti e rispettati in Romania.

Attività dell'IRDO:

  1. istituire, gestire ed operare per tutti gli utenti un centro di documentazione contenente i testi di convenzioni internazionali, normative, documenti, pubblicazioni e studi in materia di diritti umani e riferimenti bibliografici;
  2. informare gli enti pubblici, le organizzazioni non governative e i cittadini, in particolare proponendo alla loro attenzione documenti, pratiche e convenzioni internazionali in materia di diritti umani, eventualmente anche in traduzione;
  3. organizzare programmi di formazione destinati in particolare alle categorie di persone che detengono particolari responsabilità in termini di tutela dei diritti umani o per informare ampie fasce di popolazione in materia di diritti umani;
  4. fornire, su richiesta o su base regolare, informazioni sugli sforzi del governo rumeno e delle organizzazioni non governative rumene volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani e sulle iniziative analoghe di altri paesi, così come sugli impegni internazionali assunti dalla Romania e sul modo in cui essi sono soddisfatti;
  5. fornire, su richiesta delle commissioni del Parlamento, documentazione sugli aspetti attinenti ai diritti umani dei progetti di legge e su altre questioni affrontate in sede parlamentare;
  6. svolgere ricerche sui vari aspetti della promozione e del rispetto dei diritti umani in Romania e sulla scena internazionale;
  7. pubblicare un bollettino sui diritti umani e provvedere ad assicurarne la più ampia diffusione, anche traducendolo in altre lingue;
  8. organizzare sondaggi d'opinione sui vari aspetti della tutela dei diritti umani in Romania.

Altre informazioni riguardanti l'IRDO si trovano sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dell'istituzione.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Slovenia

Giudici nazionali

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel. + 386 (01) 477 64 00 Fax + 386 (01) 477 64 15
Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestrainfo@us-rs.si

Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 33
1000 Ljubljana
p. p. 1713
Tel. + 386 (01) 47 00 100 Fax: + 386 (01) 47 00 150
Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraurad.uprlj@sodisce.si

Sezione distaccata del Tribunale a Maribor (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru):
Tel.: + 386 (02) 230 00 100
Fax: + 386 (02) 230 00 150
Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraoddelek.uprmb@sodisce.si

Sezione distaccata del Tribunale a Nova Gorica (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici):
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraoddelek.uprng@sodisce.si

Sezione distaccata del Tribunale a Celje (Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tel. + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraoddelek.uprce@sodisce.si

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Cfr. Il Difensore civico.

Difensore civico (Varuh človekovih pravic)

L'ufficio del Difensore civico per i diritti umani è stato istituito nella Repubblica di Slovenia con la finalità di garantire, sotto il profilo generale, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Difensore civico per i diritti umani, i suoi quattro aggiunti e i collaboratori accolgono le richieste di persone che ritengono che l'azione di un'autorità pubblica, di un organo di autogoverno locale o di una persona giuridica di diritto pubblico abbia violato un diritto umano o una libertà fondamentale. Il suddetto organo opera ai sensi della legge sul Difensore civico per i diritti umani del 1994.

Il Difensore civico per i diritti umani può

  • ammonire l'autore della violazione al fine di porre rimedio all'irregolarità o di cessarla, oppure
  • proporre che venga riconosciuto un risarcimento per il danno subito.
  • Per conto e con l'autorizzazione del richiedente, il Difensore civico può presentare istanza alla Corte costituzionale affinché quest'ultima esamini la costituzionalità e la legittimità di determinate disposizioni o atti, oppure
  • presentare una denuncia di incostituzionalità a motivo della violazione di un diritto.
  • Il Difensore civico può proporre iniziative al governo o al Parlamento per la modifica di leggi e di altre normative.
  • Può suggerire a tutti gli organismi di cui è responsabile di migliorarne il funzionamento e i rispettivi rapporti con i terzi.
  • Può fornire a chiunque il proprio parere su un caso specifico relativo alla violazione di diritti e di libertà fondamentali, a prescindere dal tipo di procedura o di fase nell'esame del caso dinanzi all'organismo in questione.

Il Difensore civico per i diritti umani non può agire o correggere violazioni o irregolarità al posto dell'autorità pubblica, dell'organo di autogoverno locale o della persona giuridica di diritto pubblico in questione.

È l'autore stesso della violazione che è tenuto anche a porvi rimedio. Inoltre, salvo in situazioni eccezionali, il Difensore civico non può esaminare casi di cui si occupa la magistratura.

Secondo quanto previsto dalla legge, il Difensore civico non è dotato di alcun potere nel settore privato e, pertanto, non può intervenire nel caso, per esempio, di violazioni di diritti umani commesse da società private. In tali circostanze esso può esercitare pressioni sulle autorità pubbliche, sugli organi di autogoverno o sulle persone giuridiche di diritto pubblico che controllano l'attività della società privata o del singolo interessato.

Il Difensore civico, in collaborazione con organizzazioni umanitarie e non governative, controlla altresì i luoghi di detenzione e il trattamento cui sono sottoposti i detenuti o le persone soggette a misure restrittive della libertà personale.

Il Difensore civico ha il potere di controllare, ammonire e proporre, ma non può prendere decisioni ufficiali.

Il Difensore civico organizza inoltre la difesa dell'infanzia; si accerta che essa sia garantita dai difensori dei minori mediante una rete di volontari che assicurano a ciascun minore la parità di accesso al difensore dell'infanzia.

La difesa dell'infanzia ha per oggetto di offrire un aiuto professionale al minore affinché questi sia udito in tutti i procedimenti e le cause di cui è parte nonché di comunicare l'opinione del minore alle autorità e alle istituzioni competenti che si pronunciano in merito ai suoi diritti e interessi. Il difensore dell'infanzia non è il rappresentante legale del minore. L'aiuto professionale consiste in particolare nell'assistenza psicosociale al minore, a dialogare in merito ai suoi desideri, al suo stato di salute e alle sue opinioni, a informarlo dei procedimenti e delle azioni in modo adatto alla sua persona, a cercare insieme la soluzione più appropriata e ad accompagnarlo dinanzi alle autorità e alle istituzioni che si pronunciano in merito ai suoi diritti e interessi.

Recapiti:

Difensore civico dei diritti umani della Repubblica di Slovenia

Dunajska cesta 56 (4° piano)
1109 Ljubljana
Tel.: 01 475 00 50
Numero verde: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@varuh-rs.si
Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.varuh-rs.si/

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

  • Difensore civico per i diritti del minore (Varuh otrokovih pravic)

Parte dell'ufficio di Difensore civico, organismo aggiunto e specializzato di quest'ultimo.

  • Autorità per la difesa del principio di eguaglianza

L'autorità per la difesa del principio di eguaglianza mira a impedire e ad eliminare la discriminazione in Slovenia.

Il link si apre in una nuova finestraDENUNCIA: questa autorità gestisce le iniziative o le denunce degli interessati nei casi di asserite discriminazioni; produce un parere non vincolante in merito all'eventuale discriminazione in una situazione specifica come quella, per esempio, di aver subito un trattamento discriminatorio a causa di circostanze personali. Nel contempo, essa suggerisce agli autori delle violazioni le modalità per porvi rimedio esprimendosi sulle motivazioni e sulle conseguenze di tali violazioni. In tal modo, con il proprio intervento, mira a correggere le violazioni in maniera informale, contribuendo al miglioramento di prassi future. Tuttavia, qualora non sia possibile risolvere un problema nel modo sopra indicato, l'Autorità per le pari opportunità può suggerire agli ispettorati di perseguire il reato minore. I procedimenti dinanzi all'autorità sono gratuiti e riservati.

ASSISTENZA: questa autorità offre assistenza e tutela legale contro la discriminazione in altre procedure, per esempio fornendo consulenza sui rimedi a disposizione dell'interessato e su come servirsene dinanzi ad altri organi dello Stato.

Il link si apre in una nuova finestraCONSULENZA: è possibile chiedere all'autorità un parere riguardo alla possibilità che una determinata azione costituisca anche solo potenzialmente discriminazione, oppure un consiglio su come agire per evitare una discriminazione e sostenere in maniera più efficace il diritto a un pari trattamento.

INFORMAZIONE: questa autorità fornisce informazioni generali in materia di discriminazione e sulla relativa situazione in Slovenia.

Recapiti:

Autorità per la difesa del principio di eguaglianza
Železna cesta 16, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 / 473 55 31
E-mail: Il link si apre in una nuova finestragp@zagovornik-rs.si
Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.zagovornik.si/

Tutte le informazioni principali sul sito internet sono inoltre interamente disponibili anche in inglese, francese, tedesco, italiano, ungherese, serbo, bosniaco, albanese e romaní.

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Garante per la protezione dei dati personali:

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sulle segnalazioni in merito a violazioni della protezione dei dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nella legge quadro sulla protezione dei dati personali del 2004 e nelle leggi settoriali che disciplinano questioni specifiche riguardanti i dati personali (come la legge sulla carta di identità). Questo organismo agisce d'ufficio se rileva una potenziale violazione dei dati personali; inoltre monitora aree o campi specifici anche in assenza di segnalazioni. I controlli vengono effettuati da ispettori statali che si occupano della protezione dei dati personali e che sono alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati personali. Quest'ultimo può disporre che i dati personali vengano corretti, può accertare la presenza di violazioni che comportano l'acquisizione o l'elaborazione illecita di dati personali e può imporre penali (multe) ai responsabili del trattamento dei dati. Contro le decisioni di questo organo può essere presentato un reclamo amministrativo dinanzi all'Upravno sodišče (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia).

Recapiti:

Garante per la protezione dei dati personali (Informacijski pooblaščenec)
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: Il link si apre in una nuova finestragp.ip@ip-rs.si
Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ip-rs.si/
Ultimo aggiornamento: 16/12/2021

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Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: ceco.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Slovacchia

Giudici nazionali

Il link si apre in una nuova finestraZoznam súdov

Il quadro giuridico in materia di tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella Repubblica slovacca è costituito dalla Costituzione della Repubblica slovacca (atto n. 460/1992 e successive modifiche). La Costituzione slovacca è la legge fondamentale della Repubblica slovacca e prevale su tutti gli altri atti normativi. Il capo 2 (articoli 11-54) della Costituzione della Repubblica slovacca sancisce la tutela generale dei diritti e delle libertà fondamentali, vale a dire i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (denominati diritti civili nei documenti internazionali), i diritti politici, i diritti delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici, i diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, il diritto alla tutela giurisdizionale e di altro tipo. I diritti e le libertà fondamentali sono garantiti sul territorio della Repubblica slovacca a tutti, indipendentemente da sesso, razza, colore della pelle, lingua, credo o religione, convinzioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza nazionale o etnica, famiglia, stato patrimoniale o altre circostanze. Nessuno può subire un pregiudizio, essere avvantaggiato o svantaggiato sulla base di tali motivi. Nessuno può subire un pregiudizio per aver esercitato i propri diritti e libertà fondamentali (articolo 12, paragrafi 2 e 4 della Costituzione della Repubblica slovacca). Gli stranieri godono nella Repubblica slovacca dei diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica slovacca, tranne quelli esplicitamente riservati ai cittadini della Repubblica slovacca e del diritto di asilo (articolo 52, paragrafo 2, e articolo 53 della Costituzione della Repubblica slovacca). La legge costituzionale relativa alla sicurezza dello Stato in caso di conflitti, stato di guerra e di emergenza (legge n.227 del 2002) stabilisce le condizioni e i limiti dell’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali in caso di conflitti, stato di guerra o di emergenza

Conformemente all’articolo 46 della Costituzione della Repubblica slovacca, chiunque può far valere i propri diritti secondo la procedura stabilita dalla legge dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale o, nei casi previsti dalla legge, da un altro organo della Repubblica slovacca. In pratica, si può trattare dell’intera gamma dei diritti umani: i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possono essere limitati per legge e i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che non possono essere limitati per legge. Tali diritti e libertà includono i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e gli altri diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica slovacca, dalle leggi costituzionali, da leggi o altri atti giuridici della Repubblica slovacca nonché da accordi internazionali in materia di diritti dell’uomo e di libertà fondamentali (international human rights law) di cui la Repubblica slovacca è parte. L’esame delle decisioni relative ai diritti e alle libertà fondamentali rientra tra le competenze dei giudici.

Chi ritenga che i propri diritti siano stati lesi dalla decisione di un organo della pubblica amministrazione può rivolgersi ad un giudice affinché esamini la decisione in questione, tranne quando diversamente stabilito dalla legge. Al riguardo la Costituzione della Repubblica slovacca e altre disposizioni giuridiche garantiscono il diritto di ciascuno al risarcimento dei danni arrecati da una decisione illegittima adottata da un giudice, da un organo statale o della pubblica amministrazione o da un caso di cattiva amministrazione. La legge n. 514 del 2003 e successive modifiche prevede disposizioni dettagliate sulla responsabilità per i danni procurati nel corso dell’esercizio dell’autorità pubblica. Tale legge disciplina la responsabilità dello Stato per i danni causati dalle pubbliche autorità nell’esercizio delle loro funzioni, la responsabilità dei comuni e di altri enti locali superiori per i pregiudizi causati nell’esercizio dei loro poteri, l’esame preliminare delle domande di risarcimento danni e il diritto al regresso.

Conformemente all’articolo 46 della Costituzione della Repubblica slovacca, l’articolo 3 del codice di procedura civile garantisce il diritto di rivolgersi al giudice ai fini della tutela di un diritto il cui godimento è stato messo a rischio o violato. Il codice di procedura civile stabilisce la procedura che il giudice e le parti di un procedimento civile devono seguire al fine di garantire la legittima tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle parti nonché l’osservanza delle leggi, l’esecuzione rigorosa degli obblighi e il rispetto dei diritti altrui. In un procedimento civile i giudici esaminano e decidono in merito a controversie e altre questioni giuridiche, fanno eseguire le decisioni che non sono state eseguite volontariamente e vigilano affinché non vi siano violazioni dei diritti o degli interessi tutelati dalla legge di persone fisiche o giuridiche e affinché tali diritti non siano oggetto di abuso a danno di tali persone.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del codice di procedura civile, nei procedimenti civili i giudici esaminano e decidono in merito a controversie e altre questioni giuridiche relative a rapporti di diritto civile, relazioni professionali, familiari, commerciali ed economiche a meno che la legge non stabilisca che siano responsabili altri organi. Nell’ambito dei procedimenti civili, i giudici esaminano anche la legalità delle decisioni degli organi della pubblica amministrazione e la legalità delle decisioni, misure e altre azioni delle autorità pubbliche e si pronunciano sulla conformità con la legge dei decreti vincolanti di portata generale adottati dagli enti locali nei loro settori di competenza e, per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti della pubblica amministrazione, sulla conformità con i decreti governativi e gli atti giuridici generalmente vincolanti adottati dai ministeri e da altri organi dell’amministrazione pubblica nazionale a meno che la legge non preveda che dell’esame e della decisione in merito a tali casi siano responsabili altri organi. Le giurisdizioni esaminano e decidono in merito ad altri casi nell’ambito di un procedimento civile solo quando è la legge a stabilirlo.

Giurisdizione ordinaria della Repubblica slovacca

Nella Repubblica slovacca l’esercizio del potere giudiziario spetta a giudici indipendenti e imparziali. Il sistema giudiziario è separato dagli altri organi statali a tutti i livelli.

I procedimenti giudiziari si fondano sul principio dei due gradi di giudizio in base al quale è possibile impugnare le decisioni dei tribunali di primo grado (okresné súdy). A decidere in merito alle impugnazioni sono i tribunali di secondo grado (krajské súdy).

Le giurisdizioni ordinarie sono: la Corte suprema della Repubblica slovacca (Najvyšší súd Slovenskej republiky), il tribunale penale specializzato (Špecializovaný trestný súd), 8 tribunali regionali e 45 tribunali distrettuali che decidono su tutte le cause, tranne quelle di competenza esclusiva della Corte costituzionale della Repubblica slovacca, cioè si pronunciano in cause civili e penali e esaminano la legittimità delle decisioni e delle procedure dell’amministrazione pubblica (giustizia amministrativa) nei casi previsti dalla legge. Attualmente, nella Repubblica slovacca non esistono tribunali militari.

Giustizia amministrativa

L’esame della legittimità delle decisioni e delle procedure degli organi della pubblica amministrazione si svolge sulla base delle disposizioni della parte 5 del codice di procedura civile (legge n. 99/1963 e successive modifiche).

Nella giustizia amministrativa i giudici esaminano, sulla base di denunce o impugnazioni, la legittimità delle decisioni e delle procedure degli organi della pubblica amministrazione. Essi esaminano la legalità delle decisioni adottate e delle procedure applicate dagli organi dell’amministrazione pubblica, dagli enti locali, dagli ordini professionali e dalle persone fisiche e giuridiche nella misura in cui la legge li incarica di pronunciarsi sui diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche in materia di amministrazione pubblica (in appresso “decisioni e procedure degli organi amministrativi”). Per decisioni degli organi amministrativi si intendono le decisioni adottate da tali organi nell'ambito di procedure amministrative e le altre decisioni che istituiscono, modificano o sopprimono diritti e obblighi di persone fisiche o giuridiche oppure che riguardano direttamente diritti, interessi tutelati dalla legge e obblighi di persone fisiche o giuridiche. Per procedure di organi amministrativi si intendono anche i casi in cui l’amministrazione non agisce (mancate azioni). Nell’ambito della giustizia amministrativa i giudici si pronunciano sulle richieste di imporre agli organi delle amministrazioni pubbliche obblighi di agire in merito ai diritti e doveri di persone fisiche e giuridiche in materia di amministrazione pubblica e a misure di esecuzione forzata delle loro decisioni, secondo quanto stabilito dagli articoli 250b e 250u. Nell’ambito della giustizia amministrativa i giudici si pronunciano anche sulla protezione contro le azioni illegittime degli organi dell’amministrazione pubblica e sull’esecutività delle decisioni adottate da tribunali amministrativi di altri paesi. Per quanto riguarda le elezioni e la registrazione di partiti e movimenti politici, i giudici si pronunciano conformemente a quanto stabilito dalle norme specifiche applicabili in materia e nei limiti da esse fissati. Ove opportuno, e conformemente a tali norme, i giudici prendono anche decisioni in casi previsti da specifiche disposizioni o quando l’esame delle decisioni prese dall’amministrazione pubblica è chiesto sulla base di accordi internazionali di cui la Repubblica slovacca fa parte.

In concreto può trattarsi di:

  • procedimenti o decisioni in relazione a denunce contro decisioni o procedure di organi amministrativi;
  • procedimenti o decisioni in relazione a impugnazioni di decisioni non definitive di organi amministrativi;
  • procedimenti in caso di mancata azione da parte di organi dell’amministrazione pubblica;
  • procedimenti per la protezione contro azioni illegittime da parte di organi dell’amministrazione pubblica;
  • altri procedimenti speciali (per esempio in materia elettorale).

Disposizioni dettagliate si trovano agli articoli 244-250 del codice di procedura civile.

I giudici non sono autorizzati a modificare le norme giuridiche adottate dal potere esecutivo (legislazione secondaria). Tuttavia, conformemente all’articolo 144, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica slovacca, se un giudice ritiene che un atto giuridicamente vincolante, o una sua parte o disposizione specifica, applicata al caso in esame, violi la Costituzione, una legge costituzionale o un trattato internazionale prioritario (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della Costituzione) o una legge, sospende il procedimento e chiede l’avvio di un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca (in applicazione dell’articolo 125, paragrafo 1). Il parere giuridico espresso dalla Corte costituzionale è vincolante. La richiesta di avvio del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca non dispensa il giudice dall’obbligo di pronunciarsi sul caso in esame secondo le modalità previste dalla legge.

Corte costituzionale della Repubblica slovacca

Corte costituzionale della Repubblica slovacca
Hlavná 110
042 65 Košice 1
SLOVACCHIA
Tel.: +421 55 7207211
Fax: +421 55 6227639 (chairperson)
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ustavnysud.sk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ustavnysud.sk Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ustavnysud.sk

La Corte costituzionale della Repubblica slovacca (Ústavný súd Slovenskej republiky, in appresso “Corte costituzionale”) è stata istituita dalla Il link si apre in una nuova finestraÚstava Slovenskej republiky n. 460/1992 (Costituzione della Repubblica slovacca) come organo giudiziario indipendente responsabile della tutela della costituzionalità. I suoi poteri e competenze sono stabiliti dagli articoli 124-140 della Costituzione della Repubblica slovacca e successive modifiche. Disposizioni dettagliate sull’organizzazione della Corte costituzionale, sulle modalità con cui può essere adita e lo status dei giudici che ne fanno parte si trovano nella legge n. Il link si apre in una nuova finestra38/1993 e successive modifiche.

Conformemente all’articolo 79 della legge n. 38/1993, l’assemblea plenaria della Corte costituzionale ha approvato il regolamento interno della Corte costituzionale, regolamento n. Il link si apre in una nuova finestra114/1993 e successive modifiche, che definisce più dettagliatamente il funzionamento interno della Corte costituzionale per quanto riguarda la preparazione dei procedimenti e l’adozione delle decisioni, l’assemblea plenaria, le camere, i giudici relatori, i consiglieri giudiziari e gli altri partecipanti alle attività della Corte costituzionale nonché alla procedura disciplinare nei confronti dei giudici.

La Corte costituzionale avvia un procedimento su richiesta di:

  1. almeno cinque deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca;
  2. il presidente della Repubblica slovacca;
  3. il governo della Repubblica slovacca;
  4. un giudice nell’esercizio della sua attività decisionale;
  5. il procuratore generale della Repubblica slovacca;
  6. il difensore civico per tutto ciò che attiene alla conformità delle leggi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, se la loro ulteriore applicazione può pregiudicare i diritti o le libertà fondamentali oppure i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sanciti da convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica slovacca e promulgati ai sensi della legge;
  7. qualsiasi cittadino che ne abbia il diritto in base ai casi previsti dagli articoli 127 e 127 a della Costituzione.

Il procedimento è avviato il giorno in cui la domanda perviene alla Corte costituzionale.

L’articolo 127 a della Costituzione della Repubblica slovacca disciplina il cosiddetto ricorso costituzionale che può essere introdotto da una persona fisica o giuridica (in appresso “il ricorrente”) che ritenga che i propri diritti o libertà fondamentali siano stati violati da una decisione definitiva, una misura o un’altra azione, tranne nei casi in cui è un’altra la giurisdizione competente per la tutela di tali diritti e libertà fondamentali.

Oltre agli elementi generali il ricorso deve specificare:

  1. i diritti o le libertà fondamentali che il ricorrente ritiene siano stati violati;
  2. la decisione definitiva, la misura o il provvedimento che hanno violato i diritti o le libertà fondamentali;
  3. contro chi è diretto.

Al ricorso viene allegata una copia della decisione definitiva, misura o prova relativa all’azione in causa. Qualora il ricorrente chieda un risarcimento finanziario, deve indicare l’importo richiesto e specificare le ragioni che lo motivano. Le parti del procedimento sono il ricorrente e la parte contro cui è diretto il ricorso. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Su richiesta del ricorrente la Corte costituzionale può stabilire una misura provvisoria e rinviare l’esecutività della decisione definitiva, della misura o dell’altra azione contestata a condizione che ciò non sia contrario a un interesse pubblico rilevante e che l’esecuzione della decisione definitiva, della misura o dell’altra azione contestata non arrechi al ricorrente un pregiudizio maggiore di quello che altre persone potrebbero subire a causa del rinvio dell’esecuzione; in particolare la Corte ordina all’organo che, secondo il ricorrente, ha violato i suoi diritti o libertà fondamentali, di sospendere temporaneamente l’esecuzione della decisione definitiva, della misura o dell’altra azione contestata e ai terzi di astenersi temporaneamente dal servirsi dell’autorizzazione loro concessa da tale decisione definitiva, misura o azione. La misura provvisoria scade entro la data in cui entra in vigore la decisione in causa, a meno che la Corte costituzionale non decida di porvi fine prima. Può essere posta fine alla misura provvisoria anche d’ufficio, qualora decadano le ragioni per le quali essa è stata stabilita.

Il ricorso è ammissibile solo se il ricorrente ha già esaurito i mezzi di ricorso e gli altri rimedi previsti dalla legge ai fini della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o se il ricorrente ha il diritto di presentarlo sulla base di norme specifiche. Anche qualora tale ultima condizione non sia soddisfatta, la Corte costituzionale accoglie il ricorso se il ricorrente dimostra che le ragioni per le quali non ha soddisfatto tale condizione sono validi. Il ricorso può essere introdotto entro un termine di due mesi a partire dall’entrata in vigore della decisione o della notifica della misura o altra azione. Nel caso di una misura o azione il termine decorre a partire dal giorno in cui il ricorrente ha potuto prenderne conoscenza.

Qualora il ricorrente ritiri il proprio ricorso, la Corte costituzionale pone fine al procedimento, tranne nei casi in cui essa ritenga che non sia ammissibile il ritiro del ricorso dal momento che esso concerne una decisione definitiva, misura o altra azione che costituisce una violazione particolarmente grave dei diritti o delle libertà fondamentali del ricorrente.

La Corte costituzionale tiene conto delle circostanze accertate nel corso dei procedimenti precedenti, salvo decisione contraria.

Se la Corte costituzionale accetta il ricorso, essa precisa nella decisione quale sia il diritto o la libertà fondamentale oppure la norma costituzionale o convenzione internazionale violati e mediante quale decisione definitiva, misura o altra azione sia avvenuta la violazione. Se il diritto o la libertà fondamentale sono stati violati da una decisione o misura, la Corte costituzionale annulla tale decisione o misura. Nei casi in cui sia un'azione a violare un diritto o libertà fondamentale la Corte costituzionale vi pone fine.

Quando la Corte costituzionale accoglie un ricorso, può:

  1. ordinare alla parte che con la propria mancata azione ha violato un diritto o libertà fondamentale, di agire in relazione a questo caso sulla base di norme specifiche;
  2. rinviare il caso;
  3. vietare il proseguimento della violazione del diritto o libertà fondamentale;
  4. ordinare alla parte che ha violato un diritto o libertà fondamentale di ripristinare la situazione esistente prima che il diritto o la libertà fondamentale venissero violati.

La Corte costituzionale può accordare a coloro i cui diritti o libertà fondamentali siano stati violati un adeguato risarcimento finanziario. Qualora la Corte costituzionale decida di accordare tale risarcimento finanziario adeguato, l’organo che ha violato un diritto o libertà fondamentale è tenuto a versare tale compensazione al ricorrente entro due mesi dall’entrata in vigore della decisione della Corte costituzionale. Se la Corte costituzionale decide di annullare una decisione definitiva, misura o altra azione e rinvia il caso, la parte che nel caso specifico ha preso tale decisione o misura o effettuato l’azione è tenuta a riesaminare il caso e a prendere una nuova decisione. Nel corso di questo processo o procedura la parte è vincolata dal parere giuridico della Corte costituzionale. La parte che aveva preso la decisione o misura o effettuato l’azione del caso in esame è vincolata dalla decisione che diventa esecutiva all’atto del ricevimento.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel.: + 421 2 20850111
+ 421 2 20850114
Fax: + 421 2 20850135
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@snslp.sk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.snslp.sk

Il Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo (in appresso “il Centro”), istituito dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca mediante la legge n. 308/1993 relativa all’istituzione di un Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo e successive modifiche, è operativo in Slovacchia dal 1° gennaio 1994. Il progetto di legge era stato presentato dal governo della Repubblica slovacca sulla base della risoluzione n. 430 del 15 giugno 1993, con cui il governo aveva approvato la realizzazione del «progetto di costituzione di un Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo» con sede a Bratislava, su iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Con l’adozione della legge n. 136/2003, che modifica e integra la legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 308/1993 e la legge n. 365/2004 relativa alla parità di trattamento in taluni settori, alla tutela contro le discriminazioni che modifica e integra taluni atti (legge antidiscriminazioni), sono state ampliate le funzioni del Centro che è una persona giuridica indipendente nel settore della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra cui i diritti del minore.

In quanto persona giuridica indipendente il Centro svolge un ruolo insostituibile nel settore dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti del minore e del rispetto della parità di trattamento. Il centro è l’unica istituzione slovacca competente in maniera di parità (national equality body) cioè responsabile della valutazione per quanto riguarda il rispetto del principio della parità di trattamento sulla base della legge contro le discriminazioni.

Competenze

Lo statuto giuridico e le competenze del Centro sono stabilite dalla legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 308/1993 e successive modifiche. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 di tale legge il Centro:

  • monitora e valuta il rispetto dei diritti dell’uomo e del principio della parità di trattamento sulla base delle disposizioni della legge in materia;
  • raccoglie e fornisce su richiesta informazioni su razzismo, xenofobia e antisemitismo nella Repubblica slovacca;
  • effettua ricerche ed indagini per fornire dati relativi ai diritti dell’uomo, raccoglie e diffonde informazioni in questo settore;
  • prepara attività d’istruzione e partecipa a campagne di informazione per incrementare la tolleranza nella società;
  • fornisce il patrocinio a spese dello Stato alle vittime di discriminazioni e di manifestazioni di intolleranza;
  • su richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche o di propria iniziativa, emette pareri in materia di rispetto del principio di parità di trattamento sulla base della legislazione esistente in materia;
  • svolge indagini indipendenti in materia di discriminazioni;
  • elabora e pubblica relazioni e raccomandazioni su questioni legate a discriminazioni;
  • effettua un servizio di biblioteca;
  • fornisce servizi nel settore dei diritti dell’uomo.

Il Centro fornisce pareri giuridici su problemi di discriminazione, atti di intolleranza e in caso di violazione del principio di parità di trattamento per tutti gli abitanti della Repubblica slovacca. Conformemente alla legge, può rappresentare, su domanda, una parte in un procedimento in caso di violazione del principio di parità di trattamento. Pubblica annualmente una relazione sul rispetto dei diritti dell’uomo nella Repubblica slovacca.

Poteri

  • fornisce patrocinio a spese dello Stato alle vittime di discriminazioni e di manifestazioni di intolleranza;
  • su richiesta, rappresenta le parti in procedimenti relativi alla violazione del principio di parità di trattamento;
  • ha il diritto di chiedere al giudice, all’ufficio del procuratore e ad altri organi statali, agli enti locali, ordini professionali e altre istituzioni di fornirgli, entro un termine stabilito, informazioni sul rispetto dei diritti dell’uomo.

Assistenza fornita

Può rivolgersi al Centro qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga di essere stata vittima di una discriminazione a causa di un’azione o della mancata azione da parte delle istituzioni di cui sopra. La denuncia deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie opportunamente documentate.

Cooperazione

Il Centro può anche chiedere informazioni sul rispetto dei diritti dell’uomo ad associazioni non governative che operano nel campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tra cui i diritti del minore e ad accordarsi con esse sulla portata delle informazioni e il metodo da utilizzare.

Presentazione delle denunce

I cittadini possono depositare le denunce:

  • per iscritto (utilizzando l’Il link si apre in una nuova finestraapposito modulo e i documenti giustificativi per posta, fax o posta elettronica);
  • di persona.

Difensore civico

Difensore civico
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel.: +421 2 48287401
+421 2 43634906
Fax: +421 2 48287203
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrasekretariat@vop.gov.sk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://vop.gov.sk

Conformemente all’articolo 151 a, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica slovacca “il difensore civico è un organo indipendente della Repubblica slovacca che, nella misura e secondo le modalità previste dalla legge, tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche dinanzi agli organi dell’amministrazione pubblica e alle altre autorità se una loro azione, mancata azione o decisione è in contrasto con la legge. Nei casi previsti dalla legge il difensore civico può contribuire a determinare le responsabilità di coloro che lavorano presso le autorità pubbliche in relazione alla violazione di un diritto o libertà fondamentale di persone fisiche o giuridiche. Tutti gli organi del potere pubblico prestano la dovuta collaborazione al difensore civico”.

Al difensore civico può rivolgersi chiunque ritenga che un’azione, mancata azione o decisione di un organo dell’amministrazione pubblica abbiano violato i suoi diritti o libertà fondamentali in contrasto con la legislazione vigente o i principi democratici e lo Stato di diritto. I diritti e le libertà fondamentali alla cui tutela il difensore civico prende parte sono definiti al titolo 2 della Costituzione della Repubblica slovacca (i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali agli articoli 14-25, i diritti politici agli articoli 26-32, i diritti delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici agli articoli 33-34, i diritti economici, sociali e culturali agli articoli 35-43, il diritto alla protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale agli articoli 44-45, il diritto alla tutela giudiziaria e giuridica agli articoli 46-50, il diritto all’asilo degli stranieri perseguitati per aver esercitato i loro diritti e libertà politiche), ma anche nelle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo e libertà fondamentali.

Il difensore civico agisce sulla base della denuncia presentata da una persona fisica o giuridica o di propria iniziativa. Non può intervenire nell’attività decisionale dei giudici, non è parte di un procedimento, non può adire i giudici, non riceve notifiche delle decisioni e non ha diritto di impugnazione.Inoltre, non ha il diritto di risolvere controversie tra persone fisiche.

Ci si può rivolgere al difensore civico:

  • per iscritto (per posta, fax o e-mail utilizzando l’apposito modulo elettronico)

all’indirizzo dell’Ufficio del difensore civico

  • di persona (viene redatto un verbale della denuncia effettuata in forma orale)
  • presso la sede dell’Ufficio del difensore civico, tutti i giorni feriali dalle 8 alle 16, senza appuntamento;
  • o negli uffici delle regioni della Slovacchia nei giorni lavorativi, previo appuntamento (telefonare ai numeri di contatto).

Nella denuncia devono essere chiaramente indicati l’oggetto, l’organo dell’amministrazione pubblica contro cui essa è diretta e cosa viene richiesto dal denunciante.

Al fine di accelerare l’esame delle denunce si consiglia ai denuncianti di allegare una copia di tutti i documenti di cui dispongono per dimostrare le loro affermazioni. Qualora la denuncia non riguardi chi la presenta, è necessario che vi sia un’autorizzazione scritta della persona interessata alla presentazione della denuncia.

Se il denunciante non indica il proprio nome, cognome e indirizzo (o la propria denominazione e sede se si tratta di una persona giuridica) nella denuncia inviata al difensore civico, la denuncia viene considerata anonima e il difensore civico non è tenuto a esaminarla. Il denunciante può chiedere al difensore civico che la propria identità resti segreta. In tal caso l’esame della denuncia avviene solo sulla base di una copia della denuncia in cui i dati personali sono stati cancellati. Se il denunciante ha chiesto che la propria identità resti segreta, ma la natura della denuncia non ne permette il trattamento senza che vengano divulgati alcuni dati personali del denunciante, questi deve esserne immediatamente informato.

Parallelamente, il denunciante deve essere avvertito del fatto che l’esame della denuncia proseguirà soltanto se egli darà il proprio consenso per iscritto, entro un termine stabilito, alla divulgazione di alcuni dati indispensabili che lo riguardano.

Esame della denuncia da parte del difensore civico

Se il difensore civico ritiene che la denuncia costituisca, per il suo contenuto, un ricorso autorizzato ai sensi delle disposizioni relative ai procedimenti amministrativi o giudiziari, una denuncia o un ricorso ai sensi della giustizia amministrativa o un ricorso costituzionale, ne informa immediatamente il ricorrente e gli indica la procedura da seguire.

Se la denuncia riguarda l’esame di una decisione definitiva di un organo dell’amministrazione pubblica o se il difensore civico giunge alla conclusione che una decisione di un organo dell’amministrazione pubblica è contraria alla legge o altre norme giuridiche vincolanti, può rinviare il caso al procuratore competente o prendere altre misure e provvede a informarne il denunciante. Lo stesso vale nel caso in cui il denunciante chieda che siano prese misure per le quali è competente l’Ufficio del procuratore. Quest’ultimo è tenuto ad informare il difensore civico, entro i termini stabiliti dalla legge, delle misure prese per eliminare l’illegalità.

Il difensore civico respinge la denuncia se:

  1. l’oggetto della denuncia non è di sua competenza;
  2. l’oggetto della denuncia è in corso di esame da parte di un giudice e il procedimento non può essere aggiornato o il giudice si è già pronunciato sul caso;
  3. l’oggetto della denuncia è in corso di esame o è già stato esaminato dall’ufficio del procuratore;
  4. un organo competente dell’amministrazione pubblica, che non rientra tra le competenze del difensore civico, sta esaminando l’oggetto della denuncia o ha già preso una decisione su di essa oppure una decisione è già stata presa da un’autorità pubblica, che non rientra tra le competenze del difensore civico;
  5. il denunciante ritira la propria denuncia o comunica che non è interessato ad un ulteriore esame del caso oppure le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, non sono state fornite entro i termini richiesti.

Il difensore civico può respingere la denuncia nei seguenti casi:

  1. qualora la denuncia non riguardi la persona che la presenta se quest’ultima non fornisce un’autorizzazione scritta della persona interessata;
  2. se sono trascorsi più di tre anni tra la misura o il fatto oggetto della denuncia e la presentazione di quest’ultima;
  3. la denuncia è manifestamente infondata;
  4. la denuncia è anonima;
  5. la denuncia riguarda una questione che il difensore civico ha già esaminato e non contiene elementi nuovi.

Il difensore civico informa il denunciante del rigetto della denuncia spiegandone i motivi, tranne nel caso di denuncia anonima.

Se dall’esame della denuncia non risulta alcuna violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, il difensore civico ne informa per iscritto il denunciante e l’organo dell’amministrazione pubblica la cui procedura, decisione o mancata azione erano oggetto della denuncia.

Se dall’esame della denuncia risulta una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, il difensore civico ne informa l’organo dell’amministrazione pubblica la cui procedura, decisione o mancata azione erano oggetto della denuncia dell’esito dell’esame della denuncia e delle misure proposte.

L’organo della pubblica amministrazione è tenuto a comunicare al difensore civico, entro il termine di 20 giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito a prendere misure, il proprio parere sui risultati dell’esame della denuncia e sulle misure adottate.

Se il difensore civico non è d’accordo con il parere espresso dall’organo della pubblica amministrazione o se ritiene che le misure prese siano insufficienti, informa l’organo da cui tale organo della pubblica amministrazione dipende e, in mancanza di quest’ultimo, il governo della Repubblica slovacca.

L’organo da cui l’organo della pubblica amministrazione in questione dipende o il governo della Repubblica slovacca sono tenuti, ai sensi del paragrafo 3 a informare il difensore civico delle misure prese entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

Se il difensore civico ritiene che le misure prese siano insufficienti, informa il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o l’organo a tal fine da esso autorizzato.

Il difensore civico informa per iscritto il denunciante e la persona i cui diritti o libertà fondamentali sono stati violati da un’azione, mancata azione o decisione di un organo dell’amministrazione pubblica dei risultati della denuncia e delle misure prese.

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

  • Autorità per le pari opportunità

Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel.: + 421 2 20850111
+ 421 2 20850114
Fax: + 421 2 20850135
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@snslp.sk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.snslp.sk
  • Autorità di protezione dei dati

L’Autorità di protezione dei dati personali della Repubblica slovacca è un organo statale che partecipa alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati personali. Assolve i propri compiti e obblighi in piena indipendenza e conformemente alla legge. Segnatamente:

  • vigila permanentemente sulla protezione dei dati personali, sulla registrazione dei sistemi di informazione e sulla tenuta dei registri sui sistemi di informazione;
  • consiglia i responsabili del trattamento sulle misure da prendere per garantire la protezione dei dati personali nei sistemi di informazione; a tal fine, pubblica nel quadro delle sue competenze raccomandazioni per i responsabili del trattamento;
  • emette pareri vincolanti nei casi in cui vi siano dubbi sul fatto che la portata, il contenuto e le modalità di trattamento e utilizzazione dei dati personali siano commisurati all’obiettivo per il quale essi vengono trattati, siano compatibili con tale obiettivo e siano cronologicamente e concretamente pertinenti a tale obiettivo;
  • emette pareri vincolanti in caso di dubbi su flussi transfrontalieri di dati personali;
  • emette pareri vincolanti in caso di dubbi relativi alla registrazione di un sistema di informazione;
  • esamina le notifiche presentate conformemente all’articolo 45 o agisce a seguito di una denuncia o di propria iniziativa conformemente all’articolo 44a e indica le misure correttive da prendere per colmare le lacune;
  • qualora sospetti che siano stati violati gli obblighi imposti dalla legge, può convocare il responsabile del trattamento o l'intermediario al fine ottenere chiarimenti;
  • controlla il trattamento dei dati personali nei sistemi di informazione;
  • infligge sanzioni qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge;
  • qualora sospetti che vi sia un reato, ne informa gli organi responsabili in materia penale;
  • procede alla registrazione dei sistemi di informazione e garantisce la comunicazione dello status della registrazione;
  • partecipa all’elaborazione di norme giuridiche vincolanti in materia di protezione dei dati personali;
  • nei limiti delle sue competenze adotta provvedimenti giuridici vincolanti;
  • si esprime in merito a progetti di legge e altre norme giuridiche vincolanti che disciplinano il trattamento dei dati personali;
  • presenta al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca una relazione biennale sulla situazione per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Altro

Centro per il patrocinio a spese dello Stato

Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel: +421 2 49683521
+421 2 49683522
Fax: +421 2 49683520
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@centrumpravnejpomoci.sk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.centrumpravnejpomoci.sk

Dal 1° gennaio 2006 nella Repubblica slovacca è operativo un centro per il patrocinio a spese dello Stato (in appresso “il Centro”) finanziato con risorse statali, la cui sede è a Bratislava, istituito sulla base della legge n. 327/2005 relativa alla concessione del patrocinio a spese dello Stato ai cittadini che non dispongono di risorse adeguate. Il Centro dispone di propri uffici o antenne in quasi tutti i capoluoghi regionali della Repubblica slovacca tranne Nitra e Trnava (cioè a Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice e Prešov) e in altre città slovacche (Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Humenné, Hlohovec, Rimavská Sobota, Nové Zámky e Svidník).

Il Centro garantisce la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle persone fisiche che, non disponendo di risorse adeguate, non possono ricorrere a servizi giuridici per far valere e proteggere i propri diritti. Esso offre il patrocinio a spese dello Stato a tutte le persone fisiche che soddisfano le condizioni stabilite dalla legge nelle cause civili e di diritto del lavoro e di diritto di famiglia (controversie nazionali). Nelle controversie transfrontaliere in materia civile, di diritto del lavoro, di diritto di famiglia e di diritto commerciale, il Centro fornisce il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge a tutte le persone fisiche che soddisfano i requisiti legali e che hanno il domicilio o la residenza abituale sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Qualora venga richiesto il patrocinio a spese dello Stato in una causa relativa ad una discriminazione, dal momento che si verifica una sovrapposizione di competenze tra il Centro e il Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo, le due autorità si consultano sul caso. In tema di discriminazione i giuristi del Centro si trovano spesso di fronte a casi di discriminazione sul lavoro sulla base dell’appartenenza a gruppi etnici.

Le persone fisiche hanno diritto alla concessione del patrocinio a spese dello Stato se si trovano in difficoltà finanziarie, se la controversia non è futile e se il valore della controversia supera il valore dello stipendio minimo, tranne nei casi in cui il valore della controversia non possa essere calcolato dal punto di vista finanziario. Per avvalersi di tale patrocinio le persone fisiche devono soddisfare le condizioni di cui sopra per tutto il periodo del patrocinio. Nel caso in cui lo stipendio del richiedente superi il limite stabilito dalla legge come soglia indicante difficoltà finanziarie, il centro può garantire il patrocinio a spese dello Stato qualora le circostanze riportate nella domanda lo giustifichino.

La procedura relativa alla concessione del patrocinio a spese dello Stato (in appresso “la procedura”) viene avviata a seguito di una domanda da parte del richiedente, redatta mediante l’aiuto di un apposito modulo che contenga in allegato i documenti giustificativi necessari. I documenti che dimostrano che il richiedente non dispone di risorse sufficienti non devono essere anteriori a tre mesi. Nella domanda deve essere indicato il nome e cognome del richiedente, il luogo temporaneo o permanente di residenza e la data di nascita. Su richiesta del Centro ed entro i termini da esso stabiliti, che non possono mai essere inferiori a dieci giorni, il richiedente fornisce informazioni e i documenti complementari su elementi decisivi ai fini della valutazione della domanda. Il richiedente è parte della procedura. La domanda deve essere depositata presso la segreteria del Centro per il patrocinio del luogo di residenza permanente o temporanea del richiedente. Il richiedente è tenuto a fornire nella domanda e nel corso della consultazione preliminare informazioni complete e veritiere. Il Centro decide entro 30 giorni dal ricevimento della domanda se la stessa soddisfa i requisiti di legge. Tale termine è improrogabile. Il rifiuto della domanda non può formare oggetto d'impugnazione. Nella decisione che riconosce il diritto alla concessione del patrocinio, il Centro stabilisce quale sia l'avvocato che rappresenta il beneficiario e, ove necessario, tutela i suoi interessi in giustizia. Nella decisione con cui rifiuta la concessione del patrocinio a spese dello Stato, oltre agli elementi previsti conformemente alle norme applicabili, il Centro deve informare il richiedente che, qualora non sussistano più i motivi che hanno determinato il rifiuto della sua richiesta, può ripresentare una domanda per lo stesso caso. Qualora il Centro decida di revocare la concessione del patrocinio a seguito della mancata cooperazione da parte del beneficiario oppure qualora quest’ultimo abbia interrotto ingiustificatamente il procedimento, il Centro può, mediante decisione, rifiutare per tali motivi la riconcessione del patrocinio a spese dello Stato.

Le disposizioni degli articoli 17-21 della legge n. 327/2005 disciplinano la concessione del patrocinio a spese dello Stato in caso di controversie transfrontaliere per le quali sia competente una giurisdizione della Repubblica slovacca e le disposizioni degli articoli 22-24 della stessa legge governano la concessione del patrocinio a spese dello Stato in caso di controversie transfrontaliere per le quali sia competente la giurisdizione di un altro Stato membro.

Centro per la protezione giuridica internazionale dei bambini e dei giovani (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
Tel.: + 421 2 20463208
+421 2 20463248
Fax: + 421 2 20463258
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@cipc.gov.sk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.cipc.gov.sk

Il centro per la protezione giuridica internazionale dei bambini e dei giovani (in appresso “il Centro”) è un organo della pubblica amministrazione competente sul territorio della Repubblica slovacca. Il Centro è stato istituito, a partire dal 1° febbraio 1993 dal ministero del Lavoro, degli Affari sociali e della Famiglia della Repubblica slovacca, da cui dipende direttamente dal punto di vista finanziario, al fine di garantire la tutela giuridica ai bambini e ai giovani nei casi di portata internazionale.

Le competenze del Centro sono stabilite dalla legge n. 305/2005 relativa alla protezione giuridica e sociale dei minori e successive modifiche. Il Centro svolge funzioni di esecuzione di accordi internazionali e di atti giuridici dell’Unione europea e segnatamente:

  • svolge funzioni di autorità ricevente e mittente in materia di crediti alimentari conformemente alle convenzioni internazionali;
  • svolge funzioni di autorità centrale in materia di sottrazione di minori conformemente alle convenzioni internazionali e alla normativa dell’Unione europea;
  • svolge funzioni di autorità centrale in materia di adozioni internazionali conformemente alla convenzione applicabile;
  • rilascia certificati conformemente alla convenzione applicabile;
  • svolge altri compiti nell’ambito della protezione giuridica e sociale dei bambini nei casi di portata internazionale conformemente alle norme specifiche in materia;
  • fornisce servizi di consulenza giuridica gratuita su questioni di diritto di famiglia di portata internazionale e segnatamente in materia di crediti alimentari, custodia dei minori e adozioni;
  • collabora con le autorità riceventi e mittenti e le autorità centrali degli altri Stati che partecipano alle convenzioni, con gli uffici di rappresentanza, gli organi centrali dell’amministrazione statale, le banche, le filiali della banche straniere, gli organi governativi locali, gli enti locali e gli organismi accreditati.
Ultimo aggiornamento: 27/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Finlandia

Organi giurisdizionali nazionali

Istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani

Mediatore

Organismi specializzati per la tutela dei diritti umani

Altro

Organi giurisdizionali nazionali

I käräjäoikeus (tribunali di circoscrizione) sono competenti in materia civile e penale e in materia di volontaria giurisdizione. Le decisioni dei tribunali di primo grado possono di norma essere impugnate dinanzi ad un organo di grado superiore. Le decisioni del tribunale di primo grado possono essere impugnate con un ricorso dinanzi a una Corte d'appello. Le decisioni delle corti d'appello possono, a loro volta, essere impugnate con un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, nel caso in cui quest'ultima ammetta tale ricorso.

Gli hallinto-oikeus (tribunali amministrativi) sono competenti a ricevere i ricorsi contro decisioni emessa dalle autorità. Si possono impugnare decisioni emesse da tribunali amministrativi dinanzi alla Corte amministrativa Suprema.

I giudici speciali comprendono il markkinaoikeus (tribunale del commercio), il työtuomioistuin (tribunale del lavoro), il vakuutusoikeus (tribunale delle assicurazioni) e la valtakunnanoikeus (alta corte per la messa in stato d'accusa).

Per informazioni sui recapiti dei vari organi giurisdizionali, si vedano i seguenti siti internet Il link si apre in una nuova finestrain finlandese e Il link si apre in una nuova finestrain inglese.

Istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani

Un centro per i diritti umani (ihmisoikeuskeskus) indipendente e che funziona in modo autonomo è stato istituito nel 2012 sotto l'egida dell'ufficio del mediatore parlamentare. La missione del Centro per i diritti dell'uomo è informare e promuovere l’educazione, la formazione, la ricerca e la cooperazione nel settore dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo. Il Centro redige relazioni sull'attuazione dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo, prende iniziative ed emette pareri per la promozione di tali diritti. Esso collabora altresì ai lavori, su scala nazionale, che intendono promuovere i diritti fondamentali e i diritti dell'uomo. Il centro per i diritti dell'uomo non tratta denunce o altri casi individuali che rientrano nella competenza dei giudici di grado superiore.

Mediatore

Il mediatore parlamentare

Il mediatore parlamentare può essere contattato se un'autorità o un pubblico funzionario è sospettato di non conformarsi alla legge o di essere venuto meno ai suoi obblighi. La violazione dei diritti fondamentali è illegittima, ad esempio. Chiunque può depositare una denuncia presso il mediatore. La denuncia può avere ad oggetto questioni riguardanti il denunciante, ma è altresì possibile presentare una denuncia per conto di un terzo o congiuntamente con altre persone. Il mediatore esamina la denuncia nel caso in cui possa esserci il dubbio che un'autorità abbia agito illegittimamente. Le indagini sono condotte senza l'addebito di alcuna spesa. Al momento dell'esame il mediatore parlamentare interroga l'autorità o la persona oggetto della denuncia. Inoltre, il mediatore raccoglie le constatazioni e le dichiarazioni di varie autorità e può, ove necessario, ordinare agli ispettori del suo ufficio di condurre un'inchiesta. Le indagini sono condotte senza l'addebito di alcuna spesa.

Tra le misure a disposizione del mediatore parlamentare, la più severa è l'azione penale per atto illecito. in alternativa, questi può emettere un ammonimento ufficiale nei confronti del funzionario interessato. Nella maggior parte dei casi, il mediatore parlamentare si esprime sul merito della violazione delle norme di legge o della negligenza occorse nell'ambito della procedura in questione e fa un richiamo alla procedura corretta. Il mediatore parlamentare può altresì formulare una proposta per rimediare all'irregolarità e sollevare all'attenzione del Consiglio di Stato lacune che ha riscontrato nelle norme giuridiche o regolamentari.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Indirizzo visitatori: Arkadiankatu 3, Helsinki
Casella postale: 00102 Parliament
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.oikeusasiamies.fi/en_GB
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: +358 9 4321
Fax: +358 9.432 2268

Il Cancelliere di un organo giurisdizionale

Il Cancelliere di un organo giurisdizionale può essere contattato per questioni riguardanti il denunciante o per qualunque altra questione qualora il denunciante ritenga che un'autorità, un funzionario o un'altra persona o altro organo che svolge funzioni pubbliche abbia commesso un errore o non abbia adempiuto ai suoi obblighi, o che un membro dell'ordine degli avvocati sia venuto meno ai suoi obblighi. Il cancelliere può inoltre essere contattato da chiunque ritenga che i diritti fondamentali o i diritti dell'uomo sanciti dalla Costituzione non siano stati rispettati. Il reclamo è trattato da giuristi, che raccolgono la documentazione necessaria all'esame del caso. Di norma al denunciante è data la possibilità di presentare una replica. Il denunciante di solito ha la possibilità di rispondere. Il denunciante riceverà poi una decisione scritta a mezzo posta. Il denunciante non deve sostenere alcuna spesa per i servizi resi dalla cancelleria.

Se risulta che un procedimento è affetto da vizi o irregolarità, il cancelliere può emettere un avviso nei confronti del funzionario interessato o dare istruzioni sulla procedura corretta da seguire in futuro. Nei casi più gravi, può disporre l'avvio di un'azione giudiziaria contro il funzionario interessato. Qualora lo ritenga necessario, il cancelliere ha il potere di proporre la modifica di disposizioni o istruzioni, l'annullamento di una decisione giudiziaria o l'avvio di qualunque altro mezzo di ricorso straordinario. L'indagine condotta dal cancelliere può di per sé portare alla correzione dell'errore da parte dell'autorità o del funzionario in questione.

Cancelleria

Indirizzo visitatori: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Casella postale: PL 20, 00023 Valtioneuvosto
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.okv.fi/en/
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrakirjaamo@okv.fi
Tel: +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Comunicazioni: Il link si apre in una nuova finestratiedotus@okv.fi

Organismi specializzati per la tutela dei diritti umani

Il mediatore per i diritti del minore

Il mediatore per i diritti del minore è incaricato per legge di:

  • vigilare sul benessere dei minori e sul riconoscimento dei loro diritti;
  • far pressione sui soggetti decisionali affinché tengano conto degli interessi dei minori;
  • mantenere i contatti con i minori e convogliare le informazioni ricevute da costoro verso i soggetti decisionali;
  • comunicare le informazioni relative ai minori al personale impegnato in questo settore, alle autorità e al grande pubblico;
  • sviluppare la cooperazione tra i vari soggetti incaricati delle politiche sui minori;
  • promuovere l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Ufficio del mediatore per i diritti del minore

Indirizzo: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.lapsiasia.fi/en/
E-mail: Il link si apre in una nuova finestralapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Tel: +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Organismo per le pari opportunità

Mediatore per le pari opportunità

Il mediatore per le pari opportunità è competente per: controllare il rispetto della legge sulla parità tra uomini e donne, in particolare il divieto di qualunque discriminazione o pubblicità discriminatoria in materia di occupazione; promuovere l'obiettivo perseguito dalla suddetta legge, attraverso iniziative consulenza e orientamenti; fornire informazioni su tale legge e sulla sua applicazione; controllare il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini in vari settori della società; vigilare sul rispetto della tutela delle minoranze di genere contro le discriminazioni.

Ufficio del mediatore delle pari opportunità

Casella postale: PL 22, 00023 Valtioneuvosto
Indirizzo visitatori: Hämeentie 3, Helsinki
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-mail: Il link si apre in una nuova finestratasa-arvo@oikeus.fi
Tel: +358 295 666 840
Linea telefonica per informazioni: + 358 295 666 842 (lunedì-giovedì: 9-11 e 13-15, venerdì: 9-11)
Fax: +358 9 1607 4582

Mediatore per la non discriminazione

Il Mediatore per la non discriminazione promuove la parità di trattamento e la mancanza di discriminazione. Si tratta di un'autorità autonoma e indipendente.

Il mediatore per la mancata discriminazione può essere contattato da qualsiasi persona che ha subito o accertato una discriminazione basata sull'età, l'origine, la nazionalità, la lingua, la religione, le convinzioni, le opinioni, le attività politiche, le attività sindacali, le relazioni familiari, la salute, l'handicap, l'orientamento sessuale o altre ragioni. Inoltre, il mediatore ha il compito di facilitare le condizioni di vita e di promuovere i diritti e le leggi a tutela dei gruppi esposti a un rischio di discriminazione, come ad es. gli stranieri. Inoltre, il mediatore controlla le espulsioni di cittadini stranieri e agisce in qualità di relatore nazionale per le questioni relative alla tratta di esseri umani.

In concreto, il lavoro del mediatore per la non discriminazione consiste in particolare nel dare consigli, chiarire singoli casi, promuovere un accordo di conciliazione, educare e formare, raccogliere informazioni, influire sul processo legislativo e le prassi delle autorità o fornire un'assistenza giuridica. I compiti e i diritti del mediatore sono enunciati nella Il link si apre in una nuova finestralegge sulla non discriminazione e nella Il link si apre in una nuova finestralegge sul mediatore per la non discriminazione.

La discriminazione in base al genere o all'identità di genere rientra nel settore delle competenze del mediatore per le pari opportunità.

Ufficio del mediatore per la non discriminazione

Casella postale: PL 24, 00023 Valtioneuvosto

Indirizzo visitatori: Ratapihantie 9, Helsinki
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.syrjinta.fi/web/en/frontpage
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraYvv@oikeus.fi
Tel: +358 295 666 800
Servizio d'assistenza: + 358 295 666 817 (giorni lavorativi dalle 10 alle 12, tranne che in estate)
Fax: +358 295 666 829
Comunicazioni: +358 295 666 813 o +358 295 666 806

Garante della protezione dei dati

Il mediatore della protezione dei dati

  • vigila sul rispetto della legge in materia di protezione di dati e altre leggi relative al trattamento di dati a carattere personale;
  • cerca di sensibilizzare sui rischi, sulle norme, sulle garanzie, sugli obblighi e sui diritti in merito al trattamento di dati a carattere personale;
  • realizza studi e ispezioni;
  • irroga sanzioni amministrative in caso d'infrazione del regolamento sulla protezione di dati;
  • emette pareri sulle riforme legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale;
  • emette pareri su infrazioni relative al trattamento dei dati a carattere personale;
  • supervisiona il trattamento dei dati sul credito e sul credito d'impresa;
  • tratta domande per ottenere dati relativi ai diritti della persona interessata e alle comunicazioni di altre irregolarità relative al trattamento di dati a carattere personale;
  • riceve le comunicazioni dei delegati alla protezione dei dati;
  • riceve le comunicazioni di violazione di dati a carattere personale;
  • stabilisce l'elenco dei casi nei quali un'analisi d'impatto relativa alla protezione dei dati è richiesta;
  • valuta la consultazione ex ante sul trattamento dei dati ad altro rischio;
  • adotta codici di condotta e clausole contrattuali tipo;
  • promuove la realizzazione della certificazione, l'accredito di un organismo di certificazione e si occupa della revoca di certificati rilasciati;
  • coopera con altri organi europei di protezione di dati in base allo sportello unico;
  • partecipa alle attività e alle adozioni di decisioni del comitato europeo della protezione di dati e trasmette il fascicolo, se necessario, al comitato europeo della protezione dei dati.

Ufficio del mediatore della protezione dei dati

Casella postale: PL 800, 00531 Helsinki
Indirizzo visitatori: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://tietosuoja.fi/en/home
E-mail: Il link si apre in una nuova finestratietosuoja@om.fi
Tel: +358 2956 66700
Linea telefonica per informazioni: + 358 2956 66777 (dal lunedì al mercoledì, 9-11, eccetto che in estate)

Altro

Patrocinio a spese dello Stato

Grazie al patrocinio a spese dello Stato le persone fisiche possono ricevere assistenza giuridica da parte di un professionista, i cui costi sono sopportati in tutto o in parte dallo Stato. Il patrocinio a spese dello Stato riguarda tutte le materie giuridiche. Tuttavia, il patrocinio a spese dello Stato di solito non è accordato qualora il richiedente disponga di un'assicurazione "protezione giuridica" che copre le spese del caso in questione. In ambito penale, l'interessato ha diritto in alcuni casi a essere difeso da un avvocato remunerato dallo Stato, a prescindere dalla sua situazione finanziaria. Le vittime di crimini violenti e sessuali possono ottenere l'assegnazione di un legale remunerato dallo Stato, a prescindere dai loro redditi. Le imprese o le società non possono beneficiare del gratuito patrocinio. Relativamente alle cause pendenti all'estero, il gratuito patrocinio comprende le spese del legale che dà consulenza giuridica.

Nei procedimenti giudiziari il patrocinio a spese dello Stato è prestato da patrocinatori legali pubblici, avvocati e altri giuristi; Questi ultimi operano in uffici pubblici di assistenza giuridica. Tali uffici si trovano generalmente negli stessi uffici comunali dei tribunale di primo grado. Le coordinate di tali uffici sono reperibili al seguente indirizzo internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Ufficio di consulenza per i rifugiati

L'ufficio di consulenza per i rifugiati è un'organizzazione non governativa che fornisce assistenza e consulenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ad altri stranieri in Finlandia. Si adopera inoltre per promuovere la situazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri immigrati in Finlandia e segue l'evoluzione della politica dell'Unione europea in materia di rifugiati.

Indirizzo: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapan@pakolaisneuvonta.fi
Tel: +358 9 2313 9300
Fax: +358 9 2313 9310
Ultimo aggiornamento: 19/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Svezia

Le leggi fondamentali e la legge sulla forma di governo

I diritti e le libertà degli svedesi sono tutelati in primo luogo da tre leggi fondamentali: la legge sulla forma di governo (regeringsformen), la legge sulla libertà di stampa (tryckfrihetsförordningen) e la legge fondamentale sulla libertà di espressione (yttrandefrihetsgrundlagen). La legge sulla forma di governo stabilisce che il potere amministrativo deve essere esercitato nel rispetto dell'uguaglianza di tutti i cittadini e della libertà e della dignità personali.

Indipendenza del potere giudiziario e controllo giurisdizionale

La legge sulla forma di governo garantisce l'indipendenza del potere giudiziario. Gli organi giurisdizionali svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti personali. I rimedi giudici previsti dall'ordinamento svedese sono concepiti per tutelare i diritti fondamentali. I procedimenti giudiziari sono in genere decisi dai tribunali ordinari, dai tribunali amministrativi generali e, in alcuni casi, dalle autorità amministrative. La competenza di un organo giurisdizionale in materia di diritti fondamentali è condizionata da vari fattori, come il diritto violato e il contesto in cui si è verificata la violazione. Anche la natura pubblica o privata dell'organo che ha violato il diritto può determinare quale sia l'organo giurisdizionale competente.

Cliccare qui per ulteriori informazioni sul sistema giuridico svedese.

Assistenza o informazioni da parte delle autorità

La Svezia dispone di varie autorità che hanno il compito di contribuire, con vari mezzi, a far rispettare i diritti fondamentali. Tali autorità hanno compiti diversi. Alcune, ad esempio, forniscono semplicemente informazioni sui diritti nell'ambito di loro competenza, mentre altre possono fornire assistenza legale in casi individuali.

Le autorità possono essere cercate utilizzando lo strumento interattivo per i diritti fondamentali.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2025

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Inghilterra e Galles

Organi giurisdizionali nazionali

Her Majesty’s Courts & Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari di Sua Maestà)

L'Her Majesty’s Courts & Tribunals Service è l'ufficio responsabile dell’amministrazione dei tribunals (organi giurisdizionali speciali) e delle courts (organi giurisdizionali ordinari) penali, civili e della famiglia in Inghilterra e Galles, nonché dei tribunals scozzesi e dell'Irlanda del Nord facenti capo all’amministrazione giudiziaria della Gran Bretagna. Esso assicura una giustizia equa, efficiente ed efficace, amministrata da giudici indipendenti.

L'Her Majesty Courts & Tribunals Service mira a garantire un accesso tempestivo alla giustizia per tutti i cittadini, in funzione dei loro bisogni specifici, che si tratti di vittime di reato, testimoni, imputati, consumatori indebitati, minori a rischio, imprese coinvolte in controversie di natura commerciale oppure soggetti che rivendicano diritti in materia di occupazione o che contestano decisioni di organismi pubblici.

Per informazioni sui recapiti delle courts consultare il sito:Il link si apre in una nuova finestraCourts contacts

Per informazioni sui recapiti dei tribunals consultare il sito:Il link si apre in una nuova finestraTribunal contacts

Ulteriori informazioni

Procedimenti civili

  1. In Inghilterra e Galles i procedimenti civili sono avviati dalla parte che vanta la pretesa basata su un diritto, che prende il nome di "attore". Non sono necessarie indagini preliminari sulla fondatezza delle doglianze. Di norma il procedimento civile ha inizio, sia dinanzi alla High Court che alla County Court, con la presentazione della domanda giudiziale. Le prime fasi del procedimento sono caratterizzate dallo scambio di memorie tra le parti.
  2. In genere l'attore può, in qualunque momento, rinunciare al procedimento avviato e le parti possono, in qualunque momento, porre fine al procedimento facendosi reciproche concessioni. Di norma le azioni promosse dinanzi a un organo giurisdizionale sono giudicate da un giudice senza l'intervento della giuria. Tuttavia, previo accordo dell'organo giurisdizionale, in caso di frode, diffamazione, azione promossa per un motivo illecito e sequestro di persona, la parte lesa ha diritto a che la causa sia giudicata da una giuria. La giuria decide sulle questioni di fatto e sul risarcimento riconosciuto alla parte lesa. In linea di principio il verdetto è emesso all'unanimità, ma qualora i membri della giuria non raggiungano un accordo il verdetto può essere emesso anche a maggioranza.
  3. Se una parte rifiuta di conformarsi a una sentenza o a un provvedimento giudiziario è disponibile una serie di procedimenti di esecuzione. Per le sentenze relative a somme di denaro la forma di esecuzione più comune è il pignoramento dei beni o delle retribuzioni da lavoro del debitore. In caso mancato ottemperamento a una ingiunzione può essere comminata una pena detentiva per oltraggio alla corte. Di norma il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, ma nelle controversie di modesta entità di solito ciascuna parte sopporta le spese sostenute, sebbene la parte vincitrice possa chiederne il risarcimento alla parte soccombente. Ciò è dovuto al fatto che le procedure per le controversie di modesta entità sono concepite in modo tale che le parti non sono obbligate ad avere un avvocato.

Patrocinio a spese dello Stato

  1. Tutte e tre le giurisdizioni del Regno Unito prevedono un sistema generale di assistenza finanziaria pubblica alle persone che necessitano di consulenza legale o rappresentanza in giudizio, denominato “patrocinio a spese dello Stato”. Tale sistema è fondamentale per l’esercizio dei diritti di ciascun individuo. Esso è diretto alle persone con un reddito basso o modesto e può coprire tutte le spese oppure comportare un contributo economico da parte dell’interessato. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la causa si svolge secondo le norme ordinarie, eccetto il fatto che non vi è alcun trasferimento di denaro tra l’assistito e il rappresentante legale: tutti i pagamenti vengono effettuati tramite il fondo per il patrocinio a spese dello Stato. A livello ministeriale, la responsabilità per il patrocinio a spese dello Stato in Inghilterra e Galles spetta al Lord Chancellor.
  2. In Inghilterra e Galles l'agenzia per il patrocinio a spese dello Stato (DCP) amministra il patrocinio a spese dello Stato per le cause penali e civili.
  3. Una rete di organizzazioni appaltatrici di servizi legali in materia civile. Le norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato in materia civile sono per lo più contenute nell'Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (legge sul gratuito patrocinio, sulle sentenze e condanne degli autori di reato del 2012) e nella legislazione secondaria e negli orientamenti creati in seguito a tale legge. Un soggetto può beneficiare dell'assistenza finanziaria solo se la causa rientra nel campo d'applicazione e se risponde ai criteri riguardanti il reddito e la fondatezza della controversia. Oltre a fornire assistenza legale "faccia a faccia", la LAA gestisce una linea di assistenza telefonica attraverso cui è possibile ricevere gratuitamente assistenza legale riservata e indipendente. Dall'aprile 2013, fatte salve poche eccezioni, i clienti che chiedono assistenza per i debiti, i bisogni educativi speciali e problemi di discriminazione devono presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato chiamando il centralino di una linea che fornisce consulenza. L’assistenza sarà fornita attraverso il telefono a meno che il cliente sia considerato inadeguato per i consigli telefonici.
  4. Il patrocinio a spese dello Stato in materia penale è disponibile per gli indagati e gli imputati. L'ammissibilità all’assistenza legale in materia penale sarà determinata dal "LAA". Dinanzi alla Magistrates Court l'imputato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo se soddisfa il criterio di reddito e quello relativo agli interessi di giustizia. Dinanzi alla Crown Court gli imputati in attesa di giudizio soddisfano automaticamente il criterio relativo agli interessi di giustizia. Se da un lato tutti gli imputati soddisfano il criterio relativo agli interessi di giustizia, tuttavia devono dimostrare di soddisfare il criterio di reddito e possono essere tenuti a contribuire con il loro reddito e/o il loro patrimonio alle spese di giustizia. Successivamente, se vengono assolti, il contributo eventualmente versato verrà loro rimborsato con gli interessi.
  5. Chiunque ritenga che i propri diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo siano stati violati e voglia adire la Corte europea dei diritti dell’uomo può ricorrere a vari sistemi di consulenza e assistenza legale. Nell’ambito dell’assistenza legale, l'interessato può essere assistito da un avvocato o da un consulente legale di comprovata esperienza nelle fasi preliminari del ricorso. Se la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo dichiara il ricorso ricevibile, il richiedente può beneficiare dell'assistenza economica direttamente da Strasburgo. L’idoneità a questo tipo di assistenza è stabilita in base ai criteri di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato a livello nazionale.
  6. In diverse aree urbane sono presenti centri di assistenza legale che forniscono servizi di assistenza e rappresentanza legale. A seconda dei mezzi economici del richiedente, i servizi possono essere prestati gratuitamente. Tali centri sono finanziati da varie fonti, tra cui spesso autorità pubbliche locali. Solitamente impiegano avvocati dipendenti a tempo pieno, tuttavia molti si avvalgono anche di operatori socioculturali. tuttavia molti si avvalgono anche di operatori socioculturali. La maggior parte del tempo si occupano di questioni di edilizia abitativa, occupazione, sicurezza sociale e immigrazione. È possibile ottenere consulenza gratuita anche presso i Citizens Advice Bureaux (uffici di consulenza per i cittadini), i centri di consulenza per i consumatori, i centri di consulenza in materia di edilizia abitativa e i centri di consulenza specializzati gestiti da organizzazioni di volontariato. Il Refugee Legal Centre (centro di assistenza legale per i rifugiati) e l’Immigration Advisory Service (servizio di consulenza in materia di immigrazione), entrambi finanziati dallo Stato, offrono un servizio gratuito di consulenza e assistenza ai richiedenti asilo politico. L’Immigration Advisory Service fornisce inoltre consulenza e assistenza gratuite alle persone che hanno un diritto di impugnazione contro provvedimenti in materia di immigrazione.

Vittime di reato

  1. Il codice di buone prassi per le vittime di reato (il «codice delle vittime») stabilisce le informazioni, il sostegno e i servizi che tali persone possono ottenere da organi di giustizia penale in Inghilterra e nel Galles in ogni fase del processo. Il codice delle vittime è scritto in un inglese semplice, avendo come destinatari le vittime di reato. Il codice come presentare un reclamo se non ricevere le loro spettanze ai sensi del codice delle vittime. Con l’introduzione della carta dei testimoni, anche costoro hanno diritto a un servizio simile, seppur non obbligatorio per legge. In Irlanda del Nord è stato pubblicato un codice di buone prassi distinto per le vittime di reato, che stabilisce il livello del servizio che le vittime devono ricevere quando entrano in contatto con gli organi di giustizia penale dell’Irlanda del Nord e spiega le modalità di reclamo. Ciò sarà sostituita da una nuova carta delle vittime (Victim Charter). A tutte le vittime di un reato denunciato è trasmesso un opuscolo con consigli pratici su cosa fare immediatamente dopo un reato. L’opuscolo illustra in modo semplice le procedure di polizia, la fase processuale, le modalità per chiedere un risarcimento e le altre forme di assistenza disponibili.
  2. In Inghilterra e nel Galles, le vittime hanno anche diritto a ricevere sostegno, nella misura del possibile, per riprendersi e recuperare rispetto alle conseguenze dei reati. Le vittime devono essere indirizzate a tali servizi da parte delle forze di polizia o possono rivolgersi personalmente ai detti servizi. La maggior parte dei servizi di sostegno alle vittime sono commissionati a livello locale dalla Polizia e criminalità commissari e finanziati dal governo.
  3. Se il Crown Prosecution Service (Ufficio della Procura della Corona) non avvia l’azione penale, la vittima di reato può promuovere un procedimento di accusa, come parte civile in Inghilterra e in Galles. In pratica, però, ciò si verifica raramente. La procedura giudiziaria è stata semplificata affinché anche le persone prive di nozioni giuridiche siano in grado di avviare controversie di modesta entità per ottenere il risarcimento delle perdite o dei danni subiti.
  4. Il giudice può condannare l’autore del reato a risarcire la vittima per le lesioni personali, le perdite o i danni derivanti dal reato. In Inghilterra e in Galles il giudice è sempre tenuto a valutare il risarcimento, ove opportuno, e, laddove lo neghi, a motivare tale decisione. Se l’organo giurisdizionale ritiene che sia opportuno imporre un’ammenda e condannare a un risarcimento, ma l’autore del reato non ha risorse sufficienti, la priorità dovrebbe essere data al risarcimento. Il risarcimento è prioritario rispetto alla sovrattassa per le vittime anche quando l’autore del reato non ha mezzi sufficienti.
  5. La vittima di nazionalità straniera che abbia subito lesioni a causa di un reato violento commesso in Inghilterra, Galles o Scozia e che risponde ai requisiti di residenza, cittadinanza ecc. può chiedere il risarcimento attraverso fondi pubblici, conformemente al regime di risarcimento dei danni derivanti da reato. Il risarcimento si basa su una tabella di liquidazione del danno; gli importi variano da 1 000 a 500 000 GBP nei casi più gravi.
  6. In Irlanda del Nord vigono disposizioni diverse: in alcuni casi il risarcimento può essere versato da fondi pubblici per danni derivanti da reato e danni materiali di origine dolosa, compreso il mancato guadagno.

Le istituzioni nazionali per i diritti umani

Equality and Human Rights Commission (Commissione per l’uguaglianza e i diritti dell’uomo)

Questo organismo, con sedi a Londra, Manchester, Glasgow e Cardiff, è incaricato per legge di promuovere e monitorare i diritti dell’uomo; e tutelare l’uguaglianza, promuoverla e garantirne il rispetto nei nove “ambiti protetti: età, disabilità, sesso, razza, religione e convinzioni personali, gravidanza e maternità, matrimonio e unione civile, orientamento sessuale e mutamento di sesso.

In generale non si pronuncia su singoli casi (a meno che non si tratti di casi di significato strategico, ad es. per chiarire la normativa) ma può fornire orientamenti sulle istanze più appropriate cui rivolgersi per ottenere assistenza nei casi specifici.

Detto organismo (l'EHRC) è stato istituito il 1º ottobre 2007. Esso ha il compito di difendere l’uguaglianza di tutte le persone e i loro diritti umani, adoperandosi per porre fine alle discriminazioni, ridurre le disuguaglianze, proteggere i diritti umani e instaurare buoni rapporti tra le comunità, garantendo a tutti eque possibilità di partecipare alla vita sociale. Il suo mandato si estende a Inghilterra, Galles e Scozia tuttavia in termini di diritti umani, la Scozia ha la propria commissione per i diritti umani — Commissione scozzese per i diritti umani. L’Equality and Human Rights Commission riunisce in sé le funzioni svolte dalle tre precedenti commissioni per l’uguaglianza presenti in Gran Bretagna (per l’uguaglianza razziale, per la parità di genere e per i diritti delle persone disabili), assumendo inoltre la competenza per nuovi aspetti della normativa sulla discriminazione (età, orientamento sessuale e religione o convinzioni personali) e i diritti umani. È inoltre competente ad assicurare il rispetto della normativa in materia di uguaglianza e favorire la conformità allo Human Rights Act (legge sui diritti dell’uomo).

Il link si apre in una nuova finestraEquality and Human Rights (Uguaglianza e diritti umani)

Il link si apre in una nuova finestraGetting Help and Advice (Assistenza e consulenza)

Il link si apre in una nuova finestraEquality Advisory and Support Service (EASS) Servizio di consulenza e di sostegno della parità (SEAE)

Numero di telefono gratuito + 44 808 800 0082

Fax: + 44 808 800 0084

Indirizzo freepost: FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Difensore civico

Parliamentary and Health Service Ombudsman (Difensore civico parlamentare e per il servizio sanitario)

Il Parliamentary and Health Service Ombudsman fornisce un servizio pubblico consistente nello svolgimento di indagini indipendenti su denunce relative a casi di operato non corretto o non equo oppure di servizio insoddisfacente fornito da dipartimenti del governo, organismi pubblici di altro tipo del Regno Unito o del National Health Service (servizio sanitario nazionale) in Inghilterra.

Il link si apre in una nuova finestraParliamentary and Health Service Ombudsman (Difensore civico parlamentare e per il servizio sanitario)

Customer Helpline + 44 345 015 4033, aperto dalle ore 8.30 (GMT) alle 17.30 (GMT), da lunedì a venerdì,

Enti specializzati nei diritti dell’uomo

Difensore civico per i diritti dei minori

1. Children’s Commissioner for England (Commissario per i minori in Inghilterra)

Anne Longfield (OBE) è il commissario per i minori in Inghilterra. Il commissario assieme ai suoi collaboratori si assicura che gli adulti responsabili di minori siano all'ascolto di questi ultimi.

La figura del commissario per i minori è stata istituita con il Il link si apre in una nuova finestraChildren Act 2004 (legge sui minori del 2004) al fine di promuovere le opinioni dei minori e dei giovani dai 18 ai 21 anni, che si trovano in istituti o aventi problemi di apprendimento).

Il link si apre in una nuova finestraThe Children's Commissioner for England Il commissario per i minori in Inghilterra

Recapiti:

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Telefono +44 20 7783 8330

2. Children’s Commissioner for Wales (Commissario per i minori in Galles)

Il commissario per i minori in Galles è Sally Holland. Il suo ruolo è difendere i minori ed esserne il portavoce. Il suo lavoro consiste nel garantire la sicurezza dei minori e assicurarsi che questi conoscano i loro diritti e possano esercitarli. In tutti i suoi compiti deve tener conto dei diritti dei minori e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il link si apre in una nuova finestraThe Children's Commissioner for England Il commissario per i minori in Inghilterra

Recapiti:

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Tel.: +44, 1792 e 765600.
Fax: +44, 1792 e 765601.

Obiettivi corporativi:

  • promuovere una migliore comprensione dei diritti dei minori;
  • esaminare l’adeguatezza e l’efficacia di norme, prassi e servizi rivolti ai minori;
  • fornire consulenza al governo e alle autorità competenti circa i diritti e gli interessi superiori dei minori;
  • far conoscere le sue funzioni ai minori, ai loro genitori o ai responsabili della loro cura e alle parti interessate;
  • raccogliere le opinioni dei minori relativamente a questioni che interessano la loro vita;
  • mantenere e sviluppare ulteriormente disposizioni governative efficaci conformemente alle migliori prassi, al fine di ottimizzare l’uso efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili.

Organismo per la protezione dei dati

1. Information Commissioner (Garante per la protezione dei dati personali)

L’Information Commissioner è un’autorità indipendente del Regno Unito costituita allo scopo di difendere i diritti all’informazione nell’interesse pubblico, promuovendo il rispetto della trasparenza da parte degli enti pubblici e della riservatezza dei dati dei singoli.

Recapiti:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Tel.: 0303 123 1113 (o 01625 545745 per chiamare un numero con prefisso diverso dallo 03, oppure +44 1625 545745 per chiamare dall’estero).

Il link si apre in una nuova finestraThe Information Commissioner's Office (Commissario all'informazione)

2. Information Commissioner - Regional office (Garante per la protezione dei dati personali - ufficio regionale)

Galles

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Tel: 029 2044 8044
Fax: 029 2044 8045
Fax: Il link si apre in una nuova finestrawales@ico.gsi.gov.uk

Altri

1. SITO WEB — GOV.UK

Sito ufficiale del governo del Regno Unito destinato ai cittadini del Regno Unito.

Sito web: Il link si apre in una nuova finestraGOV.UK

2. Citizens Advice Service (Servizio di consulenza per i cittadini)

Il Citizens Advice Service aiuta i cittadini a risolvere problemi legali, economici o di altra natura fornendo consulenza gratuita, indipendente e riservata ed interloquendo con i decisori politici.

Il link si apre in una nuova finestraCitizens Advice Service (Servizio di consulenza per i cittadini)

Il link si apre in una nuova finestraCitizens Advice Service contact details

3. Community Legal Advice (Servizio di consulenza legale)

Il Community Legal Advice è un servizio di consulenza gratuito e riservato in Inghilterra e Galles, finanziato nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Poteteottenere aiuto del patrocinio a spese dello Stato per:

  • presentare ricorso
  • quando avete debiti, se la casa è a rischio
  • esigenze educative speciali
  • alloggi
  • problemi di discriminazione
  • assistenza e consulenza se siete vittima di violenza domestica
  • questioni concernenti la presa in carico di un minore

Vi saranno poste domande generali sulla vostra questione giuridica e se la situazione economica del patrocinio a spese dello Stato. Dall'aprile 2013, fatte salve poche eccezioni, i clienti che chiedono assistenza per i debiti, bisogni educativi speciali e problemi di discriminazione devono presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato chiamando il centralino di una linea che fornisce consulenza. L’assistenza sarà fornita attraverso il telefono a meno che il cliente sia considerato inadeguato per i consigli telefonici.

Recapiti:

Telefono: 0845, 345 e 4345.
Minicom: 0845, 609 e 6677.
Da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 8
Sabato, dalle 9 e 30 alle 12
Il link si apre in una nuova finestraCivil legal advice

4. Victims’ Commissioner (Commissario per le vittime di reato)

Il link si apre in una nuova finestraThe Victims' Commissioner

Il Victims’ Commissioner promuove gli interessi delle vittime di reato e dei testimoni, favorisce l’attuazione di buone prassi per il loro trattamento e riesamina regolarmente il codice di buone prassi per le vittime di reato, che stabilisce i servizi che tali persone possono ottenere.

Per legge, il Victims’ Commissioner non può intervenire nei casi specifici ma può fornire indicazioni sugli organismi a cui rivolgersi per ottenere le migliori forme di assistenza e consulenza.

5. Office of the Immigration Services Commissioner (Ufficio del Commissario per i servizi di immigrazione)

Recapiti:

5th Floor
Counting House
53 Tooley Street
Londra
SE1 2QN
Telefono: 0845, 000 e 0046.

L’Office of the Immigration Services Commissioner è un organismo pubblico indipendente non ministeriale istituito ai sensi dell’Immigration and Asylum Act 1999 (legge del 1999 sull’asilo e l’immigrazione).

I suoi compiti principali sono:

  • regolamentare l’attività dei consulenti in materia di immigrazione;
  • favorire l’attuazione di buone prassi fissando norme;
  • ricevere ed esaminare i reclami presentati contro chiunque fornisca consulenza in materia di immigrazione;
  • avviare azioni legali contro i trasgressori della legge;
  • vigilare sulla regolamentazione dei consulenti in materia di immigrazione che operano nell'ambito di un organismo professionale designato.

L’Office of the Immigration Services Commissioner non fornisce consulenza in materia di immigrazione, né raccomanda o appoggia consulenti specifici.

Collabora con varie organizzazioni, comprese le associazioni professionali, i tribunali speciali, la UK Border Agency (Agenzia del Regno Unito per la gestione delle frontiere) e organismi di volontariato.

Per ulteriori informazioni vedi l'Il link si apre in una nuova finestraOffice of the Immigration Service Commissioner (Commissario per il servizio d'immigrazione)

Ultimo aggiornamento: 24/07/2017

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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Irlanda del Nord

Giudici nazionali

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Difensore civico

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Altro

Giudici nazionali

1. Her Majesty's Courts & Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari di Sua Maestà)

L'Her Majesty's Courts & Tribunals Service è l'ufficio responsabile dell'amministrazione dei tribunals (organi giurisdizionali speciali) e delle courts (organi giurisdizionali ordinari) penali, civili e della famiglia in Inghilterra e Galles, nonché dei tribunals scozzesi e dell'Irlanda del Nord facenti capo all'amministrazione giudiziaria della Gran Bretagna. Esso assicura una giustizia equa, efficiente ed efficace, amministrata da giudici indipendenti.

L'Her Majesty Courts & Tribunals Service mira a garantire un accesso tempestivo alla giustizia per tutti i cittadini, in funzione dei loro bisogni specifici, che si tratti di vittime di reato, testimoni, imputati, consumatori indebitati, minori a rischio, imprese coinvolte in controversie di natura commerciale oppure soggetti che rivendicano diritti in materia di occupazione o che contestano decisioni di organismi pubblici.

Per informazioni sui recapiti delle courts consultare il sito: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Per informazioni sui recapiti dei tribunals consultare il sito: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord)

Il Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NICTS) è un'agenzia del dipartimento della Giustizia dell'Irlanda del Nord. Fornisce supporto amministrativo agli organi giurisdizionali nordirlandesi (tanto alle courts – Court of Appeal, High Court, Crown Court, County Courts, Magistrates' Courts and Coroner's Courts – quanto ai tribunals), esegue le sentenze civili delle courts attraverso l'Enforcement of Judgments Office (Ufficio per l'esecuzione delle sentenze).

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Recapiti: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Ulteriori informazioni

Procedimenti civili

Lo svolgimento dei procedimenti civili in Irlanda del Nord è analogo a quello in Inghilterra e Galles. I procedimenti sono avviati mediante notifica al convenuto di un atto introduttivo (c.d. writ per i procedimenti dinanzi all'High Court e civil bill per i procedimenti dinanzi alle county courts). Il convenuto ha diritto di difendersi. Le sentenze delle courts civili sono eseguite mediante una procedura centralizzata a livello dell'Enforcement of Judgments Office.

Patrocinio a spese dello Stato

  1. Tutte e tre le giurisdizioni del Regno Unito prevedono un sistema generale di assistenza finanziaria pubblica alle persone che necessitano di consulenza legale o rappresentanza in giudizio, denominato "patrocinio a spese dello Stato". Tale sistema è fondamentale per l'esercizio dei diritti di ciascun individuo. Esso è diretto alle persone con un reddito basso o modesto e può essere concesso graztuitamente oppure comportare un contributo economico da parte dell'interessato. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la causa si svolge secondo le norme ordinarie, eccetto il fatto che non vi è alcun trasferimento di denaro tra l'assistito e il rappresentante legale: tutti i pagamenti vengono effettuati tramite il fondo per il patrocinio a spese dello Stato.
  2. La responsabilità per il partocinio a spese dello Stato in Irlanda del Nord spetta alla Northern Ireland Legal Services Commission. L'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato nella maggior parte delle cause civili o penali è determinata in base a criteri riguardanti il reddito e la fondatezza della controversia.
  3. Chiunque ritenga che i propri diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo siano stati violati e voglia adire la Corte europea dei diritti dell'uomo può ricorrere a vari sistemi di consulenza e assistenza legale. Nell'ambito dell'assistenza legale, l'interessato può essere assistito da un avvocato o da un consulente legale di comprovata esperienza nelle fasi preliminari del ricorso. Se la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo dichiara il ricorso ricevibile, il richiedente può beneficiare dell'assistenza economica direttamente da Strasburgo. L'idoneità a questo tipo di assistenza è stabilita in base ai criteri di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato a livello nazionale.
  4. In diverse aree urbane sono presenti centri di assistenza legale che forniscono servizi di assistenza e rappresentanza legale. A seconda dei mezzi economici del richiedente, i servizi possono essere prestati gratuitamente. Tali centri sono finanziati da varie fonti, tra cui spesso autorità pubbliche locali. Solitamente impiegano avvocati dipendenti a tempo pieno, tuttavia molti si avvalgono anche di operatori socioculturali. La maggior parte del tempo si occupano di questioni di edilizia abitativa, occupazione, sicurezza sociale e immigrazione. È possibile ottenere consulenza gratuita anche presso i Citizens Advice Bureaux (uffici di consulenza per i cittadini), i centri di consulenza per i consumatori, i centri di consulenza in materia di edilizia abitativa e i centri di consulenza specializzati gestiti da organizzazioni di volontariato. Il Refugee Legal Centre (centro di assistenza legale per i rifugiati) e l'Immigration Advisory Service (servizio di consulenza in materia di immigrazione), entrambi finanziati dallo Stato, offrono un servizio gratuito di consulenza e assistenza ai richiedenti asilo politico. L'Immigration Advisory Service fornisce inoltre consulenza e assistenza gratuite alle persone che hanno un diritto di impugnazione contro provvedimenti in materia di immigrazione.

Vittime di reato

  1. Il giudice può condannare l'autore del reato a risarcire la vittima per le lesioni personali, le perdite o i danni derivanti dal reato. In Inghilterra e in Galles il giudice è sempre tenuto a valutare il risarcimento, ove opportuno, e, laddove lo neghi, a motivare tale decisione. La condanna al risarcimento della vittima deve precedere l'eventuale imposizione di una sanzione pecuniaria. Analogamente, il recupero degli importi destinati al risarcimento deve precedere la riscossione della sanzione pecuniaria.
  2. Se il Crown Prosecution Service (Ufficio della Procura della Corona) non avvia l'azione penale, la vittima di reato può promuovere un procedimento di accusa privata in Inghilterra e in Galles. In pratica, però, ciò si verifica raramente. La vittima può inoltre intentare un'azione civile di risarcimento. La procedura giudiziaria è stata semplificata affinché anche le persone prive di nozioni giuridiche siano in grado di avviare controversie di modesta entità per ottenere il risarcimento delle perdite o dei danni subiti.
  3. La vittima di nazionalità straniera che abbia subito lesioni a causa di un reato violento commesso in Inghilterra, Galles o Scozia può chiedere il risarcimento attraverso fondi pubblici, conformemente al regime di risarcimento dei danni derivanti da reato. Il risarcimento si basa su una tabella di liquidazione del danno; gli importi variano da 1 000 a 500 000 GBP nei casi più gravi.
  4. In Irlanda del Nord vigono disposizioni diverse: in alcuni casi il risarcimento può essere versato da fondi pubblici per danni derivanti da reato e danni materiali di origine dolosa, compreso il mancato guadagno.
  5. Nel Regno Unito esistono tre organizzazioni – finanziate dallo Stato – che offrono assistenza generale alle vittime di reato: Victim Support, Victim Support Scotland e Victim Support Northern Ireland (attive rispettivamente in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord).
  6. Nel giugno 1996 il governo ha pubblicato una nuova carta delle vittime di reato, che dall'aprile 2006 ha assunto valore di legge mediante il codice di buone prassi per le vittime di reato. Le vittime hanno ormai diritto a un servizio di alta qualità da parte degli organi di giustizia penale. Se non lo ricevono, possono presentare reclamo secondo le modalità illustrate nello stesso codice. Con l'introduzione della carta dei testimoni, anche costoro hanno diritto a un servizio simile, seppur non obbligatorio per legge. In Irlanda del Nord è stato pubblicato un codice di buone prassi distinto per le vittime di reato, che stabilisce il livello del servizio che le vittime devono ricevere quando entrano in contatto con gli organi di giustizia penale dell'Irlanda del Nord e spiega le modalità di reclamo. A tutte le vittime di un reato denunciato è trasmesso un opuscolo con consigli pratici su cosa fare immediatamente dopo un reato. L'opuscolo illustra in modo semplice le procedure di polizia, la fase processuale, le modalità per chiedere un risarcimento e le altre forme di assistenza disponibili.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Northern Ireland Human Rights Commission (Commissione per i diritti dell'uomo dell'Irlanda del Nord)

La Northern Ireland Human Rights Commission è un'istituzione nazionale per i diritti umani accreditata dalle Nazioni Unite (ONU). È finanziata dal governo del Regno Unito, ma è un organismo pubblico indipendente che opera in piena conformità con i principi di Parigi dell'ONU.

Il suo compito è garantire che il governo e gli altri organismi pubblici proteggano i diritti dell'uomo di ogni persona in Irlanda del Nord. Inoltre aiuta i cittadini a comprendere effettivamente quali sono i loro diritti umani e che cosa possono fare se tali diritti vengono negati o violati.

Recapiti:

39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Tel: +44 (0)28 9024 3987
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainformation@nihrc.org
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.nihrc.org/

Difensore civico

Parliamentary and Health Service Ombudsman (Difensore civico parlamentare e per il servizio sanitario)

Il Parliamentary and Health Service Ombudsman è stato istituito dal Parlamento per aiutare sia i singoli individui che il pubblico in generale.

Il suo compito è esaminare le denunce relative a persone che hanno ricevuto un trattamento iniquo o un servizio carente da parte di dipartimenti governativi, altre organizzazioni pubbliche e dal sistema sanitario nazionale in Inghilterra. Le sue competenze sono stabilite dalla legge e il suo servizio è gratuito per tutti.

Recapiti:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ombudsman.org.uk/

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Ombudsperson for rights of the child (Difensore civico per i diritti del minore)

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People (Commissario per i minori in Irlanda del Nord)

Il Northern Ireland Commissioner for Children and Young People è un organismo pubblico non ministeriale istituito nell'ottobre 2003.

L'attuale commissario è Koulla Yiasouma. Il suo ruolo è salvaguardare e promuovere i diritti e l'interesse superiore dei minori in Irlanda del Nord, tenendo conto anche delle pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il Northern Ireland Commissioner for Children and Young People opera sotto il patrocinio del dipartimento per le comunità.

Recapiti:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel: 028 9031 1616
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@niccy.org
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.niccy.org/

Commissioner for Older People (Commissario per gli anziani)

Il Commissioner for Older People è un organismo pubblico non ministeriale istituito nel novembre 2011. L'attuale commissario è Eddie Lynch. Il suo ruolo è salvaguardare e promuovere gli interessi degli anziani in Irlanda del Nord,

Recapiti:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel: 028 9089 0892
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@copni.org
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.copni.org/

Organismo per la parità

Equality Commission for Northern Ireland (Commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord)

Recapiti:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tel: 028 90 500 600
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainformation@equalityni.org
Sito web:Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.equalityni.org/

L'Equality Commission for Northern Ireland è un organismo pubblico non ministeriale istituito ai sensi del Northern Ireland Act 1998 (legge sull'Irlanda del Nord del 1998). I suoi poteri e doveri discendono da una serie di leggi adottate nel corso degli ultimi decenni, che sanciscono la tutela contro le discriminazioni fondate sull'età, sulla disabilità, sulla razza, sulla religione, sulle opinioni politiche, sul sesso e sull'orientamento sessuale. L'Equality Commission for Northern Ireland ha inoltre le competenze previste dal Northern Ireland Act 1998 per quanto riguarda i doveri in materia di parità e buone relazioni applicabili alle autorità pubbliche.

L'Equality Commission for Northern Ireland opera sotto il patrocinio dell'ufficio esecutivo.

Organismo per la protezione dei dati

1. Information Commissioner (Garante per la protezione dei dati personali)

L'Information Commissioner è un'autorità indipendente del Regno Unito costituita allo scopo di difendere i diritti all'informazione nell'interesse pubblico, promuovendo il rispetto della trasparenza da parte degli enti pubblici e della riservatezza dei dati dei singoli.

Recapiti:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113 (o 01625 545745 per chiamare un numero con prefisso diverso dallo 03, oppure +44 1625 545745 per chiamare dall'estero).
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://ico.org.uk/

2. Information Commissioner - Regional office (Garante per la protezione dei dati personali - ufficio regionale)

Northern Ireland

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Northern Ireland BT7 2JB
Tel: 028 9026 9380
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrani@ico.org.uk

Altro

1. SITO WEB- Directgov

Sito ufficiale del governo del Regno Unito destinato ai cittadini del Regno Unito.

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.gov.uk/

2. Citizens Advice Service (Servizio di consulenza per i cittadini)

Il Citizens Advice Service aiuta i cittadini a risolvere problemi legali, economici o di altra natura fornendo consulenza gratuita, indipendente e riservata ed interloquendo con i decisori politici.

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.citizensadvice.org.uk/

3. Northern Ireland Legal Services Commission (Commissione per i servizi legali dell'Irlanda del Nord)

La Northern Ireland Legal Services Commission ("commissione") è un organismo pubblico non governativo del dipartimento della giustizia istituito ai sensi dell'Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003 (decreto sull'accesso alla giustizia (Irlanda del Nord) del 2003). Il ministro della Giustizia, David Ford, ha comunicato la propria intenzione di trasferire, nell'autunno 2014, le competenze della commissione a un'agenzia esecutiva all'interno del dipartimento. La nuova organizzazione si chiamerà Legal Services Agency Northern Ireland (agenzia per i servizi legali dell'Irlanda del Nord). Questo trasferimento di competenze non comporterà modifiche sostanziali dei servizi complessivi, ma permetterà di migliorare sensibilmente la governance e di conseguire risparmi in termini di efficienza.

Il ruolo della commissione è gestire la fornitura dei servizi legali finanziati con fondi pubblici in linea con i regimi di gratuito patrocinio. A tal fine la commissione effettua una verifica dell'ammissibilità del richiedente al gratuito patrocinio nei procedimenti civili e se l'interessato è ammissibile provvede a pagare gli avvocati (solicitor e barrister) per i servizi legali da questi forniti. La concessione del gratuito patrocinio in materia penale spetta ai giudici, ma la commissione paga anche per i relativi servizi legali forniti. Oltre a gestire il regime del gratuito patrocinio, la commissione fornisce apporti al ministero della Giustizia per il suo programma di riforma di detto patrocinio.

Recapiti:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast
Northern Ireland BT1 3BN
Tel: +44 (0)28 9040 8888
Sito web:Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.nilsc.org.uk/

La missione della Northern Ireland Legal Services Commission è promuovere un accesso equo e paritario alla giustizia in Irlanda del Nord fornendo servizi legali finanziati con fondi pubblici.

Il suo obiettivo è fornire servizi di alta qualità, incentrati sulle esigenze dei clienti e destinati ai più bisognosi, garantendo un uso efficace del denaro.

Paga avvocati e altri consulenti per:

  • aiutare le persone ammesse al patrocinio dello Stato a difendere i loro diritti in materia civile;
  • fornire assistenza agli indagati o imputati.

4. Victims' Commissioner (Commissario per le vittime di reato)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-mail: Il link si apre in una nuova finestravictims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://victimscommissioner.org.uk/

Il Victims' Commissioner promuove gli interessi delle vittime di reato e dei testimoni, favorisce l'attuazione di buone prassi per il loro trattamento e riesamina regolarmente il codice di buone prassi per le vittime di reato, che stabilisce i servizi che tali persone possono ottenere.

Il commissario ascolta il punto di vista delle vittime e dei testimoni, comprende il loro modo di intendere la giustizia penale e cerca di migliorare i servizi e il sostegno disponibili.

Va sottolineato che, per legge, il Victims' Commissioner non può intervenire nei casi specifici. Tuttavia, può fornire indicazioni sugli organismi a cui rivolgersi per ottenere le migliori forme di assistenza e consulenza.

5. Victim Support Northern Ireland (Organizzazione dell'Irlanda del Nord per il sostegno alle vittime)

Recapiti:

Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tel: 028 9024 3133
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrabelfast@victimsupportni.org.uk

Victim Support Northern Ireland è un'organizzazione benefica che aiuta le persone coinvolte in qualunque tipo di reato. Fornisce informazioni e sostegno pratico e psicologico alle vittime, ai testimoni e a chiunque altro sia coinvolto in un reato.

Victim Support Northern Ireland è la principale organizzazione benefica a sostegno delle persone coinvolte in un reato. Offre servizi gratuiti e riservati, che il reato sia stato denunciato o meno. Si tratta di un'organizzazione indipendente, non facente parte né della polizia né di organi giurisdizionali né di agenzie per la giustizia penale.

Ogni anno viene in aiuto di oltre 30 000 persone coinvolte in un reato.

6. Prisoner Ombudsman for Northern Ireland (Difensore civico per i detenuti dell'Irlanda del Nord)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tel: 028 90 44 3982
Numero verde: 0800 7836317
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrapa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Il Prisoner Ombudsman è nominato dal ministro della Giustizia dell'Irlanda del Nord ed è pienamente indipendente dall'amministrazione penitenziaria dell'Irlanda del Nord (NIPS).

Il Prisoner Ombudsman:

  • esamina i ricorsi proposti da detenuti in Irlanda del Nord
  • esamina i ricorsi proposti da visitatori di detenuti in Irlanda del Nord
  • conduce indagini sui decessi nelle carceri dell'Irlanda del Nord

L'attuale Prisoner Ombudsman è Tom McGonigle, coadiuvato da un gruppo di inquirenti e altro personale di sostegno.

7. Office of the Immigration Services Commissioner (Ufficio del Commissario per i servizi di immigrazione)

Recapiti:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tel: 020 7211 1500

L'Office of the Immigration Services Commissioner è un organismo pubblico indipendente non ministeriale istituito ai sensi dell'Immigration and Asylum Act 1999 (legge del 1999 sull'asilo e l'immigrazione).

L'Immigration and Asylum Act 1999 e il Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 conferiscono all'Immigration Services Commissioner vari poteri, tra cui:

  • il potere di negare a un consulente l'entrata nel regime di regolamentazione
  • il potere di deregolamentare un consulente regolamentato
  • il potere di limitare o variare i livelli di attività che un consulente può intraprendere
  • il potere di disporre un provvedimento disciplinare nei confronti di un consulente regolamentato
  • il potere di chiedere un'ordinanza restrittiva o un'ingiunzione
  • il potere di avviare un'azione penale per prestazione illegale di consulenza e/o servizi in materia di immigrazione
  • il potere di avviare un'azione penale per pubblicizzazione illegale di consulenza e/o servizi in materia di immigrazione
  • il potere di entrare nei locali di un consulente
  • il potere di sequestrare documenti contabili del consulente

Per ulteriori informazioni: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.oisc.gov.uk/

8. Commission for Victims and Survivors (Commissione per le vittime e i sopravvissuti)

Recapiti:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tel: 028 9031 1000
Fax: 028 9060 7424

La Commissione per le vittime e i sopravvissuti dell'Irlanda del Nord crede fermamente nella propria missione e nel fatto che tutte le vittime e sopravvissuti abbiano diritto di essere ascoltati e rispettati e di avere accesso ai migliori servizi possibili. La sua missione è migliorare la vita delle vittime e dei sopravvissuti del conflitto nordirlandese.

Compito della Commissione per le vittime e i sopravvissuti è soddisfare le esigenze di tutte le vittime e sopravvissuti, garantendo la prestazione di servizi eccellenti, riconoscendo l'eredità del passato e adoperandosi per un futuro migliore. Il suo operato si basa su una serie di valori fondamentali cui essa si richiama nelle sue attività quotidiane, mirando a risultati basati sul rispetto di questi valori, segnatamente:

  • Centralità delle vittime - le vittime e i sopravvissuti sono al centro di tutta l'attività della Commissione per le vittime e i sopravvissuti, e la loro partecipazione è incoraggiata e valorizzata.
  • Apertura e trasparenza - la Commissione per le vittime e i sopravvissuti opera sempre in maniera aperta, onesta e responsabile.
  • Uguaglianza e diversità - la Commissione per le vittime e i sopravvissuti tratta tutti allo stesso modo e affronta le diseguaglianze con imparzialità, indipendenza e integrità.
  • Rispetto - la Commissione per le vittime e i sopravvissuti è cortese e professionale in tutti i contatti con il pubblico.
  • Imparzialità - la Commissione per le vittime e i sopravvissuti difende la propria indipendenza e mantenere una certa distanza per contestare il governo e le autorità competenti.
  • Qualità - la Commissione per le vittime e i sopravvissuti si adopera per ottenere risultati di qualità elevata.

Per maggiori informazioni consultare il sito web Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cvsni.org/

Ultimo aggiornamento: 10/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari - Scozia

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Difensore civico

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Altro

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Le seguenti istituzioni possono fornire indicazioni sull'organismo più adeguato cui rivolgersi per ricevere assistenza nei singoli casi.

1. Equality and Human Rights Commission (Commissione per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo)

La Commissione per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo è il National Equality Body (NEB - ente nazionale per le pari opportunità) per la Scozia, l'Inghilterra e il Galles, e opera con l'intento di porre fine alla discriminazione e promuovere l'uguaglianza nel contesto dei nove "ambiti protetti" di cui nell'Equality Act 2010 (legge del 2010 sull'uguaglianza): età, disabilità, sesso, razza, religione e convinzioni personali, gravidanza e maternità, matrimonio e unione civile, orientamento sessuale e mutamento di sesso. Si tratta di un'istituzione nazionale per i diritti umani di "stato A", indipendente dal governo, che condivide il suo mandato di promuovere e proteggere i diritti umani in Scozia con la Scottish Human Rights Commission (Commissione scozzese per i diritti dell'uomo).

Nella sua veste di istituzione nazionale per i diritti umani, la Commissione per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo:

  • promuove la comprensione dell'importanza dei diritti umani;
  • incoraggia le autorità pubbliche a rispettare pienamente lo Human Rights Act (Legge sui diritti umani);
  • procura informazioni sui diritti umani ai cittadini, alle organizzazioni della società civile e alle autorità pubbliche;
  • controlla la situazione dei diritti umani in Gran Bretagna e comunica risultati e raccomandazioni alle Nazioni Unite, al governo e al Parlamento;
  • informa il governo del Regno Unito e il Parlamento nonché le amministrazioni decentrate scozzesi e gallesi sui diritti umani relativamente alle politiche e alle proposte di legge;
  • usa i suoi poteri per migliorare la tutela dei diritti umani.

Tra l'altro, la Commissione per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo dispone dei poteri per:

  • avviare procedimenti di riesame giudiziario (si tratta di un procedimento giudiziario nel quale un giudice riesamina la legittimità di una decisione o di un'azione effettuata da un organismo pubblico);
  • prospettare un riesame giudiziario prima che la normativa venga approvata nel caso in cui ritenga che la proposta della modifica di legge violi i diritti umani di un gruppo;
  • intervenire in cause concernenti i diritti umani intraprese da altri (cosiddetto : "intervento di un terzo"). Tuttavia la Commissione non può sostenere le singole cause concernenti i diritti umani che non trattano una questione relativa al principio di uguaglianza;
  • condurre inchieste su questioni relative ai diritti umani – nel caso in cui la Commissione formuli raccomandazioni per modificare e migliorare la politica, la prassi e la normativa per determinate organizzazioni, queste ultime devono prendere in considerazione tali raccomandazioni;
  • trasmettere una diffida ad adempiere nel caso in cui ritenga che un'autorità pubblica non abbia adempiuto al suo dovere di rispetto dell'uguaglianza (in base a ciò l'autorità pubblica può essere obbligata a rispettare tale dovere o può stabilire quali provvedimenti occorre adottare per garantirne l'osservanza).

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.equalityhumanrights.com/

Recapiti:

Equality and Human Rights Commission - Scotland Office (Commissione per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo - Ufficio per la Scozia)

Telefono: 0141 288 5910

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrascotland@equalityhumanrights.com

Gli utenti del linguaggio britannico dei segni possono contattare la Commissione (in base al principio di uguaglianza delle condizioni) per sentire le parti interessate. Per ulteriori informazioni contattare la Commissione per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo al seguente indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.equalityhumanrights.com/ :

Equality Advisory Support Service (Servizio di assistenza e consulenza in materia di uguaglianza)

Telefono: 0808 800 0082
Telefono a testo: 0808 800 0084

Indirizzo email: Il link si apre in una nuova finestraeass@mailgb.custhelp.com

Indirizzo postale: FREEPOST Equality Advisory Support Service FPN6521

Al link seguente: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.equalityadvisoryservice.com/ è possibile inoltre trovare un servizio d'interpretazione BSL, una chat on line e un formulario per i contatti.

Orari di apertura:
dalle 9:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 14:00 il sabato
Chiuso la domenica e nei giorni festivi

2. Scottish Human Rights Commission (Commissione scozzese per i diritti dell'uomo)

La Commissione scozzese per i diritti dell'uomo è l'istituzione nazionale per i diritti umani per la Scozia, conforme ai principi di Parigi delle Nazioni Unite riguardanti lo status delle istituzioni nazionali e con il più alto livello di accreditamento ("stato A"). La Commissione scozzese è un organo indipendente istituito dal parlamento scozzese nel 2008 per promuovere e proteggere i diritti umani (dal punto di vista economico, sociale, culturale, civile e politico di chiunque si trovi sul territorio scozzese e di promuovere le migliori pratiche in relazione ai diritti umani. Inoltre, essa può informare direttamente le Nazioni unite relativamente alle questioni sui diritti umani. Tutti i doveri e i poteri della Commissione sono stabiliti nell'ambito della Scottish Commission for Human Rights Act 2006 (legge del 2006 sulla Commissione scozzese per i diritti dell'uomo).

La Commissione dispone dei poteri per:

  • raccomandare modifiche relativamente alla legislazione, alle politiche e alle prassi;
  • rafforzare i diritti umani attraverso l'educazione, la formazione e la pubblicazione di studi; e
  • svolgere indagini sulle politiche e le prassi delle autorità pubbliche in Scozia.

La Commissione scozzese non si occupa di denunce o reclami, né fornisce assistenza ai cittadini; tuttavia tramite l'opuscolo intitolato Help with Human Rights (assistenza per i diritti dell'uomo) essa informa i cittadini sulle organizzazioni e sui servizi che possono prestare consulenza e assistenza.

Recapiti:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Tel.: 0131 244 3550
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrahello@scottishhumanrights.com
Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraScottish Human Rights Commission

Difensori civici

1. Scottish Public Services Ombudsman (Difensore civico scozzese per i servizi pubblici)

Il difensore civico scozzese per i servizi pubblici fornisce un servizio gratuito, indipendente e imparziale con riferimento alle controversie tra cittadini e autorità pubbliche locali o centrali, al fine di offrire assistenza per la loro risoluzione o porre rimedio a situazioni inique. Esso rappresenta l'ultima istanza per il trattamento delle denunce riguardanti organismi pubblici in Scozia (consigli, National Health Service (servizio sanitario nazionale), associazioni per l'edilizia abitativa, istituti d'istruzione superiore e università, istituti penitenziari, la maggior parte dei gestori dei servizi idrici, governo scozzese e relative agenzie e dipartimenti, nonché la maggior parte delle autorità scozzesi).

Recapiti:

Numero verde: 0800 377 7330
Telefono: 0131 225 5330

Indirizzo postale: Freepost SPSO (senza bisogno di apporre alcun francobollo)

Di persona: 4 Melville Street, Edimburgo, EH3 7NS (orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9:00 alle 17:00; martedì dalle 10:00 alle 17:00)

Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraSPSO

2. Parliamentary and Health Service Ombudsman (Difensore civico parlamentare e per il servizio sanitario)

Il difensore civico parlamentare e per il servizio sanitario rappresenta l'ultima istanza per le denunce relative al servizio sanitario nazionale in Inghilterra e ai servizi pubblici erogati dal governo del Regno Unito. Fornisce un servizio gratuito ed esamina le denunce nell'ambito delle quali chiunque ritenga si siano verificate ingiustizie o disagi per il fatto che un'organizzazione non ha agito correttamente o equamente, oppure ha fornito un servizio scadente e non ha rimediato alle proprie lacune.

Il difensore civico non è parte del governo. È una figura istituita dal parlamento per fornire un servizio indipendente di gestione delle denunce. Condivide con il parlamento le proprie risultanze derivanti dall'analisi dei casi al fine di aiutarlo a esaminare i fornitori di servizi pubblici; inoltre, condivide tali risultanze in maniera più ampia con terze parti in modo da contribuire alla realizzazione di miglioramenti nel contesto dei servizi pubblici. Il difensore civico risponde al parlamento del Regno Unito e il suo lavoro viene esaminato dalla pubblica amministrazione e dalla Constitutional Affairs Committee (Commissione per gli affari costituzionali).

Prima di presentare una denuncia al difensore civico, è innanzitutto necessario presentare un reclamo all'organizzazione della quale non si è soddisfatti. Se il reclamo riguarda un dipartimento del governo del Regno Unito o un'organizzazione pubblica del Regno Unito, è necessario contattare un membro del parlamento al fine di sottoporre la questione al difensore civico.

Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestradifensore civico

Recapiti:

Telefono: 0345 015 4033 (dalle 08:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì)

Servizio di testo di "richiamata": 07624 813 005

Se si utilizza il linguaggio dei segni britannico è possibile utilizzare un servizio SignVideo: Il link si apre in una nuova finestraSignVideo

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

1. Children and Young People's Commissioner Scotland (Commissario scozzese per i minori)

Il Commissario scozzese per i minori promuove la sensibilizzazione e la comprensione dei diritti dei minori e aiuta i minori a far valere i loro diritti. Il Commissario ha la facoltà di svolgere indagini al fine di stabilire se i fornitori di servizi rispettano i diritti, gli interessi e i punti di vista dei gruppi di minori nel prendere decisioni o nell'adottare azioni che li riguardano.

Recapiti:

Children and Young People's Commissioner Scotland
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefono: 0131 346 5350
Numero verde per i minori: 0800 019 1179
Testo: 0770 233 5720

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainbox@cypcs.org.uk
Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraCYPCS

2. Scottish Information Commissioner (Garante scozzese per la protezione dei dati personali)

L'ufficio del Garante scozzese per la protezione dei dati personali promuove e fa rispettare il diritto dei cittadini a chiedere delucidazioni in merito alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche scozzesi, nonché le buone prassi da parte delle autorità. Attraverso il suo lavoro, il Garante sostiene l'apertura, la trasparenza e la responsabilità degli organismi pubblici.

Al Garante spetta la competenza di far rispettare e promuovere le leggi in materia di libertà di informazione in Scozia, vale a dire:

  • il Freedom of Information (Scotland) Act 2002 (legge del 2002 sulla libertà di informazione relativa alla Scozia);
  • gli Environmental Information (Scotland) Regulations 2004 (regolamenti del 2004 sulle informazioni ambientali relativi alla Scozia);
  • gli INSPIRE (Scotland) Regulations 2009 (regolamenti Inspire del 2009 relativi alla Scozia).

Il Garante e i suoi collaboratori:

  • indagano in merito alle richieste ricevute ed emettono decisioni giuridicamente vincolanti;
  • favoriscono l'attuazione di buone prassi tra le autorità pubbliche;
  • forniscono al pubblico informazioni sui loro diritti.

Recapiti:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefono: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraenquiries@itspublicknowledge.info
Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraGarante scozzese per la protezione dei dati personali

3. Information Commissioner's Office (Ufficio del garante per la protezione dei dati personali)

L'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente del Regno Unito costituita allo scopo di difendere i diritti all'informazione nell'interesse pubblico, promuovendo il rispetto della trasparenza da parte degli enti pubblici e della riservatezza dei dati dei singoli.

Recapiti:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefono: 0303 123 1113 (oppure 01625 545745 per chiamare un numero con prefisso diverso dallo "03").
Fax: 01625 524 510

Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefono: 0131 244 9001

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraScotland@ico.org.uk
Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraUfficio del garante per la protezione dei dati personali

Altre organizzazioni

1. Citizens Advice Service (Servizio di consulenza per i cittadini)

Il Servizio di consulenza per i cittadini aiuta i cittadini a risolvere problemi legali, economici o di altra natura fornendo consulenza gratuita, indipendente e riservata ed interloquendo con i decisori politici.

Recapiti:

Telefono diretto dedicato alla consulenza per i cittadini: 0808 800 9060 (lunedì - venerdì, 09:00-18:00)

Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraConsulenza per i cittadini

Per contattare il Servizio di consulenza per i cittadini, cliccare su Il link si apre in una nuova finestrahttp://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm,

2. Victim Support Scotland

Victim Support Scotland è un organismo di volontariato che offre assistenza alle persone vittime di un reato. Fornisce informazioni di base e sostegno pratico e psicologico alle vittime, ai testimoni e a chiunque altro sia coinvolto in un reato. Il servizio è gratuito e riservato ed è prestato da volontari mediante una rete di servizi sociali di assistenza alle vittime e ai minori e di servizi giudiziari per i testimoni.

Il sito web di Victim Support Scotland fornisce ulteriori informazioni, ivi comprese le modalità di contatto:

Il link si apre in una nuova finestraVictim Support Scotland (supporto alle vittime di un reato in Scozia)

Linea di assistenza: 0345 603 9213 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00)

Victims' Code for Scotland (Codice delle vittime per la Scozia)

Il Il link si apre in una nuova finestraCodice delle vittime per la Scozia definisce in modo chiaro e in un'unica ubicazione i diritti e il sostegno disponibili per le vittime di reati in Scozia.

3. Office of the Immigration Services Commissioner (Ufficio del Commissario per i servizi di immigrazione)

L'Ufficio del Commissario per i servizi di immigrazione è un organismo pubblico indipendente non ministeriale istituito ai sensi dell'Immigration and Asylum Act 1999 (legge del 1999 sull'asilo e l'immigrazione).

I suoi compiti principali sono:

  • regolamentare l'attività dei consulenti in materia di immigrazione;
  • favorire l'attuazione di buone prassi fissando norme;
  • ricevere ed esaminare i reclami presentati contro chiunque fornisca consulenza in materia di immigrazione;
  • avviare azioni legali contro i trasgressori della legge;
  • vigilare sulla regolamentazione dei consulenti in materia di immigrazione che operano nell'ambito di un organismo professionale designato.

L'Ufficio del Commissario per i servizi di immigrazione non fornisce consulenza in materia di immigrazione, non raccomanda né appoggia consulenti specifici.

Collabora con varie organizzazioni, comprese le associazioni professionali, i tribunali speciali, la UK Border Agency (Agenzia del Regno Unito per la gestione delle frontiere) e organismi di volontariato.

Per maggiori informazioni consultare il sito Internet: Il link si apre in una nuova finestraUfficio del Commissario per i servizi di immigrazione

Recapiti:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefono: 0845 000 0046

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@oisc.gov.uk

4. Scottish Legal Aid Board (SLAB) (Ufficio scozzese per il patrocinio a spese dello Stato)

Lo scopo del patrocinio a spese dello Stato in Scozia è quello di fornire accesso alla giustizia alle persone che non possono permettersi di pagare le proprie spese legali. L'Ufficio scozzese per il patrocinio a spese dello Stato gestisce il sistema di patrocinio in Scozia nel campo di applicazione della legislazione.

Per presentare domanda di patrocinio è necessario trovare un avvocato che fornisca detto servizio. Sarà necessario dimostrare di non potersi permettere di pagare autonomamente l'assistenza legale e che il problema che ci si trova ad affrontare è serio. Potrebbe essere necessario corrispondere una quota delle spese legali relative alla propria causa, oppure pagare dette spese in un momento successivo.

Potrebbe non essere necessario pagare nulla, a seconda della propria posizione finanziaria e del tipo di assistenza legale di cui si necessita.

Il tipo di assistenza legale per il quale si presenta domanda dipende dal tipo di assistenza legale necessaria. Il proprio avvocato fornirà consigli in merito.

  • La consulenza e l'assistenza possono fornire aiuto in merito ai costi per ottenere consulenza legale da un avvocato, ad esempio, tramite informazioni sui propri diritti e sulle opzioni a disposizione oppure aiutando la persona nell'ambito delle negoziazioni e della documentazione necessaria. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese processuali.

Se necessario, l'avvocato può comunque essere in grado di rappresentare il richiedente in tribunale in caso di:

  • una causa civile, ad esempio, per questioni legate all'abitazione, se si sta divorziando, se si hanno controversie in merito ai figli oppure se si ha bisogno di aiuto per un debito relativo a un'abitazione;
  • un'udienza di un minore, ad esempio, se si è un minore (oppure il genitore/tutore di un minore) al quale viene chiesto di presentarsi a un'udienza per risolvere un problema;
  • un procedimento penale se, ad esempio, si è stati accusati di un crimine o si rischia l'incarcerazione.

Per ulteriori informazioni sull'Ufficio scozzese per il patrocinio a spese dello Stato, e per entrare in contatto con lo stesso, vedere qui di seguito.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Telefono: 0131 226 7061 (dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:00)
Linguaggio dei segni britannico: Il link si apre in una nuova finestracontact Scotland-BSL, servizio di interpretariato online della Scozia.
E-mail: Il link si apre in una nuova finestrageneral@slab.org.uk
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestraUfficio scozzese per il patrocinio a spese dello Stato

5. Care Inspectorate (Ispettorato per i servizi di assistenza)

L'Ispettorato per i servizi di assistenza regola ed effettua ispezioni in merito ai servizi di assistenza in Scozia al fine di assicurare che rispondano ai corretti standard. Svolge una funzione di ispezione congiuntamente ad altri organi di regolamentazione al fine di verificare la qualità del lavoro svolto dalle diverse organizzazioni nelle aree locali a sostegno di adulti e minori.

Recapiti:

Telefono: 0345 600 9527
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraenquiries@careinspectorate.com
Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraIspettorato per i servizi di assistenza

6. Mental Welfare Commission Scotland (Commissione scozzese per il benessere mentale)

Questa Commissione tutela e promuove i diritti umani delle persone con malattie mentali, difficoltà di apprendimento, demenza e condizioni correlate. Ciò avviene aiutando i singoli individui e coloro che se ne prendono cura, monitorando la salute mentale e l'incapacità e influenzando e confrontandosi con i prestatori di servizi in questo ambito e con i responsabili politici.

Linea di consulenza: 0800 389 6809 (soltanto per utenti dei servizi e personale che fornisce assistenza) oppure 0131 313 8777 (professionisti) (lunedì-giovedì 09:00-17:00; venerdì 09:00-16:30)
E-mail: Il link si apre in una nuova finestraenquiries@mwcscot.org.uk
Collegamento web: Il link si apre in una nuova finestraCommissione scozzese per il benessere mentale

Per ulteriori informazioni o assistenza

Le organizzazioni e gli organismi riportati qui di seguito possono essere in grado di fornire informazioni o assistenza in base alle loro competenze.

Sito del governo del Regno Unito per i cittadini del Regno Unito: Il link si apre in una nuova finestraGov.UK

Shelter fornisce consulenza in materia di alloggi: Il link si apre in una nuova finestraShelter Scotland

ACAS fornisce consulenza in materia di occupazione: Il link si apre in una nuova finestraACAS

National Debtline fornisce consulenza in materia di indebitamento: Il link si apre in una nuova finestraNational Debt Line

La StepChange Debt Charity fornisce consulenza in materia di indebitamento: Il link si apre in una nuova finestraStep Change

Money Advice Service fornisce consulenza in materia di denaro e questioni finanziarie: Il link si apre in una nuova finestraMoney Advice Service

La Law Society of Scotland può fornire aiuto se si sta cercando un avvocato, anche in materia di diritti umani: Il link si apre in una nuova finestraLaw Society

Scottish Child Law Centre fornisce consulenza legale gratuita a favore e in materia di minori: Il link si apre in una nuova finestraSCLC

Contact a Family mette a disposizione informazioni, sostegno e consulenza per le famiglie di minori disabili: Il link si apre in una nuova finestraContact a Family (contattare una famiglia)

Il Patient Advice and Support Service (PASS - Servizio di sostegno e consulenza a favore dei pazienti) attivo presso il Servizio di consulenza per i cittadini è un servizio indipendente che fornisce informazioni, consulenza e sostegno a favore dei pazienti e di chi si occupa di loro: Il link si apre in una nuova finestraPASS

La Scottish Association for Mental Health (Associazione scozzese per la salute mentale): Il link si apre in una nuova finestraSAMH

Care Information Scotland è un servizio telefonico e via web che fornisce informazioni in merito a servizi di assistenza a favore delle persone anziane che vivono in Scozia: Il link si apre in una nuova finestraCIS

SurvivorScotland supervisiona la strategia nazionale per le vittime di abuso infantile: Il link si apre in una nuova finestraSurvivorScotland

Linea di assistenza scozzese per gli anziani: Il link si apre in una nuova finestraAge UK Scotland

Scottish Women's Aid: Il link si apre in una nuova finestraSWA

Scottish Refugee Council (Consiglio scozzese per i rifugiati): Il link si apre in una nuova finestraSRC

Ethnic Minority Law Centre (Centro di assistenza legale per le minoranze etniche) Il link si apre in una nuova finestraEMLC

Ultimo aggiornamento: 17/05/2018

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